§ 4.8.36 - Legge Regionale 14 dicembre 1979, n. 72.
Provvidenze regionali a favore delle imprese concessionarie degli autoservizi internazionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 trasporti e viabilità
Data:14/12/1979
Numero:72


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di assicurare lo svolgimento degli autoservizi internazionali, per il trasporto di passeggeri con le Repubbliche di Slovenia e di Croazia, esercitati da imprese con sede nel [...]
Art. 2.      La misura dei contributi da erogarsi a ciascuna impresa è ragguagliata al numero degli agenti impiegati per l'esercizio dei servizi internazionali indicati nell'articolo 1
Art. 3.      Le imprese che intendono beneficiare del contributo previsto dalla presente legge, debbono presentare al Servizio trasporti e traffici della Regione domanda in carta bollata per l'anno 1979, [...]
Art. 4.      Per le finalità di cui al precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'esercizio 1979
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 4.8.36 - Legge Regionale 14 dicembre 1979, n. 72.

Provvidenze regionali a favore delle imprese concessionarie degli autoservizi internazionali. [1]

(B.U. 15 dicembre 1979, n. 133).

 

     Art. 1.

     1. Al fine di assicurare lo svolgimento degli autoservizi internazionali, per il trasporto di passeggeri con le Repubbliche di Slovenia e di Croazia, esercitati da imprese con sede nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la particolarità dei servizi prestati [2].

 

     Art. 2.

     La misura dei contributi da erogarsi a ciascuna impresa è ragguagliata al numero degli agenti impiegati per l'esercizio dei servizi internazionali indicati nell'articolo 1 [3].

     Per ciascuna autolinea, avuto riguardo al disavanzo di gestione ritenuto ammissibile, potrà essere inoltre corrisposto un contributo per autobus/Km limitatamente ai percorsi svolgentisi in territorio nazionale, salvo che si tratti di autolinee che non esplicano servizio locale sul percorso in territorio estero nel qual caso il contributo va esteso all'intero percorso.

 

     Art. 3.

     Le imprese che intendono beneficiare del contributo previsto dalla presente legge, debbono presentare al Servizio trasporti e traffici della Regione domanda in carta bollata per l'anno 1979, entro e non oltre 7 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; per gli anni successivi, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno [4].

 

     Art. 4.

     Per le finalità di cui al precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'esercizio 1979 [5].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 2 - Trasporti e traffici - Categoria IV - il capitolo 1109 con la seguente denominazione: «Contributi alle imprese concessionarie degli autoservizi internazionali per la particolarità dei servizi prestati» e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'esercizio 1979.

     Al predetto onere di lire 150 milioni si fa fronte con la maggiore entrata accertata sul capitolo 404 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di ulteriori lire 150 milioni per l'esercizio 1979.

 

     Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[2] Comma sostituito dall’art. 13 della L.R. 26 giugno 2001, n. 16 e così modificato dall’art. 16 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[3] Comma così modificato dall’art. 13 della L.R. 26 giugno 2001, n. 16.

[4] Vedi anche la deroga di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della L.R. 28 luglio 1980, n. 27.

[5] Vedi anche il I comma dell'art. 12 della L.R. 28 luglio 1980, n. 27.