Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 15/07/1998 |
Numero: | 153 |
§ 98.1.39656 - Circolare 15 luglio 1998, n. 153 .
Legge 24 giugno 1997, n. 196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione". Disciplina delle prestazioni di lavoro temporaneo.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale contributi, vigilanza e recuperi contributivi, ragioneria e finanza.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei |
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rami professionali |
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Al Coordinatore generale medico legale e primari |
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medico legali |
e, p. c.: |
Al Presidente |
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Ai Consiglieri di amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del consiglio di indirizzo |
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e vigilanza |
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Ai Presidenti dei comitati amministratori di fondi, |
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gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei comitati regionali |
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Ai Presidenti dei comitati provinciali |
1) Imprese fornitrici ed utilizzatrici di prestatori di lavoro temporaneo.
La
1.1) Datori di lavoro interessati.
L'attività di fornitura di lavoro temporaneo può essere esercitata soltanto da società iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite dall'art. 2, comma 1, della
Il suddetto Dicastero, con
- alla forma costitutiva (società di capitali o cooperativa ovvero società cooperativa di produzione e lavoro);
- all'inclusione nella denominazione sociale della dizione "società di fornitura di lavoro temporaneo";
- all'individuazione, quale oggetto esclusivo, della attività di fornitura di lavoro temporaneo;
- alla Sede legale o ad una sua dipendenza nel territorio dello Stato.
1.2) Classificazione previdenziale.
Dopo aver individuato i requisiti per l'impresa fornitrice, la legge dispone, all'art. 9, c. 1, che la classificazione previdenziale delle imprese fornitrici venga effettuata, ai sensi dell'art. 49 della
La suddetta classificazione deve essere attribuita all'impresa fornitrice sia relativamente all'obbligo contributivo da soddisfare per i dipendenti assunti dall'impresa per il funzionamento della struttura, sia, come ha precisato il competente Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per i prestatori di lavoro interinale. Per questi ultimi, quindi, è ininfluente la classificazione previdenziale attribuita alle imprese utilizzatrici nonché il tipo di contratto di assunzione (tempo determinato o tempo indeterminato).
Più specificamente, il Codice statistico contributivo da attribuire è "7.07.08", codice ISTAT 74.50.0 (attività di servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale), con l'indicazione, nel campo "attività economica" dell'impresa, della dicitura "società di fornitura di lavoro temporaneo" prevista dall'art. 2, comma 2, lettera a), della
2) Adempimenti delle sedi.
Considerato il contenuto innovativo della
All'atto dell'iscrizione delle ditte fornitrici dovrà essere richiesta, quale requisito indispensabile, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo rilasciata dal Ministero del lavoro contestualmente all'iscrizione della società all'Albo di cui all'art. 2, comma 1, della
Tale autorizzazione dovrà essere acquisita agli atti in copia autenticata. L'accertamento del possesso dei requisiti stabiliti dalla più volte citata
3) Costituzione del rapporto.
La legge dispone norme specifiche per l'assunzione del prestatore di lavoro interinale.
Costui può essere assunto dall'impresa fornitrice:
a) a tempo determinato. La durata del contratto corrisponde a quella della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice;
b) a tempo indeterminato. Il lavoratore rimane a disposizione della impresa fornitrice per i periodi in cui non svolge la prestazione lavorativa presso alcuna impresa utilizzatrice.
Il contratto di fornitura di lavoro deve avere la forma scritta.
L'art. 1, comma 4, della
Una particolare deroga alla predetta esclusione è stata prevista dal decreto interministeriale 21 maggio 1998 (Gazz. Uff. n. 141 del 19 giugno 1998) nel caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di cui all'art. 12, comma 1, del
Il contratto può essere stipulato nelle seguenti fattispecie:
a) nei casi previsti dai CCNL di categoria stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;
b) nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali;
c) nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, con le eccezioni indicate nell'art. 1, comma 4, della
Il trattamento retributivo non può essere inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice. Quest'ultima risponde in solido dell'obbligo della retribuzione e dei corrispondenti obblighi contributivi non adempiuti dall'impresa fornitrice.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato da parte dell'impresa fornitrice, il lavoratore ha diritto, per i periodi nei quali rimane in attesa di assegnazione, ad un'indennità mensile di disponibilità, nella misura stabilita dal CCNL e in base ad importi non inferiori a quelli previsti con apposito decreto del Ministro del lavoro.
In questo caso i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale.
4) Obblighi contributivi.
L'obbligo del versamento delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale deve essere assolto dall'impresa fornitrice.
Le contribuzioni dovute sono quelle previste per i dipendenti del settore terziario con riferimento a tutto il personale in essere presso la ditta fornitrice, sia quello impegnato nell'attività propria azienda fornitrice che quello occupato presso aziende utilizzatrici indipendentemente dall'inquadramento previdenziale delle aziende presso le quali è svolta l'attività lavorativa.
4.1) Contributo al Fondo per la formazione professionale.
Le imprese fornitrici sono, altresì, tenute a versare sulla retribuzione imponibile, un contributo aggiuntivo, nella misura del 5%, destinato all'apposito Fondo costituito presso il Ministero del lavoro e finalizzato ad iniziative di formazione professionale (art. 5, comma 1, della
In caso di omissione anche parziale del predetto contributo, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso ed alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa (rientrante come tale nell'ambito di applicazione della particolare disciplina e procedura della
Gli importi di dette sanzioni amministrative sono versati al Fondo per la formazione, appositamente costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi del comma 2 dell'art. 5, per le finalità ivi previste.
4.2) Aliquote contributive.
In allegato si trasmette la tabella delle aliquote attualmente applicabili nel settore in discorso.
5) Codifica aziende e modalità operative.
Ai fini dell'assolvimento degli obblighi contributivi riferiti a tutto il personale, sia per quello assunto per il funzionamento della struttura sia per i prestatori di lavoro interinale, dovrà essere utilizzata, come precisato al punto 1.2), un'unica posizione contributiva identificata dal CSC 7.07.08, dal codice ISTAT 74.50.0 e contraddistinta dal codice di autorizzazione "9A" avente il significato di "azienda fornitrice di lavoro temporaneo ex
A) esporranno i dati relativi al personale assunto per il funzionamento della struttura secondo le modalità consuete;
B) esporranno i dati relativi ai prestatori di lavoro interinale assunti a tempo determinato, occupati presso le aziende utilizzatrici, in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2 facendoli precedere dal codice tipo contribuzione "83" ("183" per il personale con qualifica di operaio , "283" per quello con qualifica di impiegato e "383" per il personale con qualifica di dirigente).
- Indicheranno nelle caselle:
- "N. dipendenti" il numero dei lavoratori;
- "N. giornate" il numero delle giornate lavorate;
- "Retribuzioni" l'ammontare delle retribuzioni imponibili;
- "Somme a debito del datore di lavoro" la contribuzione dovuta;
C) esporranno i dati relativi ai prestatori di lavoro interinale assunti a tempo indeterminato occupati presso l'azienda utilizzatrice in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2 facendoli precedere dal codice tipo contribuzione "97" ("197" per il personale con qualifica di operaio , "297" per quello con qualifica di impiegato e "397" per il personale con qualifica di dirigente).
- Indicheranno nelle caselle:
- "N. dipendenti" il numero dei lavoratori;
- "N. giornate" il numero delle giornate lavorate;
- "Retribuzioni" l'ammontare delle retribuzioni imponibili;
- "Somme a debito del datore di lavoro" la contribuzione dovuta;
D) esporranno i dati relativi ai prestatori di lavoro interinale assunti a tempo indeterminato a disposizione dell'impresa fornitrice in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2 facendoli precedere dal codice tipo contribuzione "97", seguito dal quarto carattere "T" ("197T" per il personale con qualifica di operaio, "297T" per quello con qualifica di impiegato e "397T" per il personale con qualifica di dirigente).
- Indicheranno nelle caselle:
- "N. dipendenti" il numero dei lavoratori;
- "N. giornate" il numero delle giornate in cui non è stata svolta la prestazione lavorativa;
- "Retribuzioni" l'ammontare della indennità di disponibilità prevista dall'art. 4, comma 3, della
- "Somme a debito del datore di lavoro" la contribuzione dovuta (anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo);
E) esporranno il contributo di cui all'art. 5, comma 1, della
F) le aziende che, relativamente a periodi già oggetto di contribuzione previdenziale, non avessero assolto al versamento del predetto contributo del 5%, dovranno provvedere alla relativa regolarizzazione. Detta regolarizzazione, ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, potrà essere effettuata entro il giorno di scadenza del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, maggiorando l'importo da versare degli interessi al tasso legale.
A tal fine osserveranno le seguenti modalità:
- calcoleranno l'ammontare del contributo dovuto e lo esporranno in un rigo in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendolo precedere dal codice di nuova istituzione "M199" e dalla dicitura "contr. art. 5, c. 1,
- calcoleranno l'importo degli interessi legali dovuti nella misura del 5% a decorrere dalle scadenze dei periodi di paga oggetto della regolarizzazione e fino alla data del versamento, e lo esporranno in un rigo in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendolo precedere dal previsto codice "Q900" e dalla dicitura "oneri accessori".
5.1) Indicazione sul mod. DM10/2 dei lavoratori interinali da parte delle aziende utilizzatrici.
Le aziende utilizzatrici dovranno indicare sul mod. DM10/2 il numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati, nel mese di riferimento, attenendosi alle seguenti modalità:
- riporteranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2 il numero dei prestatori di lavoro occupati facendolo precedere dal codice di nuova istituzione "Z000";
- nessun dato dovrà essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito datore di lavoro". Il numero dei predetti lavoratori non dovrà, ovviamente, essere riportato nella casella "numero dipendenti occupati" del quadro "A" del mod. DM10/2.
6) Istruzioni contabili - variazione al piano dei conti.
Ai fini della rilevazione contabile dei fatti di gestione connessi con l'accertamento e la riscossione del contributo di cui al precedente punto 3.2) della presente circolare, è stata istituita, nell'ambito della "Gestione per la riscossione dei contributi per conto terzi", la contabilità separata "GTV - Gestione per la riscossione dei contributi del Fondo per la formazione professionale di cui all'art. 5 della
Il contributo di che trattasi verrà imputato dalla procedura di ripartizione dei modd. DM 10/2 al conto GTV 21/10 [1] ovvero al conto GTV 21/70, entrambi di nuova istituzione (v. allegato n. 2), a seconda che il contributo stesso sia di competenza, rispettivamente, degli anni precedenti oppure dell'anno in corso.
__________
[1] Tale conto potrà essere movimentato a partire dall'esercizio 1999.
Il Direttore generale
Trizzino
Allegato n. 1
Terziario
Attività di servizi di fornitura di lavoro temporaneo
CSC = 7.07.08 con CA = 9A |
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|
ISTAT = 74.50.0 attività di servizi |
|
|
|
Assunti per il funzionamento della struttura |
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|
|
|
Operai/Impiegati |
Dirigenti |
|
Codice |
10/11 |
300 |
|
Minimale giornaliero Lire |
66.282 |
183.360 |
|
Voci contributive |
% |
% |
|
|
|
|
|
Fondo pensioni |
32,70 |
32,63 [*] |
|
Asili nido ( |
0,10 |
0,10 |
|
Tubercolosi |
0,21 |
0,21 |
|
Disoccupazione |
1,61 |
1,61 |
|
Contr. ex Enaoli [**] |
0,16 |
0,16 |
|
Fondo garanzia ( |
0,20 |
0,20 |
|
Contributo ANF |
2,48 |
2,48 |
|
|
|
|
|
Totale contr. prev. |
37,46 |
37,39 |
|
Ind. econ. malattia |
2,44 |
- |
|
Ind. econ. maternità |
0,44 |
- |
|
Gescal |
0,35 |
0,35 |
|
Totale contr. ass. |
3,23 |
0,35 |
|
Totale generale |
40,69 |
37,74 |
|
di cui a carico lavoratore |
8,89 |
8,89 |
|
|
|||
[*] Da 1/1/1999 ultimo aumento dello 0,07%. |
|||
[**] Per le aziende con forza occupazionale superiore a 15 dipendenti il contributo è fiscalizzato qualora ne ricorrano i presupposti. |
Allegato n. 2
Terziario
Società di fornitura di lavoro temporaneo
CSC = 7.07.08 con CA = 9A |
|||||
ISTAT = 74.50.0 attività di servizi |
|||||
Prestatori di lavoro interinale |
|||||
|
|||||
|
Op./Imp. |
Dir. |
Op./Imp. |
Dir. |
|
Codice |
83/97 |
383/397 |
97T |
397T |
|
Minimale giorn. Lire |
66.282 |
183.360 |
[**] |
[**] |
|
Voci contributive |
% |
% |
% |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Fondo pensioni |
32,70 |
32,63 [*] |
32,70 |
32,63 [*] |
|
Asili nido ( |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
|
Tubercolosi |
0,21 |
0,21 |
0,21 |
0,21 |
|
Disoccupazione |
1,61 |
1,61 |
1,61 |
1,61 |
|
Contr. ex Enaoli |
0,16 [***] |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
|
TFR ( |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
|
Contributo ANF |
2,48 |
2,48 |
2,48 |
2,48 |
|
Contr. art. 5, comma 1, L. n. 196 |
|
|
|
|
|
del 1997 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Totale contr. prev. |
42,46 |
42,39 |
42,46 |
42,39 |
|
Ind. econ. malattia |
2,44 |
- |
2,44 |
- |
|
Ind. econ. maternità |
0,44 |
- |
0,44 |
- |
|
Gescal |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
|
Totale contr. ass. |
3,23 |
0,35 |
3,23 |
0,35 |
|
Totale generale |
45,69 |
42,74 |
45,69 |
42,74 |
|
di cui a carico lavoratore |
8,89 |
8,89 |
8,89 |
8,89 |
|
|
|||||
[*] Da 1/1/1999 ultimo aumento dello 0,07%. |
|||||
[**] In deroga alla normativa sui minimali. |
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[***] Per le aziende con forza occupazionale superiore a 15 dipendenti il contributo è fiscalizzato qualora ne ricorrano i presupposti. |
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Allegato n. 3
Variazioni al piano dei conti
Tipo variazione: I
Codice conto: GTV 21/10
Denominazione completa: Contributo di cui all'art. 5, comma 1, della
Denominazione abbreviata: Ctr. art. 5, c. 1,
Tipo variazione: I
Codice conto: GTV 21/70
Denominazione completa: Contributo di cui all'art. 5, comma 1, della
Denominazione abbreviata: Ctr. art. 5, c. 1,
Allegato n. 4