Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 16/06/2000 |
Numero: | 115 |
§ 98.1.42393 - Circolare 16 giugno 2000, n. 115 .
Contratti di riallineamento. Art. 75, L. 23 dicembre 1998, n. 448. Chiarimenti .
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e |
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periferici dei rami professionali |
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Al Coordinatore generale Medico legale e |
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Dirigenti medici |
e, p. c.: |
Al Presidente |
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Ai Consiglieri di Amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del Consiglio |
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di indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
In seguito ad approfondimenti condotti su alcune problematiche riguardanti le disposizioni in oggetto, si è reso necessario fornire ulteriori indicazioni, che vengono di seguito riportate, così da consentirne una più corretta applicazione.
Termini
Si precisa che l'autorizzazione della Commissione Europea n. SG(99)D/2482 (Aiuto di Stato n. 545/98) relativa all'applicabilità della normativa sulla contrattazione da riallineamento, rilasciata in data 8 aprile 1999, non si estende alla ulteriore proroga dei termini disposta dall'art. 63 della
Pertanto, in attesa che sia completato il procedimento per il rilascio dell'ulteriore, necessaria, autorizzazione da parte della Commissione CEE, dovranno essere tenuti in sospeso gli effetti dei contratti di riallineamento e dei verbali di recepimento stipulati successivamente al 31 dicembre 1999.
Conseguentemente, le Sedi si asterranno per il momento dall'avvio di eventuali azioni di recupero.
Contratti di riallineamento e aziende di nuova costituzione
Con nota 15 marzo 2000, prot. n. 6/PS/53602/p.t.P. il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha fornito delle precisazioni in merito all'applicabilità dei contratti di riallineamento anche alle aziende di nuova costituzione.
Il citato Dicastero ha riconsiderato il proprio precedente orientamento, favorevole all'applicabilità, tra l'altro, anche alle aziende di nuova costituzione dell'art. 5 della
Da ciò consegue che il ricorso alla contrattazione da riallineamento può essere consentito solo alle aziende che alla data della stipula dei contratti provinciali risultavano già costituite o comunque operanti.
Retribuzione di riferimento ai fini della regolarizzazione
In base al dettato del comma 4 dell'art. 5 della
Tale disposizione è definita di interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 1 e dell'art. 6, comma 9, lett. a), b), c), e 11 della
Il comma 3 dello stesso art. 5 della
In base al combinato disposto di tali norme si evince chiaramente che deve ritenersi consentito attuare, per i periodi pregressi alla stipula dell'accordo provinciale, la sanatoria delle contribuzioni omesse o versate in misura ridotta, senza oneri accessori e che il livello retributivo di riferimento per la determinazione della contribuzione previdenziale ai fini della regolarizzazione deve essere determinato appositamente dal contratto di riallineamento, nel rispetto del minimale del 25% di retribuzione giornaliera.
Tale interpretazione dei disposti normativi ha trovato conferma nel comma 3-sexies del richiamato art. 5 della
Sul fronte della retribuzione di riferimento ai fini della regolarizzazione, peraltro, la norma ribadisce che l'adempimento degli obblighi contributivi relativi ai periodi precedenti l'accordo di recepimento deve avvenire nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25% del minimale contributivo medesimo.
Si precisa in proposito che se la retribuzione corrisposta nei periodi pregressi ai lavoratori che si intendono regolarizzare superava il limite del 25%, l'obbligo contributivo deve essere assolto in relazione alla retribuzione all'epoca effettivamente corrisposta, in quanto dall'operazione di regolarizzazione non possono scaturire rimborsi per le aziende (cfr.
Inoltre, nel caso in cui il contratto provinciale non preveda una retribuzione di riferimento ai fini della regolarizzazione, dovrà essere preso come riferimento il livello retributivo iniziale valido per i periodi successivi al recepimento dell'accordo provinciale, che non può essere inferiore, come noto, al 50% del minimale sopra individuato.
Tale criterio deve essere applicato anche alle sanatorie avviate precedentemente all'entrata in vigore dell'art. 75 della
Adempimenti delle Sedi
Per esigenze connesse ad una più precisa rilevazione quantitativa del fenomeno le Direzioni regionali dovranno comunicare trimestralmente alla Direzione centrale delle entrate contributive, oltre ai dati già richiesti con
Il Direttore generale
Trizzino
Allegato 1
Numero aziende che hanno recepito i contratti successivamente al 1° gennaio 1999 |
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Settori di attività |
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Provincia |
Industria |
Artigianato |
Agricoltura |
Commercio |
Terziario |
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Totale |
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Numero lavoratori interessati dai contratti recepiti successivamente |
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al 1° gennaio 1999 |
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Settori di attività |
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Provincia |
Industria |
Artigianato |
Agricoltura |
Commercio |
Terziario |
Totale |
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