§ 98.1.39429 - Circolare 27 maggio 1998, n. 29 .
D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.


Settore:Normativa nazionale
Data:27/05/1998
Numero:29

§ 98.1.39429 - Circolare 27 maggio 1998, n. 29 .

D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.

 

Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

 

La delega al Governo contenuta nell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è stata esercitata con il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 avente ad oggetto: "Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendenti e dei relativi adempimento da parte dei datori di lavoro", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1997.

Con la nuova normativa (articolo 6 dell'indicato decreto legislativo) "costituiscono redditi di lavoro dipendenti ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento" (principio della competenza, cui fanno eccezione le gratificazioni annuali o periodiche, i conguagli retributivi e i premi di produzione, che sono invece assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione - art. 12, comma 9, della legge n. 153 del 1969 nel testo sostituito dal richiamato art. 6).

Sono assoggettati al contributo previdenziale:

- gli stipendi, i salari, i superminimi, i guadagni di cottimo e le indennità di mancato cottimo, nonché i seguenti trattamenti accessori:

- gli straordinari;

- le mensilità aggiuntive;

- le gratifiche (natalizie e pasquali), le mensilità aggiuntive e ogni altra gratifica;

- i premi corrisposti "una tantum" e quelli periodici;

- i premi (trimestrali, semestrali, annuali);

- le gratifiche annuali di bilancio;

- i compensi incentivanti;

- i compensi in natura;

- le erogazioni liberali (in denaro e in natura).

Non sono soggetti ad imposizione contributiva:

a) le erogazioni liberali concesse in occasioni di festività o ricorrenze (matrimonio, nascita di un figlio) alla generalità o a categorie di dipendenti d'importo non superiore a lire 500.000; la parte eccedente è soggetta a contributo;

b) i sussidi occasionali, la cui erogazione è legata ad uno stato di bisogno dei percettori (lutto, malattia, furto, incendio, ecc.) che, come tali, non sono previsti come obbligatori dai contratti collettivi;

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o le prestazioni e indennità sostitutive fino all'importo giornaliero (per l'anno 1998) di lire 10.240 corrisposte a strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;

d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo ai dipendenti, anche affidati a terzi; sono da ritenersi interamente imponibili le eventuali indennità sostitutive del servizio di trasporto;

e) i compensi e le indennità percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che devono essere versati allo Stato o al datore di lavoro;

f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni;

g) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti ai fini dell'educazione, istruzione, e ricreazione, con esclusione di quelle di assistenza sociale e sanitaria, e l'utilizzo delle relative opere e servizi da parte dei dipendenti e dei familiari di cui all'articolo 12 del D.P.R. n. 917 del 1986 (asili nido, impianti sportivi di proprietà dell'azienda, spacci aziendali, borse di studio, ecc.);

h) il valore delle azioni in caso di sottoscrizione ai sensi degli articoli 2349 e 2441, ultimo comma, del codice civile;

i) le somme trattenute al dipendente di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 917 del 1986 ed alle condizioni ivi previste (oneri sui redditi degli immobili, spese mediche nei casi di permanente e grave infermità, assegni periodici al coniuge divorziato), nonché erogazioni effettuate dal datore di lavoro per contratto, regolamenti, accordi a fronte delle spese sanitarie di cui al medesimo articolo 10;

j) le mance agli impiegati tecnici delle case da giuoco (croupiers), nonché

k) le somme e trattamenti tassativamente indicati nell'articolo 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997 di cui appresso:

- somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;

- somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori (caso di prepensionamento, prima della scadenza del rapporto, per riduzione del personale). Fa eccezione la sola indennità sostitutiva del preavviso che continua ad essere assoggettata al contributo previdenziale (circolare n. 63486 del 17 febbraio 1997);

- proventi e indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni quale ristoro delle perdite subite dal lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro (per esemplicazione, in caso di reintegrazione nel posto di lavoro per illegittimo licenziamento). In considerazione del carattere della normativa, certamente speciale, recata con riguardo alle voci tassativamente escluse dal prelievo contributivo ai fini previdenziali, le somme per interessi e rivalutazione monetaria compresa nel novellato articolo 46 del T.U.I.R. non rientrano nel coacervo contributivo;

- somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge (si conferma la sussistenza dell'obbligo contributivo per i periodi non coperti da contribuzione figurativa - circolare n. 9 del 14 febbraio 1997); somme erogate da casse, fondi e gestioni di previdenza o assistenza integrativa; proventi derivanti da polizze assicurative; compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa;

- nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo 2 del decreto legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata ad incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. La decontribuzione dal 1° gennaio 1998 dovrà essere effettuata sulle suddette erogazioni entro il limite massimo del 2 per cento della retribuzione contrattuale percepita nell'anno solare di riferimento. Per l'applicazione, si rinvia alla circolare n. 1 del 14 gennaio 1998, con la quale sono state illustrate le modalità di versamento del contributo di solidarietà del 10 per cento da versare alle gestioni pensionistiche di appartenenza degli iscritti;

- contributi e somme a carico del datore di lavoro, versati o accantonati, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi gestioni previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predette, diversi dalle quote di accantonamento al T.F.R., sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, e al citato decreto legislativo n. 124 del 1993 e successive modificazioni a carico del datore di lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Resta fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle forme pensionistiche complementari e alle casse fondi e gestioni predetti. Resta fermo, altresì, il contributo di solidarietà a carico del lavoratore nella misura del 2 per cento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579;

- trattamenti di famiglia di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del D.P.R. n. 917 del 1986. Resta soggetto a contributo ogni emolumento per carichi di famiglia erogato a carico del datore di lavoro in assenza delle condizioni di legge o eccedente i limiti previsti dall'indicato art. 3, comma 3, lettera d), del D.P.R. n. 917 del 1986, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 314 del 1997.

Distacco o comando

In caso di distacco o comando di un dipendente presso altro datore di lavoro per un periodo più o meno lungo, l'amministrazione principale è tenuta al versamento dei contributi anche sulle somme ed i valori che il soggetto presso cui il dipendente è distaccato corrisponde e che vanno qualificati come redditi di lavoro dipendente.

Limiti e massimi imponibili

L'articolo 12, comma 8, nel testo sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo n. 314 del 1997, conferma le disposizioni in materia di minimale e massimale contributivo ed in materia di retribuzione imponibile di cui all'articolo 1 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni, il quale prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite per leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali qualora derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

I relativi importi per l'anno 1998 sono:

minimale contributivo: L. 14.512.160

massimale contributivo: L. 137.148.000

eccedenza dell'1%: L. 64.126.160

Compensi in natura

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 314 del 1997 fissa nuovi criteri per la determinazione in denaro dei compensi in natura. La nuova formulazione dell'articolo 48 del D.P.R. n. 917 del 1986 prevede che - per la determinazione in denaro dei "valori" che costituiscono reddito da lavoro dipendente, compresi quelli prestati al coniuge del dipendente o ai familiari indicati nel successivo articolo 12 (detrazioni per carichi di famiglia) e il diritto di ottenerli da terzi - occorre fare riferimento al "valore normale", come disciplinato dall'articolo 9 dello stesso decreto presidenziale il quale fissa i criteri di determinazione di tale valore basandosi sul "prezzo o corrispettivo mediamente praticato in condizioni di libera concorrenza nel medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni e i servizi sono stati acquistati o prestati con riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi, tenendo conto degli sconti d'uso".

Valutazione dei beni prodotti dal datore di lavoro

Importante innovazione è stata recata dalla nuova disciplina con riguardo alla valutazione dei compensi in natura per i beni prodotti dal datore di lavoro, la quale viene effettuata non in base al "costo specifico sostenuto da datore di lavoro, ma in base al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista, al netto di quanto pagato dal dipendente per ottenere il bene stesso".

Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente (anche non prodotti dall'azienda) che non superi nel periodo di imposta le 500.000 non concorre a formare il reddito; ove tale limite venga superato, tutto il valore concorre alla formazione del reddito.

Trasferte - Indennità

L'articolo 48, commi 5, 6 e 7, del D.P.R. n. 917 del 1986 nel testo modificato dall'art. 3 del decreto legislativo n. 314 del 1997 riformula la nuova disciplina delle trasferte e degli spostamenti del dipendente per motivi di lavoro, cui si fa integrale richiamo.