§ 4.10.207 – L.R. 18 agosto 2005, n. 24.
Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:18/08/2005
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Prelazione in ambiti unitari).
Art. 2.  (Unità produttive ricostruite in ambito).
Art. 3.  (Assegnazione alloggi ricostruiti).
Art. 4.  (Revoca benefici concessi per impossibilità riassegnazione immobile).
Art. 5.  (Sanatoria di domande tardive).
Art. 6.  (Sanatoria in materia di unità produttive).
Art. 7.  (Ripetizione domande).
Art. 8.  (Assunzione a carico della Regione di spese connesse a contenziosi).
Art. 9.  (Ulteriore assunzione a carico della Regione di spese connesse a contenziosi).
Art. 10.  (Voltura contributi a seguito di azioni giudiziali).
Art. 11.  (Adeguamento antisismico. Ammissibilità).
Art. 12.  (Adeguamento antisismico. Riammissioni).
Art. 13.  (Adeguamento antisismico. Ulteriori riammissioni).
Art. 14.  (Decadenza e revoca di contributi).
Art. 15.  (Interventi risarcitori).
Art. 16.  (Interpretazione autentica).
Art. 17.  (Sostituzione dell’articolo 105 della legge regionale 37/1993).
Art. 18.  (Contributo straordinario al Comune di Colloredo di Monte Albano per la realizzazione di interventi museali ed espositivi).
Art. 19.  (Termini avvio lavori di ripristino).
Art. 20.  (Modifica all’articolo 39 della legge regionale 50/1990).
Art. 21.  (Riapertura termini istanze di revoca provvedimenti di diniego di contributo).
Art. 22.  (Utilizzo economie).
Art. 23.  (Termini rendicontazione).
Art. 24.  (Revisione progettuale).
Art. 25.  (Termini piani particolareggiati).
Art. 26.  (Termini espropriazioni).
Art. 27.  (Termini esecuzione lavori).
Art. 28.  (Modifica all’articolo 24 della legge regionale 37/1993).
Art. 29.  (Provvedimenti a favore di emigranti non proprietari).
Art. 30.  (Manifestazioni per il trentesimo anniversario degli eventi sismici).


§ 4.10.207 – L.R. 18 agosto 2005, n. 24.

Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione.

(B.U. 22 agosto 2005, n. 33 – S.S. n. 17).

 

Art. 1. (Prelazione in ambiti unitari).

     1. I soggetti che esercitano il diritto di prelazione, ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l’avvio dell’opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma nei settori dell’urbanistica, dell’edilizia e delle opere pubbliche), sulle unità immobiliari ricostruite mediante intervento pubblico in Comune di Venzone, frazione Carnia, e che hanno omesso di presentare idonea istanza di contributo, sono collocati nella seconda categoria prevista dal comma 5 bis dell’articolo 27 della legge regionale 63/1977.

 

     Art. 2. (Unità produttive ricostruite in ambito).

     1. Al comma 9 dell’articolo 27 della legge regionale 63/1977 dopo le parole «della programmazione commerciale e degli esercizi pubblici,» sono inserite le seguenti: «ovvero, qualora ricorrano gravi condizioni di disagio economico - sociale o l’immobile sia situato in area classificata montana,».

 

     Art. 3. (Assegnazione alloggi ricostruiti).

     1. Ai fini dell’assegnazione di alloggi ricostruiti ai sensi dell’articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 63/1977, e successive modifiche ed integrazioni, sono fatte salve, a tutti gli effetti, le istanze di contributo presentate da soggetti non titolari del diritto di proprietà sull’immobile demolito, ma facenti parte al 6 maggio 1976 del nucleo familiare del proprietario.

     2. L’assegnazione è disposta a favore del proprietario alla data del 6 maggio 1976 del fabbricato demolito o ai suoi successori per causa di morte.

 

     Art. 4. (Revoca benefici concessi per impossibilità riassegnazione immobile).

     1. Qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 137, comma 15, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell’Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), i Comuni che hanno provveduto ad anticipare risorse proprie per la ricostruzione delle unità immobiliari su delega del beneficiario, possono procedere alla revoca dei benefici stessi ed al versamento dell’ammontare dei medesimi al Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia. In tal caso l’unità immobiliare ricostruita entra a far parte del patrimonio disponibile del Comune a suo tempo delegato.

 

     Art. 5. (Sanatoria di domande tardive).

     1. Le domande di contributo in conto interessi o in annualità costanti, anche in forma capitalizzata, per la ricostruzione degli edifici distrutti dagli eventi sismici del 1976, presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 50, secondo comma, della legge regionale 63/1977, e successive modifiche ed integrazioni, oltre i termini indicati dall’articolo 15, commi 7 e 8, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), sono considerate utili agli effetti contributivi a condizione che alla medesima data sia stata perfezionata la relativa pratica con l’acquisizione dell’atto unilaterale d’obbligo.

     2. Ai fini dell’applicazione del comma 1 è sufficiente che la domanda sia stata presentata, prima della data di entrata in vigore della presente legge, presso il Comune che fa da tramite per il suo inoltro alla Regione.

     3. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all’unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9515 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 6. (Sanatoria in materia di unità produttive).

     1. Non si fa luogo alla pronuncia di decadenza dal contributo concesso ai sensi dell’articolo 56 della legge regionale 63/1977, qualora, prima della data di entrata in vigore della presente legge, l’interessato, avendo ultimati i lavori assistiti da contributo nei termini utili, abbia ripreso una delle attività produttive in essere al 6 maggio 1976 ed abbia successivamente ceduto la medesima attività ad altra impresa, in difetto delle dispense e autorizzazioni prescritte dall’articolo 55, terzo comma, della legge regionale 63/1977.

 

     Art. 7. (Ripetizione domande).

     1. Nelle ipotesi disciplinate dall’articolo 140, comma 76, della legge regionale 13/1998, i successori per causa di morte, che non hanno ripetuto la domanda di contributo dei loro dante causa nei termini stabiliti dall’articolo 140, comma 73, possono presentare istanza di ripetizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8. (Assunzione a carico della Regione di spese connesse a contenziosi).

     1. Le disposizioni di cui all’articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 (Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), e successive modifiche ed integrazioni, sono estese alle controversie relative alla non corretta esecuzione dei lavori, promosse dai proprietari degli immobili riparati mediante intervento pubblico ai sensi dell’articolo 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), nei confronti delle imprese appaltatrici dei lavori, che a loro volta hanno convenuto in giudizio i Comuni appaltanti.

     2. L’assunzione a carico della Regione delle spese connesse alle sentenze che definiscono le controversie di cui al comma 1 è ammessa nei soli casi in cui l’edificio riparato ai sensi dell’articolo 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 30/1977, abbia beneficiato dell’intervento integrativo previsto dall’articolo 104 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l’adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), e successive modifiche ed integrazioni.

     3. L’assunzione a carico della Regione delle spese di cui al comma 2 è limitata alle sole controversie iniziate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il finanziamento regionale è accordato per l’intero importo accollato in solido al Comune e all’impresa appaltatrice, qualora quest’ultima sia stata dichiarata fallita in corso di causa e le spese siano state interamente sostenute dal Comune, senza possibilità di esercitare azione di rivalsa nei confronti della medesima.

     5. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all’unità previsionale di base 4.5.340.1.636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9448 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 9. (Ulteriore assunzione a carico della Regione di spese connesse a contenziosi).

     1. Le disposizioni di cui all’articolo 70 della legge regionale 55/1986 e successive modifiche e integrazioni, sono estese, con le limitazioni di cui al comma 2 del presente articolo, alle controversie comunque promosse, nei casi di intervento pubblico di riparazione realizzato ai sensi della legge regionale 30/1977, nelle quali le Amministrazioni comunali sono state convenute in giudizio per violazione di obblighi stabiliti dal codice civile.

     2. L’assunzione a carico della Regione delle spese connesse alle sentenze che definiscono le controversie di cui al comma 1 è limitata alle sole cause definite prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 10. (Voltura contributi a seguito di azioni giudiziali).

     1. Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 (Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l’adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell’articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879), è aggiunto il seguente:

     «4 bis. In caso di vendita e assegnazione giudiziali dell’immobile, il soggetto assegnatario subentra sia nei procedimenti non ancora definiti, sia nei ratei di contributo non ancora riscossi.».

     2. I provvedimenti di subingresso eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 4 bis, della legge regionale 30/1988, come aggiunto dal comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

 

     Art. 11. (Adeguamento antisismico. Ammissibilità).

     1. Gli interventi ai sensi della legge regionale 30/1988, e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti gli edifici destinati ad uso di abitazione o ad uso misto che siano prospicienti a vie e spazi pubblici e che prevedano, per ragioni di pubblico interesse imposte dall’Amministrazione comunale, la parziale demolizione e l’arretramento dell’edificio, sono ammissibili a contributo anche se le trasformazioni dell’edificio eccedono la necessità di adeguamento antisismico ed alterano l’originale volumetria e distribuzione degli spazi.

 

     Art. 12. (Adeguamento antisismico. Riammissioni).

     1. Le domande già inserite nelle graduatorie formate ai sensi della legge regionale 30/1988, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 13/1998, ed escluse dal contributo in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 61 e 65, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono riammesse d’ufficio al contributo e collocate nella graduatoria per l’esercizio 2006 secondo l’ordine di priorità previsto dall’articolo 6 della legge regionale 30/1988, come modificato dall’articolo 91, comma 1, della legge regionale 50/1990.

     2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 fanno carico all’unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9548 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 13. (Adeguamento antisismico. Ulteriori riammissioni).

     1. Le domande ricadenti sotto le previsioni dell’articolo 15, comma 20, della legge regionale 13/2002, rimaste prive di finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge, perché non collocate in posizione utile di graduatoria a causa della mancanza del requisito dell’effettivo utilizzo in modo continuativo da parte del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento o del locatario, alla data di presentazione della domanda di contributo, sono riammesse d’ufficio al contributo e collocate nella graduatoria per l’esercizio 2006.

     2. A tal fine i Comuni nella formazione delle graduatorie collocano le domande di cui al comma 1 tenendo conto della situazione di effettivo utilizzo alla data dell’1 gennaio 2004.

     3. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente già adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l’effetto, le domande stesse sono fatte salve ai fini della concessione dei relativi contributi.

 

     Art. 14. (Decadenza e revoca di contributi).

     1. Al comma 1 dell’articolo 39 della legge regionale 50/1990, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nei casi suddetti, ferma restando la revoca del contributo in conto capitale con i criteri ivi previsti, la revoca dei contributi in conto interessi o in annualità costanti, anche capitalizzati, avviene secondo un criterio proporzionale qualora meno oneroso per i soggetti obbligati.».

     2. Le somme dovute a seguito dei provvedimenti assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 39, comma 1, della legge regionale 50/1990 sono rideterminate, anche d’ufficio, alla luce delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 15. (Interventi risarcitori).

     1. Le istanze di contributo presentate ai sensi dell’articolo 104 della legge regionale 50/1990, e successive modifiche ed integrazioni, anche in difetto della conferma ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37 (Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), sono fatte salve a tutti gli effetti, nei casi in cui l’impresa esecutrice dei lavori, avendo cessato l’attività con dipendenti prima della presentazione della domanda, sia stata dichiarata fallita entro il 30 giugno 1994.

     2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco riportati:

     – UPB 4.5.340.1.636 - capitolo 9421;

     – UPB 4.5.340.2.644 - capitolo 9555.

 

     Art. 16. (Interpretazione autentica).

     1. In via di interpretazione autentica dell’articolo 6, comma 60 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), l’incremento ivi previsto deve intendersi riferito all’importo di progetto ammesso a contributo.

     2. I provvedimenti di concessione dei contributi in conto capitale, eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge, in difformità al disposto di cui all’articolo 6, comma 60, della legge regionale 3/2002, come interpretato dal comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

     3. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui all’articolo 30 della legge regionale 30/1977, sono riconosciuti sulla differenza tra l’importo di progetto ammesso a contributo ed il contributo in conto capitale concesso.

 

     Art. 17. (Sostituzione dell’articolo 105 della legge regionale 37/1993).

     1. L’articolo 105 della legge regionale 37/1993, come sostituito dall’articolo 11 della legge regionale 9/1994, è sostituito dal seguente:

     «Art. 105. (Spese per occupazione e acquisizione aree).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese, compresi gli eventuali interessi sulle somme capitali, che i Comuni di Venzone e Pinzano al Tagliamento sono tenuti ad assumere per l’occupazione temporanea e l’acquisizione di aree individuate ai sensi dell’articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 (Norme per il reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 1976 nonché norme in materia di espropriazione per pubblica utilità).».

     2. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 105 della legge regionale 37/1993, come da ultimo sostituito dal comma 1, continuano a far carico all’unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9567 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente «Sovvenzione ai Comuni di Venzone e Pinzano al Tagliamento per le spese relative all’occupazione temporanea e all’acquisizione di aree individuate ai sensi dell’articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della legge regionale 33/1976».

 

     Art. 18. (Contributo straordinario al Comune di Colloredo di Monte Albano per la realizzazione di interventi museali ed espositivi).

     1. Al fine di assicurare, nell'ambito dell'opera di ricostruzione e recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano, disciplinata dalla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), e successive modifiche, la migliore conoscenza e fruibilità da parte del pubblico degli immobili riferibili al complesso castellano dal punto di vista storico-artistico, del recupero funzionale e del restauro architettonico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Colloredo di Monte Albano un contributo straordinario per la realizzazione di allestimenti museali ed espositivi negli spazi del complesso castellano, nonchè per la catalogazione e il restauro del patrimonio ceramico proveniente dagli scavi archeologici [1].

     2. Per l’intervento di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977, e successive modifiche.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 4.5.340.1.636 con riferimento al capitolo 9476 (1.1.152.2.06.06) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 340 - Servizio n. 268 - Interventi ricostruzione - con la denominazione “Contributo straordinario al Comune di Colloredo di Monte Albano per la realizzazione di interventi museali ed espositivi negli spazi della “Torre Porta”con lo stanziamento di 150.000 euro per l’anno 2005.

     4. All’onere di 150.000 euro per l’anno 2005 derivante dall’autorizzazione di spesa disposta dal comma 3, si provvede mediante storno di 150.000 euro per l’anno 2005 corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2004 e trasferita ai sensi degli articoli 17, comma 12, e 44, commi 1 e 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell’Assessore alle Finanze 17/REF dell’8 febbraio 2005 dall’unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 con riferimento al capitolo 9512 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa per l’anno 2005.

 

     Art. 19. (Termini avvio lavori di ripristino).

     1. Ai commi 1 e 4 dell’articolo 17 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 (Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata), come da ultimo modificato dall’articolo 12, comma 10, della legge regionale 12/2003, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».

     2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all’unità previsionale di base 4.5.340.1.636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9438 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 20. (Modifica all’articolo 39 della legge regionale 50/1990).

     1. Al comma 1 dell’articolo 39 della legge regionale 50/1990, le parole: «che i lavori siano realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale dell’ottanta per cento dei lavori autorizzati» sono sostituite dalle seguenti: «che i lavori realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale del sessanta per cento dei lavori autorizzati».

 

     Art. 21. (Riapertura termini istanze di revoca provvedimenti di diniego di contributo).

     1. I termini previsti dall’articolo 64 della legge regionale 40/1996 sono riaperti per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Nei termini riaperti ai sensi del comma 1 le istanze di revoca possono essere presentate anche nei confronti dei provvedimenti di diniego dei contributi di cui alla legge regionale 30/1977, disposti in relazione ad interventi di ricostruzione di porzioni di edifici demolite, attuati in difformità dai criteri indicati dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 025/SGS del 20 giugno 1978 (Articolo 4, 3° comma, lettera m), della L.R. 20 giugno 1977, n. 30, come modificato dall’articolo l della L.R. 24 aprile 1978, n. 25. Recupero del minimo livello di ricettività abitativa mediante ricostruzione parziale o totale delle parti di edifici distrutte o demolite a causa del sisma), nell’ambito di un progetto di recupero statico e funzionale degli edifici medesimi.

     3. Le opere realizzate in difformità dai criteri indicati al comma 2 sono ammissibili ai benefici previsti dalla legge regionale 30/1977 in presenza di ogni altro requisito richiesto dalle vigenti disposizioni.

 

     Art. 22. (Utilizzo economie).

     1. Al comma 73 dell’articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), come da ultimo modificato dall’articolo 4, comma 68, della legge regionale 1/2005, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

 

     Art. 23. (Termini rendicontazione).

     1. Al comma 53 dell’articolo 6 della legge regionale 3/2002, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque».

 

     Art. 24. (Revisione progettuale).

     1. Le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 1, della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48 (Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici), sono estese alle prestazioni di revisione progettuale svolte da professionisti singoli o associati in presenza di un incarico conferito dal Comune, la cui operatività era però subordinata all’avvenuto affidamento della direzione lavori da parte dell’Ufficio tecnico della Segreteria Generale Straordinaria, che non è stato disposto, purché le medesime siano riconosciute utili dal Comune con atto formale da assumersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 25. (Termini piani particolareggiati). [2]

     [1. In deroga al limite fissato dall’articolo 16, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche e integrazioni, la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977, e successive modifiche e integrazioni, che sia venuta a cessare anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per inutile decorso dei termini, è nuovamente fissata sino al 31 dicembre 2008. A tale ultima data sono altresì nuovamente fissati i termini entro i quali devono essere compiute le espropriazioni.

     2. Nel caso in cui la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977, sia venuta a cessare anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e alla medesima data i piani risultino materialmente già attuati senza però che siano formalmente concluse le procedure amministrative di acquisizione degli immobili necessari, i termini stabiliti per il completamento delle procedure medesime sono nuovamente fissati al 31 dicembre 2008.

     3. La validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977, e non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, è fissata al 31 dicembre 2008 qualora non sia possibile la proroga dei termini in via amministrativa ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52 (Disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), e successive modifiche e integrazioni.

     4. I commi 95, 96, 97 e 98 dell’articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), sono abrogati.]

 

     Art. 26. (Termini espropriazioni). [3]

     [1. A favore degli enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità con onere a carico dei capitoli di spesa finalizzati alla ricostruzione delle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del 1976, i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ultimato i lavori dopo la scadenza dei termini stabiliti, permangono i finanziamenti concessi. Se, per i lavori anzidetti, non siano formalmente conclusi, alla predetta data, i necessari procedimenti espropriativi degli immobili, i termini per il completamento delle espropriazioni sono fissati al 31 dicembre 2008 [4].

     2. Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, le opere di cui al comma 1 non siano state completamente realizzate, anche solo da un punto di vista amministrativo, pur essendo già scaduti i termini stabiliti per l’ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, detti termini sono parimenti fissati al 31 dicembre 2008 [5].]

 

     Art. 27. (Termini esecuzione lavori).

     1. Gli interventi assistiti dalle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, soggetti dalla vigente legislazione in materia edilizia alla presentazione della denuncia di inizio attività, non incorrono nella decadenza dal contributo per il mancato rispetto del termine di ultimazione lavori, qualora gli interessati comunque eseguano le opere previste dal progetto entro il termine di nove anni decorrente dalla data di presentazione del primo atto abilitativo, anche in presenza di più denunce di inizio attività.

 

     Art. 28. (Modifica all’articolo 24 della legge regionale 37/1993).

     1. Alla lettera e), del comma 5, dell’articolo 24 della legge regionale 37/1993 le parole: «gli alloggi realizzati negli ambiti edilizi di intervento unitario» sono sostituite dalle seguenti: «le unità immobiliari realizzate negli ambiti edilizi di intervento unitario».

 

     Art. 29. (Provvedimenti a favore di emigranti non proprietari).

     1. Le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 1, della legge regionale 50/1990, non si applicano ai soggetti ivi considerati qualora i negozi di alienazione a titolo oneroso o gratuito degli alloggi assistiti da contributo intervengano a favore di soggetti legati all’alienante da vincolo di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il secondo grado.

 

     Art. 30. (Manifestazioni per il trentesimo anniversario degli eventi sismici).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per la realizzazione di mostre, manifestazioni, convegni, nonché redazione, stampa, acquisto e diffusione di pubblicazioni riguardanti l’opera di ricostruzione delle zone terremotate del Friuli in occasione del trentesimo anniversario degli eventi sismici del 1976.

     2. Il programma delle iniziative di cui al comma 1 viene approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore all’ambiente e lavori pubblici.

     3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 4.5.340.1.636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2005 - 2007 e del bilancio per l’anno 2005 con riferimento al capitolo 9477 (1.1.142.2.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 268 - Interventi in materia di ricostruzione, con la denominazione “Spese per la realizzazione di mostre, manifestazioni, convegni, nonché redazione, stampa, acquisto e diffusione di pubblicazioni riguardanti l’opera di ricostruzione delle zone terremotate del Friuli in occasione del trentesimo anniversario degli eventi sismici del 1976” e con lo stanziamento di 400.000 euro per l’anno 2005.

     4. All’onere di 400.000 euro per l’anno 2005 derivante dall’autorizzazione di spesa disposta dal comma 3, si provvede mediante storno di 400.000 euro per l’anno 2005 corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2004 e trasferita ai sensi degli articoli 17, comma 12, e 44, commi 1 e 2, della legge regionale 7/1999, con decreto dell’Assessore alle Finanze 17/REF dell’8 febbraio 2005 dalla unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 con riferimento al capitolo 9512 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa per l’anno 2005.


[1] Comma sostituito dall'art. 9 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[2] Articolo modificato dall'art. 63 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 e abrogato dall'art. 47 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

[3] Articolo abrogato dall'art. 47 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

[4] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[5] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.