§ 98.1.42393 - Circolare 16 giugno 2000, n. 115 .
Contratti di riallineamento. Art. 75, L. 23 dicembre 1998, n. 448. Chiarimenti .


Settore:Normativa nazionale
Data:16/06/2000
Numero:115

§ 98.1.42393 - Circolare 16 giugno 2000, n. 115 .

Contratti di riallineamento. Art. 75, L. 23 dicembre 1998, n. 448. Chiarimenti .

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e 

 

Dirigenti medici 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione  

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

In seguito ad approfondimenti condotti su alcune problematiche riguardanti le disposizioni in oggetto, si è reso necessario fornire ulteriori indicazioni, che vengono di seguito riportate, così da consentirne una più corretta applicazione.

 

 

Termini

Si precisa che l'autorizzazione della Commissione Europea n. SG(99)D/2482 (Aiuto di Stato n. 545/98) relativa all'applicabilità della normativa sulla contrattazione da riallineamento, rilasciata in data 8 aprile 1999, non si estende alla ulteriore proroga dei termini disposta dall'art. 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000).

Pertanto, in attesa che sia completato il procedimento per il rilascio dell'ulteriore, necessaria, autorizzazione da parte della Commissione CEE, dovranno essere tenuti in sospeso gli effetti dei contratti di riallineamento e dei verbali di recepimento stipulati successivamente al 31 dicembre 1999.

Conseguentemente, le Sedi si asterranno per il momento dall'avvio di eventuali azioni di recupero.

 

 

Contratti di riallineamento e aziende di nuova costituzione

Con nota 15 marzo 2000, prot. n. 6/PS/53602/p.t.P. il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha fornito delle precisazioni in merito all'applicabilità dei contratti di riallineamento anche alle aziende di nuova costituzione.

Il citato Dicastero ha riconsiderato il proprio precedente orientamento, favorevole all'applicabilità, tra l'altro, anche alle aziende di nuova costituzione dell'art. 5 della legge n. 608 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (cfr. circolare 6 marzo 2000, n. 59), in considerazione di quanto emerso nell'ambito della Commissione CEE. Quest'ultima ha infatti puntualizzato che tali contratti costituiscono uno strumento finalizzato esclusivamente all'emersione dell'occupazione sommersa e che l'applicazione di essi da parte di aziende che siano state costituite dopo la stipula integrerebbe gli estremi di "aiuti al funzionamento" alle imprese non compatibili con la normativa comunitaria.

Da ciò consegue che il ricorso alla contrattazione da riallineamento può essere consentito solo alle aziende che alla data della stipula dei contratti provinciali risultavano già costituite o comunque operanti.

 

 

Retribuzione di riferimento ai fini della regolarizzazione

In base al dettato del comma 4 dell'art. 5 della legge n. 608 del 1996, introdotto dall'art. 23 della legge n. 196 del 1997, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella fissata dagli accordi di riallineamento e non inferiore al 25% del minimale e, per i periodi successivi, al 50%, da adeguare entro 36 mesi al 100% dei minimali di retribuzione giornaliera di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Tale disposizione è definita di interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 1 e dell'art. 6, comma 9, lett. a), b), c), e 11 della legge n. 389 del 1989.

Il comma 3 dello stesso art. 5 della legge n. 608 del 1996, a sua volta, stabilisce che l'applicazione nel tempo dell'accordo provinciale comporta la sanatoria anche per i periodi pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione di leggi speciali in materia e di sanzioni a ciascuna di esse relative ovvero di sgravi contributivi.

In base al combinato disposto di tali norme si evince chiaramente che deve ritenersi consentito attuare, per i periodi pregressi alla stipula dell'accordo provinciale, la sanatoria delle contribuzioni omesse o versate in misura ridotta, senza oneri accessori e che il livello retributivo di riferimento per la determinazione della contribuzione previdenziale ai fini della regolarizzazione deve essere determinato appositamente dal contratto di riallineamento, nel rispetto del minimale del 25% di retribuzione giornaliera.

Tale interpretazione dei disposti normativi ha trovato conferma nel comma 3-sexies del richiamato art. 5 della legge n. 608 del 1996, che è stato successivamente aggiunto dall'art. 75 della legge n. 448 del 1998. Questa norma non individua una possibile, ulteriore forma di sanatoria in aggiunta a quella già prevista dal citato comma 3, ma specifica unicamente alcune condizioni aggiuntive che devono sussistere ai fini dell'applicazione della sanatoria per i contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore (cfr. circolare 6 marzo 2000, n. 59, par. 5).

Sul fronte della retribuzione di riferimento ai fini della regolarizzazione, peraltro, la norma ribadisce che l'adempimento degli obblighi contributivi relativi ai periodi precedenti l'accordo di recepimento deve avvenire nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25% del minimale contributivo medesimo.

Si precisa in proposito che se la retribuzione corrisposta nei periodi pregressi ai lavoratori che si intendono regolarizzare superava il limite del 25%, l'obbligo contributivo deve essere assolto in relazione alla retribuzione all'epoca effettivamente corrisposta, in quanto dall'operazione di regolarizzazione non possono scaturire rimborsi per le aziende (cfr. circolare 6 marzo 2000, n. 59).

Inoltre, nel caso in cui il contratto provinciale non preveda una retribuzione di riferimento ai fini della regolarizzazione, dovrà essere preso come riferimento il livello retributivo iniziale valido per i periodi successivi al recepimento dell'accordo provinciale, che non può essere inferiore, come noto, al 50% del minimale sopra individuato.

Tale criterio deve essere applicato anche alle sanatorie avviate precedentemente all'entrata in vigore dell'art. 75 della legge n. 488 del 1998.

 

 

Adempimenti delle Sedi

Per esigenze connesse ad una più precisa rilevazione quantitativa del fenomeno le Direzioni regionali dovranno comunicare trimestralmente alla Direzione centrale delle entrate contributive, oltre ai dati già richiesti con circolare 6 marzo 2000, n. 59, anche il numero delle aziende ed il numero dei lavoratori che hanno recepito i contratti di riallineamento in base al disposto dell'art. 5, comma 4, della legge n. 608 del 1996, secondo lo schema che si allega.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

 

 

 

 

Numero aziende che hanno recepito i contratti successivamente al 1° gennaio 1999 

 

Settori di attività 

 

Provincia 

Industria 

Artigianato 

Agricoltura 

Commercio 

Terziario 

Totale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero lavoratori interessati dai contratti recepiti successivamente  

 

al 1° gennaio 1999 

 

Settori di attività 

 

Provincia 

Industria 

Artigianato 

Agricoltura 

Commercio 

Terziario 

Totale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale