§ 3.10.58 - L.R. 11 novembre 1999, n. 27.
Per lo sviluppo dei distretti industriali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 industria
Data:11/11/1999
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Distretti industriali).
Art. 2.  (Individuazione dei distretti industriali).
Art. 3.  (Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale).
Art. 4.  (Composizione e operatività del Comitato di distretto).
Art. 5.  (Organizzazione della società consortile).
Art. 6.  (Compiti della Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale).
Art. 7.  (Programma di sviluppo dei distretti industriali).
Art. 8.  (Progetti di iniziativa pubblica e Conferenza dei servizi).
Art. 9.  (Progetti di iniziativa privata).
Art. 9 bis.  (Progetti per le risorse immateriali).
Art. 10.  (Accelerazione delle procedure amministrative previste per l'attuazione del Programma di sviluppo dei distretti e per la realizzazione di nuovi investimenti).
Art. 11.  (Finanziamenti dei progetti).
Art. 12.  (Forme di finanziamento).
Art. 12 bis.  (Norma di finanziamento transitorio delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali).
Art. 13.  (Entrata in vigore).


§ 3.10.58 - L.R. 11 novembre 1999, n. 27. [1]

Per lo sviluppo dei distretti industriali.

(B.U. 17 novembre 1999, n. 46).

 

Art. 1. (Distretti industriali). [2]

     1. Il distretto industriale è un sistema locale formato da imprese variamente specializzate, sia manifatturiere che di servizi, sia artigiane che industriali o che comunque partecipano alla medesima filiera produttiva o a filiere collegate, nonché dagli attori istituzionali che svolgono un’attività rilevante all’interno del contesto locale.

     2. La Regione procede al riconoscimento delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI), disciplinate nelle forme di cui alla presente legge attraverso il confronto con le parti istituzionali, economiche e sociali operanti nell’area distrettuale e dalla cui iniziativa le ASDI sono promosse.

     3. Al fine di concorrere al rafforzamento della competitività dei distretti industriali, la Regione e le ASDI promuovono in questi sistemi:

     a) la promozione della cultura del distretto intesa come risorsa importante da preservare, come mezzo di educazione e formazione;

     b) la promozione dell’immagine del distretto intesa come risorsa fondamentale per rafforzare all’interno l’identità della comunità distrettuale ed all’esterno il confronto e lo scambio culturale, commerciale e produttivo;

     c) l’aumento della capacità di innovazione delle imprese, in tutte le attività della catena del valore, anche attraverso la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

     d) il potenziamento e l’evoluzione qualitativa degli approcci al mercato delle imprese distrettuali, indipendentemente dalla posizione occupata nell’ambito della filiera produttiva;

     e) l’aggregazione di imprese finalizzata al rafforzamento competitivo e la cooperazione tra imprese in progetti che perseguano il medesimo obiettivo;

     f) la creazione e lo sviluppo di strutture e risorse, come i centri di servizi alle imprese e i marchi collettivi di qualità, in grado di sostenere l’evoluzione competitiva delle imprese insediate nel distretto e di generare benefici collettivi;

     g) lo sviluppo e la valorizzazione del fattore imprenditoriale e delle altre risorse umane del distretto attraverso attività di istruzione e formazione mirata;

     h) il miglioramento delle condizioni ambientali del distretto;

     i) l’internazionalizzazione delle imprese e la penetrazione in nuovi mercati, in particolare quando connessa con l’aumento della capacità di regia degli insediati nel distretto;

     j) lo stimolo e lo sviluppo di opere o sistemi infrastrutturali e impiantistici, in particolare in abbinamento fra soggetti pubblici e privati;

     k) il coordinamento per il riordino delle politiche territoriali;

     l) il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;

     m) il miglioramento della qualità della vita nei contesti distrettuali;

     m bis) la predisposizione dei programmi energetici distrettuali come previsti dalla legislazione energetica regionale [3].

 

     Art. 2. (Individuazione dei distretti industriali). [4]

     1. I distretti industriali sono individuati, ai sensi dell’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), e successive modifiche, con deliberazione della Giunta regionale.

     2. I criteri di riconoscimento dei distretti industriali sono identificati nell’indice di densità imprenditoriale dell’industria manifatturiera, nell’indice di specializzazione produttiva, nell’equilibrio nella composizione societaria e delle norme statutarie tra i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, come definiti con deliberazione della Giunta regionale.

     3. L’area distrettuale può essere definita anche su base interprovinciale o interregionale, previo accordo con la Regione contermine.

 

     Art. 3. (Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale). [5]

     1. L’ASDI è una società consortile a capitale misto pubblico e privato avente come scopo statutario la promozione dell’evoluzione competitiva del sistema produttivo locale e la prestazione di servizi a supporto dei processi innovativi delle imprese localizzate nell’area territoriale di riferimento [6].

     2. L’ASDI è riconosciuta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla presente legge. Il decreto di riconoscimento del Presidente della Regione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. La società consortile di cui al comma 1 è costituita dai soggetti privati e pubblici che compongono il distretto industriale. Possono partecipare ad essa i Comuni, le Province, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i consorzi e gli enti di sviluppo industriale operanti ai sensi della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), compresi nell’area distrettuale, le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, le associazioni, le società finanziarie, anche partecipate dalla Regione o dagli Enti locali, gli enti e consorzi di imprese che svolgono attività rilevanti a favore delle imprese insediate nei singoli distretti industriali. Un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali partecipa all’ASDI e alle riunioni del Consiglio di amministrazione, con funzione consultiva e di controllo, senza possibilità di voto, fatte salve le previsioni statutarie della stessa.

     4. La partecipazione al capitale sociale da parte di singole imprese localizzate nell’area distrettuale può avvenire nel rispetto dei limiti massimi di possesso di capitale stabiliti con riferimento a tale categoria di soci dallo statuto della società.

     4 bis. Trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 27 della legge 317/1991, qualora la compagine sociale e la composizione del capitale sociale della società consortile siano conformi a quanto stabilito dai commi 2 e 4 del medesimo articolo e con riferimento alle agevolazioni previste dalla normativa statale ivi contemplate [7].

 

     Art. 4. (Composizione e operatività del Comitato di distretto). [8]

     [1. Il Comitato di distretto è composto da:

     a) rappresentanti dei Comuni nelle figure dei Sindaci o di loro delegati, in numero non superiore a tre;

     b) due rappresentanti designati unitariamente dalle Associazioni degli industriali;

     c) due rappresentanti designati unitariamente dalle Associazioni degli artigiani;

     d) un rappresentante per ognuna delle Province su cui si estende il territorio del distretto nella figura del Presidente o di un suo delegato;

     e) un rappresentante per ognuna delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti nel territorio del distretto nella figura del Presidente o di un suo delegato [9];

     f) un rappresentante designato unitariamente dalle Associazioni sindacali dei lavoratori.

     2. In sede di prima nomina i Comuni rappresentati sono quelli che presentano il maggior numero di unità locali produttive di settore insediate nel territorio di riferimento. Successivamente, ad ogni rinnovamento del Comitato di distretto ai sensi dell'articolo 5, comma 4, permangono componenti di diritto non più di due Comuni che presentano il maggior numero di unità locali produttive di settore insediate nel territorio di riferimento, mentre i restanti Comuni sono scelti a rotazione secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 3.

     3. I rappresentanti di cui al comma 1, lettere b), c) ed f) sono comunicati alla Giunta regionale dai soggetti competenti e possono essere sostituiti. In mancanza di designazione unitaria, la Giunta regionale provvede autonomamente alla nomina dei componenti mancanti scelti fra persone di comprovata esperienza nel campo economico-produttivo, tenendo conto dei soggetti più rappresentativi, considerati i criteri di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580. La Giunta regionale delibera, altresì, singolarmente e per ogni distretto, il numero di rappresentanti dei Comuni di cui al comma 1, lettera a), e di cui al comma 2. Successivamente alla prima nomina, il Comitato di distretto, con propria deliberazione, può modificare il numero dei rappresentanti stabiliti con la procedura di cui al periodo precedente.

     4. Il Comitato di distretto è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.]

 

     Art. 5. (Organizzazione della società consortile). [10]

     1. La disciplina degli organi della società consortile è rimessa alle clausole dello statuto, in armonia con le previsioni dell’ordinamento civile dello Stato.

     2. Fatta salva l’applicazione delle norme inderogabili poste a tutela di interessi di terzi, è rimesso in particolare alla autonomia statutaria disciplinare l’eventuale introduzione di previsione in ordine a:

     a) il divieto di distribuire utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soggetti consorziati, neppure in caso di scioglimento della società consortile;

     b) la sostituzione del voto per quote, secondo la partecipazione sociale, con il voto per teste;

     c) la clausola di limitazione della libera circolazione della partecipazione sociale al possesso, da parte dell’acquirente, del requisito di appartenenza alla categoria.

     3. Le disposizioni statutarie, ai fini del riconoscimento regionale previsto dall’articolo 3, comma 2, si conformano ai principi dell’equilibrio e dell’equa rappresentanza tra i soggetti presenti nella compagine sociale.

 

     Art. 6. (Compiti della Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale). [11]

     1. L’ASDI può svolgere ogni attività e curare ogni progetto che rientra nelle finalità della presente legge, anche con riferimento ai progetti per le risorse immateriali di cui all’articolo 9 bis.

     2. In particolare, in armonia e coerenza con le linee di politica industriale della Regione, svolge i seguenti compiti:

     a) svolge l’attività di animazione territoriale, sia ai fini della cooperazione tra soggetti istituzionali sia a supporto dei progetti imprenditoriali;

     b) verifica la compatibilità con le finalità della legge e con le linee strategiche del Programma dei progetti di iniziativa pubblica e privata, al fine di ammetterli alle risorse regionali;

     c) svolge attività di monitoraggio e di studio dei fenomeni rilevanti per il distretto ed in particolare di quelli che ne modificano la configurazione e le fonti del vantaggio competitivo;

     d) adotta il Programma di sviluppo e cura il controllo del suo stato di attuazione;

     e) è soggetto titolare del marchio distrettuale di qualità;

     f) può erogare servizi.

 

     Art. 7. (Programma di sviluppo dei distretti industriali).

     1. Il Programma di sviluppo ha, di norma, durata triennale e viene aggiornato almeno annualmente su iniziativa del Comitato di distretto, ricostituendone la medesima estensione triennale.

     2. Il Programma di sviluppo contiene:

     a) l’analisi della situazione, e in particolare l’individuazione delle criticità e delle opportunità nell’ambiente competitivo di riferimento, dei punti di forza e di debolezza a livello di imprese e di sistema locale;

     b) le linee strategiche della politica industriale in ambito locale, finalizzate allo sviluppo e all’evoluzione competitiva del distretto, con la precisazione degli interventi prioritari;

     c) i progetti di iniziativa pubblica, privata o mista, anche non richiedenti l’accesso al finanziamento della Regione, che costituiscono la parte realizzativa del Programma e devono risultare definiti negli obiettivi, contenuti e risorse. Le stesse ASDI possono proporre progetti di propria iniziativa, eventualmente in collaborazione con altri soggetti [12];

     c bis) i progetti di ricerca e sviluppo a favore delle PMI programmati dal Centro per l'assistenza tecnica alle aziende delle sedie in legno, con sede in San Giovanni al Natisone congiuntamente alle ASDI [13].

     3. La Giunta regionale approva, anche parzialmente, il Programma di sviluppo e i progetti di sua competenza in relazione alle risorse da concedere [14].

     3 bis. Ai progetti di cui al comma 2, lettera c bis), sono destinate specifiche risorse da definire annualmente in sede di legge finanziaria [15].

     4. È facoltà dell’ASDI proporre alla approvazione della Giunta regionale ulteriori progetti nel periodo precedente la revisione annuale del Programma già approvato [16].

     5. [17]

     6. [18]

 

     Art. 8. (Progetti di iniziativa pubblica e Conferenza dei servizi).

     1. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza del Comitato di distretto, convoca una Conferenza dei servizi ai sensi della normativa vigente, al fine di accelerare l'attuazione di specifici progetti che richiedono l'azione coordinata e integrata dell'Amministrazione regionale e di ogni altra Amministrazione locale o statale, o comunque di altri soggetti pubblici o privati, per la definizione e la realizzazione di opere pubbliche, interventi sul territorio e infrastrutture di interesse prioritario.

     2. Ove una Amministrazione esprima il suo motivato dissenso nei confronti delle determinazioni della Conferenza dei servizi, il Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato di distretto, promuove le intese necessarie per raggiungere l'unanimità delle adesioni.

     3. Se l'intesa di cui al comma 2 non è raggiunta entro tre mesi dall'accertato contrasto, relativamente agli enti locali il Presidente della Giunta regionale avoca alla sua competenza le determinazioni da assumere. Se la mancata intesa riguarda altri enti, si procede ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469.

 

     Art. 9. (Progetti di iniziativa privata).

     1. Le società in qualunque forma costituite, i consorzi, le associazioni temporanee, e le altre forme di cooperazione fra imprese comunque denominate, che siano costituiti da imprese di cui almeno una insediata nel territorio distrettuale possono sottoporre al Comitato di distretto specifici progetti finalizzati agli obiettivi di sviluppo del distretto industriale.

     2. I soggetti di cui al comma 1, costituiti in forma di società di capitali, possono prevedere la collaborazione di soggetti pubblici e privati non insediati nel distretto, purché gli esterni non partecipino al capitale sociale in misura superiore al cinquanta per cento del complessivo. Ogni soggetto di cui al comma 1 può comunque prevedere la collaborazione di soggetti, pubblici e privati, non insediati nel distretto, purché gli esterni non partecipino in misura superiore al settanta per cento del costo complessivo del singolo progetto.

     3. All'interno di un medesimo progetto si considera unitaria la partecipazione di diverse aziende giuridicamente autonome ma facenti capo ai medesimi soci di riferimento.

     4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, al fine di raggiungere lo scopo previsto nel progetto, possono prevedere la costituzione di un nuovo soggetto privato a cui si impegnino a partecipare, per l'intera durata di svolgimento del progetto, con quote predeterminate e tali da costituire l'intero capitale del nuovo soggetto. A quest'ultimo soggetto possono essere trasferite le competenze di sviluppo, attive e passive, autorizzate dal Comitato di distretto, nei confronti del progetto medesimo.

     5. [Il Comitato di distretto esamina le proposte e, se rientrano nel Programma di sviluppo del distretto, le approva, le trasmette alla Giunta regionale, e consente l'accesso alle procedure di cui agli articoli 7 e 11] [19].

     6. La Giunta regionale, in casi particolari, può respingere il progetto ovvero sospenderne l'approvazione per un periodo non superiore a centottanta giorni, decorsi i quali viene dato corso, senz'altro, alle conseguenze esecutive una volta che il Comitato di distretto abbia proceduto entro i termini di sospensione alla sua ratifica.

 

          Art. 9 bis. (Progetti per le risorse immateriali). [20]

     1. L’ASDI può predisporre, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, progetti finalizzati all’aumento della dotazione sistemica delle risorse immateriali, sia nella forma dei centri di servizi alle imprese sia con l’ideazione del marchio distrettuale di qualità, ovvero con altre iniziative che perseguono il medesimo obiettivo.

 

     Art. 10. (Accelerazione delle procedure amministrative previste per l'attuazione del Programma di sviluppo dei distretti e per la realizzazione di nuovi investimenti).

     1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 8, sono ridotti della metà tutti i termini previsti da leggi o atti amministrativi regionali relativi a procedimenti per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi o di atti comunque denominati la cui acquisizione è necessaria per l'attuazione delle iniziative progettuali di cui agli articoli 8 e 9, nonché per la realizzazione di nuovi investimenti da parte di imprese industriali, artigiane di produzione e di servizio alla produzione nei distretti.

     2. In difetto della determinazione di un termine, il procedimento relativo al rilascio degli atti di cui al comma 1 deve concludersi entro sessanta giorni. Per la decorrenza dei termini di cui al presente comma e di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.

     3. I responsabili dei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione delle iniziative e degli interventi di cui al comma 1 sono tenuti ad apporre sulle domande e richieste relative presentate dai soggetti interessati apposita annotazione evidenziante l'applicazione della riduzione dei termini di cui al comma 1.

 

     Art. 11. (Finanziamenti dei progetti). [21]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Agenzie per lo Sviluppo dei Distretti industriali (ASDI) i finanziamenti relativi agli interventi prioritari proposti dalle ASDI medesime e contenuti nei Programmi di sviluppo adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d), in conformità a quanto disposto dall'articolo 7, secondo modalità e criteri da stabilirsi con regolamento di attuazione e in armonia con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato [22].

     2. Per l’attuazione di opere pubbliche, di interventi sul territorio o di infrastrutture, il cui progetto è compreso nel Programma di sviluppo, i contributi possono essere concessi sino alla misura del 100 per cento.

     2 bis. Le Agenzie per lo Sviluppo dei Distretti Industriali, a conclusione degli interventi ed entro il termine prescritto dal decreto di concessione per la rendicontazione, presentano all'Amministrazione regionale la certificazione di spesa in conformità a quanto previsto dall'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili al finanziamento del progetto cui si riferiscono [23].

 

     Art. 12. (Forme di finanziamento).

     1. Alle iniziative progettuali, inserite nel Programma di sviluppo di cui agli articoli 8 e 9 ed approvate dalla Giunta regionale, finanziabili attraverso le leggi agevolative esistenti, secondo le modalità loro proprie, potrà essere riconosciuta dalla Giunta stessa priorità.

     2. Per l'assegnazione dei contributi, nel caso non si ritenesse di utilizzare le leggi agevolative esistenti, si ricorrerà a stanziamenti specificatamente attribuiti con la legge di bilancio.

 

          Art. 12 bis. (Norma di finanziamento transitorio delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali). [24]

     1. In via transitoria, con riferimento agli anni 2007, 2008 e 2009, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle ASDI contributi straordinari per gli investimenti di impianto e le spese di funzionamento [25].

     1 bis. Con esclusivo riferimento alle ASDI che non hanno ancora usufruito integralmente del finanziamento transitorio nei limiti massimi consentiti dalla regola «de minimis», l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi straordinari di cui al comma 1 anche con riferimento agli anni 2010 e 2011 [26].

     1 ter. In relazione allo scenario determinato dalla crisi economica internazionale e nazionale e alla conseguente diminuzione di risorse finanziarie la Giunta regionale previa deliberazione, in accordo con le ASDI e in deroga a quanto previsto dalla presente legge, può confermare i contributi già concessi e non utilizzati negli anni precedenti, anche per la realizzazione di interventi di diversa natura, tenendo conto delle priorità strategiche individuate dalle ASDI medesime e dalla Regione [27].

     2. Con Regolamento regionale si determinano le modalità di concessione dei contributi straordinari per gli investimenti di impianto e le spese di funzionamento.

 

     Art. 13. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2000.

 


[1] Abrogata dall'art. 59 della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 13 della L.R. 4 marzo 2005, n. 4.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 7 della L.R. 11 ottobre 2012, n. 19.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 14 della L.R. 4 marzo 2005, n. 4.

[5] Articolo modificato dall'art. 7 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4 e così sostituito dall’art. 15 della L.R. 4 marzo 2005, n. 4.

[6] Comma così modificato dall’art. 8 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2.

[7] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2.

[8] Articolo abrogato dall’art. 24 della L.R. 4 marzo 2005, n. 4.

[9] Lettera così modificata dall’art. 8 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[10] Articolo così sostituito dall’art. 17 della L.R. 4 marzo 2005, n. 4.

[11] Articolo così sostituito dall’art. 18 della L.R. 4 marzo 2005, n. 4.

[12] Gli originari commi da 2 a 6 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 2, 3 e 4 dall’art. 19 della L.R. 4 marzo 2005, n. 4.

[13] Lettera inserita dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[14] Gli originari commi da 2 a 6 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 2, 3 e 4 dall’art. 19 della L.R. 4 marzo 2005, n. 4.

[15] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[16] Gli originari commi da 2 a 6 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 2, 3 e 4 dall’art. 19 della L.R. 4 marzo 2005, n. 4.

[17] Gli originari commi da 2 a 6 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 2, 3 e 4 dall’art. 19 della L.R. 4 marzo 2005, n. 4.

[18] Gli originari commi da 2 a 6 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 2, 3 e 4 dall’art. 19 della L.R. 4 marzo 2005, n. 4.

[19] Comma abrogato dall’art. 24 della L.R. 4 marzo 2005, n. 4.

[20] Articolo inserito dall’art. 20 della L.R. 4 marzo 2005, n. 4.

[21] Articolo sostituito dall’art. 21 della L.R. 4 marzo 2005, n. 4.

[22] Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[23] Comma aggiunto dall'art. 65 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[24] Articolo inserito dall’art. 22 della L.R. 4 marzo 2005, n. 4.

[25] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[26] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[27] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.