Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 27/05/1998 |
Numero: | 29 |
§ 98.1.39429 - Circolare 27 maggio 1998, n. 29 .
D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.
La delega al Governo contenuta nell'articolo 3 della
Con la nuova normativa (articolo 6 dell'indicato decreto legislativo) "costituiscono redditi di lavoro dipendenti ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
Sono assoggettati al contributo previdenziale:
- gli stipendi, i salari, i superminimi, i guadagni di cottimo e le indennità di mancato cottimo, nonché i seguenti trattamenti accessori:
- gli straordinari;
- le mensilità aggiuntive;
- le gratifiche (natalizie e pasquali), le mensilità aggiuntive e ogni altra gratifica;
- i premi corrisposti "una tantum" e quelli periodici;
- i premi (trimestrali, semestrali, annuali);
- le gratifiche annuali di bilancio;
- i compensi incentivanti;
- i compensi in natura;
- le erogazioni liberali (in denaro e in natura).
Non sono soggetti ad imposizione contributiva:
a) le erogazioni liberali concesse in occasioni di festività o ricorrenze (matrimonio, nascita di un figlio) alla generalità o a categorie di dipendenti d'importo non superiore a lire 500.000; la parte eccedente è soggetta a contributo;
b) i sussidi occasionali, la cui erogazione è legata ad uno stato di bisogno dei percettori (lutto, malattia, furto, incendio, ecc.) che, come tali, non sono previsti come obbligatori dai contratti collettivi;
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o le prestazioni e indennità sostitutive fino all'importo giornaliero (per l'anno 1998) di lire 10.240 corrisposte a strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo ai dipendenti, anche affidati a terzi; sono da ritenersi interamente imponibili le eventuali indennità sostitutive del servizio di trasporto;
e) i compensi e le indennità percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che devono essere versati allo Stato o al datore di lavoro;
f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni;
g) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti ai fini dell'educazione, istruzione, e ricreazione, con esclusione di quelle di assistenza sociale e sanitaria, e l'utilizzo delle relative opere e servizi da parte dei dipendenti e dei familiari di cui all'articolo 12 del
h) il valore delle azioni in caso di sottoscrizione ai sensi degli articoli 2349 e 2441, ultimo comma, del codice civile;
i) le somme trattenute al dipendente di cui all'articolo 10 del
j) le mance agli impiegati tecnici delle case da giuoco (croupiers), nonché
k) le somme e trattamenti tassativamente indicati nell'articolo 6 del
- somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
- somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori (caso di prepensionamento, prima della scadenza del rapporto, per riduzione del personale). Fa eccezione la sola indennità sostitutiva del preavviso che continua ad essere assoggettata al contributo previdenziale (
- proventi e indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni quale ristoro delle perdite subite dal lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro (per esemplicazione, in caso di reintegrazione nel posto di lavoro per illegittimo licenziamento). In considerazione del carattere della normativa, certamente speciale, recata con riguardo alle voci tassativamente escluse dal prelievo contributivo ai fini previdenziali, le somme per interessi e rivalutazione monetaria compresa nel novellato articolo 46 del T.U.I.R. non rientrano nel coacervo contributivo;
- somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge (si conferma la sussistenza dell'obbligo contributivo per i periodi non coperti da contribuzione figurativa -
- nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo 2 del
- contributi e somme a carico del datore di lavoro, versati o accantonati, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al
- trattamenti di famiglia di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del
Distacco o comando
In caso di distacco o comando di un dipendente presso altro datore di lavoro per un periodo più o meno lungo, l'amministrazione principale è tenuta al versamento dei contributi anche sulle somme ed i valori che il soggetto presso cui il dipendente è distaccato corrisponde e che vanno qualificati come redditi di lavoro dipendente.
Limiti e massimi imponibili
L'articolo 12, comma 8, nel testo sostituito dall'art. 6 del
I relativi importi per l'anno 1998 sono:
minimale contributivo: L. 14.512.160
massimale contributivo: L. 137.148.000
eccedenza dell'1%: L. 64.126.160
Compensi in natura
L'articolo 3 del
Valutazione dei beni prodotti dal datore di lavoro
Importante innovazione è stata recata dalla nuova disciplina con riguardo alla valutazione dei compensi in natura per i beni prodotti dal datore di lavoro, la quale viene effettuata non in base al "costo specifico sostenuto da datore di lavoro, ma in base al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista, al netto di quanto pagato dal dipendente per ottenere il bene stesso".
Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente (anche non prodotti dall'azienda) che non superi nel periodo di imposta le 500.000 non concorre a formare il reddito; ove tale limite venga superato, tutto il valore concorre alla formazione del reddito.
Trasferte - Indennità
L'articolo 48, commi 5, 6 e 7, del