Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 10/07/2001 |
Numero: | 136 |
Sommario |
Art. 4 |
§ 98.1.43846 - Circolare 10 luglio 2001, n. 136 .
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, "Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" - Nuove disposizioni in materia di assunzioni in sostituzione e di sgravio contributivo - Sgravio contributivo in favore di aziende che assumono lavoratori in sostituzione con contratto di lavoro temporaneo.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale delle entrate contributive.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Direttori delle Agenzie |
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Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei |
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rami professionali |
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Al Coordinatore generale medico legale e |
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Dirigenti medici |
e, p. c.: |
Al Presidente |
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Ai Consiglieri di amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del Consiglio di |
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indirizzo e vigilanza |
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Al Presidente e ai membri del Collegio dei |
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Sindaci |
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Al Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all'esercizio del controllo |
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Ai Presidenti dei Comitati amministratori di |
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fondi, gestioni e casse |
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Al Presidente della Commissione centrale per |
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l'accertamento e la riscossione dei contributi |
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agricoli unificati |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Premessa
Sulla Gazz. Uff. 26 aprile 2001, n. 96 è stato pubblicato il
Il testo unico è un provvedimento normativo dovuto in base alla previsione contenuta nell'articolo 15 della
La disposizione legislativa ha apportato, tra l'altro, rilevanti integrazioni alla disciplina delle assunzioni in sostituzione ed allo sgravio contributivo, già contenuto nell'art. 10 della citata
Con la presente circolare s'illustrano le novità introdotte dall'articolo 4 del testo unico, entrato in vigore il 27 aprile 2001.
1. Contenuto della norma.
L'articolo 4 del
Con la suddetta disposizione il legislatore ha esteso alle assunzioni in sostituzione la disciplina delle assunzioni con contratto di fornitura di lavoro temporaneo di cui alla
Il secondo comma dell'articolo 4 prevede poi che l'assunzione in sostituzione di lavoratrici e lavoratori assenti dal lavoro in virtù delle disposizioni di cui al testo unico, sia con personale a tempo determinato, sia con lavoratori interinali, può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, ovvero anche con un anticipo superiore, se contemplato dalla contrattazione collettiva.
2. Sgravio contributivo.
Il comma 3 dell'articolo 4 ripropone lo sgravio contributivo, già previsto dall'art. 10 della citata
Nell'ipotesi in cui l'assunzione in sostituzione avvenga con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, la disposizione contiene una specifica previsione, in forza della quale l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
Nessuna ulteriore modifica è stata introdotta per quanto attiene alle altre condizioni di accesso al beneficio che, per comodità, di seguito si riportano.
Relativamente a tutti gli altri aspetti, si rinvia alle disposizioni già illustrate nella
3. Soggetti beneficiari.
Per quanto concerne il campo di applicazione dello sgravio contributivo, il testo unico (
- nelle aziende con meno di venti dipendenti (art. 4, comma 3);
- nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla
Al riguardo, si ribadisce che, tenuto conto dello spirito della legge che tende a favorire il ricorso all'istituto del "congedo", il beneficio trova applicazione nei confronti della generalità dei datori di lavoro, aventi o meno la qualifica di imprenditori.
Nelle ipotesi di ricorso a prestatori di lavoro temporaneo, ai fini della determinazione del requisito occupazionale utile per l'accesso al beneficio, occorrerà far riferimento al numero dei dipendenti che costituiscono la base occupazionale dell'azienda "utilizzatrice", non assumendo rilievo la consistenza organica dell'azienda "fornitrice".
4. Modalità di accesso al beneficio.
Ai fini dell'accesso al beneficio contributivo le aziende "fornitrici" attesteranno, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, con autocertificazione da presentare alla competente Sede dell'Istituto, che:
- l'assunzione dei dipendenti interessati allo sgravio è effettuata in sostituzione di lavoratori che, nell'azienda "utilizzatrice", siano in astensione ai sensi delle disposizioni di cui al testo unico (
- la forza occupazionale dell'azienda "utilizzatrice", all'atto dell'assunzione del dipendente, è inferiore alle 20 unità;
- l'assunzione dei dipendenti interessati allo sgravio è effettuata in sostituzione di lavoratrici autonome di cui alla
4.1. Computo dei dipendenti.
Come già precisato al punto 3.1.1 della
Restano, invece, esclusi dal computo numerico dei dipendenti occupati:
- i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro (art. 3, comma 10 della
- gli apprendisti (art. 21, comma 7 della
- i lavoratori assunti con contratto di reinserimento (art. 20 della
- i prestatori di lavoro temporaneo, con riguardo all'organico dell'impresa utilizzatrice (art. 6, comma 5 della
4.2. Art. 4, comma 5. Sgravio ad aziende in cui operano lavoratrici autonome.
Lo sgravio contributivo si applica anche per le ipotesi di assunzione, con contratto a tempo determinato o con contratto di lavoro temporaneo, di lavoratori in caso di maternità di lavoratrici autonome di cui alla
4.3. Periodo temporale di spettanza del beneficio.
I benefici contributivi continuano a trovare applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e, per un anno, dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento (art. 4, comma 4).
5. Codifica aziende.
Le posizioni contributive riferite ad aziende di fornitura di lavoro temporaneo aventi titolo allo sgravio contributivo ex art. 4, comma 3 del testo unico dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "9R" che assume il più ampio significato di "Azienda, anche di fornitura di lavoro temporaneo, avente titolo allo sgravio ex art. 4, comma 3 del
6. Modalità operative.
Per l'assolvimento della contribuzione relativa a lavoratori, collocati presso aziende "utilizzatrici", per i quali ricorrono le condizioni per la fruizione dello sgravio ex art. 4, comma 3 del testo unico (
- determineranno i contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori in questione, senza operare alcuna riduzione, in base alla misura complessivamente dovuta.
I dati saranno esposti nel modello DM10/2 utilizzando il codice "tipo contribuzione" "68" che assume il nuovo significato di "Lavoratori interinali ex
Nelle apposite caselle dovranno essere indicati, altresì, il numero dei dipendenti, il numero delle giornate retribuite e l'ammontare delle retribuzioni imponibili;
- calcoleranno l'importo del beneficio contributivo (50% della contribuzione a carico del datore di lavoro) e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione "L610", preceduto dalla dicitura "Rid. ex
Le agenzie di fornitura di lavoro temporaneo che, invece, avessero titolo allo sgravio contributivo ex art. 4, comma 3 del testo unico per assunzioni di lavoratori in sostituzione di personale impegnato in attività istituzionali ed in congedo ai sensi delle disposizioni di cui al testo unico, ai fini della fruizione del beneficio spettante, si atterranno alle istruzioni rese note al punto 6 della già menzionata
7. Regolarizzazione dei periodi pregressi.
Per il conguaglio del beneficio relativo a periodi a decorrere dall'entrata in vigore del
A tal fine, l'importo dello sgravio pregresso dovrà essere indicato in un rigo in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Sgr. Arr.
Il Direttore generale
Trizzino
Allegato 1
(Gazz. Uff. 26 aprile 2001, n. 96)
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della
Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo
(
1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della
2. L'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente testo unico può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.