§ 5.6.29 - L.R. 29 ottobre 1996, n. 43.
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.6 assistenza scolastica e diritto allo studio
Data:29/10/1996
Numero:43


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Destinazione del gettito).
Art. 3.  (Soggetti passivi).
Art. 4.  (Delega di funzioni).
Art. 5.  (Determinazione della tassa).
Art. 6.  (Modalità di versamento).
Art. 7.  (Esonero totale o parziale).
Art. 8.  (Abilitazione professionale).
Art. 9.  (Norma finanziaria).
Art. 10.  (Entrata in vigore).


§ 5.6.29 - L.R. 29 ottobre 1996, n. 43. [1]

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

(B.U. 30 ottobre 1996, n. 44).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge è finalizzata all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal 20 al 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relative all'istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

 

     Art. 2. (Destinazione del gettito).

     1. Il gettito derivante dall'applicazione della tassa è interamente devoluto all'erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991 n. 390 e alla legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55.

 

     Art. 3. (Soggetti passivi).

     1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è dovuta dagli studenti quale condizione per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, con sede legale nella regione Friuli-Venezia Giulia.

 

     Art. 4. (Delega di funzioni).

     1. Le funzioni di accertamento e di riscossione della tassa sono delegate alle università, agli istituti universitari e agli istituti superiori di grado universitario di cui all'articolo 3.

     2. Entro i termini stabiliti con la convenzione di cui all'articolo 6, comma 1, gli introiti derivanti dall'applicazione della tassa sono riversati dai soggetti competenti all'accertamento ed alla riscossione direttamente agli enti regionali per il diritto allo studio universitario competenti per territorio, con vincolo di utilizzo dei fondi per le finalità di cui all'articolo 2.

     3. Entro il 31 marzo di ogni anno, le università e gli altri istituti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere alla Regione un prospetto delle somme introitate e riversate agli enti regionali per il diritto allo studio universitario competenti per territorio nell'anno precedente.

     4. Entro il 31 marzo di ogni anno gli enti regionali per il diritto allo studio universitario sono tenuti a trasmettere alla Regione un prospetto degli impieghi effettuati nell'anno precedente.

 

     Art. 5. (Determinazione della tassa).

     1. Per l'anno accademico 1996/1997 la tassa per il diritto allo studio universitario è fissata in lire centoventimila.

     2. Per gli anni accademici successivi la tassa per il diritto allo studio universitario è fissata in lire centottantamila e può essere aggiornata entro limiti non superiori al tasso d'inflazione programmato, fermo restando il limite massimo stabilito dall'articolo 3, comma 21, della legge 549/1995.

     3. L'aggiornamento è disposto, entro il mese di giugno dell'anno accademico precedente quello di riferimento, con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il parere della Commissione regionale consultiva per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 20 della legge regionale 55/1990.

 

     Art. 6. (Modalità di versamento).

     1. Con apposita convenzione da stipularsi fra la Regione ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, sono disciplinati:

     a) le modalità di corresponsione della tassa;

     b) i criteri e le modalità per la rilevazione periodica delle somme riscosse a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio universitario;

     c) le modalità per lo svolgimento, da parte dei soggetti competenti all'accertamento ed alla riscossione, dei controlli relativi al pagamento della tassa;

     d) le modalità e i termini per il versamento agli enti regionali per il diritto allo studio universitario delle somme riscosse a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

     2. Lo schema tipo di convenzione di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

 

     Art. 7. (Esonero totale o parziale).

     1. Sono esonerati dal pagamento della tassa gli studenti portatori di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento, gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 390/1991 ed alla legge regionale 55/1990, nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici [2].

     2. Sono esonerati parzialmente o totalmente dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

     3. Le lettere d) ed e) del comma 3, dell'articolo 19 della legge regionale 55/1990 sono così sostituite:

     (Omissis).

 

     Art. 8. (Abilitazione professionale).

     1. La tassa di cui all'articolo 190 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, i cui proventi sono attribuiti agli enti per il diritto allo studio universitario ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 55/1990 è dovuta nella misura di lire centocinquantamila.

     2. L'importo della tassa viene aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il parere della Commissione regionale consultiva per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 20 della legge regionale 55/1990.

 

     Art. 9. (Norma finanziaria).

     1. Con decorrenza dall'anno 1996, il capitolo 91 dello stato di previsione dell'entrata e rispettivamente il capitolo 5094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono soppressi.

 

     Art. 10. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 43 della L.R. 23 maggio 2005, n. 12, con le eccezioni ivi previste.

[2] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3.