§ 98.1.43846 - Circolare 10 luglio 2001, n. 136 .
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, "Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" - Nuove [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:10/07/2001
Numero:136


Sommario
Art. 4 


§ 98.1.43846 - Circolare 10 luglio 2001, n. 136 .

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, "Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" - Nuove disposizioni in materia di assunzioni in sostituzione e di sgravio contributivo - Sgravio contributivo in favore di aziende che assumono lavoratori in sostituzione con contratto di lavoro temporaneo.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale delle entrate contributive.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Direttori delle Agenzie 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale e  

 

Dirigenti medici 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Al Presidente e ai membri del Collegio dei  

 

Sindaci 

 

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  

 

all'esercizio del controllo 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Al Presidente della Commissione centrale per  

 

l'accertamento e la riscossione dei contributi 

 

agricoli unificati 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Premessa

Sulla Gazz. Uff. 26 aprile 2001, n. 96 è stato pubblicato il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità".

Il testo unico è un provvedimento normativo dovuto in base alla previsione contenuta nell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Esso riproduce organicamente una serie di disposizioni preesistenti, abrogandone alcune (una serie di norme tra cui la legge n. 1204 del 1971 e successive modifiche ed una parte della legge n. 903 del 1977 sulla parità), venendo così a costituire un fondamentale punto di riferimento normativo.

La disposizione legislativa ha apportato, tra l'altro, rilevanti integrazioni alla disciplina delle assunzioni in sostituzione ed allo sgravio contributivo, già contenuto nell'art. 10 della citata legge n. 53 del 2000 (vedi circolare 20 giugno 2000, n. 117), in favore di aziende che assumono lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo.

Con la presente circolare s'illustrano le novità introdotte dall'articolo 4 del testo unico, entrato in vigore il 27 aprile 2001.

 

 

1. Contenuto della norma.

L'articolo 4 del D.Lgs. n. 151 del 2001 (allegato 1) regola le assunzioni in sostituzione di lavoratrici e di lavoratori in congedo prevedendo che, in sostituzione dei lavoratori assenti, il datore di lavoro può, nel rispetto delle relative disposizioni di legge, assumere personale sia con contratto a tempo determinato (articolo 1, secondo comma, lettera b) della legge 18 aprile 1962, n. 230), sia con contratto di fornitura di lavoro temporaneo (articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196.)

Con la suddetta disposizione il legislatore ha esteso alle assunzioni in sostituzione la disciplina delle assunzioni con contratto di fornitura di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.

Il secondo comma dell'articolo 4 prevede poi che l'assunzione in sostituzione di lavoratrici e lavoratori assenti dal lavoro in virtù delle disposizioni di cui al testo unico, sia con personale a tempo determinato, sia con lavoratori interinali, può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, ovvero anche con un anticipo superiore, se contemplato dalla contrattazione collettiva.

 

 

2. Sgravio contributivo.

Il comma 3 dell'articolo 4 ripropone lo sgravio contributivo, già previsto dall'art. 10 della citata legge n. 53 del 2000, in favore delle aziende che assumano lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo.

Nell'ipotesi in cui l'assunzione in sostituzione avvenga con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, la disposizione contiene una specifica previsione, in forza della quale l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.

Nessuna ulteriore modifica è stata introdotta per quanto attiene alle altre condizioni di accesso al beneficio che, per comodità, di seguito si riportano.

Relativamente a tutti gli altri aspetti, si rinvia alle disposizioni già illustrate nella circolare n. 117 del 2000.

 

 

3. Soggetti beneficiari.

Per quanto concerne il campo di applicazione dello sgravio contributivo, il testo unico (D.Lgs. n. 151 del 2001) stabilisce che il predetto beneficio continua a trovare applicazione:

- nelle aziende con meno di venti dipendenti (art. 4, comma 3);

- nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546 (art. 4, comma 5).

Al riguardo, si ribadisce che, tenuto conto dello spirito della legge che tende a favorire il ricorso all'istituto del "congedo", il beneficio trova applicazione nei confronti della generalità dei datori di lavoro, aventi o meno la qualifica di imprenditori.

Nelle ipotesi di ricorso a prestatori di lavoro temporaneo, ai fini della determinazione del requisito occupazionale utile per l'accesso al beneficio, occorrerà far riferimento al numero dei dipendenti che costituiscono la base occupazionale dell'azienda "utilizzatrice", non assumendo rilievo la consistenza organica dell'azienda "fornitrice".

 

 

4. Modalità di accesso al beneficio.

Ai fini dell'accesso al beneficio contributivo le aziende "fornitrici" attesteranno, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, con autocertificazione da presentare alla competente Sede dell'Istituto, che:

- l'assunzione dei dipendenti interessati allo sgravio è effettuata in sostituzione di lavoratori che, nell'azienda "utilizzatrice", siano in astensione ai sensi delle disposizioni di cui al testo unico (D.Lgs. n. 151 del 2001);

- la forza occupazionale dell'azienda "utilizzatrice", all'atto dell'assunzione del dipendente, è inferiore alle 20 unità;

- l'assunzione dei dipendenti interessati allo sgravio è effettuata in sostituzione di lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, in maternità (vedi successivo punto 4.2).

4.1. Computo dei dipendenti.

Come già precisato al punto 3.1.1 della circolare n. 117 del 2000, nella determinazione del numero dei dipendenti vanno ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica, (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). Il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto.

Restano, invece, esclusi dal computo numerico dei dipendenti occupati:

- i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro (art. 3, comma 10 della legge 19 dicembre 1984, n. 863);

- gli apprendisti (art. 21, comma 7 della legge 28 febbraio 1987, n. 56);

- i lavoratori assunti con contratto di reinserimento (art. 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223);

- i prestatori di lavoro temporaneo, con riguardo all'organico dell'impresa utilizzatrice (art. 6, comma 5 della legge 24 giugno 1997, n. 196.)

4.2. Art. 4, comma 5. Sgravio ad aziende in cui operano lavoratrici autonome.

Lo sgravio contributivo si applica anche per le ipotesi di assunzione, con contratto a tempo determinato o con contratto di lavoro temporaneo, di lavoratori in caso di maternità di lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546.

4.3. Periodo temporale di spettanza del beneficio.

I benefici contributivi continuano a trovare applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e, per un anno, dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento (art. 4, comma 4).

 

 

5. Codifica aziende.

Le posizioni contributive riferite ad aziende di fornitura di lavoro temporaneo aventi titolo allo sgravio contributivo ex art. 4, comma 3 del testo unico dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "9R" che assume il più ampio significato di "Azienda, anche di fornitura di lavoro temporaneo, avente titolo allo sgravio ex art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 151 del 2001".

 

 

6. Modalità operative.

Per l'assolvimento della contribuzione relativa a lavoratori, collocati presso aziende "utilizzatrici", per i quali ricorrono le condizioni per la fruizione dello sgravio ex art. 4, comma 3 del testo unico (D.Lgs. n. 151 del 2001), le agenzie di fornitura di lavoro temporaneo si atterranno alle seguenti modalità:

- determineranno i contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori in questione, senza operare alcuna riduzione, in base alla misura complessivamente dovuta.

I dati saranno esposti nel modello DM10/2 utilizzando il codice "tipo contribuzione" "68" che assume il nuovo significato di "Lavoratori interinali ex D.Lgs. n. 151 del 2001, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50%".

Nelle apposite caselle dovranno essere indicati, altresì, il numero dei dipendenti, il numero delle giornate retribuite e l'ammontare delle retribuzioni imponibili;

- calcoleranno l'importo del beneficio contributivo (50% della contribuzione a carico del datore di lavoro) e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione "L610", preceduto dalla dicitura "Rid. ex D.Lgs. 151/2001".

Le agenzie di fornitura di lavoro temporaneo che, invece, avessero titolo allo sgravio contributivo ex art. 4, comma 3 del testo unico per assunzioni di lavoratori in sostituzione di personale impegnato in attività istituzionali ed in congedo ai sensi delle disposizioni di cui al testo unico, ai fini della fruizione del beneficio spettante, si atterranno alle istruzioni rese note al punto 6 della già menzionata circolare n. 117 del 2000 (codici "82" e "L222").

 

 

7. Regolarizzazione dei periodi pregressi.

Per il conguaglio del beneficio relativo a periodi a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (27 aprile 2001), le agenzie di fornitura di lavoro temporaneo potranno utilizzare le denunce di mod. DM10/2 aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare (deliberazione n. 5 del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993).

A tal fine, l'importo dello sgravio pregresso dovrà essere indicato in un rigo in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Sgr. Arr. D.Lgs. 151/2001" e dal codice di nuova istituzione "L611".

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

(Gazz. Uff. 26 aprile 2001, n. 96)

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 - Stralcio

Art. 4

Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10).

1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l'osservanza delle disposizioni delle leggi medesime.

2. L'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente testo unico può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.

4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.