§ 4.10.89 - Legge Regionale 2 settembre 1980, n. 46.
Norme aggiuntive e di attuazione degli articoli 10, 11 e 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:02/09/1980
Numero:46


Sommario
Art. 1.      In via d'interpretazione autentica, all'articolo 10, secondo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, fra le opere pubbliche cui può provvedere la Segreteria Generale Straordinaria, [...]
Art. 2.      In aggiunta alle opere di cui agli articoli 10, primo comma, e 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la Segreteria Generale Straordinaria può provvedere:
Art. 3.      Agli effetti delle modalità di aggiudicazione, secondo quanto previsto all'articolo 41 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, gli interventi richiamati negli articoli 10 e 28 della legge regionale 4 [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      In deroga all'articolo 12 della legge sulla contabilità generale dello Stato, per gli appalti delle opere di cui agli articoli 10 e 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e 1 e 2 della [...]
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      Nel caso di delega conferita al Comune ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, alla progettazione delle [...]
Art. 8. 
Art. 9.      Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, come modificato dal precedente articolo 8 della presente legge, faranno carico al capitolo 456 [...]
Art. 10.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione; limitatamente agli articoli 2, 3, 4 e 5 ha effetto a far tempo dal 22 febbraio 1980.


§ 4.10.89 - Legge Regionale 2 settembre 1980, n. 46.

Norme aggiuntive e di attuazione degli articoli 10, 11 e 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.

(B.U. 2 settembre 1980, n. 90).

 

Art. 1.

     In via d'interpretazione autentica, all'articolo 10, secondo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, fra le opere pubbliche cui può provvedere la Segreteria Generale Straordinaria, s'intendono ricomprese comunque tutte quelle considerate all'articolo 75, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 2.

     In aggiunta alle opere di cui agli articoli 10, primo comma, e 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la Segreteria Generale Straordinaria può provvedere:

     a) sempre su richiesta dei Comuni e con le stesse modalità, all'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dall'articolo 26, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, e

     b) su richiesta delle Comunità montane e della Comunità collinare e con le stesse modalità, all'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, di cui al combinato disposto degli articoli 75, primo comma, e 76, primo comma, della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

     c) su richiesta dei Comuni, delle Comunità montane e collinare e con le stesse modalità, alla progettazione ed esecuzione di tutte le altre opere ed interventi comunque previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni [1].

     Per tali interventi saranno disposte aperture di credito a favore del Segretario Generale Straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

 

     Art. 3.

     Agli effetti delle modalità di aggiudicazione, secondo quanto previsto all'articolo 41 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, gli interventi richiamati negli articoli 10 e 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e dei precedenti articoli 1 e 2 della presente legge, sia che vengono effettuati dai Comuni e dalle Comunità montane e collinare, sia che vengono effettuate, ai sensi delle precitate disposizioni legislative, dalla Segreteria Generale Straordinaria, sono riconosciuti urgenti.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 5.

     In deroga all'articolo 12 della legge sulla contabilità generale dello Stato, per gli appalti delle opere di cui agli articoli 10 e 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e 1 e 2 della presente legge, è autorizzata l'erogazione alle imprese appaltatrici, prima dell'inizio dell'esecuzione dei relativi contratti, di una anticipazione nel limite massimo del 40% del prezzo pattuito.

     Ai fini del recupero delle anticipazioni, di cui al precedente comma, saranno effettuate sugli acconti trattenute di entità proporzionale alle anticipazioni medesime. Le eventuali somme residue da recuperare saranno trattenute integralmente in sede di liquidazione del saldo contrattuale.

     In deroga all'articolo 14 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, per le opere di cui agli articoli 10 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, 1 e 2 della presente legge, la revisione dei prezzi sarà accordata, anche in caso di erogazione di anticipazioni ai sensi del presente articolo, sull'intero prezzo contrattuale [3].

 

     Art. 6.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 7.

     Nel caso di delega conferita al Comune ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, alla progettazione delle opere di ricostruzione, previo assenso delle Amministrazioni comunali interessate, provvederà la Segreteria Generale Straordinaria [5].

 

     Art. 8. [6]

     (Omissis) [7].

 

     Art. 9.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, come modificato dal precedente articolo 8 della presente legge, faranno carico al capitolo 456 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio regionale per l'esercizio 1980.

 

     Art. 10.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione; limitatamente agli articoli 2, 3, 4 e 5 ha effetto a far tempo dal 22 febbraio 1980.

 

 


[1] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 2 settembre 1981, n. 57.

[2] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 2 settembre 1981, n. 57.

[3] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 2 settembre 1981, n. 57. Vedi anche l'estensione di cui all'art. 46 della L.R. 18 dicembre 1984, n. 53 e la salvaguardia di cui all'art. 154 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[4] Norma sostitutiva del primo comma dell'art. 11 della L.R. 4 luglio 1979, n. 35.

[5] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 2 della L.R. 2 settembre 1981, n. 57.

[6] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[7] Norma sostitutiva del primo comma dell'art. 2 della L.R. 7 giugno 1979, n. 24.