§ 98.1.38821 - Circolare 15 gennaio 1998, n. 2 .
Valutazione pensionistica del trattamento economico derivante dall'applicazione dei CCNL, relativi al quadriennio 1994-1997, per i comparti [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:15/01/1998
Numero:2

§ 98.1.38821 - Circolare 15 gennaio 1998, n. 2 .

Valutazione pensionistica del trattamento economico derivante dall'applicazione dei CCNL, relativi al quadriennio 1994-1997, per i comparti Regioni-Autonomie locali e Sanità.

 

Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica. Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 gennaio 1998, n. 23.

 

 

Alle sedi periferiche INPDAP 

 

A tutti gli enti con personale iscritto alle Casse  

 

pensioni INPDAP 

 

Alla Direzione generale dei servizi periferici del  

 

tesoro 

 

Alle Prefetture della Repubblica 

 

Alla Regione Valle d'Aosta 

 

Ai Commissari di Governo delle regioni e delle  

 

province autonome di Trento e Bolzano 

 

Ai Provveditorati agli studi 

 

Alle Corti di appello 

 

Alle Direzioni provinciali del tesoro 

 

Alle Ragionerie provinciali dello Stato 

e, p. c.: 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Dipartimento per la funzione pubblica 

 

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale  

 

Gabinetto del Ministro 

 

Al Ministero del tesoro - Gabinetto del Ministro 

 

Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro 

 

Al Ministero della sanità - Gabinetto del Ministro 

 

Alla Corte dei conti - Segretariato generale 

 

Alle Sezioni regionali della Corte dei conti 

 

Ai Comitati regionali di controllo 

 

Alla Ragioneria generale dello Stato 

 

All'Istituto nazionale della previdenza sociale 

 

 

Premessa

L'attuazione dei contratti collettivi di lavoro stipulati per il quadriennio (come valenza giuridica) 1994-1997 e per i due bienni (come valenza economica) 1994-1995 e 1996-1997 riguardanti i comparti Regioni-autonomie locali e Sanità, ha ben evidenziato la struttura delle retribuzioni, sia per i livelli funzionali che per la distinta area della dirigenza, mettendone in rilievo alcune caratteristiche determinanti ai fini della individuazione della retribuzione contributiva e pensionabile.

Già con circolare INPDAP n. 2 pubblicata su Gazz. Uff. n. 11 del 15 gennaio 1996, e successivi chiarimenti emanati con note protocollate al n. 64032 del 3 giugno 1996 e n. 63486 del 17 febbraio 1997, si è inteso fornire il quadro normativo delineatosi a seguito dell'estensione dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 al settore pubblico, a datare dal 1° gennaio 1996.

In queste sedi si è più volte ribadito che rientra nell'imponibile contributivo tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di impiego, restando escluse dall'assoggettamento contributivo le sole voci espressamente elencate dal già citato art. 12 e dal comma 15 dell'art. 2 della legge n. 335 del 1995.

L'allargamento della base contributiva implica l'inclusione nella stessa di tutti quei compensi che per la loro aleatorietà o caratteristiche intrinseche fino al 31 dicembre 1995 non erano considerati quiescibili, l'unica condizione è che siano emolumenti percepiti in relazione all'attività lavorativa.

Una volta accertato l'obbligo di versamento contributivo, rimane da stabilire come un emolumento incida ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza.

Si ricorda, infatti, che in applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 503 del 1992 al posto di un'unica quota di pensione calcolata in base all'anzianità complessiva e alla retribuzione dell'ultimo giorno di servizio, si avranno due quote di pensione. La prima (A) sarà calcolata in base all'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 ed alla retribuzione annua pensionabile percepita l'ultimo giorno di servizio; l'altra (B) in base alla differenza delle aliquote di rendimento rilevate in corrispondenza dell'anzianità di servizio alla cessazione e al 31 dicembre 1992 ed alla retribuzione risultante dalla media delle retribuzioni corrisposte dopo il 1° gennaio 1993.

Per esplicita previsione normativa (art. 2, comma 11, legge n. 335 del 1995) l'ampliamento della base contributiva previsto dall'art. 2, comma 9, della citata legge di riforma interesserà esclusivamente la quota di pensione prevista dall'art. 13, lettera b), D.Lgs. n. 503 del 1992 (ossia la quota «B» di pensione, che valuta le anzianità maturate dopo il 1° gennaio 1993), concorrendo alla determinazione della retribuzione media pensionabile solo a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Per il calcolo della quota «A» di pensione, la retribuzione contributiva dell'ultimo giorno di servizio andrà individuata secondo i criteri già fissati dall'art. 15 della legge 15 dicembre 1959 n. 1077, art. 27 della legge 23 aprile 1981 n. 153 e art. 30 della legge 26 aprile 1983 n. 131.

Più precisamente è la risultante degli emolumenti fissi nell'ammontare, continuativi nel tempo, corrispettivi quale remunerazione dell'attività lavorativa svolta ed espressamente previsti da leggi, regolamenti o contratti collettivi di lavoro.

Alla luce di quanto sopra premesso, si ritiene utile una indicazione puntuale delle voci contrattuali che concorrono a formare la retribuzione contributiva per le quali possono insorgere perplessità circa la loro valorizzazione secondo quanto sopra esposto.

 

 

C.C.N.L. DEL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI

PARTE ECONOMICA 1994-1995

L'art. 28 del C.C.N.L. per il personale appartenente al comparto Regioni-autonomie locali, del 6 aprile 1995 pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazz. Uff. n. 211 del 9 settembre 1995 ed integrato dall'accordo 15 febbraio 1996, struttura il trattamento economico su due fattori essenziali:

a) trattamento fondamentale;

b) trattamento accessorio.

Il primo è costituito da:

1) stipendio tabellare (art. 29);

2) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;

3) indennità integrativa speciale;

4) livello economico differenziato;

Il secondo è costituito da:

1) compensi per lavoro straordinario (art. 31, comma 2, lettera a);

2) compensi per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi (art. 31, comma 2, lettera c), e art. 33);

3) premi per la qualità delle prestazioni individuali (art. 31, comma 2, lettera d), e art. 34);

4) indennità speciali previste:

- dall'art. 31, comma 2, lettera b);

- dall'art. 31, comma 2, lettera c), e dagli artt. 35 e 36;

- dall'art. 37.

Si rende opportuno precisare che alcune delle voci comprese nel trattamento accessorio, per le loro caratteristiche di fissità e continuità previste dagli artt. 15 e 16 della legge n. 1077 del 1959 e successive integrazioni, concorreranno a formare la retribuzione contributiva per il calcolo della quota «A» di pensione, come verrà di seguito dettagliatamente specificato.

Gli artt. 29 e 30 disciplinano rispettivamente gli incrementi degli stipendi tabellari e gli effetti che i nuovi stipendi determinano sui trattamenti di quiescenza.

Dal dettato dei suddetti articoli risulta evidente che i benefici economici, ivi compresa la indennità di vacanza contrattuale, derivanti dall'applicazione del contratto, sono corrisposti integralmente, alle scadenze (1° gennaio 1995 e 1° dicembre 1995) e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale (1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1995).

Dette disposizioni valgono esclusivamente ai fini del trattamento pensionistico, mentre agli effetti dell'indennità premio di servizio e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Al riguardo si sottolinea che i conguagli di retribuzioni, spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, dovranno essere assoggettati a contribuzione secondo la disciplina previdenziale vigente al momento della loro corresponsione (aliquota di cassa).

Lavoro straordinario (art. 31)

Il compenso per lo straordinario effettuato rientrerà esclusivamente nella determinazione della seconda quota di pensione a partire dal 1° gennaio 1996.

Infatti per l'erogazione del suddetto emolumento si attinge ad apposito fondo utilizzato per il finanziamento della parte variabile della retribuzione.

Produttività collettiva e miglioramento servizi (art. 33)

L'incentivo è subordinato al raggiungimento di obiettivi prefissati, oggetto di riscontro da parte del competente servizio per il controllo interno o del nucleo di valutazione. Detto emolumento, corrisposto a seguito di accordi raggiunti in sede di contrattazione decentrata o integrativa aziendale, è soggetto a contribuzione solo a decorrere dal 1° gennaio 1996 e pertanto, valutabile esclusivamente per il calcolo della seconda quota di pensione.

Premi per la qualità delle prestazioni individuali (art. 34)

Per le stesse considerazioni sopra indicate, detti emolumenti andranno utilizzati esclusivamente per il calcolo della seconda quota di pensione.

Indennità di area direttiva (art. 35)

È riservata esclusivamente al personale delle Regioni inquadrato nelle qualifiche 7 ed 8 ed e finalizzata a remunerare particolari posizioni di responsabilità. Tale indennità, di natura accessoria, revocabile e di importo variabile, inciderà per determinazione della seconda quota di pensione.

Indennità per il personale che operi in particolari condizioni (art. 36)

Tali emolumenti sono finanziati attraverso l'utilizzazione del fondo costituito per la determinazione della parte variabile della retribuzione e pertanto verranno valutati solo a decorrere dal 1° gennaio 1996 per il calcolo della seconda quota di pensione.

Le indennità fino ad ora analizzate, ove spettanti, vengono attribuite al personale in servizio a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Indennità (art. 37)

Le indennità indicate nel presente articolo competono dal 1° dicembre 1995, sono corrisposte per dodici mensilità e sono lorde, mensili, fissi e ricorrenti.

Assorbono, fino a concorrenza, le indennità già riconosciute quiescibili dai precedenti contratti e date le loro caratteristiche rientrano nella retribuzione contributiva per la determinazione della prima quota di pensione. Unica eccezione è rappresentata dall'indennità di tempo potenziato, indicata al comma 2, che per espressa previsione contrattuale sarà utile ai fini pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 1996, incidendo pertanto solo sulla seconda quota di pensione.

È da rilevare che la «integrazione tabellare» al personale dell'area di vigilanza che, il comma 1, lettera a), dell'articolo in esame, fissa nella misura annua di L. 1.030.000, per la sua stessa natura di voce integrativa dello stipendio, deve intendersi con effetto sulla tredicesima mensilità.

 

 

PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997

I benefici economici del C.C.N.L. per il biennio 1996-97, siglato il 16 marzo 1996, si applicano al personale già in servizio presso Regioni-autonomie locali alla data del 1° gennaio 1996 o assunti successivamente secondo i criteri di cui all'art. 30, comma 1, del C.C.N.L. stipulato il 6 aprile 1995. Gli stipendi tabellari già stabiliti dall'art. 29 del citato C.C.N.L. vengono incrementati al 1° gennaio 1996, 1° dicembre 1996 e 1° luglio 1997, nella misura stabilita dall'art. 2.

Il C.C.N.L. in esame ha mantenuto la struttura della retribuzione prevista dal precedente, incrementando solo l'importo delle somme corrisposte.

 

 

CONTRATTO DIRIGENZA REGIONI-AUTONOMIE LOCALI

PARTE ECONOMICA 1994-1995

L'art. 33 del C.C.N.L. del personale dirigenziale del comparto Regioni-autonomie locali del 10 aprile 1996, pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazz. Uff. n. 101 del 2 maggio 1996, disciplina la struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale, distinguendone le seguenti voci:

1) stipendio tabellare;

2) indennità integrativa speciale;

3) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;

4) retribuzione di posizione;

5) retribuzione di risultato.

A decorrere dal 1° dicembre 1995 lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilità, della qualifica unica dirigenziale, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione, è stabilito in L. 32.977.000 così determinato:

a) stipendio tabellare dell'ex prima qualifica dirigenziale (art. 43 del D.P.R. n. 333 del 1990) 

L.  

25.211.000 

b) incremento annuale derivante dall'applicazione del C.C.N.L. ex I qualifica dirigenziale 

L.  

2.484.000 

c) importo di 0,2 indennità di funzione della ex I qualifica dirigenziale (art. 38 del D.P.R. n. 333 del 1990) 

L.  

5.042.000 

d) elemento distinto della retribuzione 

L.  

240.000 

Il personale proveniente dalla II qualifica dirigenziale godeva di uno stipendio tabellare annuo, ai sensi del D.P.R. n. 333 del 1990, di L. 33.593.000, quindi superiore a quello stabilito dal C.C.N.L. in esame; pertanto, in fase di prima applicazione il trattamento economico stipendiale dei Dirigenti di cui trattasi è così articolato:

- stipendio tabellare nella misura dell'art. 34, comma 3, C.C.N.L. (L. 32.977.000);

- maturato economico pensionabile non riassorbibile di L. 7.858.000, pari alla

differenza tra

 

 

l'importo del trattamento economico in godimento al 1° dicembre 1995 dalla sommatoria delle seguenti voci:  

- Stipendio tabellare ex art. 43 del D.P.R. n. 333 del 1990, comprensivo dell'elemento distinto della retribuzione; 

L.  

33.593.000 

- importo pari allo 0,1 dell'indennità di funzione (art. 38 D.P.R. n. 33 del 1990) 

L.  

3.359.000 

- Incrementi contrattuali di cui all'art. 34 del C.C.N.L.; 

L.  

3.072.000 

- Differenza tra l'importo dell'IIS in godimento e quella della ex I qualifica funzionale. 

L.  

811.000 

rispetto 

allo stipendio tabellare previsto dall'art. 34 del C.C.N.L. (L. 32.977.000) 

Effetti nuovi trattamenti economici

I benefici economici, ivi compresa l'indennità di vacanza contrattuale, derivanti dall'applicazione del contratto, sono corrisposti integralmente, alle scadenze (1° gennaio 1995 e 1° dicembre 1995) e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale (1° gennaio 1994-31 dicembre 1995).

Detta disposizione vale esclusivamente ai fini del trattamento pensionistico, mentre agli effetti dell'indennità premio di servizio e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

La retribuzione di posizione di cui agli artt. 40 e 41 del C.C.N.L., nonché il valore differenziale di posizione di cui all'art. 42, sostituiscono le indennità di funzioni di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 333 del 1990 e come tali sono utili ai fini pensionistici e dell'indennità premio fine servizio, così come già previsto per la citata indennità di funzioni secondo le vigenti disposizioni.

Retribuzione di posizione

Al finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti in servizio a tempo indeterminato si provvede, tramite apposito Fondo istituito a decorrere dal 31 dicembre 1995, utilizzando:

A) l'ammontare delle risorse destinate all'indennità di funzione di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 333 del 1990, comprensivo della quota relativa alla 13° mensilità, nell'anno 1993, per la parte eccedente lo 0,2 della quota di pertinenza della 1° qualifica dirigenziale e per la parte eccedente lo 0,1 per la parte di pertinenza della 2° qualifica dirigenziale;

B) una somma corrispondente al 6% calcolata sull'importo di cui alla lettera A);

C) una somma pari al 0,85% del monte salari, al netto dei contributi a carico dell'amministrazione, calcolato con riferimento all'anno 1993 e al solo personale con qualifica di dirigente;

D) le risorse che specifiche disposizioni finalizzano all'espletamento di particolari funzioni, quali, ad esempio, quella dell'art. 45, comma 8, del D.P.R. n. 333 del 1990 (indennità già riconosciuta quiescibile dalla previgente normativa).

Considerato che la retribuzione di posizione viene conferita utilizzando esclusivamente risorse già destinate al finanziamento di indennità riconosciute pensionabili dalla previgente normativa, in quanto rivestono carattere di fissità e continuità si deduce che tale emolumento è utile ai fini della determinazione della prima quota di pensione.

La retribuzione di posizione viene corrisposta per tredici mensilità da un minimo di L. 10.000.000 ad un massimo di L. 70.000.000, in relazione alla competenza territoriale dell'ente e alla graduazione delle funzioni attribuite ai Dirigenti, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alla responsabilità gestionali interne ed esterne.

Qualora l'indennità di funzione già in godimento alla data del 30 giugno 1995, diminuita di una quota pari allo 0,2 per i Dirigenti della ex 1° qualifica e dello 0,1 per i Dirigenti della ex 2° qualifica, risulti di importo superiore alla retribuzione di posizione di nuova attribuzione, il Dirigente conserva la relativa differenza, denominata valore differenziale di posizione, utile ai fini della 13° mensilità; anche detto valore deve essere considerato utile ai fini della determinazione della prima quota di pensione.

Tale considerazione è avvalorata dal fatto che il valore differenziale di posizione è finanziato dal fondo per la retribuzione di posizione con priorità rispetto a tutte le altre modalità di utilizzo; qualora tale fondo risultasse insufficiente, l'amministrazione dovrà utilizzare le risorse destinate alla retribuzione di risultato, che vengono temporaneamente ridotte in misura corrispondente.

Retribuzione di risultato

Al finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti in servizio a tempo indeterminato si provvede utilizzando:

A) le risorse aggiuntive indicate nell'art. 38 del C.C.N.L.;

B) una quota non inferiore al 4% e non superiore all'8%, del fondo utilizzato per il finanziamento della retribuzione di posizione nei punti sopra indicati a), b) e c);

C) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o risultati raggiunti dal personale per la quota di pertinenza di particolari categorie di dirigenti, quale, ad esempio, quella di cui all'art. 69, comma 2, del D.P.R. n. 268 del 1987 (professionisti legali).

La retribuzione di risultato dei Dirigenti viene correlata alla realizzazione dei progetti o programmi aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati e nel rispetto della disponibilità complessiva di spesa assegnata alle singole strutture. Poiché tale emolumento non riveste le caratteristiche di fissità e continuità richieste dai menzionati artt. 15 e 16 della legge n. 1077 del 1959 ai fini dell'assoggettabilità a contribuzione, lo stesso rientrerà nella retribuzione contributiva e pensionabile solo a decorrere dal 1° gennaio 1996, in applicazione dell'art. 2, comma 9, della legge n. 335 del 1995, incidendo, pertanto, esclusivamente sulla seconda quota di pensione così come previsto dall'art. 2, comma 11, della stessa legge.

I compensi corrisposti ai professionisti legali e recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente vengono finanziati attingendo al fondo destinato alla retribuzione di risultato (art. 44, comma 2, del C.C.N.L.) e pertanto, rientrano nella determinazione della seconda quota di pensione.

 

 

PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997

I benefici economici del presente contratto si applicano ai Dirigenti già in servizio presso le Aziende ed enti alla data del 1° gennaio 1996 od assunti successivamente. Gli stipendi tabellari stabiliti dall'art. 34, comma 3, del C.C.N.L., stipulato il 10 aprile 1996 vengono incrementati alle scadenze del 1° gennaio 1996 e 1° dicembre 1996, con le modalità e negli importi stabiliti dall'art. 2 del C.C.N.L. pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 61 del 14 marzo 1997.

Retribuzione di posizione

La retribuzione di posizione del C.C.N.L. viene rideterminata rispettivamente al 1° gennaio 1997 e al 31 dicembre 1997, secondo i valori indicati nell'art. 4 del C.C.N.L. pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 61 del 14 marzo 1997.

 

 

C.C.N.L. DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA'

PARTE ECONOMICA 1994-1995

L'art. 40 del C.C.N.L. del personale comparto Sanità del 1° settembre 1995, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazz. Uff. n. 217 del 16 settembre 1995, struttura il trattamento economico su due fattori essenziali:

a) trattamento fondamentale;

b) trattamento accessorio.

Il primo è costituito da:

1) stipendio tabellare;

2) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;

3) indennità integrativa speciale.

Il secondo è costituito da:

1) compenso per il lavoro straordinario;

2) compenso per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi (art. 47);

3) premio per la qualità di prestazioni individuali (art. 48);

4) indennità speciali (ove dovute);

5) dall'art. 44 (per particolari condizioni di lavoro);

6) dall'art. 45 (per qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità).

Si rende opportuno precisare che alcune delle voci comprese nel trattamento accessorio, per le loro caratteristiche di fissità e continuità, concorreranno a formare la retribuzione contributiva per il calcolo della quota «A» di pensione, come verrà di seguito dettagliatamente specificato.

Gli artt. 41 e 42 disciplinano rispettivamente gli incrementi degli stipendi tabellari e gli effetti che i nuovi stipendi determinano sui trattamenti di quiescenza.

Dal dettato dei suddetti articoli risulta evidente che i benefici economici, ivi compresa la indennità di vacanza contrattuale, derivanti dall'applicazione del contratto, sono corrisposti integralmente, alle scadenze (1° gennaio 1995 e 1° dicembre 1995) e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale (1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1995).

Dette disposizioni valgono esclusivamente ai fini del trattamento pensionistico, mentre agli effetti dell'indennità premio di servizio e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Lavoro straordinario (art. 43)

Detto articolo disciplina le fonti di finanziamento del trattamento economico accessorio del personale dipendente.

Tale fondo è finalizzato a remunerare, tra l'altro, le prestazioni di lavoro straordinario necessario per fronteggiare particolari situazioni di lavoro.

Il compenso per lo straordinario effettuato rientrerà esclusivamente nella determinazione della seconda quota di pensione a partire dal 1° gennaio 1996.

Indennità per particolari condizioni di lavoro (art. 44)

Le indennità previste dal presente articolo non concorrono alla formazione della retribuzione pensionabile per la determinazione della prima quota di pensione in quanto, anche se fisse nell'importo, sono strettamente legate a determinate mansioni svolte dal personale incaricato e possono, pertanto, non essere più corrisposte in caso di svolgimento di funzioni diverse.

Per esplicita previsione contrattuale (comma 13) tali indennità sono attribuite a decorrere dal 1° dicembre 1995, ma sono valutabili esclusivamente nella seconda quota di pensione a decorrere dal 1° gennaio 1996 secondo quanto disposto dall'art. 2, commi 9 e 11, della legge n. 335 del 1995.

Indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità (art. 45)

Le indennità previste dal presente articolo competono dal 1° dicembre 1995, sono corrisposte per dodici mensilità, e sono lorde, mensili, fisse e ricorrenti.

Date queste caratteristiche rientrano nella retribuzione contributiva anche per la determinazione della prima quota di pensione.

Assorbono, fino a concorrenza, le indennità già riconosciute quiescibili dai precedenti contratti e precisamente:

- dall'art. 56 del D.P.R. n. 270 del 1987 (Indennità per il personale infermieristico);

- dall'art. 57 del D.P.R. n. 270 del 1987 (Indennità di incremento, della utilizzazione delle strutture e degli impianti), commi 2 e 3, primo capoverso - limitatamente alla quota pensionabile di L. 15.000 - comma 3, ultimo capoverso per intero, e comma 4;

- dall'art. 49 del D.P.R. n. 384 del 1990 (Indennità della professione infermieristica) commi 1, 2 e 4;

- dall'art. 50 del D.P.R. n. 384 del 1990 (Indennità di incremento della utilizzazione delle strutture e degli impianti e della efficienza dei servizi).

Le indennità del presente articolo vengono corrisposte al personale secondo la posizione funzionale rivestita e nella misura prevista dal comma 2 del C.C.N.L.

Il successivo comma 3 prevede, a decorrere dal 1° dicembre 1995, la possibilità di incremento di tali compensi al fine di valorizzare l'esercizio delle professionalità e delle responsabilità dei dipendenti.

Tale incremento, nella misura prevista dal comma 5, è lordo, fisso e ricorrente ed è corrisposto per dodici mensilità.

È pertanto ritenuto quiescibile per la determinazione della prima quota di pensione.

Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi (art. 47)

L'incentivo è subordinato al raggiungimento di obiettivi prefissati, oggetto di riscontro da parte del competente servizio per il controllo interno o del nucleo di valutazione.

Detto emolumento, corrisposto a seguito di accordi raggiunti in sede di contrattazione decentrata o integrativa aziendale, è soggetto a contribuzione solo a decorrere dal 1° gennaio 1996 e pertanto, valutabile esclusivamente per il calcolo della seconda quota di pensione.

La qualità della prestazione individuale (art. 48)

Valgono le stesse considerazioni esposte in merito all'art. 47.

Livello retributivo VIII bis (art. 49)

A seguito del ricompattamento di cui al 1° livello dirigenziale con le norme dell'art. 26 del D.Lgs. 29 del 1993, il vuoto dell'ex 9° livello è stato colmato dal livello VIII-bis.

In tale livello sono inquadrati gli operatori professionali dirigenti, forniti di abilitazione alle funzioni direttive o diploma universitario conseguito nelle scuole dirette a fini speciali, adibiti a compiti di organizzazione e programmazione o direttori delle scuole di formazione degli operatori sanitari, con tre anni di anzianità nella posizione funzionale.

A detto personale compete (commi 3 e 5 del C.C.N.L.) una indennità mensile, lorda per dodici mensilità di L. 55.000 a decorrere dal 1° dicembre 1995; tale indennità ha assorbito quella corrisposta al medesimo titolo dall'art. 57, comma 3, u.c. del D.P.R. n. 270 del 1987, già ritenuta quiescibile.

Pertanto detto emolumento dovrà essere valutato nella prima quota di pensione.

Nel livello VIII-bis sono altresì inquadrati i collaboratori amministrativi coordinatori in possesso dell'anzianità di tre anni della posizione funzionale.

Ai dipendenti comunque inquadrati nel livello VIII-bis è attribuibile (comma 4) una indennità di L. 135.000, fissa, ricorrente e corrisposta per dodici mensilità; può riguardare un numero massimo di dipendenti pari al 45% della dotazione organica complessiva del ruolo di appartenenza.

Data la natura del compenso, tale indennità è da ricomprendere nella retribuzione contributiva per la determinazione della prima quota di pensione.

 

 

PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997

I benefici economici del C.C.N.L. del 27 giugno 1996, relativi al biennio economico 1996-97, si applicano al personale già in servizio presso le Aziende ed enti alla data dell'1-1-96 o assunto successivamente, secondo i criteri di cui all'art. 42, comma 1, del C.C.N.L. stipulato il giorno 1 settembre 1995.

Gli stipendi tabellari già stabiliti dall'art. 41 del citato C.C.N.L. vengono incrementati al 1° gennaio 1996, 1° novembre 1996 e 1° luglio 1997, nella misura stabilita dall'art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1997, le indennità previste dall'art. 45 (Indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle professionalità) commi 1 e 2 del C.C.N.L. del 1 settembre 1995 sono aumentate di L. 5.000 mensili fisse e lorde.

A decorrere dal 1 luglio 1997 viene, altresì, incrementato il numero dei beneficiari dell'indennità maggiorata di qualificazione professione e valorizzazione delle responsabili di cui agli artt. 45, comma 3 e seguenti e 49, comma 4, del C.C.N.L. del 1 settembre 1995.

 

 

CONTRATTO DIRIGENZA NON MEDICA DEL COMPARTO SANITA'

PARTE ECONOMICA 1994-1995

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 29 del 1993 appartengono alla qualifica unica di Dirigente:

a) per il ruolo professionale: procuratori legali, avvocati, ingegneri, architetti, geologi già collocati nelle qualifiche funzionali ricomprese tra il IX e l'XI livello;

b) per il ruolo tecnico: sociologi, analisti, statistici già collocati nelle posizioni funzionali dal IX all'XI livello;

c) per il ruolo amministrativo: vice direttori amministrativi, direttori amministrativi e direttori amministrativi capi servizio già collocati nelle posizioni funzionali dal IX all'XI livello.

Ai sensi degli artt. 15 e 18 del D.Lgs. n. 502 del 1992 appartengono alla qualifica del Dirigente del ruolo sanitario:

a) I livello: farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi già collocati nelle posizioni funzionali di IX e X livello;

b) II livello: farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi già collocati nella posizione funzionale di XI livello.

L'art. 39 del C.C.N.L. del personale Dirigente non medico del comparto Sanità, concordato il 17 luglio 1996 e pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 304 del 30 dicembre 1996, disciplina la struttura della retribuzione distinguendone le seguenti voci:

- stipendio tabellare;

- indennità integrativa speciale;

- retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita,

- retribuzione di posizione;

- specifico trattamento economico per l'incarico quinquennale ai Dirigenti di II livello del ruolo sanitario, ove attribuito;

- retribuzione di risultato;

- retribuzione per particolari condizioni di lavoro, ove spettante;

- assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

Incrementi contrattuali (art. 40)

Alle scadenze 1° gennaio 1995 e 1° dicembre 1995 vengono stabiliti incrementi contrattuali distinti per ruoli di appartenenza e attribuiti in base agli ex-livelli di provenienza.

Tali incrementi comprendono il 6% sugli stipendi tabellari previsti per i vari ex-livelli dall'art. 41 del D.P.R. n. 384 del 1990, sull'elemento distinto della retribuzione, sull'indennità integrativa speciale in godimento, nonché sull'intero importo delle indennità previste dagli artt. 44 e 45 del D.P.R. n. 384 del 1990.

Stipendio tabellare (art. 41)

A decorrere dal 1° dicembre 1995 lo stipendio tabellare per dodici mensilità della qualifica unica dirigenziale dei ruoli professionale, tecnico, amministrativo e del I livello dirigenziale del ruolo sanitario è stabilito in L. 32.977.000

Dalla stessa data, per i Dirigenti di II livello del ruolo sanitario la misura dello stipendio annuo tabellare è di L. 43.941.000.

Salvo quanto previsto dalle seguenti norme transitorie.

Norma transitoria per i Dirigenti già appartenenti al IX livello dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo (art. 42)

 

 

IX LIVELLO

A) Con più di 5 anni di anzianità al 1° dicembre 1995

Lo stipendio tabellare, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione, è di L.27.643.000 così determinato:

RUOLO AMMINISTRATIVO 

RUOLO PROFESSIONALE E TECNICO 

I LIVELLO RUOLO SANITARIO 

 

 

 

Stipendio tabellare dell'ex-IX livello 384/90 

Stipendio tabellare dell'ex-IX livello 384/90 

Stipendio tabellare dell'ex-IX livello 384/90 

Incrementi contrattuali nuovi (art. 40 del C.C.N.L.) 

Incrementi contrattuali nuovi (art. 40 del CCNL) 

Incrementi contrattuali nuovi (art. 40 del CCNL) 

Intero ammontare dell'indennità di cui all'art. 45 del 384/90 come rideterminata dall'art. 48 

Intero ammontare dell'indennità di cui all'art. 45 del 384/90 come rideterminata dall'art. 48 

74,2% dell'indennità di cui del D.P.R. n. 384/90 come rideterminata dall'art. 48 

Conglobarnento di n. 65 ore annue di straordinario feriale diurno, alle tariffe di cui al D.P.R. n. 384 del 1990, incrementato del 6% 

Conglobarnento di n. 65 ore annue di straordinario feriale diurno, alle tariffe di cui al D.P.R. n. 384 del 1990, incrementato del 6% 

 

B) Con meno di 5 anni di anzianità al 1° dicembre 1995

Lo stipendio tabellare annuo dei Dirigenti dei quattro ruoli al 1° dicembre 1995, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione, è determinato in L. 26.091000 che ricomprende:

- stipendio tabellare dell'ex IX livello di appartenenza, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 384 del 1990;

- incrementi contrattuali nuovi (art. 40 del C.C.N.L.);

- indennità previste dagli artt. 44 e 45 del D.P.R. n. 384 del 1990, con l'incremento del 6%, salvo che per il ruolo sanitario per il quale il conglobamento delle indennità ex art. 45, avviene solo nella misura del 69,4%, con il relativo incremento;

- rideterminazione delle indennità di cui sopra, ai sensi dell'art. 48 D.P.R. n. 384 del 1990, al raggiungimento del quinto anno di servizio.

Per i Dirigenti di cui ai punti A) e B) lo stipendio tabellare viene incrementato ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 583 del 1996 secondo le seguenti modalità:

- dal 1° gennaio 1996 di L. 1.726.000 annue;

- dal 1° luglio 1997 di L. 5.334.000 annue, che ricomprendono il precedente incremento.

Lo stipendio tabellare di L. 32.977.000 annue viene automaticamente raggiunto anche dai Dirigenti con anzianità inferiore a cinque anni con l'applicazione dell'art. 48 del D.P.R. n. 384 del 1990.

Norma transitoria per i Dirigenti già appartenenti al X livello dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo (art. 43)

 

 

X LIVELLO

Lo stipendio tabellare annuo a decorrere dal 1° dicembre 1995, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione, è di L. 32.977.000, così determinato:

RUOLO AMMINISTRATIVO 

RUOLO PROFESSIONALE E TECNICO 

I LIVELLO RUOLO SANITARIO 

 

 

 

Stipendio tabellare dell'ex-X livello D.P.R. n. 384 del 1990 

Stipendio tabellare dell'ex-X livello D.P.R. n. 384 del 1990 

Stipendio tabellare dell'ex-X livello D.P.R. n. 384 del 1990 

Incrementi contrattuali nuovi (art. 40 del C.C.N.L.) 

Incrementi contrattuali nuovi (art. 40 del C.C.N.L.) 

Incrementi contrattuali nuovi (art. 40 del C.C.N.L.) 

Quota della IIS eccedente rispetto a quella determinata nell'art. 46 del C.C.N.L. 

Quota della IIS eccedente rispetto a quella determinata nell'art. 46 del C.C.N.L. 

Quota della IIS eccedente rispetto a quella determinata nell'art. 46 del C.C.N.L. 

Importo pari al 55% dell'indennità di direzione dell'art. 44, D.P.R. n. 384 del 1990 

Importo pari al 55% dell'indennità professionale e tecnico dell'art. 45, D.P.R. n. 384 del 1990 

Importo pari al 42,4% dell'indennità di cui all'art. 45, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 384 del 1990 

Norma transitoria per i Dirigenti già appartenenti al XI livello dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo (art. 44)

 

 

XI LIVELLO

Lo stipendio tabellare annuo a decorrere dal 1° dicembre 1995 è di L. 32.977.000

Poiché i Dirigenti provenienti dall'ex XI livello godevano di uno stipendio tabellare annuo, ai sensi del D.P.R. n. 384 del 1990, di L. 33.593.000, quindi superiore a quello stabilito dal C.C.N.L. in esame, in fase di prima applicazione il trattamento economico stipendiale dei Dirigenti di cui trattasi è così articolato:

- Stipendio tabellare nella misura stabilita dall'art. 41 del C.C.N.L.;

- Maturato economico pensionabile e non riassorbibile di L. 5.393.000, pari alla

differenza tra

l'importo del trattamento economico in godimento al 1° dicembre 1995, ottenuto dalla sommatoria delle seguenti voci:  

- Stipendio tabellare ex art. 41 del D.P.R. n. 384 del 1990, comprensivo dell'elemento distinto della retribuzione;

- Incrementi contrattuali di cui all'art. 40 del C.C.N.L.;

- Differenza tra l'importo dell'IIS in godimento e quella già spettante all'XI livello.

rispetto

allo stipendio tabellare previsto dall'art. 41 del C.C.N.L. (L. 32.977.000) 

Norma transitoria per i Dirigenti già appartenenti all'XI livello del ruolo sanitario (art. 45)

Lo stipendio tabellare annuo a decorrere dal 1° dicembre 1995, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione, è stabilito in L. 43.941.000 e ricomprende:

- lo stipendio tabellare dell'art. 41 del D.P.R. n. 384 del 1990, comprensivo degli incrementi mensili lordi di cui all'art. 40 del C.C.N.L.;

- un importo pari al 47,7% dell'indennità di cui all'art. 45 del D.P.R. n. 384 del 1990.

Effetti nuovi stipendi (art. 49)

I benefici economici, ivi compresa la indennità di vacanza contrattuale, derivanti dall'applicazione del contratto, sono corrisposti integralmente, alle scadenze (1° gennaio 1995 e 1° dicembre 1995) e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale (1° gennaio 1994-31 dicembre 1995).

Detta disposizione vale esclusivamente ai fini del trattamento pensionistico, mentre agli effetti dell'indennità premio di servizio e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Ai sensi e per gli effetti sopra indicati, la retribuzione di posizione per la parte fissa (art. 53, comma 4, del C.C.N.L.), essendo costituita dalle indennità fisse e ricorrenti previste dagli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.P.R. n. 384 del 1990, nella quota non utilizzata per la ricostruzione dello stipendio tabellare, mantiene la natura delle predette indennità ed è, pertanto, utile ai fini pensionistici e dell'indennità premio servizio, così come già previsto dalle vigenti disposizioni per le indennità che vi hanno dato origine.

Graduazione delle funzioni dei Dirigenti ai fini della determinazione della retribuzione di posizione (art. 50)

Poiché nell'ambito delle qualifiche dirigenziali non esiste più una differenziazione per livelli, come sopra illustrato, con questo articolo viene introdotta una graduazione delle funzioni in base agli incarichi conferiti, per la determinazione della retribuzione di posizione.

Affidamento e revoca incarichi dirigenziali (art. 51)

Ai Dirigenti, in relazione alle attività svolte, sono conferiti incarichi di:

- direzione di struttura;

- funzioni ispettive e di consulenza;

- funzioni di studio e ricerca;

- funzioni di natura professionale.

Affidamento e revoca degli incarichi ai Dirigenti di II livello del ruolo sanitario (art. 52)

Ai Dirigenti di II livello ruolo sanitario, indipendentemente dalla circostanza che al momento dell'entrata in vigore del presente C.C.N.L. abbiano optato per il contratto quinquennale rinnovabile previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992, vengono conferiti solo gli incarichi di direzione di struttura.

La retribuzione di posizione della dirigenza (art. 53)

L'ammontare della retribuzione di posizione è collegato all'incarico conferito al Dirigente dall'azienda o ente, in base alla graduazione delle funzioni prevista dall'art. 50.

Essa compete per tredici mensilità ed è composta da una parte fissa e da una parte variabile. La componente fissa della citata retribuzione, dal 1° dicembre 1995, è costituita dalle quote delle indennità previste dagli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.P.R. n. 384 del 1990, residue dopo la ristrutturazione degli stipendi tabellari di cui agli artt. 41, 42 e 43 del presente C.C.N.L.

Tale parte della retribuzione di posizione essendo costituita, anche in quota residua, da indennità che erano fisse e ricorrenti, ne mantiene le caratteristiche ed è, pertanto, utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza (prima quota di pensione)

Per le caratteristiche descritte, la componente fissa della retribuzione viene mantenuta anche in mancanza del raggiungimento degli obiettivi prefissati ovvero in caso di affidamento di un incarico dirigenziale di valore economico inferiore o a seguito della perdita della retribuzione di posizione conseguente al collocamento in disponibilità per la durata massima di un anno.

Per quanto riguarda la componente variabile della retribuzione, occorre tenere presente che il C.C.N.L. sottoscritto in data 5 dicembre 1996 ha stabilito la valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti, in relazione allo svolgimento degli incarichi ad essi affidati, prevedendo che, in caso di accertata inosservanza delle direttive e di risultati negativi, si possa procedere alla non corresponsione della retribuzione di posizione.

Una quota di detta parte variabile viene stabilita in sede contrattuale e gli importi indicati, sia per la parte fissa che variabile, rappresentano comunque il minimo contrattuale della retribuzione di posizione. Tali valori rappresentano la base di partenza per la rideterminazione della componente variabile dopo la graduazione delle funzioni da effettuarsi in sede aziendale in presenza di incarichi riconosciuti di maggiore responsabilità, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'art. 58.

Tuttavia come sopra specificato, mentre la componente fissa di detta retribuzione mantiene, comunque, le caratteristiche di fissità e continuità e, pertanto, non è subordinata ad alcuna valutazione di merito, solo la seconda parte, qualificata come variabile, può essere ridotta o non erogata affatto in presenza di risultati negativi conseguiti dal titolare della funzione.

Considerato comunque che anche la quota variabile della retribuzione di posizione rappresenta di fatto un emolumento predeterminabile in quanto attribuita in base ad importi fissi stabiliti contrattualmente, questo Istituto ritiene di valutare detta voce retributiva per il calcolo della quota «A» di pensione.

Dal 1° dicembre 1995 e sino al conferimento degli incarichi, per tutti i Dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, la retribuzione di posizione è costituita dai valori indicati per le due componenti - fissa e variabile - nella tabella 2 allegata C.C.N.L. in esame e risulta diversificata in base alla posizione funzionale di provenienza cui corrispondeva un diverso assetto organizzativo.

Incarichi di direzione di struttura: determinazione ed attribuzione della retribuzione di posizione dei Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico, amministrativo e dei Dirigenti di I e II livello del ruolo sanitario (art. 54)

Ai dirigenti cui vengono conferiti gli incarichi di direzione di struttura, la retribuzione di posizione viene determinata nell'ambito delle seguenti fasce:

a) da un minimo di L. 9.500.000 fino ad un massimo di L. 70.000.000 per la posizione dirigenziale di strutture complesse;

b) da un minimo di L. 8.000.000 fino ad un massimo di L. 60.000.000 per le posizioni dirigenziali interne alle strutture di cui al punto a) o di posizioni dirigenziali di unità operative semplici.

In ogni caso ad ogni Dirigente non potrà essere attribuita una retribuzione di posizione inferiore a quella prevista dall'art. 53, comma 8, del C.C.N.L. e relativa tabella allegato n. 2, secondo la posizione funzionale di provenienza.

Incarichi non comportanti direzione di struttura: determinazione ed attribuzione della retribuzione di posizione relativa alle funzioni dirigenziali dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo nonché di I livello del ruolo sanitario (art. 55)

Ai Dirigenti cui vengono conferiti incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché di funzioni ispettive o di verifica e controllo ovvero incarichi di natura professionale, la retribuzione di posizione è ricompresa nell'ambito delle seguenti fasce:

a) da un minimo di L. 7.000.000 fino ad un massimo di L. 55.000.000 per le funzioni dirigenziali inerenti gli incarichi comportanti attività o compiti di rilevanza aziendale;

b) da un minimo individuato per ciascun ruolo dalla tabella 2 allegata al C.C.N.L. ad un massimo di L. 35.000.000 per le posizioni dirigenziali i cui incarichi abbiano rilevanza all'interno della struttura di appartenenza o richiedano competenza professionale o specialistico-funzionale di base.

In ogni caso ad ogni Dirigente non potrà essere attribuita una retribuzione di posizione inferiore a quella prevista dall'art. 53, comma 8, del C.C.N.L. e tabella allegato n. 2, secondo la posizione funzionale di provenienza, così come rettificata a seguito di errata corrige di cui all'art. 1 del C.C.N.L. integrativo pubblicato su Gazz. Uff. n. 206 del 4 settembre 1997.

Dirigenti di II livello: la retribuzione di posizione e lo specifico trattamento economico legato all'incarico quinquennale. Norma di prima applicazione (art. 56)

Ai Dirigenti di II livello con rapporto di incarico quinquennale, assunti dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 502 del 1992, ovvero per coloro che abbiano già optato per il rapporto ad incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del presente contratto, oltre alla retribuzione di posizione compete uno specifico trattamento economico che è ricompreso tra il 5% ed il 35% del valore massimo della retribuzione di posizione prevista dall'art. 54, comma 1, lettera a).

La decorrenza di questo specifico trattamento economico non potrà essere anteriore al 1° gennaio 1997. Poiché detto emolumento viene predeterminato in sede di stipulazione del contratto individuale ed ha le medesime caratteristiche della retribuzione di posizione, lo stesso rientrerà nella prima quota di pensione.

Finanziamento della retribuzione di posizione per i Dirigenti nonché dello specifico trattamento economico dei Dirigenti di II livello del ruolo sanitario (art. 58)

Le retribuzione di posizione e lo specifico trattamento economico, di cui all'art. 56 del C.C.N.L., vengono finanziati attingendo ad un Fondo, costituito a decorrere dal 1° dicembre 1995 ed a valere sulla competenza 1996, nel quale confluiscono:

- le indennità residue previste dagli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.P.R. n. 384 del 1990;

- le indennità di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 384 del 1990 (Partecipazione all'ufficio di Direzione, Coordinamento);

- una percentuale del monte salari, distinta in base al ruolo di appartenenza.

A partire dal 1° gennaio 1997 il Fondo è incrementato di una quota corrispondente al lavoro straordinario. Infatti, da tale data l'istituto del lavoro straordinario per i Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico, amministrativo e del II livello ruolo sanitario è abrogato; per i Dirigenti di I livello del ruolo sanitario, ridotto della quota utilizzata nel presente articolo.

Disciplina del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (art. 60)

Prevede, a partire dal 1° dicembre 1995, la costituzione di un fondo per la corresponsione degli emolumenti connessi a determinate condizioni lavorative (quali: indennità di pronta disponibilità, indennità servizio notturno, per rischio da radiazione, di bilinguismo, di profilassi antitubercolare, di polizia giudiziaria).

Le indennità previste dal presente articolo non concorrono alla formazione della retribuzione pensionabile per la determinazione della prima quota di pensione in quanto sono strettamente legate a determinati compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti e potrebbero non essere più corrisposte in caso di svolgimento di funzioni diverse.

Tali indennità sono valutabili esclusivamente nella seconda quota di pensione a decorrere dal 1° gennaio 1996 secondo quanto disposto dall'art. 2, commi 9 e 11, della legge n. 335 del 1995.

Retribuzione di risultato (art. 61)

La retribuzione di risultato dei Dirigenti viene correlata alla realizzazione dei progetti o programmi aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati e il rispetto della disponibilità complessiva di spesa assegnata alle singole strutture. Si ritiene che, poiché tale emolumento non riveste le caratteristiche di fissità e continuità richieste dai menzionati artt. 15 e 16 della legge n. 1077 del 1959 ai fini dell'assoggettabilità a contribuzione, lo stesso rientrerà nella retribuzione contributiva e pensionabile solo a decorrere dal 1° gennaio 1996, in applicazione dell'art. 2, comma 9, della legge n. 335 del 1995, incidendo, pertanto, esclusivamente sulla seconda quota di pensione così come previsto dall'art. 2, comma 11, della stessa legge.

Premio per la qualità della prestazione professionale (art. 63)

È una componente della retribuzione dei Dirigenti, quale premio per il conseguimento di livello di particolare qualità della loro prestazione con riferimento alla maggiore efficienza delle aziende ed enti, anche con riguardo alla qualità dei servizi. Tale premio è strettamente connesso ai risultati conseguiti in relazione alla realizzazione degli obiettivi assegnati e, pertanto, è valutabile esclusivamente nella seconda quota di pensione, così come previsto dall'art. 2, commi 9 e 11, della legge n. 335del 1995.

Onorari e compensi di natura professionale (art. 64)

Gli onorari, spettanti ai Dirigenti avvocati e procuratori appartenenti al ruolo professionale che svolgono funzioni legali, sono quelli recuperati a seguito di condanna alle spese della parte avversa soccombente e sono corrisposti dopo l'avvenuta acquisizione delle somme nel bilancio dell'azienda o ente.

Il comma 3 dell'articolo in esame prevede che tali compensi vengano finanziati attingendo al fondo destinato ai premi per la qualità della prestazione individuale, costituito a decorrere dal 31-12-95 e pertanto, rientrano nella determinazione della seconda quota di pensione.

 

 

PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997

I benefici economici del presente contratto si applicano ai Dirigenti già in servizio presso le Aziende ed enti alla data del 1° gennaio 1996 od assunti successivamente. Gli stipendi tabellari stabili dagli artt. 42, 43, 44 e 45 del C.C.N.L. vengono incrementati alle scadenze del 1° gennaio 1996, 1° novembre 1996 e 1° luglio 1997, con le modalità e negli importi stabiliti dagli artt. 2 e 3.

Retribuzione di posizione

La retribuzione di posizione complessivamente prevista nelle due componenti - fissa e variabile - di cui all'art. 53, comma 8, del C.C.N.L. viene rideterminata rispettivamente dal 1° luglio 1997 e dal 31 dicembre 1997, secondo i valori indicati nella tabella allegata al contratto in esame, così come rettificata a seguito di errata corrige di cui all'art. 1 del C.C.N.L. integrativo pubblicato su Gazz. Uff. n. 206 del 4 settembre 1997.

 

 

CONTRATTO DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

PARTE ECONOMICA 1994-1995

Ai sensi dell'art. 18 del D.L.gs. n. 502 del 1992 appartengono alla qualifica di Dirigente di I livello:

A) per la professione medica e per gli odontoiatri:

gli assistenti, gli aiuti, i vice direttori sanitari e i coadiutori sanitari già collocati nelle posizioni funzionale di IX e X livello;

B) per la professione veterinaria:

collaboratori e i coadiutori già collocati nelle posizioni funzionali di IX e X livello.

Appartengono alla qualifica di Dirigente di II livello:

A) per la professione medica ed odontoiatrica:

i Dirigenti sanitari, i sovraintendenti sanitari ed i primari ospedalieri già collocati nella posizione funzionale di XI livello;

B) per la professione veterinaria:

i Veterinari Dirigenti già collocati nella posizione funzionale di XI livello.

L'art. 40 del C.C.N.L. del personale Dirigente medico e veterinario del comparto sanità, concordato il 22 luglio 1996 e pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazz. Uff. n. 304 del 30 dicembre 1996, disciplina la struttura della retribuzione distinguendone le seguenti voci:

- stipendio tabellare;

- indennità integrativa speciale;

- retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;

- indennità di specificità medica;

- retribuzione di posizione;

- specifico trattamento economico per i Dirigenti di II livello, ove attribuito;

- retribuzione di risultato;

- retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro, ove spettante;

- assegno per il nucleo familiare, ove spettante.

Incrementi contrattuali (art. 41)

Alle scadenze 1° gennaio 1995 e 1° dicembre 1995 vengono stabiliti per Dirigenti di I e II livello incrementi contrattuali attribuiti in base agli ex livelli di provenienza e così distinti:

1) dirigenti medici con indennità di tempo pieno c dirigenti veterinari con indennità medico-veterinaria;

2) dirigenti medici già a tempo definito;

3) dirigenti veterinari che non beneficiano dell'indennità medico-veterinaria.

Tali incrementi comprendono il 6% sugli stipendi tabellari per i vari ex livelli dall'art. 108 del D.P.R. n. 384 del 1990, sull'elemento distinto della retribuzione, sull'indennità integrativa speciale in godimento nonché sull'importo della quota parte delle indennità conglobate di cui agli artt. 43, 44 e 45 del presente contratto.

Stipendio tabellare (art. 42)

A decorrere dal 1° dicembre 1995 lo stipendio tabellare annuo per dodici mensilità del Dirigente di I livello è stabilito in L. 32.977.000

Dalla stessa data per i Dirigenti di II livello la misura dello stipendio annuo tabellare è di L. 43.941.000.

Salvo quanto previsto dalle seguenti norme transitorie.

Norma transitoria per i dirigenti già appartenenti al IX livello (art. 43)

 

 

IX LIVELLO

Lo stipendio a decorrere dal 1° dicembre 1995, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione, è così articolato:

- medici già a tempo pieno 

medici già a tempo definito 

veterinari che non  

veterinari che non  

- veterinari con indennità medico-veterinaria 

 

beneficiano indennità medico-veterinaria con + di 5 anni di anzianità 

beneficiano indennità medico-veterinaria con - di 5 anni di anzianità 

Stipendio: 27.643.000 

Stipendio: 16.615.000 

Stipendio: 23.511.000 

Stipendio: 21.838.000 

- Stipendio tabellare ex IX livello (art. 108 D.P.R. n. 384 del 1990 - tempo pieno 

- Stipendio tabellare ex IX livello (art. 108 D.P.R. n. 384 del 1990 tempo definito 

- Stipendio tabellare ex IX livello (art. 108 D.P.R. n. 384 del 1990 - tempo pieno 

- Stipendio tabellare ex IX livello (art. 108 D.P.R. n. 384/90 D.P.R. n. 384 del 1990 - tempo pieno 

- Incrementi art. 41 C.C.N.L. 

- Incrementi art. 41 C.C.N.L. 

- Incrementi art. 41 C.C.N.L. 

- Incrementi art. 41 C.C.N.L. 

- Importo pari al 52,9% tempo pieno (art. 110 comma 1 lettere a) e c) D.P.R. n. 384 del 1990) 

- Importo indennità medico specialistica (art. 110 comma 1 lettera b) D.P.R. n. 384 del 1990) 

- Importo indennità medico specialistica (art. 110 comma 1 lettera c) D.P.R. n. 384 del 1990) 

- Importo indennità medico specialistica (art. 110 comma 1 lettera c) D.P.R. n. 384 del 1990) 

 

 

- Maggiorazioni art. 117 D.P.R. n. 384 del 1990 

 

L'indennità medico-specialistica, le maggiorazioni di cui all'art. 117 del D.P.R. n. 384 del 1990 nonché l'indennità di dirigenza medica, non utilizzate per la ricostruzione degli stipendi, confluiranno a decorrere dal 1° dicembre 1995 nell'indennità di specificità medica e nella retribuzione di posizione ai sensi dell'art. 55 del C.C.N.L. in esame.

Gli stipendi, come sopra determinati, verranno incrementati alle date del 1° gennaio 1996 e 1° luglio 1997 raggiungendo alla stessa data del 1° luglio 1997 gli stipendi nella misura sotto specificata:

- L. 32.977.000 per Dirigenti medici a tempo pieno e Dirigenti veterinari che beneficiano dell'indennità medico veterinaria;

- L. 20.615.000 per i Dirigenti medici a tempo definito;

- L. 28.845.000 i Dirigenti veterinari con più di 5 anni;

- L. 27.172.000 per i Dirigenti veterinari con meno di 5 anni.

Norma transitoria per i dirigenti già appartenenti al X livello (art. 44)

 

 

X LIVELLO

- medici già a tempo pieno 

medici già a tempo definito 

veterinari che non beneficiano indennità  

- veterinari con indennità medico-veterinaria 

 

medico-veterinaria 

Stipendio: 32.977.000 

Stipendio: 20.615.000 

Stipendio: 28.845.000 

- Stipendio tabellare ex X livello (art. 108 D.P.R. n. 384 del 1990 tempo - pieno) 

- Stipendio tabellare ex X livello (art. 108 D.P.R. n. 384 del 1990 - tempo definito) 

- Stipendio tabellare ex X livello (art. 108 D.P.R. n. 384 del 1990 - tempo pieno) 

- Incrementi art. 41 C.C.N.L. 

- Incrementi art. 41 C.C.N.L. 

- Incrementi art. 41 C.C.N.L. 

Quota IIS eccedente l'ex IX livello - Importo pari al 26,1% indennità tempo pieno all'art. 110 comma 1 lettere a) e c) D.P.R. n. 384 del 1990 

Quota IIS eccedente l'ex IX livello - Assegno personale non riassorbibile e pensionabile pari a L. 812.000 

Quota IIS eccedente l'ex IX livello - Importo pari al 20% delle indennità di cui art. 110 comma 1 lettera c) D.P.R. n. 384 del 1990) 

Norma transitoria per dirigenti già appartenenti al XI livello (art. 45)

 

 

XI LIVELLO

- medici già a tempo pieno 

medici già a tempo definito 

veterinari che non beneficiano indennità  

- veterinari con indennità medico veterinaria. 

 

medico-veterinaria 

Stipendio: 43.941.000 

Stipendio: 30.268.000 

Stipendio: 40.036.000 

- Stipendio tabellare ex XI livello (art. 108 D.P.R. n. 384 del 1990 - tempo pieno) 

- Stipendio tabellare ex XI livello (art. 108 D.P.R. n. 384 del 1990 - tempo definito) 

- Stipendio tabellare ex XI livello (art. 108 D.P.R. n. 384 del 1990 - tempo pieno) 

- Incrementi art. 41 C.C.N.L. 

- Incrementi art. 41 C.C.N.L. 

- Incrementi art. 41 C.C.N.L. 

- Importo pari al 32,6% indennità tempo pieno (art. 110 comma 1 lettere a) e c) D.P.R. n. 384 del 1990) 

- Intero importo indennità medico specialistica art. 110 lettera b) terza alinea D.P.R. n. 384 del 1990) 

- Intero importo indennità medico specialistica (art. 110 lettera b) terza alinea D.P.R. n. 384 del 1990) 

Riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per anzianità (art. 47)

Le classi e gli scatti di stipendio in godimento cessano di essere corrisposti con effetto dal 31 dicembre 1996.

Da tale data il valore per classi e scatti maturati sulle voci indicate dall'art. 92, comma 6, del D.P.R. n. 270 del 1987 (stipendio, indennità medico specialistica, indennità di tempo pieno), con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classi e scatti maturati al 31 dicembre 1996, costituisce la retribuzione individuale di anzianità, utile ai fini dei trattamenti di quiescenza e di indennità di premio di servizio nonché della 13a mensilità.

Effetti nuovi stipendi (art. 50)

I benefici economici, ivi compresa la indennità di vacanza contrattuale, derivanti dall'applicazione del presente contratto, sono corrisposti integralmente, alle scadenze (1° gennaio 1995 e 1° dicembre 1995) e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale (1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1995).

Detta disposizione vale esclusivamente ai fini del trattamento pensionistico, mentre agli effetti dell'indennità premio di servizio e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Ai sensi e per gli effetti sopra indicati, l'indennità di specificità medica (art. 54 del C.C.N.L.) e la retribuzione di posizione per la parte fissa (art. 55, commi 3 e 7, del C.C.N.L.), essendo costituite dalle quote residue delle indennità fisse e ricorrenti previste dagli artt. 110 e 117 del D.P.R. n. 384 del 1990, non utilizzate per la ricostruzione dello stipendio tabellare, nonché dagli artt. 114 e 116 del D.P.R. n. 384 del 1990, mantengono la natura delle predette indennità e sono, pertanto, utili ai fini pensionistici e dell'indennità premio servizio, così come già previsto dalle vigenti disposizioni per le indennità che vi hanno dato origine.

Graduazione delle funzioni dei dirigenti di I e II livello ai fini della determinazione della retribuzione di funzione (art. 51)

Poiché nell'ambito delle qualifiche dirigenziali non esiste più una differenziazione per livelli, come sopra illustrato, con questo articolo viene introdotta una graduazione delle funzioni in base agli incarichi conferiti, per la determinazione della retribuzione di posizione.

Indennità di specificità medica (art. 54)

Tale indennità è attribuita al personale medico data la peculiarità della sua funzione che costituisce non solo il perno dell'attività aziendale ma anche il fine istituzionale di essa. L'indennità di specificità medica, fissa, ricorrente e per 13a mensilità, è corrisposta nei seguenti valori:

- L. 13.500.000 per di Dirigenti di II livello;

- L. 7.370.000 per i Dirigenti di I livello.

Detto emolumento verrà utilizzato per la determinazione della prima quota di pensione.

La retribuzione di posizione dei dirigenti medici e veterinari di I e II livello (art. 55)

L'ammontare della retribuzione di posizione è collegato all'incarico conferito al Dirigente di I e II livello dell'area medico-veterinaria, in base alla graduazione delle funzioni prevista dall'art. 51.

Essa compete per tredici mensilità ed è composta da una parte fissa e da una parte variabile.

La componente fissa della citata retribuzione, spettante dal 1° dicembre 1995, è costituita dalle quote delle indennità previste dagli artt. 110, comma 1, lettere A ,B, C, comma 5, secondo capoverso e 6 (per quanto attiene gli istituti zooprofilattici), 114, 116, ove goduta, e 117 del D.P.R. n. 384 del 1990, per le parti residue dopo la ristrutturazione degli stipendi tabellari di cui agli artt. 43, 44 e 45 del presente C.C.N.L.

Tale parte della retribuzione di posizione essendo costituita, anche in quota residua, da indennità che erano fisse e ricorrenti, ne mantiene le caratteristiche ed è, pertanto, utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza (prima quota di pensione).

Per le caratteristiche descritte, la componente fissa della retribuzione viene mantenuta anche in mancanza del raggiungimento degli obiettivi prefissati ovvero in caso di affidamento di un incarico dirigenziale di valore economico inferiore o a seguito della perdita della retribuzione di posizione conseguente al collocamento in disponibilità per la durata massima di un anno.

Per quanto riguarda la componente variabile della retribuzione, occorre tenere presente che il C.C.N.L. sottoscritto in data 5 dicembre 1996 ha stabilito la valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti, in relazione allo svolgimento degli incarichi ad essi affidati, prevedendo che, in caso di accertata inosservanza delle direttive e di risultati negativi, si possa procedere alla non corresponsione della retribuzione di posizione.

Una quota di detta parte variabile viene stabilita in sede contrattuale e gli importi indicati, sia per la parte fissa che variabile, rappresentano comunque il minimo contrattuale della retribuzione di posizione. Tali valori rappresentano la base di partenza per la rideterminazione della componente variabile dopo la graduazione delle funzioni da effettuarsi in sede aziendale in presenza di incarichi riconosciuti di maggiore responsabilità, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'art. 60.

Tuttavia, come sopra specificato, mentre la componente fissa di detta retribuzione mantiene, comunque, le caratteristiche di fissità e continuità e, pertanto, non è subordinata ad alcuna valutazione di merito, solo la seconda parte, qualificata come variabile, può essere ridotta o non erogata affatto in presenza di risultati negativi conseguiti dal titolare della funzione.

Considerato comunque che anche la quota variabile della retribuzione di posizione rappresenta di fatto un emolumento predeterminabile in quanto attribuita in base ad importi fissi stabiliti contrattualmente, questo Istituto ritiene di valutare detta voce retributiva per il calcolo della quota «A» di pensione.

Dal 1° dicembre 1995 e sino al conferimento degli incarichi, per tutti i Dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, la retribuzione di posizione è costituita dai valori indicati per le due componenti - fissa e variabile - nella tabella 3 allegata CCNL in esame e risulta diversificata in base alla posizione funzionale di provenienza cui corrispondeva un diverso assetto organizzativo.

Incarichi di direzione di struttura: determinazione ed attribuzione della retribuzione di posizione dei Dirigenti medici e veterinari di I e II livello (art. 56)

Ai dirigenti cui vengono conferiti gli incarichi di direzione di struttura, la retribuzione di posizione viene determinata nell'ambito delle seguenti fasce:

a) da un minimo di L. 9.500.000 fino ad un massimo di L. 70.000.000 per la posizione dirigenziale di strutture complesse;

b) da un minimo di L. 8.000.000 fino ad un massimo di L. 60.000.000 per le posizioni dirigenziali interne alle strutture di cui al punto a) o di posizioni dirigenziali di unità operative semplici.

In ogni caso ad ogni Dirigente non potrà essere attribuita una retribuzione di posizione inferiore a quella prevista dall'art. 55, comma 7, del C.C.N.L. e relativa tabella allegato n. 3, secondo la posizione funzionale di provenienza.

Incarichi non comportanti direzione di struttura: determinazione ed attribuzione della retribuzione di posizione dei dirigenti di I livello (art. 57)

Ai Dirigenti cui vengono conferiti incarichi non comportanti direzione di struttura ma di consulenza, studio e ricerca, nonché di funzioni ispettive o di verifica e controllo ovvero incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, la retribuzione di posizione è ricompresa nell'ambito delle seguenti fasce:

a) da un minimo di L. 7.000.000 fino ad un massimo di L. 55.000.000 per le funzioni dirigenziali inerenti gli incarichi comportanti attività o compiti di rilevanza aziendale;

b) da un minimo di L. 2.000.000 ad un massimo di L. 35.000.000 per le posizioni dirigenziali i cui incarichi abbiano rilevanza all'interno della struttura di appartenenza o richiedano competenza professionale o specialistico-funzionale di base.

In ogni caso ad ogni Dirigente non potrà essere attribuita una retribuzione di posizione inferiore a quella prevista dall'art. 55, comma 7, del C.C.N.L. e tabella allegato n. 3, secondo la posizione funzionale di provenienza.

Dirigenti di II livello: la retribuzione di posizione e lo specifico trattamento economico legato all'incarico quinquennale. Norma di prima applicazione (art. 58)

Ai Dirigenti di II livello con rapporto di incarico quinquennale assunti dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 502 del 1992 ovvero per coloro che abbiano già optato per il rapporto ad incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del presente contratto, oltre alla retribuzione di posizione compete uno specifico trattamento economico che è ricompreso tra il 5% ed il 35% del valore massimo della retribuzione di posizione prevista dall'art. 56, comma 1, lettera a).

La decorrenza di questo specifico trattamento economico non potrà essere anteriore al 1° gennaio 1997. Poiché detto emolumento viene predeterminato in sede di stipulazione del contratto individuale ed ha le medesime caratteristiche della retribuzione di posizione, lo stesso rientrerà nella prima quota di pensione.

Finanziamento della indennità di specificità medica e della retribuzione di posizione per i Dirigenti I e II Livello nonché dello specifico trattamento economico per i Dirigenti di II livello (art. 60)

L'indennità di specificità medica, la retribuzione di posizione e lo specifico trattamento economico, vengono finanziati attingendo ad un Fondo, costituito a decorrere dal 1° dicembre 1995 ed a valere sulla competenza 1996, nel quale confluiscono:

- le indennità residue previste dagli artt. 110 e 117 del D.P.R. n. 384 del 1990;

- le indennità di cui all'artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 270 del 1987 (Partecipazione all'ufficio di Direzione, Coordinamento, Dirigenza medica);

- le indennità degli artt. 114 e 116 del D.P.R. n. 384 del 1990 (indennità differenziata di responsabilità primariale e indennità di modulo);

- una percentuale del monte salari, distinta in base alla qualifica di appartenenza.

A partire dal 1° gennaio 1997 il Fondo è incrementato di una quota corrispondente al lavoro straordinario, riferito ai Dirigenti medici e veterinari di II livello. Conseguentemente viene proporzionalmente ridotto il fondo destinato al trattamento accessorio e, quindi, il ricorso all'istituto del lavoro straordinario da parte degli stessi Dirigenti.

Disciplina del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (art. 62)

Prevede, a partire dal 31 dicembre 1995 ed a valere sulle competenze 1996, la costituzione di un fondo per la corresponsione degli emolumenti connessi a determinate condizioni lavorative (quali: indennità di pronta disponibilità, straordinario, indennità servizio notturno e festivo, per rischio da radiazione, compensi per attività didattica, di bilinguismo, di profilassi antitubercolare) .

Le indennità previste dal presente articolo non concorrono alla formazione della retribuzione pensionabile per la determinazione della prima quota di pensione in quanto sono strettamente legate a determinati compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti e potrebbero non essere più corrisposte in caso di svolgimento di funzioni diverse. Tali indennità sono valutabili esclusivamente nella seconda quota di pensione a decorrere dal 1° gennaio 1996 secondo quanto disposto dall'art. 2, commi 9 e 11, della legge n. 335 del 1995.

Retribuzione di risultato (art. 63)

La retribuzione di risultato dei Dirigenti viene correlata alla realizzazione dei progetti o programmi aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati nel rispetto della disponibilità complessiva di spesa assegnata alle singole strutture. Si ritiene che, poiché tale emolumento non riveste le caratteristiche di fissità e continuità richieste dai menzionati artt. 15 e 16 della legge n. 1077 del 1959 ai fini dell'assoggettabilità a contribuzione, lo stesso rientrerà nella retribuzione contributiva e pensionabile solo a decorrere dal 1° gennaio 1996, in applicazione dell'art. 2, comma 9, della legge n. 335 del 1995, incidendo, pertanto, esclusivamente sulla seconda quota di pensione così come previsto dall'art. 2, comma 11, della stessa legge.

Premio per la qualità della prestazione individuale (art. 66)

È una componente della retribuzione dei Dirigenti, quale premio per il conseguimento di livello di particolare qualità della loro prestazione con riferimento alla maggiore efficienza delle aziende ed enti, anche con riguardo alla qualità dei servizi. Tale premio è strettamente connesso ai risultati conseguiti in relazione alla realizzazione degli obiettivi assegnati e, pertanto, è valutabile esclusivamente nella seconda quota di pensione, così come previsto dall'art. 2, commi 9 e 11, della legge n. 335 del 1995.

 

 

PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997

I benefici economici del presente contratto si applicano ai Dirigenti già in servizio presso le Aziende ed enti alla data del 1° gennaio 1996 od assunti successivamente.

Gli stipendi tabellari stabili dagli artt. 43, 44 e 45 del C.C.N.L. vengono incrementati alle scadenze del 1° gennaio 1996, 1° novembre 1996 e 1° luglio 1997, con le modalità e negli importi stabiliti dagli artt. 2 e 3.

Indennità di specificità medica e retribuzione di posizione

La indennità di specificità medica spettante ai medici e veterinari di cui agli artt. 43, 44 e 45 del C.C.N.L. viene rideterminata negli importi e con le modalità indicate nell'art. 5, commi 1, 2 e 3, del contratto per la parte relativa al biennio economico 1996-1997, alle date del 1° gennaio 1997 e 31 dicembre 1997.

La retribuzione di posizione complessivamente prevista nelle due componenti - fissa e variabile - di cui all'art. 55, comma 7, del C.C.N.L. viene rideterminata dal 1° gennaio 1997, secondo i valori indicati nella tabella allegata al contratto in esame.

 

 

ELENCAZIONE DELLE VOCI CONTRATTUALI SOGGETTE A CONTRIBUZIONE, CON L'INDICAZIONE DELLA LORO VALORIZZAZIONE IN PARTE «A» O «B» DELLA PENSIONE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI: REGIONI - AUTONOMIE LOCALI E SANITÀ

 

 

 

Retribuzione contributiva 

Retribuzione pensionabile 

 

 

Enti locali  

UU.SS.LL 

 

 

a 

b  

a 

b 

Stipendio tabellare 

* 

* 

 

* 

 

Incrementi contrattuali  

* 

* 

 

* 

 

Retribuzione individuale di anzianità (RIA) 

* 

* 

 

* 

 

Indennità integrativa speciale 

* 

* 

 

* 

 

Compenso per lavoro straordinario 

* 

 

* 

 

* 

Compenso produttività collettiva e miglioramento servizi  

* 

 

* 

 

* 

Premio per la qualità di prestazioni individuali  

* 

 

* 

 

* 

Indennità: 

 

 

 

 

 

* per particolari condizioni di lavoro 

* 

 

* 

 

* 

* art. 45 C.C.N.L. Sanità: qualif. person. valorizz. responsab. 

* 

 

 

* 

 

* indennità mensile VIII bis C.C.N.L. Sanità 

* 

 

 

* 

 

* art. 35 C.C.N.L. Regioni Aut. Locali: indennità area direttiva 

* 

 

* 

 

 

* art. 37 C.C.N.L. Regioni Aut. Locali: 

 

 

 

 

 

commi 1-3-4-5 

* 

* 

 

 

 

comma 2 

* 

 

* 

 

 

 

 

AREA DIRIGENZIALE

 

 

 

Retribuzione contributiva 

Retribuzione pensionabile 

 

 

Enti locali  

UU.SS.LL 

 

 

a 

b  

a 

b 

Stipendio tabellare 

* 

* 

 

* 

 

Incrementi contrattuali  

* 

* 

 

* 

 

Indennità integrativa speciale 

* 

* 

 

* 

 

Retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita 

* 

* 

 

* 

 

A) Amministrativa: 

 

 

 

 

 

* retribuzione di posizione: 

* 

* 

 

* 

 

quota fissa 

* 

 

 

* 

 

quota variabile 

* 

 

 

* 

 

* valore differenziale di posizione 

* 

* 

 

 

 

* retribuzione di risultato 

* 

 

* 

 

* 

* compensi per i professionisti 

* 

 

* 

 

* 

* specifico trattamento economico (ove attribuito) 

* 

 

 

* 

 

* art. 60 C.C.N.L. Sanità: Particolari condizioni di lavoro 

* 

 

 

 

* 

* premio per la qualità prestazioni individuali 

* 

 

 

 

* 

B) Medica: 

 

 

 

 

 

* indennità di specificità medica 

* 

 

 

* 

 

* retribuzione di posizione: 

 

 

 

 

 

quota fissa 

* 

 

 

* 

 

quota variabile 

* 

 

 

* 

 

*specifico trattamento economico 

* 

 

 

* 

 

*retribuzione di risultato 

* 

 

 

 

* 

premi per la qualità della prestazione individuale 

* 

 

 

 

*