§ 2.5.14 - Legge Regionale 28 agosto 2001, n. 19.
Modifiche della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18 (n. 86 ter) recante: «Indennizzo forfetario spettante ai coordinatori dei servizi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 ordinamento e circoscrizione dei comuni
Data:28/08/2001
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Modifica dei termini relativi alla soppressione delle Comunità montane e scioglimento degli organi amministrativi delle stesse).
Art. 2.  (Abrogazione di norme).


§ 2.5.14 - Legge Regionale 28 agosto 2001, n. 19.

Modifiche della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18 (n. 86 ter) recante: «Indennizzo forfetario spettante ai coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle Comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna».

(B.U. 5 settembre 2001, n. 36).

 

Art. 1. (Modifica dei termini relativi alla soppressione delle Comunità montane e scioglimento degli organi amministrativi delle stesse).

1. [Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18 (n. 86 ter) le date «1 luglio 2000» e «29 febbraio 2000» sono, rispettivamente, sostituite dalle date «1 luglio 2002» e «28 febbraio 2002»] [1].

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18 (n. 86 ter) e' inserito il seguente:

«1 bis. Ai fini della individuazione degli Enti a cui trasferire le funzioni delle soppresse Comunita' montane, ai sensi del comma 1, sono sentiti preventivamente i Sindaci dei comuni compresi nei territori delle Comunita' montane stesse.».

3. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18 (n. 86 ter) e' sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli organi amministrativi delle Comunita' montane sono sciolti. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, si provvede alla nomina, con decorrenza dalla data di scioglimento degli organi amministrativi, di un Commissario straordinario per ciascuna Comunita' montana, su proposta dei Sindaci dei comuni facenti parte delle rispettive Comunita' montane.».

4. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18 (n. 86 ter) e' sostituito dal seguente:

«3. Ai fini di cui al comma 2, il Presidente in carica di ciascuna Comunita' montana convoca una assemblea dei Sindaci entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di inottemperanza, provvede alla convocazione il Presidente della Regione. L'Assemblea dei Sindaci, presieduta dal Sindaco del comune piu' popoloso che risulti presente, designa, a maggioranza assoluta dei componenti, il soggetto da proporre in qualita' di Commissario, entro e non oltre venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Scaduto infruttuosamente detto termine, si provvede alla nomina del Commissario prescindendo dalla proposta.».

 

     Art. 2. (Abrogazione di norme).

     1. Gli articoli 1 e 3 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18 (n. 86 ter) sono abrogati.

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.