§ 80.5.214 – L. 2 aprile 1958, n. 377.
Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie dalle imposte dirette.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:02/04/1958
Numero:377


Sommario
Art. 1.      Il "Fondo di Previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette", istituito con l'art. 110 del testo unico delle leggi [...]
Art. 2.      Il Fondo ha lo scopo
Art. 3.      Il Fondo provvede a corrispondere all'iscritto e ai suoi superstiti, unitamente alla integrazione di cui al primo comma, punto 1) del precedente articolo, la pensione [...]
Art. 4.      Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è istituito presso l'Istituto [...]
Art. 5.      Il Comitato speciale ha i seguenti compiti
Art. 6.      Il Fondo è ordinato
Art. 7.      L'Istituto nazionale della presidenza sociale provvede annualmente alla compilazione del rendiconto di esercizio del Fondo, facendo risultare le attività e la passività [...]
Art. 8.      Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo, con effetto dalla data di assunzione, tutti i dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, cui sia [...]
Art. 9.      Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo anche i dipendenti adibiti da Istituti di credito a servizi cumulativi di credito ed esattoria, semprechè il loro rapporto di [...]
Art. 10.      Al finanziamento del Fondo si provvede
Art. 11.      Qualora il versamento dei contributi al Fondo avvenga oltre un mese dalla scadenza di ciascun trimestre, ma entro i dodici mesi successivi a quello in cui è sorto [...]
Art. 12. 
Art. 13.      I contributi di cui al primo comma, punti 1) e 2) dall'art. 10 vanno calcolati sulla retribuzione complessivamente corrisposta agli iscritti
Art. 14.      In relazione a quanto previsto dall'art. 5, lettera d) e dagli articoli 13, 23 e 41, i contratti collettivi di categoria devono essere depositati in copia presso il [...]
Art. 15.      Il contributo dovuto al Fondo per il trattamento integrativo di pensione, ai sensi del primo comma, punto 1), dall'art. 10, è per tre quinti a carico del datore di [...]
Art. 16.      In caso di cessazione dal servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette dopo almeno dieci anni di contribuzione effettiva al Fondo, l'iscritto, che non [...]
Art. 17.      L'iscritto autorizzato alla prosecuzione volontaria ai sensi del precedente articolo deve versare, per il trattamento integrativo di pensione e per l'assicurazione [...]
Art. 18.      I versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti debbono essere sospesi durante i periodi di tempo nei quali [...]
Art. 19.      Per i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione o con retribuzione ridotta, che siano contrattualmente riconosciuti utili ai fini dell'anzianità, sono dovuti i [...]
Art. 20.      L'iscritto, dopo almeno due anni di contribuzione effettiva nel Fondo, può ottenere di versare, ai fini del trattamento di pensione, i contributi per i periodi di [...]
Art. 21.      Gli iscritti al Fondo hanno diritto alla pensione annua complessiva di cui all'art. 3 qualora abbiano cessato di prestare servizio presso esattorie o ricevitorie delle [...]
Art. 22.      L'invalidità si considera dipendente da causa di servizio quando il servizio ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata
Art. 23.      All'iscritto che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 21 spetta una pensione annua complessiva d'importo pari a un trentacinquesimo del 65 per cento della [...]
Art. 24. 
Art. 25.      La pensione annua complessiva determinata in relazione agli anni di contribuzione ai sensi delle disposizioni della presente legge, spettante all'iscritto ammesso alla [...]
Art. 26.      Per gli iscritti di cui alle. lettera b) dell'art. 8 che, pur avendo incarichi permanenti, prestano servizio intermittente, il calcolo della pensione annua complessiva [...]
Art. 27.      L'iscritto per il quale si sono verificati periodi di interruzione nella contribuzione al Fondo per cessazione del rapporto di lavoro, ha diritto ad una pensione [...]
Art. 28.      L'iscritto che alla data di iscrizione al Fondo sia già titolare della pensione di invalidità, a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e [...]
Art. 29.      All'iscritto che cessa dal servizio a seguito di licenziamento disciplinare non spetta il trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo
Art. 30.      All'iscritto, che dopo aver ottenuto la liquidazione della pensione complessiva ai sensi dei precedenti articoli, si reimpieghi presso esattorie o ricevitorie delle [...]
Art. 31.      La pensione annua complessiva di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risultano raggiunti i requisiti previsti dall'art. 21
Art. 32.      L'iscritto al Fondo che cessi dal prestare servizio alle dipendenze di esattorie o ricevitorie delle imposte dirette prima di aver raggiunto il requisito minimo di [...]
Art. 33.      I contributi di cui al primo comma, punto 1) dall'art. 10, relativi al trattamento integrativo di pensione, versati per i dipendenti iscritti al Fondo per la prima volta [...]
Art. 34 - 35. 
Art. 35. 
Art. 36.      La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte dell'iscritto o del pensionato
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41.      Il capitale di cui al primo comma, punto 2), dall'art. 2 è commisurato
Art. 42. 
Art. 43.      Il credito per le prestazioni di capitale si prescrive col decorso di cinque anni dalla data di cessazione dal servizio dell'iscritto anche nei confronti dei superstiti [...]
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49.      In caso di trapasso di gestione di esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, esperita inutilmente da parte del Fondo l'azione nei confronti dell'esattore o del [...]
Art. 50.      I dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, pur avendo incarichi permanenti, svolgano [...]
Art. 51.      I dipendenti da Istituti di credito con rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi del settore del credito e adibiti ai servizi esattoriali, che, alla data, di [...]
Art. 52.      I dipendenti adibiti da Istituti di credito a servizi cumulativi di credito ed esattoria, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti al [...]
Art. 53.      Per coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono stati iscritti per la prima volta al Fondo in età compresa tra i 50 ed i 55 anni, in [...]
Art. 54.      Per gli iscritti al Fondo alla data del 1° gennaio 1956, i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione o con retribuzione ridotta, compiuti anteriormente alla [...]
Art. 55.      Per gli iscritti al Fondo al 1° gennaio 1956 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ancora in servizio e non abbiano ancora presentato domanda [...]
Art. 56.      Gli iscritti già cessati dal servizio alla data di pubblicazione della presente legge, che a tale data possano far valere almeno venti anni di contribuzione al Fondo, [...]
Art. 57. 
Art. 58.      Gli iscritti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono far valere almeno dieci anni di contribuzione al Fondo, in caso di cessazione dal [...]
Art. 59.      Per gli iscritti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono far valere almeno dieci anni di contribuzione al Fondo, il trattamento per pensione di [...]
Art. 60.      In deroga a quanto stabilito dall'art. 27, nei riguardi degli iscritti al Fondo che abbiano conseguito o conseguano il diritto a pensione dopo il 31 dicembre 1955 e che [...]
Art. 61.      Gli iscritti al Fondo che, alla data d'entrata in vigore della presente legge, sono titolari di pensioni dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i [...]
Art. 62.      Per gli iscritti al Fondo, in servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette alla data di entrata in vigore della presente legge, che, ai sensi dall'art. [...]
Art. 63.      Qualora nei confronti dei lavoratori dipendenti da esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, anche se non più in servizio, non risultino versati, per periodi di [...]
Art. 64.      E' data facoltà al lavoratore, che si trovi nelle condizioni previste nel precedente articolo, di regolarizzare, ai fini del trattamento di pensione, la propria [...]
Art. 65.      Qualora nei confronti dei lavoratori in servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino [...]
Art. 66.      Per la regolarizzazione presso il Fondo dei periodi di servizio compresi tra il 1° gennaio 1956 e la data di entrata in vigore della presente legge agli effetti del [...]
Art. 67.      I trattamenti complessivi di pensione spettanti ai titolari di pensioni di vecchiaia e invalidità liquidate dal Fondo con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950, sono [...]
Art. 68.      Le pensioni dirette dovute dal Fondo con decorrenza da data successiva al 31 dicembre 1949 e anteriore al 1° gennaio 1956 vengono riliquidate, con decorrenza dal 1° [...]
Art. 69.      Le pensioni a carico del Fondo con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1955, liquidate in via provvisoria, vengono riliquidate in base alle norme della presente legge
Art. 70.      Per i titoli di pensione alla data di entrata in vigore della presente legge, che ai sensi dall'art. 36 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, abbiano optato per il [...]
Art. 71.      I nuovi trattamenti complessivi di pensione risultanti dalle riliquidazioni previste dalla, presente legge per le pensioni dovute dal Fondo con decorrenza anteriore al [...]
Art. 72.      Ai dipendenti da esattorie o ricevitorie delle imposte dirette cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1956, che all'atto della cessazione fruivano di [...]
Art. 73.      I contratti collettivi di categoria in atto alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere depositati in copia al Fondo entro trenta giorni dalla data [...]
Art. 74.      Contro i provvedimenti concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge e, in genere, l'attuazione della disposizioni della legge stessa, è [...]
Art. 75.      Per le trasgressioni alle norme contenute nella presente legge si applicano le disposizioni dell'art. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218
Art. 76.      Per quanto non contemplato dalla presente legge, si intendono richiamate, se non sono in contrasto con le disposizioni della legge stessa, le norme del regio [...]
Art. 77.      La riduzione prevista dall'art. 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alla intera pensione complessiva liquidata [...]
Art. 78.      Il Fondo adeguamento pensioni, istituito con la legge 2 settembre 1951, n. 1101, è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
Art. 79.      Sono abrogati il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 304, il decreto luogotenenziale 25 marzo 1946, n. 368, il [...]
Art. 80.      Il Fondo provvede a versare, per i propri iscritti, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia o i superstiti i contributi base necessari per [...]
Art. 81.      Le prestazioni di capitali di cui all'art. 41 vengono liquidate agli iscritti che cessano dal servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. [...]
Art. 82.      Il Comitato speciale di cui all'art. 1 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, rimane in carica fino a quando non verrà nominato il nuovo Comitato speciale secondo le [...]
Art. 83.      Agli effetti delle prestazioni di pensione e dei relativi contributi la presente legge ha decorrenza dal 1° gennaio 1956
Art. 84.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione


§ 80.5.214 – L. 2 aprile 1958, n. 377.

Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie dalle imposte dirette.

(G.U. 23 aprile 1958, n. 98).

 

Titolo I

NATURA ED ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

 

Capo I

DENOMINAZIONE, SCOPI ED ORDINAMENTO DEL FONDO

 

     Art. 1.

     Il "Fondo di Previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette", istituito con l'art. 110 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con il regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato con il regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 971, assume la struttura di cui alla presente legge e la denominazione di "Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette"; esso costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

          Art. 2.

     Il Fondo ha lo scopo:

     1) di integrare nei confronti, degli iscritti e dei loro superstiti, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente legge, le pensioni dovute agli iscritti stessi dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alla quale i medesimi sono soggetti secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè secondo le norme della presente legge;

     2) di corrispondere agli iscritti e, in caso di morte, agli aventi diritto indicati dall'art. 42, un capitale comprensivo dell'indennità di anzianità nella misura prevista dall'art. 1 della legge 18 dicembre 1960, n. 1561, dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dai regolamenti aziendali vigenti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nonchè dell'integrazione dovuta ai sensi dell'art. 41. Per tali prestazioni è tenuta nell'ambito del Fondo una gestione separata [1].

     (Omissis) [2].

 

          Art. 3.

     Il Fondo provvede a corrispondere all'iscritto e ai suoi superstiti, unitamente alla integrazione di cui al primo comma, punto 1) del precedente articolo, la pensione dovuta dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in relazione ai contributi per qualsiasi titolo versati o computati utili nell'assicurazione stessa. Detta pensione è dall'assicurazione anzidetta accreditata al Fondo per il suo intero ammontare.

     La pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la integrazione a carico del Fondo sono pagate in unica soluzione e costituiscono, nei confronti degli iscritti, un'unica pensione complessiva.

     L'intera pensione liquidata ai sensi della presente legge è a carico del Fondo quando non sia dovuta la pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

     Salvo le eccezioni previste nella presente legge, durante il periodo di iscrizione al Fondo non può essere liquidata la pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, se non concorrono tutte le condizioni previste dalla presente legge per la concessione della pensione complessiva indicata al secondo comma del presente articolo.

 

          Art. 4.

     Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è istituito presso l'Istituto stesso un Comitato speciale con i compiti di cui all'articolo successivo, composto dai seguenti membri:

     1) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che presiede il Comitato;

     2) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     3) un rappresentante del Ministero del tesoro;

     4) quattro rappresentanti dei lavoratori delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

     5) tre rappresentanti degli esattori e ricevitori delle imposte dirette;

     6) un rappresentante delle Casse di risparmio;

     7) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

     8) [3].

     I membri di cui ai numeri 1) e 7) fanno parte di diritto del Comitato ed hanno facoltà di farsi rappresentare da chi li sostituisce nelle funzioni della carica. Gli altri membri sono nominati per un quadriennio con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione, per i membri indicati ai numeri 4), 5) e 6), di tutte le rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale.

 

          Art. 5.

     Il Comitato speciale ha i seguenti compiti:

     a) vigilare sull'applicazione delle norme della presente legge, esprimere parere sulle questioni attinenti all'applicazione di esse e determinare la misura dell'ammenda di cui al terzo comma dall'art. 75, entro i limiti fissati dal terzo comma dall'art. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218;

     b) decidere sui ricorsi riguardanti l'applicazione della presente legge;

     c) esprimere parere sulle eventuali modifiche da apportare alle norme concernenti l'ordinamento del Fondo;

     d) esprimere parere sulle norme relative al trattamento di anzianità, che si intendano inserire nei contratti collettivi di lavoro di categoria e nei regolamenti aziendali [4];

     e) formulare proposte sulla determinazione della misura dei contributi;

     f) vigilare sul versamento dei contributi dovuti al Fondo;

     g) esaminare ed esprimere parere sui rendiconti annuali ed i bilanci tecnici;

     h) formulare proposte circa gli investimenti delle attività del Fondo in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, ai sensi dall'art. 14, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

     i) esprimere parere in tutti i casi in cui ne sia richiesto dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

     l) approvare le modalità per l'applicazione della presente legge.

     Il parere di cui alla lettera c) deve essere obbligatoriamente richiesto.

     Il parere di cui alla lettera d) è obbligatorio e vincolante: le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro stipulati o da stipulare che concedano un trattamento di anzianità diverso da quello previsto dai contratti sui quali il Comitato speciale, costituito ai sensi dall'art. 1 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e successive modificazioni, si sia già espresso favorevolmente alla data di entrata in vigore della presente legge, se introdotte senza il parere predetto o in difformità di esso, non obbligano il Fondo.

 

          Art. 6.

     Il Fondo è ordinato:

     a) per il trattamento integrativo di pensione, di cui al primo comma, punto 1), dell'art. 2, in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.

     Presso la gestione del Fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di due annualità delle integrazioni in corso di pagamento a carico del Fondo a tale epoca.

     In sede di prima costituzione l'ammontare della predetta riserva deve essere pari all'importo di due annualità delle integrazioni a carico del Fondo, in corso di pagamento alla data del 31 dicembre 1968 [5];

     b) per le prestazioni di capitale di cui al comma primo, punto 2), dello stesso art. 2, con il sistema della ripartizione annuale dell'onere, limitatamente alla parte di capitale commisurata all'indennità di anzianità dovuta per la cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro e dei regolamenti aziendali; per la parte di capitale corrispondente alla integrazione dovuta per i casi di cessazione del rapporto di lavoro, derivante da morte o da invalidità dell'iscritto, debitamente accertata ai sensi dell'art. 21, con una assicurazione temporanea di gruppo a premio annuo costante [6].

 

          Art. 7.

     L'Istituto nazionale della presidenza sociale provvede annualmente alla compilazione del rendiconto di esercizio del Fondo, facendo risultare le attività e la passività nonchè i proventi e le spese e tenendo contabilmente distinti i dati relativi al trattamento di pensione da quelli concernenti le prestazioni di capitale.

     In sede di rendiconto annuale, l'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo sia per la gestione del trattamento di pensione che per quella delle prestazioni di capitale, separatamente, gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie delle gestioni stesse, calcolati al saggio medio ottenuto per gli impieghi finanziari, addebitando le spese relative alle due gestioni [7].

     (Omissis) [8].

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale compila ogni cinque anni il bilancio tecnico del Fondo.

     I rendiconti annuali e i bilanci tecnici sono sottoposti all'esame del Comitato speciale del Fondo ai sensi dall'art. 5, lettera g), della presente legge e sono comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Il primo bilancio tecnico sarà compilato alla data del 31 dicembre 1960.

 

Capo II

OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL FONDO

 

          Art. 8.

     Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo, con effetto dalla data di assunzione, tutti i dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, cui sia attribuibile la qualifica impiegatizia a norma del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, compresi quelli facenti parte del personale subalterno (commessi, uscieri, fattorini), che abbiano superato il periodo di prova previsto dai contratti collettivi della categoria esattoriale.

     Sono compresi fra i predetti dipendenti anche:

     a) coloro che siano addetti ai servizi centrali esattoriali delle aziende appaltatrici;

     b) coloro che, pur avendo incarichi permanenti, prestano servizio intermittente, salvo che il servizio stesso risulti prestato per una durata inferiore alla media annua di 180 giorni ad orario normale;

     c) coloro che sono in servizio presso esattorie in gestione provvisoria, delegata o di stralcio.

     Sono esclusi dall'iscrizione al Fondo i dipendenti assunti per lavori di carattere eccezionale o temporaneo ai sensi di particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge.

 

          Art. 9.

     Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo anche i dipendenti adibiti da Istituti di credito a servizi cumulativi di credito ed esattoria, semprechè il loro rapporto di lavoro sia regolato dai contratti collettivi della categoria esattoriale.

     Sono invece esclusi dalla iscrizione i dipendenti adibiti ai servizi di cui sopra, ma con rapporto di lavoro disciplinato dai contratti collettivi del settore del credito.

 

Titolo II

MODALITA' GENERALI DI CALCOLO

E DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

 

          Art. 10.

     Al finanziamento del Fondo si provvede:

     1) per il trattamento integrativo di pensione di cui all'art. 2, primo comma, punto 1), con un contributo calcolato in base al sistema tecnico finanziario della ripartizione pari al 5,50 per cento della retribuzione corrisposta agli iscritti e indicata al punto 1) del successivo art. 13 [9];

     2) per le prestazioni di cui all'art. 2, primo comma, punto 2), con un contributo complessivo, a totale carico del datore di lavoro, pari al 17 per cento della retribuzione indicata al punto 2) del successivo art. 13. Tale contributo è assegnato:

     a) per il 16 per cento alla gestione per le indennità di anzianità;

     b) per l'1 per cento all'assicurazione temporanea di gruppo, per l'integrazione dovuta nei casi di morte o di invalidità dell'iscritto [10].

     Insieme con i contributi di cui sopra il datore di lavoro deve versare, per gli iscritti al Fondo, i contributi previsti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

     I versamenti di tutti i contributi di cui al presente articolo debbono essere effettuati dal datore di lavoro a periodi trimestrali ed entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre, secondo le modalità stabilite dall'istituto nazionale della previdenza sociale ed approvate dal Comitato speciale del Fondo, ai sensi dall'art. 5, lettera l) della presente legge.

 

          Art. 11.

     Qualora il versamento dei contributi al Fondo avvenga oltre un mese dalla scadenza di ciascun trimestre, ma entro i dodici mesi successivi a quello in cui è sorto l'obbligo del versamento stesso, le aziende sono tenute alla corresponsione dell'interesse di mora calcolato ad un saggio superiore di una unità a quello ufficiale di sconto, ed in ogni caso non inferiore al 6 per cento in ragione di anno, dalla scadenza del trimestre al quale i contributi si riferiscono.

     Qualora il versamento venga effettuato oltre il predetto termine, i contributi di cui ai punti 1) e 2) del precedente articolo debbono essere calcolati con le aliquote in vigore nei periodi ai quali i contributi stessi si riferiscono e sulla base dell'ultima retribuzione mensile percepita dall'iscritto alla data dell'accertamento dell'omissione.

     In ogni caso è dovuta una somma non inferiore all'importo dei contributi calcolati nella misura e sulle retribuzioni relative al periodo cui i contributi stessi si riferiscono, maggiorati dell'interesse di mora.

     Qualora i contributi dovuti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti siano prescritti ai sensi dalle norme sull'assicurazione stessa, è devoluta al Fondo, in aggiunta ai contributi di cui ai precedenti commi, una somma pari al doppio dell'importo dei contributi prescritti relativi alla predetta assicurazione obbligatoria.

 

          Art. 12. [11]

 

          Art. 13.

     I contributi di cui al primo comma, punti 1) e 2) dall'art. 10 vanno calcolati sulla retribuzione complessivamente corrisposta agli iscritti.

     Per retribuzioni agli effetti sopra indicati si intende:

     1) relativamente al contributo per il trattamento integrativo di pensione di cui al punto 1) del predetto art. 10; lo stipendio e gli altri elementi del trattamento economico a carattere continuativo e all'ammontare determinato non aventi natura di rimborso spese previsti dai contratti collettivi di categoria. Sono escluse le seguenti indennità particolari: eventuali assegni integrativi degli assegni familiari, indennità di rischio, indennità di trasporto o concorso spese tranviarie e quanto altro corrisposto a titolo di rimborso spese anche parziale.

     Rimangono pure escluse le speciali indennità corrisposte pro tempore per l'esercizio di particolari funzioni o mansioni ovvero connesse a determinate destinazioni di locali, salvo che nei contratti collettivi non vengano espressamente indicate come computabili ai fini delle prestazioni integrative di pensione.

     Per gli ufficiali esattoriali ed i messi notificatori la retribuzione annue ai fini di cui sopra, comprende altresì l'importo delle somme eventualmente percepite, anche in via forfettaria, a titolo di partecipazione ai diritti di tariffa per atti esecutivi e di compensi per atti notificati, esclusa la quota parte corrisposta a titolo di rimborso spese.

     Per i collettori preposti a gestioni esattoriali la retribuzione annua comprende anche l'intero importo delle somme eventualmente percepite a titolo di partecipazione sui diritti di tariffa, semprechè tale partecipazione compete in base a contratto collettivo aziendale di lavoro.

     Qualora la retribuzione corrisposta nel mese risulti inferiore a lire 40.000 il contributo è sempre commisurato su tale limite minimo [12].

     2) relativamente ai contributi per le prestazioni di capitale di cui al punto 2) dall'art. 10:

     tutti gli elementi della retribuzione computabili ai fini della liquidazione dell'indennità di anzianità ai sensi dall'art. 2121 del Codice civile.

 

          Art. 14.

     In relazione a quanto previsto dall'art. 5, lettera d) e dagli articoli 13, 23 e 41, i contratti collettivi di categoria devono essere depositati in copia presso il Fondo entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione.

     L'obbligo del deposito incombe alle rappresentanze sindacali della aziende esattoriali. Per i contratti aziendali l'obbligo incombe alle singole aziende stipulanti.

     In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, si applica la penalità prevista dal successivo art. 75, terzo comma.

 

Titolo III

NORME RELATIVE AL TRATTAMENTO DI PENSIONE

 

Capo I

CONTRIBUZIONE PER IL TRATTAMENTO DI PENSIONE

 

          Art. 15.

     Il contributo dovuto al Fondo per il trattamento integrativo di pensione, ai sensi del primo comma, punto 1), dall'art. 10, è per tre quinti a carico del datore di lavoro e per due quinti a carico del lavoratore.

     E' fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere al versamento dell'intero contributo, con diritto di rivalsa per il recupero delle quote a carico del lavoratore, mediante trattenuta sulle retribuzioni.

     Il datore di lavoro non può esercitare il diritto di rivalsa, di cui al precedente comma, se non limitatamente al periodo di servizio cui si riferisce la retribuzione sulla quale viene operata la trattenuta, salvo che per i contributi relativi al periodo di prova.

     Il contributo di cui al primo comma, punto 1) dell'art. 10, versato per coloro che sono iscritti al Fondo per la prima volta dopo compiuto il 50° anno di età, è destinato al trattamento stabilito nel successivo art. 33.

 

          Art. 16.

     In caso di cessazione dal servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette dopo almeno dieci anni di contribuzione effettiva al Fondo, l'iscritto, che non abbia ancora raggiunto i requisiti di contribuzione e di età per il diritto alla pensione di vecchiaia, può chiedere di continuare volontariamente la contribuzione al Fondo medesimo.

     L'iscritto che non si rioccupi in attività soggetta all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o di forme sostitutive della stessa, non può effettuare la prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo ai sensi del precedente comma, se non effettua contemporaneamente la prosecuzione nell'anzidetta assicurazione obbligatoria.

     Sono esclusi dalla facoltà della prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo coloro che sono iscritti al Fondo stesso per la prima volta dopo compiuto il 50° anno di età.

     La domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo è valida anche per la prosecuzione volontaria dei versamenti di contributo nell'assicurazione obbligatoria e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.

     L'autorizzazione alle prosecuzioni volontarie è unica e decorre dal primo giorno del trimestre in corso alla data della domanda.

 

          Art. 17.

     L'iscritto autorizzato alla prosecuzione volontaria ai sensi del precedente articolo deve versare, per il trattamento integrativo di pensione e per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un contributo complessivo mensile di ammontare pari all'importo dei contributi previsti dal primo comma, n. 1), e secondo comma dall'art. 10, della presente legge, calcolato su un dodicesimo della retribuzione ottenuta ragguagliando ad anno la retribuzione dell'ultimo mese di contribuzione obbligatoria. Ai fini del calcolo della quota di contributo dovuta al "Fondo adeguamento pensioni" di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218, si applica la riduzione prevista nell'art. 7 della legge stessa.

     I versamenti volontari del predetto contributo complessivo debbono essere effettuati a periodi trimestrali e secondo le modalità stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentito il Comitato speciale di cui all'art. 4 della presente legge.

     Ove i contributi siano versati dopo trascorso un mese dalla scadenza del trimestre a cui si riferiscono, l'iscritto è tenuto a corrispondere l'interesse di mora al saggio del 5,50 per cento in ragione di anno, dalla data di scadenza del trimestre.

     I contributi versati volontariamente al Fondo in conformità alle norme della presente legge sono equiparati, a tutti gli effetti, a quelli obbligatori; i contributi versati in difformità sono rimborsati senza corresponsione di interessi.

 

          Art. 18.

     I versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti debbono essere sospesi durante i periodi di tempo nei quali l'iscritto, per un rapporto di lavoro in atto, è soggetto all'assicurazione stessa o a forme sostitutive, nonchè durante i periodi riconosciuti utili a norma di legge per detta assicurazione ai fini del diritto a pensione e della misura di essa.

     L'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi e che sospenda il versamento stesso, trascorso un anno dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo versato, decade dal diritto alla prosecuzione volontaria per il trattamento integrativo di pensione e non può effettuare versamenti a copertura dei periodi scoperti di contribuzione.

     Qualora si verifichi la decadenza di cui al precedente comma del presente articolo, la prosecuzione volontaria nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti resta, regolata dalle relative norme.

 

          Art. 19.

     Per i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione o con retribuzione ridotta, che siano contrattualmente riconosciuti utili ai fini dell'anzianità, sono dovuti i contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione, sia per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sia per le prestazioni di capitale, commisurati alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse rimasto assente.

     Non sono dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti quando in detta assicurazione i periodi di assenza siano riconosciuti utili a norma di legge, ai fini del diritto alla relativa pensione ed alla misura della stessa.

     La quota parte dei suddetti contributi a carico del lavoratore sarà anticipata dall'azienda, salvo rivalsa sulle prime competenze dovute al lavoratore e, nel caso di mancata ripresa del servizio con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro, sulle eventuali competenze maturate e non riscosse dal lavoratore stesso e sull'eventuale indennità sostitutiva del preavviso.

     In caso di insufficienza delle predette competenze ed indennità, il recupero sarà effettuato dal Fondo, per conto dell'azienda, sulle prestazioni di capitale.

     E' esclusa la possibilità di recupero della quota dei suddetti contributi a carico del lavoratore sull'indennità sostitutiva del preavviso e sulle prestazioni di capitale, qualora la cessazione dal servizio avvenga per morte.

 

          Art. 20.

     L'iscritto, dopo almeno due anni di contribuzione effettiva nel Fondo, può ottenere di versare, ai fini del trattamento di pensione, i contributi per i periodi di assenza dal lavoro senza retribuzione, contrattualmente non riconosciuti utili agli effetti dell'anzianità, purchè ne faccia domanda al Fondo durante l'assenza o entro il termine perentorio di tre mesi dal giorno in cui l'assenza è cessata e comunque prima della presentazione della domanda di pensione.

     L'iscritto che si avvalga della facoltà di cui al precedente comma deve versare a proprio carico il contributo per il trattamento integrativo di pensione e quello relativo all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. I contributi sono dovuti sulla retribuzione che gli sarebbe spettata se non fosse stato assente.

     Non è dovuto il contributo per l'assicurazione obbligatoria qualora i periodi di assenza siano riconosciuti utili in detta assicurazione a norma di legge, ai fini del diritto alla pensione e della misura della stessa.

     Ove i contributi siano versati dopo trascorso un mese dalla scadenza del trimestre al quale si riferiscono, è dovuto cui contributi stessi l'interesse di mora al saggio del 5,50 per cento in ragione d'anno.

 

Capo II

NORME RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DIRETTA

 

          Art. 21.

     Gli iscritti al Fondo hanno diritto alla pensione annua complessiva di cui all'art. 3 qualora abbiano cessato di prestare servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, semprechè:

     1) possano far valere almeno 15 anni di contribuzione e abbiano compiuto l'età di 60 anni, se uomini, o di 55, se donne;

     2) possano far valere almeno 5 anni di contribuzione e siano riconosciuti invalidi ai sensi dall'art. 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, purchè l'invalidità si sia verificata in costanza del rapporto di lavoro o della prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo e la domanda di pensione sia stata presentata entro un anno dalla cessazione del servizio o dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo versato.

     La pensione per invalidità è dovuta qualunque sia il periodo di contribuzione quando l'invalidità stessa è derivata da causa di servizio.

     Gli iscritti per la prima volta al Fondo dopo compiuto il 50° anno di età non hanno diritto al trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo stesso, ma, in sostituzione di detto trattamento, hanno diritto a quello previsto dal successivo art. 33, nonchè alla pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti, ove siano in possesso dei relativi prescritti requisiti.

 

          Art. 22.

     L'invalidità si considera dipendente da causa di servizio quando il servizio ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata.

     L'accertamento dell'invalidità e dell'eventuale dipendenza di essa da causa di servizio è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. In caso di ricorso, l'accertamento predetto è demandato, in via amministrativa, ad un Collegio di tre medici, due dei quali destinati dalle parti e il terzo nominato d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia in cui l'iscritto ha la sua residenza.

     La decisione del Collegio medico è definitiva.

 

          Art. 23.

     All'iscritto che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 21 spetta una pensione annua complessiva d'importo pari a un trentacinquesimo del 65 per cento della retribuzione dell'ultimo mese di servizio ragguagliata ad anno per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo, con un massimo di 35. Le frazioni di anno si computano in dodicesimi; le frazioni di mese non si computano [13].

     La retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione annua complessiva a norma del precedente comma non può essere di ammontare superiore alla media delle retribuzioni percepite dall'iscritto nell'ultimo triennio di servizio, maggiorata del 20 per cento [14].

     Agli effetti dei precedenti comma, per retribuzione si intende quella stabilita dai contratti collettivi di categoria sulla quale sia stato versato il contributo ai sensi del secondo comma, punto 1), dall'art. 13 della presente legge. In mancanza si contratto collettivo, per retribuzione si intende quella sulla quale è stato versato il contributo.

     Le somme eventualmente percepite dagli ufficiali esattoriali e dai messi notificatori a titolo di partecipazione ai diritti di tariffa per atti esecutivi e di compenso per atti notificati si computano, esclusa la quota parte corrisposta a titolo di rimborso spese, nell'importo medio annuo percepito nell'ultimo triennio. Analogo criterio di computo si segue per le somme eventualmente percepite dai collettori preposti alle gestioni esattoriali a titolo di partecipazione ai diritti di tariffa.

     Qualora la retribuzione dell'iscritto all'atto della cessazione del servizio risulti superiore a quella stabilita dai contratti collettivi di categoria per effetto di contratti di lavoro individuali o di concessioni ad personam, la parte di detta retribuzione eccedente quella prevista dei predetti contratti di categoria e sulla quale siano stati versati i contributi dovuti si computa per un importo corrispondente alla media annua delle eccedenze percepite negli ultimi cinque anni. Tale importo non potrà, essere superiore all'eccedenza fruita dall'iscritto all'atto della cessazione dal servizio e, comunque, al 10 per cento della retribuzione prevista dai contratti collettivi di categoria.

     Al titolare di pensione diretta liquidata dal Fondo è corrisposta, in aggiunta alla pensione complessiva, per ogni figlio a carico, la maggiorazione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, semprechè sussistano le condizioni stabilite dalle norme stesse, nella misura e secondo le modalità di detta assicurazione [15].

     La maggiorazione spetta anche per la moglie o per il marito a carico e invalido secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, semprechè sussistano le condizioni stabilite dalle norme della predetta assicurazione [16].

     La maggiorazione per i familiari a carico di cui ai commi precedenti non spetta ai titolari di pensione liquidata a totale carico del Fondo [17].

 

          Art. 24. [18]

     La pensione annua complessiva, determinata a norma del precedente articolo, comprende la pensione annua dovuta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in relazione ai periodi riconosciuti utili nell'assicurazione medesima.

     Qualora l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria contributi per rapporti di lavoro diversi da quello esattoriale o versamenti volontari, la pensione complessiva è aumentata di una somma pari alla differenza tra l'importo della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria effettivamente liquidata e la pensione che sarebbe stata liquidata dall'assicurazione stessa senza i predetti contributi, fino a concorrenza della misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 65 per cento della retribuzione utile a pensione.

     I contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti successivamente alla data di decorrenza della pensione liquidata nell'assicurazione stessa danno diritto, a domanda, ad un supplemento della pensione complessiva in atto. La concessione, la decorrenza e la misura del supplemento di pensione sono regolate dalle norme della predetta assicurazione generale obbligatoria.

     Qualora la pensione calcolata a norma del precedente articolo risulti d'importo inferiore all'ammontare della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, indicata al primo comma del presente articolo spetta all'iscritto una pensione d'importo pari a quest'ultima.

     In caso di liquidazione della pensione per invalidità, fermo restando quanto previsto dal punto secondo dell'art. 21, il numero degli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, è aumentato del 50 per cento quando risulti non superiore a 12. Per periodi di contribuzione superiori, il computo viene effettuato su una base non inferiore ai 20 anni.

     Se l'invalidità è dipendente da causa di servizio, il numero degli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, è aumentato del 50 per cento. La pensione non può, in ogni caso, eccedere la misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 65 per cento della retribuzione utile a tal fine, nè risultare minore della metà della medesima.

     La pensione annua complessiva spettante all'iscritto, ai sensi dell'art. 23 e del presente articolo, non può essere comunque inferiore a lire 395.850 annue.

     La pensione annua spettante ai sensi della presente legge è corrisposta agli aventi diritto in ogni caso dal Fondo in tredici quote, di cui la tredicesima in occasione delle festività natalizie.

     La tredicesima quota è corrisposta per un importo proporzionale al numero delle quote di pensione maturate nell'anno.

 

          Art. 25.

     La pensione annua complessiva determinata in relazione agli anni di contribuzione ai sensi delle disposizioni della presente legge, spettante all'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria, che abbia sospeso il versamento dei contributi volontari nell'assicurazione obbligatoria a seguito di reimpiego presso azienda non esattoriale come previsto dal primo comma dall'art. 18, è diminuita di un importo pari alla differenza tra la pensione obbligatoria che sarebbe stata liquidata allo stesso se egli avesse continuato i versamenti volontari nell'assicurazione medesima e quella effettivamente liquidata, ove questa risulti di importo inferiore.

 

          Art. 26.

     Per gli iscritti di cui alle. lettera b) dell'art. 8 che, pur avendo incarichi permanenti, prestano servizio intermittente, il calcolo della pensione annua complessiva prevista dalla presente legge, viene effettuato determinando:

     a) gli anni di contribuzione utili ai fini del calcolo stesso, in numero pari al quoziente che si ottiene dividendo il totale delle giornate di lavoro effettuate nell'intero periodo di iscrizione al Fondo per 312;

     b) la retribuzione utile ai fini del suddetto calcolo, mediante ragguaglio ad anno della retribuzione dell'ultimo mese, come se il servizio fosse stato prestato per l'intero mese.

 

          Art. 27.

     L'iscritto per il quale si sono verificati periodi di interruzione nella contribuzione al Fondo per cessazione del rapporto di lavoro, ha diritto ad una pensione complessiva pari alla somma delle quote di pensione calcolate in relazione agli anni di ogni singolo periodo di contribuzione continuativa al Fondo ed alla retribuzione finale di ciascun periodo.

     Ai fini della determinazione della pensione massima nei casi in cui gli anni di contribuzione al Fondo siano superiori a 35, i periodi a retribuzione finale meno elevata si computano limitatamente agli anni necessari al raggiungimento di 35.

     Le stesse norme si applicano nel caso in cui l'iscritto, dopo aver iniziata la contribuzione volontaria, si rioccupi presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette. In tal caso è equiparato ad interruzione il passaggio dalla contribuzione volontaria a quella obbligatoria [19].

     Il periodo di contribuzione si considera come non interrotto, ai fini del calcolo della pensione, quando il reimpiego presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette abbia luogo entro tre mesi dalla risoluzione del precedente rapporto di lavoro avvenuta per licenziamento non disciplinare.

 

          Art. 28.

     L'iscritto che alla data di iscrizione al Fondo sia già titolare della pensione di invalidità, a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, conserva detta pensione e può ottenere il trattamento di pensione previsto dalla presente legge, concorrendo i requisiti da questa richiesti, soltanto per eventi che si verifichino successivamente all'iscrizione al Fondo.

 

          Art. 29.

     All'iscritto che cessa dal servizio a seguito di licenziamento disciplinare non spetta il trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo.

     L'iscritto ha diritto al rimborso dell'intero importo dei contributi da lui versati al Fondo, a qualsiasi titolo, per il trattamento integrativo di pensione ai sensi dall'art. 10, primo comma, punto 1), senza corresponsione di interessi.

     Tuttavia, all'iscritto che all'atto della cessazione dal servizio per licenziamento disciplinare abbia già maturato i requisiti di contribuzione e di età di cui al primo comma, punto 1), dall'art. 21, per la pensione di vecchiaia è concesso il suddetto trattamento integrativo di pensione carico del Fondo.

 

          Art. 30.

     All'iscritto, che dopo aver ottenuto la liquidazione della pensione complessiva ai sensi dei precedenti articoli, si reimpieghi presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette con diritto all'iscrizione al Fondo, viene sospesa la corresponsione della pensione stessa per tutta la durata del nuovo rapporto di lavoro.

     La quota di detta pensione complessiva corrispondente alla pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti resta accreditata al Fondo con le riduzioni di cui all'art. 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni.

     Al termine del nuovo rapporto, la pensione dovuta all'iscritto medesimo si determina in base alle disposizioni del precedente art. 27.

     La pensione come sopra determinata è comprensiva del supplemento della pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuto ai sensi dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, il cui importo è accreditato al Fondo.

 

          Art. 31.

     La pensione annua complessiva di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risultano raggiunti i requisiti previsti dall'art. 21.

     La pensione annua complessiva per l'invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o di cessazione dal servizio, ove questa sia posteriore alla data di presentazione della domanda.

     L'iscritto decade dal diritto alla pensione complessiva di invalidità, qualora non cessi dal servizio entro un mese dalla data di ricezione della comunicazione del riconoscimento dell'invalidità.

 

          Art. 32.

     L'iscritto al Fondo che cessi dal prestare servizio alle dipendenze di esattorie o ricevitorie delle imposte dirette prima di aver raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia previsto dalla presente legge e non si avvalga o non possa avvalersi della facoltà della prosecuzione volontaria di cui all'art. 16, o, essendosene avvalso, sospenda i versamenti volontari prima di aver raggiunto il predetto requisito di contribuzione, conserva, per quattro anni dalla cessazione dal servizio o dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo volontario versato, l'iscrizione al Fondo con i relativi diritti, semprechè non eserciti la facoltà di cui al comma successivo.

     L'iscritto che si trovi nelle condizioni anzidette può chiedere il pagamento, per una volta tanto, di una somma pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al Fondo ai sensi del primo comma, punto 1) dall'art. 10, senza interessi.

     Il pagamento della predetta somma non può essere chiesto prima che sia decorso un anno dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo volontario versato e non oltre un quinquennio dalle date predette.

     Trascorso tale termine, l'importo dei contributi è trasferito nei ruoli dell'assicurazione facoltativa (ruolo dei contributi riservati) con riferimento alla data di effettivo versamento dei contributi stessi al Fondo.

     In caso di riassunzione in servizio presso esattorie o ricevitorie della imposte dirette dopo che abbia avuto luogo il pagamento della somma di cui al secondo comma, il lavoratore ha diritto di ottenere il ripristino dell'iscrizione al Fondo, nella situazione in cui essa era al momento della risoluzione del rapporto di lavoro o della cessazione dell'eventuale contribuzione volontaria, purchè ne faccia domanda entro il termine perentorio di un anno dalla riassunzione e provveda contemporaneamente a restituire l'importo della somma percepita, maggiorata dall'interesse al saggio del 5,50 per cento in ragione di anno. Qualora i contributi siano stati trasferiti nei ruoli dell'assicurazione facoltativa, essi verranno versati al Fondo, semprechè non abbiano dato luogo a prestazioni nell'assicurazione stessa. Non è consentito il riscatto del periodo intermedio.

 

          Art. 33.

     I contributi di cui al primo comma, punto 1) dall'art. 10, relativi al trattamento integrativo di pensione, versati per i dipendenti iscritti al Fondo per la prima volta dopo compiuto il 50° anno di età, vengono destinati a capitalizzazione finanziaria al saggio del 4,50 per cento in ragione di anno.

     Il capitale corrispondente è pagato all'iscritto o ai suoi superstiti aventi diritto a termini dall'art. 2122 del Codice civile, in aggiunta alle prestazioni di capitale, al momento della cessazione dal servizio.

 

Capo III

NORME RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE

DELLE PENSIONI DI RIVERSIBILITA' E INDIRETTE

 

          Art. 34 - 35. [20]

     Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto che sia deceduto per causa di servizio o che abbia almeno cinque anni di contribuzione, di cui uno nel quinquennio precedente la morte, o che sia in possesso dei requisiti di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, spetta al coniuge, ai figli ed equiparati, ovvero ai genitori, ovvero ai fratelli e alle sorelle nell'ordine stabilito dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria, una pensione di riversibilità o indiretta.

     Per quanto concerne le aliquote percentuali da applicare alla pensione diretta complessiva, liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto ai sensi della presente legge, si osservano le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, vigenti alla data del decesso del pensionato o dell'iscritto.

     Anche per quanto riguarda le condizioni di età, le condizioni di invalidità del coniuge o di inabilità dei figli ed equiparati, dei genitori, dei fratelli e sorelle, le condizioni riguardanti il vincolo matrimoniale e ogni altra condizione, si applicano le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti vigenti alla data della morte del pensionato o dell'iscritto.

     La morte si intende avvenuta per causa di servizio quando esso abbia costituito la causa unica, diretta e immediata del decesso.

     Per l'accertamento della dipendenza della morte da causa di servizio, si applicano le norme previste dall'art. 22. Le stesse norme si applicano, ove occorra, per l'accertamento dell'invalidità del coniuge o della inabilità dei figli o equiparati, dei genitori e dei fratelli e sorelle.

     Se la morte dell'iscritto è avvenuta in costanza del rapporto di lavoro, le aliquote del trattamento complessivo dovuto ai superstiti sono calcolate in base al trattamento complessivo diretto, che sarebbe spettato all'iscritto in caso di invalidità.

     Nel caso di concorso di più superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, il trattamento complessivo è riliquidato secondo le norme precedenti.

 

          Art. 35. [21]

 

          Art. 36.

     La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte dell'iscritto o del pensionato.

     Nel caso di nascita di figlio postumo, l'aliquota della pensione a lui spettante decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della nascita.

 

          Art. 37. [22]

     La vedova, il vedovo e i figli perdono il diritto alla pensione complessiva al verificarsi degli eventi previsti dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

     Al coniuge che perda il diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta l'assegno a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui all'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni.

 

          Art. 38. [23]

     Nel caso di morte dell'iscritto senza che sussistano i requisiti di contribuzione per la liquidazione della pensione indiretta, spetta al coniuge una indennità una tantum pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al Fondo per il trattamento integrativo di pensione.

     Qualora manchi il coniuge, l'indennità di cui al comma precedente spetta ai figli ed equiparati e, in mancanza di costoro, ai genitori; in mancanza dei genitori, ai fratelli celibi e alle sorelle nubili viventi a totale carico dell'iscritto, di età inferiore ai 21 anni o, se di età superiore, permanentemente inabili al lavoro.

     Per la liquidazione dell'indennità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti si applicano le norme di tale assicurazione.

 

Capo IV

NORME RELATIVE ALLE VARIAZIONI DELLE PENSIONI

IN RELAZIONE ALLE VARIAZIONI DEL COSTO DELLA VITA

 

          Art. 39. [24]

 

Titolo IV

NORME RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI CAPITALE

 

Capo I

CONTRIBUZIONI PER PRESTAZIONI DI CAPITALE

 

          Art. 40. [25]

 

Capo II

NORME RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI CAPITALE

 

          Art. 41.

     Il capitale di cui al primo comma, punto 2), dall'art. 2 è commisurato:

     1) per gli iscritti, il cui rapporto di lavoro venga a cessare per morte o a seguito di riconosciuta invalidità permanente, all'intero ammontare dell'indennità di anzianità dovuta a termini dei contratti collettivi di lavoro di categoria o dei regolamenti aziendali con l'aggiunta di dieci mensilità di retribuzione, a titolo di integrazione.

     Il capitale complessivamente spettante agli eventi diritto non può superare l'importo di trenta mensilità, salvo che al momento della morte o della cessazione dal servizio a seguito di invalidità non sia maturato per l'iscritto il diritto ad un'indennità di anzianità superiore.

     Qualora l'iscritto abbia il coniuge e un figlio minore ovvero solo il coniuge o solo un figlio minore, il capitale come sopra determinato viene integrato di due mensilità.

     Qualora i figli minori siano più di uno, oltre l'integrazione predetta è dovuta una ulteriore mensilità per ogni figlio minore oltre il primo.

     Il capitale complessivo non può tuttavia superare l'importo di 35 mensilità, salvo che per l'iscritto non sia maturato il diritto ad una indennità di anzianità di importo superiore.

     Le integrazioni previste del presente articolo non spettano qualora l'iscritto non abbia compiuto sei mesi di servizio o abbia superato il 65° anno di età. In ogni caso il capitale complessivo da liquidare agli aventi diritto non potrà eccedere, per effetto delle integrazioni stesse, l'importo delle indennità di anzianità che sarebbe stato corrisposto all'iscritto qualora il suo rapporto di lavoro fosse continuato fino al 65° anno di età.

     Ai fini della determinazione delle prestazioni integrative, l'indennità di anzianità si considera commisurata, in ogni caso, all'importo di una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio;

     2) per gli iscritti che cessano dal servizio per cause diverse da quelle indicate al punto 1) del presente articolo, all'intero ammontare dell'indennità di anzianità [26].

 

          Art. 42. [27]

     Le prestazioni di cui al precedente art. 41 sono liquidate dal Fondo all'iscritto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

     In caso di morte dell'iscritto, le prestazioni di cui al precedente comma sono corrisposte:

     per la parte commisurata all'indennità di anzianità agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2122 del codice civile;

     per la restante parte, corrispondente all'integrazione di cui al punto 1) dell'art. 41, al coniuge, ai figli minori e, se viventi a carico, ai figli maggiorenni, ai genitori e agli altri parenti entro il secondo grado; la ripartizione è fatta in parti uguali.

 

          Art. 43.

     Il credito per le prestazioni di capitale si prescrive col decorso di cinque anni dalla data di cessazione dal servizio dell'iscritto anche nei confronti dei superstiti aventi diritto.

 

          Art. 44. [28]

 

          Art. 45. [29]

     Nel caso in cui il lavoratore si reimpieghi presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, per il computo delle indennità di anzianità si tiene conto soltanto dell'anzianità maturata durante il nuovo rapporto di lavoro; mentre, ai fini della determinazione dell'integrazione prevista dall'art. 41 per i casi di invalidità o di morte, si computa anche l'anzianità acquisita nei precedenti rapporti di lavoro esattoriale, salvo il minimo garantito dalle leggi in vigore.

     Il lavoratore può ottenere, ai fini dell'indennità di anzianità, il ricongiungimento dei diversi periodi di servizio, sempre che il nuovo rapporto di lavoro abbia inizio non oltre tre mesi dalla data di risoluzione del precedente rapporto di lavoro.

     La domanda per il ricongiungimento deve essere presentata dal lavoratore al Fondo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data del reimpiego, mediante lettera raccomandata. Per il periodo di interruzione è dovuto dal lavoratore il contributo per le prestazioni di capitale di cui all'art. 10, n. 2), calcolato sulla retribuzione goduta alla data della domanda.

     Il pagamento della somma dovuta può essere effettuato in unica soluzione, contestualmente alla domanda, oppure dilazionato, nel corso del successivo periodo di servizio; in tal caso saranno dovuti al Fondo gli interessi del 4,50 per cento, decorrenti dal giorno della domanda.

     Qualora il lavoratore abbia già riscosso le prestazioni di capitale pertinenti al precedente rapporto, è tenuto ad effettuarne il rimborso al Fondo entro il termine perentorio di un mese dalla comunicazione della concessione del ricongiungimento, con l'aggiunta dei relativi interessi nella misura del 4,50 per cento dal giorno della riscossione.

 

          Art. 46. [30]

     Nei casi in cui l'ultima retribuzione, sulla quale si commisurano le prestazioni di capitale, sia superiore alla media delle retribuzioni dell'ultimo triennio di servizio, maggiorata del 20 per cento, o sia comprensiva di assegni ad personam, il Fondo liquida le prestazioni di capitale in base all'intera retribuzione.

     Il Fondo assume l'onere delle prestazioni anzidette per la parte commisurata alla media delle retribuzioni dell'ultimo triennio di servizio, maggiorata del 20 per cento, e, ove l'ultima retribuzione sia comprensiva di assegni ad personam, per la parte commisurata alla retribuzione utile a pensione, ai sensi del quinto comma dell'art. 23.

     Per la differenza, il Fondo esercita rivalsa entro 5 anni verso il datore di lavoro, mediante emissione di ordine di pagamento da notificare al datore di lavoro stesso, il quale, entro 30 giorni dalla notifica, deve provvedere al rimborso. Decorso tale termine, si procede coattivamente al recupero; l'ordine di pagamento è valido ai sensi dell'art. 635 del codice di procedura civile.

     Nei casi di morte o di invalidità, l'onere delle prestazioni di capitale è a totale carico del Fondo.

 

Capo III

NORME RELATIVE ALLA CONVENZIONE

PER LA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI DI CAPITALI

ED ALLE ANTICIPAZIONI PER ACQUISTO DI ALLOGGI

 

          Art. 47. [31]

 

          Art. 48. [32]

     Gli iscritti per i quali risulti maturata, ai fini della indennità di anzianità, un'iscrizione al Fondo di almeno 15 anni, possono ottenere anticipazioni sulle indennità maturate per l'acquisto di appartamenti ad uso di propria abitazione.

     I criteri per la concessione delle anticipazioni, nei limiti delle disponibilità della gestione e delle indennità maturate dall'iscritto, le relative garanzie e le modalità delle anticipazioni stesse saranno determinati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale su proposta del comitato speciale del Fondo.

     Il Fondo ha diritto di trattenere, anche in caso di morte dell'iscritto, sulle somme dovute per il trattamento di anzianità e sulle relative integrazioni, gli importi delle anticipazioni non ancora restituite, con i relativi interessi e spese.

 

Titolo V

RESPONSABILITA' SOLIDALE

 

          Art. 49.

     In caso di trapasso di gestione di esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, esperita inutilmente da parte del Fondo l'azione nei confronti dell'esattore o del ricevitore della gestione immediatamente precedente che non avesse versato in tutto o in parte i contributi dovuti con gli interessi di mora e le eventuali somme aggiuntive e penalità, il nuovo esattore o ricevitore è solidalmente responsabile con il predetto esattore o ricevitore inadempiente per il mancato versamento dei contributi relativi ai periodi di servizio compiuti durante la gestione precedente per i dipendenti mantenuti in servizio, limitatamente all'importo dei soli contributi calcolati nella misura in vigore nei periodi cui si riferiscono ed in relazione alle retribuzioni percepite dai lavoratori nei periodi stessi.

     Il Fondo è tenuto a garantire agli iscritti o agli aventi diritto un capitale comprensivo dell'intero importo dell'indennità di anzianità e delle integrazioni dovute ai sensi dall'art. 41, anche se non siano stati versati in tutto o in parte i relativi contributi, ed ha azione di rivalsa nei confronti degli esattori o ricevitori inadempienti per i contributi, riferentisi ai periodi di servizio prestati presso ciascuno di essi, computati sull'ultima retribuzione percepita dagli iscritti all'atto della cessazione dal servizio, ferma restando la responsabilità solidale di cui al primo comma del presente articolo e fermo altresì quanto disposto dall'art. 11.

     La garanzia sulla cauzione prestata dagli esattori o ricevitori delle imposte dirette è estesa al credito del Fondo per i suddetti titoli. Non è consentito lo svincolo della cauzione qualora l'esattore o ricevitore non esibisca una dichiarazione rilasciata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalla quale risulti che lo stesso è in regola con il versamento dei contributi dovuti ai sensi della presente legge.

 

Titolo VI

NORME TRANSITORIE

 

          Art. 50.

     I dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, pur avendo incarichi permanenti, svolgano servizio intermittente per una durata inferiore alla media annua di 180 giorni ad orario normale, prevista dal punto b) dell'art. 8 e risultino iscritti al Fondo, continueranno in tale iscrizione a tutti gli effetti della presente legge, anche se la durata del successivo periodo di servizio intermittente rimarrà inferiore alla predetta media.

 

          Art. 51.

     I dipendenti da Istituti di credito con rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi del settore del credito e adibiti ai servizi esattoriali, che, alla data, di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti al Fondo, continuano ad essere iscritti al Fondo stesso a tutti gli effetti.

 

          Art. 52.

     I dipendenti adibiti da Istituti di credito a servizi cumulativi di credito ed esattoria, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti al Fondo per la quota parte di retribuzione riconosciuta pertinente al servizio esattoriale ai sensi dell'art. 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, continuano ad essere iscritti al Fondo per la misura percentuale della retribuzione in atto alla suddetta data.

     Il minimo di pensione previsto dall'art. 24 è ridotto, in tali casi, nella stessa misura percentuale della retribuzione riconosciuta pertinente al servizio esattoriale.

 

          Art. 53.

     Per coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono stati iscritti per la prima volta al Fondo in età compresa tra i 50 ed i 55 anni, in deroga a quanto disposto dall'art. 33, i contributi per il trattamento integrativo di pensione di cui all'art. 10, comma primo, punto 1), continueranno ad essere trasferiti nell'assicurazione facoltativa, ruolo dei contributi riservati, a meno che l'iscritto non richieda l'iscrizione nel ruolo della mutualità.

     I contributi stessi sono attribuiti all'assicurazione facoltativa con riferimento alla data di versamento al Fondo e danno diritto all'iscritto alle prestazioni previste nelle norme relative all'assicurazione medesima.

     Per coloro che anteriormente all'entrata in vigore della presente legge sono stati iscritti per la prima volta al Fondo in età superiore ai 55 anni trovano applicazione le norme di cui al precedente art. 33.

 

          Art. 54.

     Per gli iscritti al Fondo alla data del 1° gennaio 1956, i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione o con retribuzione ridotta, compiuti anteriormente alla data stessa, che a detta data siano già stati contrattualmente riconosciuti utili ai fini dell'anzianità, vengono considerati coperti da contribuzione sia agli effetti del trattamento integrativo di pensione sia a quelli delle prestazioni di capitale, di cui alla presente legge.

 

          Art. 55.

     Per gli iscritti al Fondo al 1° gennaio 1956 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ancora in servizio e non abbiano ancora presentato domanda di pensione, la facoltà di copertura dei periodi di assenza contrattualmente non riconosciuti utili agli effetti dell'anzianità, prevista dall'art. 20, potrà essere esercitata, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge; i contributi previsti dall'articolo stesso dovranno essere versati in base alla retribuzione percepita all'atto della presentazione della domanda.

 

          Art. 56.

     Gli iscritti già cessati dal servizio alla data di pubblicazione della presente legge, che a tale data possano far valere almeno venti anni di contribuzione al Fondo, hanno diritto di liquidare la pensione di invalidità, ai sensi dell'art. 21, anche se l'invalidità non si sia verificata in costanza del rapporto di lavoro o della contribuzione volontaria.

     In caso di morte di detti iscritti i superstiti hanno diritto di liquidare la pensione al sensi dell'art. 34, anche se manchi l'anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio.

 

          Art. 57. [33]

     Gli iscritti al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore dei quali risultino versati o accreditati contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per periodi anteriori alla data di iscrizione al Fondo stesso, ovvero risultino effettuati versamenti volontari nell'assicurazione predetta per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se contemporanei all'iscrizione al Fondo, hanno diritto, oltrechè alla pensione calcolata ai sensi dell'art. 23, ad un supplemento pari alla quota della pensione liquidata dall'assicurazione obbligatoria in relazione ai predetti contributi.

 

          Art. 58.

     Gli iscritti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono far valere almeno dieci anni di contribuzione al Fondo, in caso di cessazione dal servizio, hanno diritto alla liquidazione della pensione annua complessiva di vecchiaia anche prima del 60° anno di età, purchè abbiano trenta anni di contribuzione e almeno 55 anni di età. Ove si tratti di mutilati o invalidi di guerra, il periodo di contribuzione richiesto e ridotto a 20 anni.

     Il diritto previsto dal precedente comma di ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia fra il 55° ed il 60° anno di età è esteso anche agli iscritti già cessati dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che a tale data possono far valere almeno venti anni di contribuzione al Fondo, purchè siano trascorsi dall'ultima contribuzione tanti anni quanti ne occorrono, in aggiunta agli anni di contribuzione effettiva, per raggiungere il numero di trenta.

     Per la determinazione della misura della pensione spettante agli iscritti di cui al presente articolo, si applicano le norme previste dalla presente legge.

     Il Fondo sopporta per intero l'onere delle pensioni di cui al presente articolo finchè, in favore del pensionato o dei suoi superstiti, non sia maturato il diritto alla liquidazione della pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Appena maturato tale diritto, detta assicurazione obbligatoria accredita al Fondo la pensione a suo carico.

 

          Art. 59.

     Per gli iscritti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono far valere almeno dieci anni di contribuzione al Fondo, il trattamento per pensione di vecchiaia o di invalidità non potrà essere inferiore al 40 per cento della retribuzione sulla quale viene calcolata la pensione ai sensi dall'art. 23.

     Qualora si tratti di iscritti che abbiano esercitato l'opzione prevista dagli articoli 36 e 37 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e successive modificazioni, la suddetta aliquota è elevata al 45 per cento.

 

          Art. 60.

     In deroga a quanto stabilito dall'art. 27, nei riguardi degli iscritti al Fondo che abbiano conseguito o conseguano il diritto a pensione dopo il 31 dicembre 1955 e che anteriormente alla data stessa abbiano avuto periodi di interruzione nella contribuzione a causa di cessazione del rapporto di lavoro, o cessazione della contribuzione volontaria, seguiti da reimpieghi presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, la pensione da liquidarsi verrà computata, per la parte relativa ai periodi di contribuzione anteriori al 1° gennaio 1956, in base alla retribuzione sulla quale sono stati versati i contributi nel mese di gennaio 1956 o, se a tale data la contribuzione era interrotta, in base alla retribuzione iniziale del primo reimpiego dopo la data stessa o, se il reimpiego non abbia avuto luogo, in base all'ultima retribuzione sulla quale sono stati versati i contributi al Fondo.

 

          Art. 61.

     Gli iscritti al Fondo che, alla data d'entrata in vigore della presente legge, sono titolari di pensioni dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti, già liquidate o in corso di liquidazione, conservano il diritto alle pensioni stesse fino a quando non maturino il diritto alla liquidazione della pensione complessiva prevista dalla presente legge.

 

          Art. 62.

     Per gli iscritti al Fondo, in servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette alla data di entrata in vigore della presente legge, che, ai sensi dall'art. 36 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, abbiano optato per il trattamento previsto dal regio decreto 23 giugno 1923, n. 1528, le pensioni calcolate ai sensi degli articoli 23 e 24 della presente legge, tenuto conto del minimo garantito dall'art. 59, verranno maggiorate del 10 per cento.

 

          Art. 63.

     Qualora nei confronti dei lavoratori dipendenti da esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, anche se non più in servizio, non risultino versati, per periodi di lavoro esattoriale con diritto all'iscrizione del Fondo, compresi tra il 9 luglio 1932 ed il 31 dicembre 1955, i contributi dovuti al Fondo stesso per le prestazioni di pensione di cui all'art. 12, punto 1) del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e successive modificazioni, l'esattore o ricevitore delle imposte dirette alle cui dipendenze i predetti periodi di lavoro risultino prestati è tenuto alla regolarizzazione della posizione contributiva per i periodi stessi, ai fini del trattamento di pensione, alle condizioni e nei limiti seguenti:

     a) se per i periodi sopra indicati risultino versati i contributi al Fondo per l'assicurazione mista sulla vita di cui al citato regolamento, o risultino versati contributi nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per rapporto di lavoro esattoriale, i contributi dovuti al Fondo sono calcolati nella misura in vigore nei periodi da regolarizzare ed in relazione alle retribuzioni percepite dal lavoratore nei periodi stessi, a condizione che sia presentata al Fondo richiesta di regolarizzazione entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, i contributi sono calcolati con i criteri di cui alla successiva lettera b). Dall'importo dei contributi dovuti ai sensi della presente lettera a) è dedotto l'ammontare dei contributi eventualmente già versati nella citata assicurazione obbligatoria;

     b) se per i periodi suindicati non risulti versato alcun contributo nè al Fondo, nè nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per rapporto di lavoro esattoriale, i contributi sono calcolati nella misura in vigore nei periodi da regolarizzare ed in relazione all'ultima retribuzione percepita dal lavoratore alla data della regolarizzazione. La regolarizzazione per i periodi di cui alla presente lettera b) è condizionata al parere favorevole del Comitato speciale di cui all'art. 4.

     L'importo dei contributi calcolati, ai sensi della precedente lettera a), in relazione alla retribuzione percepita dal lavoratore nei periodi da regolarizzare è maggiorato degli interessi composti al saggio del 5,50 per cento in ragione di anno.

     L'esattore o ricevitore delle imposte dirette è tenuto a regolarizzare, alle condizioni sopra indicate, i periodi di servizio prestati dal lavoratore alle sue dipendenze, versando l'intero importo dei contributi, salvo diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore, per la quota a carico dello stesso, nei soli casi di cui alla lettera a).

     Egli decade dal predetto diritto di rivalsa, o se non presenti la richiesta di regolarizzazione entro il termine di dei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 64.

     E' data facoltà al lavoratore, che si trovi nelle condizioni previste nel precedente articolo, di regolarizzare, ai fini del trattamento di pensione, la propria posizione contributiva presso il Fondo per i periodi indicati nell'articolo stesso, a condizione che ne faccia richiesta al Fondo, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e versi l'intero importo dei contributi calcolati in base alla lettera a) del precedente art. 63, maggiorati degli interessi composti al saggio del 5,50 per cento, in ragione di anno, per i periodi coperti di contribuzione nel Fondo per l'assicurazione mista sulla vita o nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per rapporto di lavoro esattoriale; in base alla lettera b) dello stesso art. 63, per i periodi per i quali non risulti versato alcun contributo.

     La regolarizzazione di detti ultimi periodi è condizionata al parere favorevole del Comitato speciale di cui all'art. 4.

     Il lavoratore che si avvalga della facoltà, si cui al precedente comma ha diritto al rimborso della quota di contributi a carico del datore di lavoro, nei casi di cui alla lettera a), ed all'intero importo dei contributi stessi, nei casi di cui alla lettera b) dell'art. 63, qualora detti contributi a carico del datore di lavoro siano recuperati dal Fondo.

     Il lavoratore in servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette alla data del 31 dicembre 1955, o, se assunto successivamente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può riscattare presso il Fondo, ai fini del trattamento di pensione, periodi di servizio presso esattorie delle imposte dirette compresi tra il 1° gennaio 1923 e l'8 luglio 1932 e periodi di servizio presso ricevitorie delle imposte dirette compresi tra il 1° gennaio 1923 e l'8 luglio 1937, a condizione che ne faccia richiesta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Comitato speciale di cui al precedente art. 4.

     Il lavoratore che si avvale della facoltà di cui al precedente comma deve versare, a suo completo carico, l'intero importo dei contributi per il trattamento di pensione, secondo le seguenti norme:

     1) per i periodi di servizio presso esattorie delle imposte dirette, compresi tra il 1° gennaio 1923 o l'8 luglio 1932, i contributi sono calcolati con le aliquote in vigore nei periodi da regolarizzare o sulla base della retribuzione percepita nei periodi stessi e sono maggiorati dell'interesse al saggio del 5,50 per cento in ragione di anno, qualora per detti periodi risulti versato al Fondo il contributo unico di cui all'art. 28 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, o risultino versati contributi nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per rapporto di lavoro esattoriale; con le aliquote in vigore nei periodi da regolarizzare e sulla base dell'ultima retribuzione percepita dal lavoratore alla data di presentazione della domanda di riscatto, qualora per i predetti periodi non risulti versato alcun contributo nè al Fondo, nè all'assicurazione obbligatoria;

     2) per i periodi di servizio presso ricevitorie delle imposte dirette compresi tra il 1° gennaio 1923 e l'8 luglio 1937, i contributi sono calcolati con le aliquote in vigore nei periodi da regolarizzare e sulla base della ultima retribuzione percepita dal lavoratore alla data di presentazione della domanda di riscatto.

     Dall'importo dei contributi calcolati secondo le norme di cui al precedente comma è dedotto l'ammontare dei contributi che risultino eventualmente versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in corrispondenza agli stessi periodi, per rapporto di lavoro esattoriale.

 

          Art. 65.

     Qualora nei confronti dei lavoratori in servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino periodi di lavoro esattoriale per i quali non siano stati versati in tutto o in parte i contributi per l'assicurazione mista sulla vita di cui al regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e successive modificazioni, l'esattore o ricevitore dal quale i lavoratori dipendono è tenuto a provvedere, entro sei mesi dalla data predetta, alla regolarizzazione dei periodi stessi, mediante versamento di una somma pari all'intero importo dell'indennità di anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge per i periodi di servizio prestato alle sue dipendenze scoperti di contributo.

     A richiesta dell'esattore o ricevitore interessato il versamento della somma dovuta ai sensi del presente articolo può essere effettuato mediante rateizzazione in venti trimestralità, maggiorata del saggio di interesse del 5,50 per cento in ragione di anno.

     Qualora l'esattore o ricevitore sia tenuto a regolarizzare presso il Fondo la posizione contributiva dei propri dipendenti sia per il trattamento di pensione, ai sensi del precedente art. 63, sia per il trattamento garantito con assicurazione mista sulla sita ai sensi del presente articolo, delle effettuare la regolarizzazione stessa congiuntamente per ambedue i citati trattamenti.

 

          Art. 66.

     Per la regolarizzazione presso il Fondo dei periodi di servizio compresi tra il 1° gennaio 1956 e la data di entrata in vigore della presente legge agli effetti del trattamento di pensione, il termine di cui al secondo comma dell'art. 11 decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

          Art. 67.

     I trattamenti complessivi di pensione spettanti ai titolari di pensioni di vecchiaia e invalidità liquidate dal Fondo con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950, sono riliquidati, con effetto dal 1° gennaio 1956, sostituendo agli importi di pensione indicati nell'art. 8 della legge 2 settembre 1951, n. 1101, quelli stabiliti nella seguente tabella:

 

Classe di importo della pensione base annua

Importo annuo del nuovo trattamento complessivo di pensione

1a

 

 

fino a L.

499

L.

156.000

2a

da L.

500

"

999

"

182.000

3a

"

1.000

"

1.499

"

208.000

4a

"

1.500

"

2.499

"

234.000

5a

"

2.500

"

3.499

"

260.000

6a

"

3.500

"

4.999

"

299.000

7a

"

5.000

"

6.499

"

338.000

8a

"

6.500

"

7.999

"

377.000

9a

"

8.000

"

9.999

"

416.000

10a

"

10.000

"

11.999

"

442.000

11a

"

12.000

"

14.999

"

468.000

12a

"

15.000

"

17.999

"

481.000

13a

"

18.000

"

23.999

"

494.000

14a

"

24.000

"

29.999

"

507.000

15a

"

30.000

"

41.999

"

520.000

16a

"

42.000

"

53.999

"

533.000

17a

"

54.000

"

65.999

"

546.000

18a

"

66.000 in poi

 

 

"

559.000

 

     Il trattamento complessivo di pensione spettante ai superstiti, la cui pensione derivi da quella liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950, è determinato, con effetto dal 1° gennaio 1956 o dalla decorrenza della pensione di riversibilità, se posteriore, applicando al corrispondente trattamento diretto, calcolato secondo la tabella precedente, le percentuali di cui all'art. 35 della presente legge.

     Il predetto nuovo trattamento complessivo di pensione diretta o indiretta o di riversibilità comprendente anche la quota di pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti accreditata al Fondo ai sensi dell'art. 80, viene pagato dal Fondo stesso suddiviso in 13 quote, con le modalità previste dall'art. 24.

 

          Art. 68.

     Le pensioni dirette dovute dal Fondo con decorrenza da data successiva al 31 dicembre 1949 e anteriore al 1° gennaio 1956 vengono riliquidate, con decorrenza dal 1° gennaio 1956, in base a tanti trentacinquesimi, quanti sono gli anni di contribuzione, del 63 per cento della retribuzione prevista dall'art. 3 della legge 2 settembre 1951, n. 1101, sulla quale è stata calcolata la pensione in godimento, maggiorata della seguente percentuale a seconda dell'anno di decorrenza della pensione

 

1950

24,50%

1951

14,- -%

1952

8,60%

1953

8,30%

1954

 

fino al 31 maggio

5,70%

dal 1° giugno

4,20%

1955

1,50%

 

     La pensione così riliquidata, che non potrà essere comunque inferiore alla pensione in godimento aumentata della suddetta percentuale, viene ulteriormente maggiorata del 2,50 per cento a decorrere dal 1° novembre 1956.

     Nei riguardi degli iscritti al Fondo cessati dal servizio anteriore al 1° gennaio 1950, che abbiano ottenuto la liquidazione della pensione a carico del Fondo con decorrenza successiva a tale data, il nuovo trattamento complessivo di pensione risultante dalla liquidazione di cui al presente articolo, non potrà essere comunque inferiore a quello assicurato con l'art. 67 agli iscritti che fruiscono di pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950.

     Il trattamento complessivo spettante ai superstiti, la cui pensione derivi da quella riliquidata o che sarebbe spettata all'iscritto con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1949 a anteriore al 1° gennaio 1956, è determinato, con effetto da quest'ultima data, o dalla decorrenza della pensione di riversibilità, se posteriore, applicando al corrispondente trattamento diretto, calcolato secondo le norme del presente articolo, le percentuali di cui all'art. 35 della presente legge.

 

          Art. 69.

     Le pensioni a carico del Fondo con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1955, liquidate in via provvisoria, vengono riliquidate in base alle norme della presente legge.

     Agli importi delle suddette pensioni così riliquidate, dovute con decorrenza anteriore al 1° novembre 1956, si applica, con decorrenza da questa ultima data, una maggiorazione del 2,50 per cento.

 

          Art. 70.

     Per i titoli di pensione alla data di entrata in vigore della presente legge, che ai sensi dall'art. 36 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, abbiano optato per il trattamento previsto dal regio decreto 23 giugno 1923, n. 1528, le pensioni riliquidate secondo quanto disposto dagli articoli 67, 68 e 69 vengono maggiorate del 10 per cento.

 

          Art. 71.

     I nuovi trattamenti complessivi di pensione risultanti dalle riliquidazioni previste dalla, presente legge per le pensioni dovute dal Fondo con decorrenza anteriore al 1° novembre 1956, s'intendono comprensivi delle quote di pensione relative alle maggiorazioni di contingenza per persone a carico e delle quote di pensione e di indennità di anzianità relative alla indennità di mensa, anche per i periodi anteriori alla predetta data.

     Salvo quanto previsto all'art. 72, nessun contributo è dovuto sulle maggiorazioni di contingenza per persone a carico per i periodi in cui dette maggiorazioni vennero corrisposte, nonchè sull'intero importo della indennità di mensa fino al 31 maggio 1954 e sulla quota parte di essa non assoggettata a contribuzione nel periodo dal 1° giugno 1954 al 31 ottobre 1956.

 

          Art. 72.

     Ai dipendenti da esattorie o ricevitorie delle imposte dirette cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1956, che all'atto della cessazione fruivano di maggiorazioni di contingenza per familiari a carico, verrà corrisposta, a carico del fondo, una integrazione della indennità di anzianità liquidata dal Fondo, pari alle maggiori somme che sarebbero state loro corrisposte per i predetti titoli ove si fosse tenuto conto delle maggiorazioni di contingenza.

     Entro un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, all'onere derivante dalle suddette integrazioni si provvede mediante un contributo straordinario a carico delle aziende esattoriali da determinarsi al termine di ogni anno, in via consuntiva, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 4.

 

          Art. 73.

     I contratti collettivi di categoria in atto alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere depositati in copia al Fondo entro trenta giorni dalla data stessa.

     L'obbligo del deposito incombe alle rappresentanze delle aziende esattoriali. Per i contratti aziendali l'obbligo incombe alle singole aziende stipulanti.

 

Titolo VII

NORME GENERALI E FINALI

 

          Art. 74.

     Contro i provvedimenti concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge e, in genere, l'attuazione della disposizioni della legge stessa, è ammesso ricorso, in via amministrativa, al Comitato speciale di cui all'art. 4.

     Per il procedimento amministrativo e per i ricorsi all'autorità giudiziaria, si osservano i termini di cui alla legge 5 febbraio 1957, n. 18.

 

          Art. 75.

     Per le trasgressioni alle norme contenute nella presente legge si applicano le disposizioni dell'art. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

     Le somme aggiuntive previste da detto articolo per i casi di ritardato versamento in tutto o in parte dei contributi non sono dovute dalle aziende quando, per effetto dell'applicazione della norme di cui al secondo e terzo comma dell'art. 11 della presente legge, le aziende stesse vengono a versare complessivamente somme d'importo superiore a quelle risultanti dall'applicazione del predetto art. 23.

     In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 14 ed all'art. 73 della presente legge, concernenti l'obbligo del deposito dei contratti collettivi presso il Fondo, si applica l'ammenda prevista al terzo comma del citato art. 23, nella misura stabilita dal Comitato speciale di cui all'art. 4.

     Nelle contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, si applicano le norme di cui agli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

     I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, che li accredita al Fondo.

 

          Art. 76.

     Per quanto non contemplato dalla presente legge, si intendono richiamate, se non sono in contrasto con le disposizioni della legge stessa, le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, o successive modificazioni.

     In particolare si tendono richiamate:

     a) le norme contenute negli articoli 81 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per la prevenzione e la cura dell'invalidità;

     b) le norme concernenti i benefici e le esenzioni fiscali previste dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle riguardanti le tasse di bollo e di registro, le spese e le tasse giudiziali previste negli articoli 109 e 122 del citato regio decreto-legge; nonchè, per lo prestazioni, le norme contenute negli articoli 124 e seguenti dello stesso regio decreto-legge;

     c) le norme riguardanti la prescrizione delle prestazioni, escluse quelle concernenti la prescrizione dei contributi;

     d) la norma contenuta nell'art. 128 del citato regio decreto-legge.

     I crediti per contributi, per interessi, per sanzioni civili derivanti da omissioni contributive, e i crediti derivanti dall'azione di rivalsa, nonchè quelli per le spese relative, sono muniti del privilegio stabilito nell'articolo 2753 del Codice civile.

 

          Art. 77.

     La riduzione prevista dall'art. 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alla intera pensione complessiva liquidata ai sensi della presente legge, qualora il titolare si rioccupi alle dipendenze di azienda non esattoriale.

 

          Art. 78.

     Il Fondo adeguamento pensioni, istituito con la legge 2 settembre 1951, n. 1101, è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     E' altresì soppresso il Fondo d'integrazione di cui all'art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, modificato con l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1948, n. 1460.

     Il Fondo disciplinato dalla presente legge subentra nelle attività e nelle passività dei Fondi soppressi.

 

          Art. 79.

     Sono abrogati il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 304, il decreto luogotenenziale 25 marzo 1946, n. 368, il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1948, n. 1460, la legge 2 settembre 1951, n. 1101, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

 

          Art. 80.

     Il Fondo provvede a versare, per i propri iscritti, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia o i superstiti i contributi base necessari per coprire, nell'assicurazione stessa, il periodo di iscrizione al Fondo anteriore al 1° gennaio 1956. Tali contributi sono maggiorati dell'interesse al saggio del 4,50 per cento in ragione di anno.

     Per gli iscritti che, alla data predetta, hanno già conseguito una pensione a carico del Fondo, questo accredita all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti il capitale di copertura della pensione dovuta dall'assicurazione medesima, in relazione al periodo di contribuzione al Fondo; l'assicurazione predetta provvede ad accreditare al Fondo di pensione corrispondente, adeguata ai sensi delle disposizioni relative all'assicurazione stessa.

 

          Art. 81.

     Le prestazioni di capitali di cui all'art. 41 vengono liquidate agli iscritti che cessano dal servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Uguale decorrenza hanno i contributi pertinenti alle prestazioni stesse.

     Le polizze di assicurazione mista sulla vita in essere alla predetta data ai sensi dell'art. 12, punto 2) del regio decreto 3 maggio 1950, n. 1021, sono risolte con effetto da tale data e la loro riserva matematica integrata con le maggiorazioni concesse dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ai propri assicurati nell'anno 1956, viene destinata alla capitalizzazione finanziaria per le prestazioni di capitale commisurate all'indennità di anzianità.

     Uguale destinazione viene data:

     all'importo residuo, alla data di pubblicazione della presente legge, del fondo di integrazione istituito con decreto Presidenziale 1° luglio 1948, n. 1460;

     ai capitali costituiti con la parte dei contributi versati dal personale già iscritto al Fondo a norma dell'art. 3 del regolamento approvato con regio decreto 23 giugno 1923, n. 152, nonchè da quello assunto in servizio posteriormente all'entrata in vigore del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, che alla data di assunzione aveva un'età superiore ai 50 anni, destinati a capitalizzazione finanziaria ai sensi della lettera b), comma secondo, dall'art. 23 di quest'ultimo regolamento;

     ai capitali costituiti con parte dei contributi versati dal personale già iscritto al Fondo a norma del regolamento approvato con regio decreto 23 giugno 1923, n. 1528, che all'entrata in vigore del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, aveva età superiore a 50 anni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 di quest'ultimo decreto.

 

          Art. 82.

     Il Comitato speciale di cui all'art. 1 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, rimane in carica fino a quando non verrà nominato il nuovo Comitato speciale secondo le norme di cui all'art. 4 della presente legge e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

          Art. 83.

     Agli effetti delle prestazioni di pensione e dei relativi contributi la presente legge ha decorrenza dal 1° gennaio 1956.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le esattorie e ricevitorie delle imposte dirette provvederanno al versamento, in unica soluzione, delle somme a conguaglio dei contributi per le pensioni, dovuti al Fondo dal 1° gennaio 1956.

 

          Art. 84.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.


[1] Numero così sostituito dall'art. 14 della L. 29 luglio 1971, n. 587.

[2] Comma abrogato dall'art. 14 della L. 29 luglio 1971, n. 587.

[3] Numero abrogato dall'art. 31 della L. 29 luglio 1971, n. 587.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 15 della L. 29 luglio 1971, n. 587.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L. 29 luglio 1971, n. 587.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 16 della L. 29 luglio 1971, n. 587.

[7] Comma così sostituito dall'art. 18 della L. 29 luglio 1971, n. 587.

[8] Comma abrogato dall'art. 18 della L. 29 luglio 1971, n. 587.

[9] Numero così sostituito dall'art. 2 della L. 29 luglio 1971, n. 587.

[10] Numero così sostituito dall'art. 19 della L. 29 luglio 1971, n. 587.

[11] Articolo sostituito dall'art. 2 della L. 27 giugno 1967, n. 536 e ora abrogato dall'art. 32 della L. 29 luglio 1971, n. 587.

[12] Capoverso così sostituito dall'art. 3 della L. 29 luglio 1971, n. 587.

[13] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 29 luglio 1971, n. 587.

[14] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 29 luglio 1971, n. 587.

[15] Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 29 luglio 1971, n. 587.

[16] Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 29 luglio 1971, n. 587.

[17] Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 29 luglio 1971, n. 587.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 29 luglio 1971, n. 587.

[19] La Corte costituzionale, con sentenza 11 dicembre 1987, n. 574 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui è equiparata ad interruzione il passaggio dalla contribuzione volontaria a quella obbligatoria.

[20] L'attuale articolo 34-35 ha così sostituito gli originari articoli 34 e 35 per effetto dell'art. 9 della L. 29 luglio 1971, n. 587.

[21] Gli originari articoli 34 e 5 sono stati sostituiti dall’attuale art. 34-35 per effetto dell'art. 9 della L. 29 luglio 1971, n. 587.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L. 29 luglio 1971, n. 587.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L. 29 luglio 1971, n. 587.

[24] Articolo abrogato dall'art. 13 della L. 29 luglio 1971, n. 587.

[25] Articolo abrogato dall'art. 33 della L. 29 luglio 1971, n. 587.

[26] Numero così sostituito dall'art. 21 della L. 29 luglio 1971, n. 587.

[27] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L. 29 luglio 1971, n. 587.

[28] Articolo abrogato dall'art. 33 della L. 29 luglio 1971, n. 587.

[29] Articolo così sostituito dall'art. 23 della L. 29 luglio 1971, n. 587.

[30] Articolo così sostituito dall'art. 24 della L. 29 luglio 1971, n. 587.

[31] Articolo abrogato dall'art. 33 della L. 29 luglio 1971, n. 587.

[32] Articolo così sostituito dall'art. 25 della L. 29 luglio 1971, n. 587.

[33] Articolo così sostituito dall'art. 29 della L. 29 luglio 1971, n. 587.