§ 98.1.39656 - Circolare 15 luglio 1998, n. 153 .
Legge 24 giugno 1997, n. 196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione". Disciplina delle prestazioni di lavoro temporaneo.


Settore:Normativa nazionale
Data:15/07/1998
Numero:153

§ 98.1.39656 - Circolare 15 luglio 1998, n. 153 .

Legge 24 giugno 1997, n. 196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione". Disciplina delle prestazioni di lavoro temporaneo.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale contributi, vigilanza e recuperi contributivi, ragioneria e finanza.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale e primari  

 

medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del consiglio di indirizzo  

 

e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati amministratori di fondi,  

 

gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

1) Imprese fornitrici ed utilizzatrici di prestatori di lavoro temporaneo.

La legge 24 giugno 1997, n. 196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione", pubblicata nel S.O. alla Gazz. Uff. n. 154 del 4 luglio 1997, Serie generale, all'art. 1, comma 1, istituisce e definisce il contratto di fornitura di lavoro temporaneo. Per mezzo di questo contratto l'impresa "fornitrice" pone i "prestatori di lavoro temporaneo", da essa assunti con le modalità stabilite dall'art. 3 della legge stessa, a disposizione dell'impresa "utilizzatrice" per le esigenze di carattere temporaneo individuate in base all'art. 1, comma 2, con le limitazioni, relativamente ai settori dell'agricoltura e dell'edilizia, indicate al successivo comma 3.

1.1) Datori di lavoro interessati.

L'attività di fornitura di lavoro temporaneo può essere esercitata soltanto da società iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite dall'art. 2, comma 1, della legge n. 196 del 1997.

Il suddetto Dicastero, con circolare n. 141/97 del 5 novembre 1997, allegata alla presente, ha provveduto a diramare, a seguito dell'emanazione del D.M. 3 settembre 1997, n. 381, e D.M. 3 settembre 1997, n. 382, del Ministro del lavoro, disposizioni attuative della legge stessa. Si evidenziano, fra le altre, quelle relative:

- alla forma costitutiva (società di capitali o cooperativa ovvero società cooperativa di produzione e lavoro);

- all'inclusione nella denominazione sociale della dizione "società di fornitura di lavoro temporaneo";

- all'individuazione, quale oggetto esclusivo, della attività di fornitura di lavoro temporaneo;

- alla Sede legale o ad una sua dipendenza nel territorio dello Stato.

1.2) Classificazione previdenziale.

Dopo aver individuato i requisiti per l'impresa fornitrice, la legge dispone, all'art. 9, c. 1, che la classificazione previdenziale delle imprese fornitrici venga effettuata, ai sensi dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989, nel settore terziario.

La suddetta classificazione deve essere attribuita all'impresa fornitrice sia relativamente all'obbligo contributivo da soddisfare per i dipendenti assunti dall'impresa per il funzionamento della struttura, sia, come ha precisato il competente Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per i prestatori di lavoro interinale. Per questi ultimi, quindi, è ininfluente la classificazione previdenziale attribuita alle imprese utilizzatrici nonché il tipo di contratto di assunzione (tempo determinato o tempo indeterminato).

Più specificamente, il Codice statistico contributivo da attribuire è "7.07.08", codice ISTAT 74.50.0 (attività di servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale), con l'indicazione, nel campo "attività economica" dell'impresa, della dicitura "società di fornitura di lavoro temporaneo" prevista dall'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 196 del 1997).

 

 

2) Adempimenti delle sedi.

Considerato il contenuto innovativo della legge 24 giugno 1997, n. 196, si sottolinea l'esigenza che le SAP operino in stretta collaborazione con le Direzioni provinciali del lavoro per tutti i problemi applicativi che si dovessero presentare.

All'atto dell'iscrizione delle ditte fornitrici dovrà essere richiesta, quale requisito indispensabile, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo rilasciata dal Ministero del lavoro contestualmente all'iscrizione della società all'Albo di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 196 del 1997.

Tale autorizzazione dovrà essere acquisita agli atti in copia autenticata. L'accertamento del possesso dei requisiti stabiliti dalla più volte citata legge n. 196 del 1997 per il suddetto esercizio è di esclusiva competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'impiego, che vi provvede attraverso le proprie strutture territoriali, alle quali dovranno pertanto essere tempestivamente segnalate eventuali irregolarità rilevate nel corso di accertamenti documentali o diretti da parte delle SAP.

 

 

3) Costituzione del rapporto.

La legge dispone norme specifiche per l'assunzione del prestatore di lavoro interinale.

Costui può essere assunto dall'impresa fornitrice:

a) a tempo determinato. La durata del contratto corrisponde a quella della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice;

b) a tempo indeterminato. Il lavoratore rimane a disposizione della impresa fornitrice per i periodi in cui non svolge la prestazione lavorativa presso alcuna impresa utilizzatrice.

Il contratto di fornitura di lavoro deve avere la forma scritta.

L'art. 1, comma 4, della legge n. 196 del 1997 esclude che possa essere stipulato per qualifiche di esiguo contenuto professionale individuate come tali dai Contratti Collettivi Nazionali delle categorie di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai Sindacati comparativamente più rappresentativi.

Una particolare deroga alla predetta esclusione è stata prevista dal decreto interministeriale 21 maggio 1998 (Gazz. Uff. n. 141 del 19 giugno 1998) nel caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 468 del 1997 (lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili). I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare la percentuale, stabilita dai CCNL di categoria, dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice a tempo indeterminato.

Il contratto può essere stipulato nelle seguenti fattispecie:

a) nei casi previsti dai CCNL di categoria stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;

b) nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali;

c) nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, con le eccezioni indicate nell'art. 1, comma 4, della legge n. 196 del 1997, per l'illustrazione delle quali si fa rinvio all'allegata circolare n. 141/97 del 1997.

Il trattamento retributivo non può essere inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice. Quest'ultima risponde in solido dell'obbligo della retribuzione e dei corrispondenti obblighi contributivi non adempiuti dall'impresa fornitrice.

Nel caso di assunzione a tempo indeterminato da parte dell'impresa fornitrice, il lavoratore ha diritto, per i periodi nei quali rimane in attesa di assegnazione, ad un'indennità mensile di disponibilità, nella misura stabilita dal CCNL e in base ad importi non inferiori a quelli previsti con apposito decreto del Ministro del lavoro.

In questo caso i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale.

 

 

4) Obblighi contributivi.

L'obbligo del versamento delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale deve essere assolto dall'impresa fornitrice.

Le contribuzioni dovute sono quelle previste per i dipendenti del settore terziario con riferimento a tutto il personale in essere presso la ditta fornitrice, sia quello impegnato nell'attività propria azienda fornitrice che quello occupato presso aziende utilizzatrici indipendentemente dall'inquadramento previdenziale delle aziende presso le quali è svolta l'attività lavorativa.

4.1) Contributo al Fondo per la formazione professionale.

Le imprese fornitrici sono, altresì, tenute a versare sulla retribuzione imponibile, un contributo aggiuntivo, nella misura del 5%, destinato all'apposito Fondo costituito presso il Ministero del lavoro e finalizzato ad iniziative di formazione professionale (art. 5, comma 1, della legge n. 196 del 1997).

In caso di omissione anche parziale del predetto contributo, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso ed alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa (rientrante come tale nell'ambito di applicazione della particolare disciplina e procedura della legge 24 novembre 1981, n. 689), di importo pari a quella del contributo omesso (art. 5, comma 6, della legge n. 196 del 1997).

Gli importi di dette sanzioni amministrative sono versati al Fondo per la formazione, appositamente costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi del comma 2 dell'art. 5, per le finalità ivi previste.

4.2) Aliquote contributive.

In allegato si trasmette la tabella delle aliquote attualmente applicabili nel settore in discorso.

 

 

5) Codifica aziende e modalità operative.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi contributivi riferiti a tutto il personale, sia per quello assunto per il funzionamento della struttura sia per i prestatori di lavoro interinale, dovrà essere utilizzata, come precisato al punto 1.2), un'unica posizione contributiva identificata dal CSC 7.07.08, dal codice ISTAT 74.50.0 e contraddistinta dal codice di autorizzazione "9A" avente il significato di "azienda fornitrice di lavoro temporaneo ex legge n. 196 del 1997". Ai fini della compilazione del modello DM10/2 le aziende in argomento si atterranno alle seguenti modalità:

A) esporranno i dati relativi al personale assunto per il funzionamento della struttura secondo le modalità consuete;

B) esporranno i dati relativi ai prestatori di lavoro interinale assunti a tempo determinato, occupati presso le aziende utilizzatrici, in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2 facendoli precedere dal codice tipo contribuzione "83" ("183" per il personale con qualifica di operaio , "283" per quello con qualifica di impiegato e "383" per il personale con qualifica di dirigente).

- Indicheranno nelle caselle:

- "N. dipendenti" il numero dei lavoratori;

- "N. giornate" il numero delle giornate lavorate;

- "Retribuzioni" l'ammontare delle retribuzioni imponibili;

- "Somme a debito del datore di lavoro" la contribuzione dovuta;

C) esporranno i dati relativi ai prestatori di lavoro interinale assunti a tempo indeterminato occupati presso l'azienda utilizzatrice in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2 facendoli precedere dal codice tipo contribuzione "97" ("197" per il personale con qualifica di operaio , "297" per quello con qualifica di impiegato e "397" per il personale con qualifica di dirigente).

- Indicheranno nelle caselle:

- "N. dipendenti" il numero dei lavoratori;

- "N. giornate" il numero delle giornate lavorate;

- "Retribuzioni" l'ammontare delle retribuzioni imponibili;

- "Somme a debito del datore di lavoro" la contribuzione dovuta;

D) esporranno i dati relativi ai prestatori di lavoro interinale assunti a tempo indeterminato a disposizione dell'impresa fornitrice in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2 facendoli precedere dal codice tipo contribuzione "97", seguito dal quarto carattere "T" ("197T" per il personale con qualifica di operaio, "297T" per quello con qualifica di impiegato e "397T" per il personale con qualifica di dirigente).

- Indicheranno nelle caselle:

- "N. dipendenti" il numero dei lavoratori;

- "N. giornate" il numero delle giornate in cui non è stata svolta la prestazione lavorativa;

- "Retribuzioni" l'ammontare della indennità di disponibilità prevista dall'art. 4, comma 3, della legge n. 196 del 1997 corrisposta per le giornate di mancata assegnazione cadenti nel mese cui si riferisce la denuncia;

- "Somme a debito del datore di lavoro" la contribuzione dovuta (anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo);

E) esporranno il contributo di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 196 del 1997 (5% della retribuzione imponibile) dovuto per il personale di cui alle lettere B), C) e D) in un separato rigo del quadro "B-C" del mod. DM10/2, nella casella "somma a debito del datore di lavoro", preceduto dalla dicitura "art. 5, c. 1, L. n. 196 del 1997", dal codice di nuova istituzione "M999", dal numero dei lavoratori interessati e dall'ammontare delle retribuzioni imponibili;

F) le aziende che, relativamente a periodi già oggetto di contribuzione previdenziale, non avessero assolto al versamento del predetto contributo del 5%, dovranno provvedere alla relativa regolarizzazione. Detta regolarizzazione, ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, potrà essere effettuata entro il giorno di scadenza del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, maggiorando l'importo da versare degli interessi al tasso legale.

A tal fine osserveranno le seguenti modalità:

- calcoleranno l'ammontare del contributo dovuto e lo esporranno in un rigo in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendolo precedere dal codice di nuova istituzione "M199" e dalla dicitura "contr. art. 5, c. 1, L. n. 196 del 1997"; nessun dato dovrà essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni";

- calcoleranno l'importo degli interessi legali dovuti nella misura del 5% a decorrere dalle scadenze dei periodi di paga oggetto della regolarizzazione e fino alla data del versamento, e lo esporranno in un rigo in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendolo precedere dal previsto codice "Q900" e dalla dicitura "oneri accessori".

5.1) Indicazione sul mod. DM10/2 dei lavoratori interinali da parte delle aziende utilizzatrici.

Le aziende utilizzatrici dovranno indicare sul mod. DM10/2 il numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati, nel mese di riferimento, attenendosi alle seguenti modalità:

- riporteranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2 il numero dei prestatori di lavoro occupati facendolo precedere dal codice di nuova istituzione "Z000";

- nessun dato dovrà essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito datore di lavoro". Il numero dei predetti lavoratori non dovrà, ovviamente, essere riportato nella casella "numero dipendenti occupati" del quadro "A" del mod. DM10/2.

 

 

6) Istruzioni contabili - variazione al piano dei conti.

Ai fini della rilevazione contabile dei fatti di gestione connessi con l'accertamento e la riscossione del contributo di cui al precedente punto 3.2) della presente circolare, è stata istituita, nell'ambito della "Gestione per la riscossione dei contributi per conto terzi", la contabilità separata "GTV - Gestione per la riscossione dei contributi del Fondo per la formazione professionale di cui all'art. 5 della legge 24 giugno 1997, n. 196".

Il contributo di che trattasi verrà imputato dalla procedura di ripartizione dei modd. DM 10/2 al conto GTV 21/10 [1] ovvero al conto GTV 21/70, entrambi di nuova istituzione (v. allegato n. 2), a seconda che il contributo stesso sia di competenza, rispettivamente, degli anni precedenti oppure dell'anno in corso.

__________

[1] Tale conto potrà essere movimentato a partire dall'esercizio 1999.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato n. 1

Terziario

Attività di servizi di fornitura di lavoro temporaneo

 

CSC = 7.07.08 con CA = 9A 

 

 

ISTAT = 74.50.0 attività di servizi 

 

 

Assunti per il funzionamento della struttura 

 

 

 

 

 

 

Operai/Impiegati 

Dirigenti 

Codice 

10/11 

300 

Minimale giornaliero Lire 

66.282 

183.360 

Voci contributive 

% 

% 

 

 

 

Fondo pensioni 

32,70 

32,63 [*] 

Asili nido (L. n. 1044 del 1971) 

0,10 

0,10 

Tubercolosi 

0,21 

0,21 

Disoccupazione 

1,61 

1,61 

Contr. ex Enaoli [**] 

0,16 

0,16 

Fondo garanzia (L. n. 297 del 1982) 

0,20 

0,20 

Contributo ANF 

2,48 

2,48 

 

 

 

Totale contr. prev. 

37,46 

37,39 

Ind. econ. malattia 

2,44 

- 

Ind. econ. maternità 

0,44 

- 

Gescal 

0,35 

0,35 

Totale contr. ass. 

3,23 

0,35 

Totale generale 

40,69 

37,74 

di cui a carico lavoratore 

8,89 

8,89 

 

[*] Da 1/1/1999 ultimo aumento dello 0,07%. 

[**] Per le aziende con forza occupazionale superiore a 15 dipendenti il contributo è fiscalizzato qualora ne ricorrano i presupposti. 

 

 

Allegato n. 2

Terziario

Società di fornitura di lavoro temporaneo

 

 

CSC = 7.07.08 con CA = 9A 

ISTAT = 74.50.0 attività di servizi 

Prestatori di lavoro interinale 

 

 

Op./Imp. 

Dir. 

Op./Imp. 

Dir. 

Codice 

83/97 

383/397 

97T 

397T 

Minimale giorn. Lire 

66.282 

183.360 

[**] 

[**] 

Voci contributive 

% 

% 

% 

% 

 

 

 

 

 

Fondo pensioni 

32,70 

32,63 [*] 

32,70 

32,63 [*] 

Asili nido (L. n. 1044 del 1971) 

0,10 

0,10 

0,10 

0,10 

Tubercolosi 

0,21 

0,21 

0,21 

0,21 

Disoccupazione 

1,61 

1,61 

1,61 

1,61 

Contr. ex Enaoli 

0,16 [***] 

0,16 

0,16 

0,16 

TFR (L. n. 297 del 1982) 

0,20 

0,20 

0,20 

0,20 

Contributo ANF 

2,48 

2,48 

2,48 

2,48 

Contr. art. 5, comma 1, L. n. 196  

 

 

 

 

del 1997 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

 

 

 

 

 

Totale contr. prev. 

42,46 

42,39 

42,46 

42,39 

Ind. econ. malattia 

2,44 

- 

2,44 

- 

Ind. econ. maternità 

0,44 

- 

0,44 

- 

Gescal 

0,35 

0,35 

0,35 

0,35 

Totale contr. ass. 

3,23 

0,35 

3,23 

0,35 

Totale generale 

45,69 

42,74 

45,69 

42,74 

di cui a carico lavoratore 

8,89 

8,89 

8,89 

8,89 

 

[*] Da 1/1/1999 ultimo aumento dello 0,07%. 

[**] In deroga alla normativa sui minimali. 

[***] Per le aziende con forza occupazionale superiore a 15 dipendenti il contributo è fiscalizzato qualora ne ricorrano i presupposti. 

 

 

 

Allegato n. 3

Variazioni al piano dei conti

Tipo variazione: I

Codice conto: GTV 21/10

Denominazione completa: Contributo di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 196 del 1997 dovuto dalle aziende tenute alla denuncia ed al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti

Denominazione abbreviata: Ctr. art. 5, c. 1, L. n. 196 del 1997 da Az. ex D.M. 5 febbraio 1969 -A.P.

Tipo variazione: I

Codice conto: GTV 21/70

Denominazione completa: Contributo di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 196 del 1997 dovuto dalle aziende tenute alla denuncia ed al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell'anno in corso

Denominazione abbreviata: Ctr. art. 5, c. 1, L. n. 196 del 1997 da Az. ex D.M. 5 febbraio 1969 - A.C.

 

 

Allegato n. 4