Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 18/08/2005 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. (Prelazione in ambiti unitari). |
Art. 2. (Unità produttive ricostruite in ambito). |
Art. 3. (Assegnazione alloggi ricostruiti). |
Art. 4. (Revoca benefici concessi per impossibilità riassegnazione immobile). |
Art. 5. (Sanatoria di domande tardive). |
Art. 6. (Sanatoria in materia di unità produttive). |
Art. 7. (Ripetizione domande). |
Art. 8. (Assunzione a carico della Regione di spese connesse a contenziosi). |
Art. 9. (Ulteriore assunzione a carico della Regione di spese connesse a contenziosi). |
Art. 10. (Voltura contributi a seguito di azioni giudiziali). |
Art. 11. (Adeguamento antisismico. Ammissibilità). |
Art. 12. (Adeguamento antisismico. Riammissioni). |
Art. 13. (Adeguamento antisismico. Ulteriori riammissioni). |
Art. 14. (Decadenza e revoca di contributi). |
Art. 15. (Interventi risarcitori). |
Art. 16. (Interpretazione autentica). |
Art. 17. (Sostituzione dell’articolo 105 della legge regionale 37/1993). |
Art. 18. (Contributo straordinario al Comune di Colloredo di Monte Albano per la realizzazione di interventi museali ed espositivi). |
Art. 19. (Termini avvio lavori di ripristino). |
Art. 20. (Modifica all’articolo 39 della legge regionale 50/1990). |
Art. 21. (Riapertura termini istanze di revoca provvedimenti di diniego di contributo). |
Art. 22. (Utilizzo economie). |
Art. 23. (Termini rendicontazione). |
Art. 24. (Revisione progettuale). |
Art. 25. (Termini piani particolareggiati). |
Art. 26. (Termini espropriazioni). |
Art. 27. (Termini esecuzione lavori). |
Art. 28. (Modifica all’articolo 24 della legge regionale 37/1993). |
Art. 29. (Provvedimenti a favore di emigranti non proprietari). |
Art. 30. (Manifestazioni per il trentesimo anniversario degli eventi sismici). |
§ 4.10.207 – L.R. 18 agosto 2005, n. 24.
Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione.
(B.U. 22 agosto 2005, n. 33 – S.S. n. 17).
Art. 1. (Prelazione in ambiti unitari).
1. I soggetti che esercitano il diritto di prelazione, ai sensi dell’articolo 27 della
Art. 2. (Unità produttive ricostruite in ambito).
1. Al comma 9 dell’articolo 27 della
Art. 3. (Assegnazione alloggi ricostruiti).
1. Ai fini dell’assegnazione di alloggi ricostruiti ai sensi dell’articolo 42, ottavo comma, della
2. L’assegnazione è disposta a favore del proprietario alla data del 6 maggio 1976 del fabbricato demolito o ai suoi successori per causa di morte.
Art. 4. (Revoca benefici concessi per impossibilità riassegnazione immobile).
1. Qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 137, comma 15, della
Art. 5. (Sanatoria di domande tardive).
1. Le domande di contributo in conto interessi o in annualità costanti, anche in forma capitalizzata, per la ricostruzione degli edifici distrutti dagli eventi sismici del 1976, presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 50, secondo comma, della
2. Ai fini dell’applicazione del comma 1 è sufficiente che la domanda sia stata presentata, prima della data di entrata in vigore della presente legge, presso il Comune che fa da tramite per il suo inoltro alla Regione.
3. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all’unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9515 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 6. (Sanatoria in materia di unità produttive).
1. Non si fa luogo alla pronuncia di decadenza dal contributo concesso ai sensi dell’articolo 56 della
Art. 7. (Ripetizione domande).
1. Nelle ipotesi disciplinate dall’articolo 140, comma 76, della
Art. 8. (Assunzione a carico della Regione di spese connesse a contenziosi).
1. Le disposizioni di cui all’articolo 70 della
2. L’assunzione a carico della Regione delle spese connesse alle sentenze che definiscono le controversie di cui al comma 1 è ammessa nei soli casi in cui l’edificio riparato ai sensi dell’articolo 6, secondo comma, lettera a), della
3. L’assunzione a carico della Regione delle spese di cui al comma 2 è limitata alle sole controversie iniziate prima della data di entrata in vigore della presente legge.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il finanziamento regionale è accordato per l’intero importo accollato in solido al Comune e all’impresa appaltatrice, qualora quest’ultima sia stata dichiarata fallita in corso di causa e le spese siano state interamente sostenute dal Comune, senza possibilità di esercitare azione di rivalsa nei confronti della medesima.
5. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all’unità previsionale di base 4.5.340.1.636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9448 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 9. (Ulteriore assunzione a carico della Regione di spese connesse a contenziosi).
1. Le disposizioni di cui all’articolo 70 della
2. L’assunzione a carico della Regione delle spese connesse alle sentenze che definiscono le controversie di cui al comma 1 è limitata alle sole cause definite prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 10. (Voltura contributi a seguito di azioni giudiziali).
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della
«4 bis. In caso di vendita e assegnazione giudiziali dell’immobile, il soggetto assegnatario subentra sia nei procedimenti non ancora definiti, sia nei ratei di contributo non ancora riscossi.».
2. I provvedimenti di subingresso eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 4 bis, della
Art. 11. (Adeguamento antisismico. Ammissibilità).
1. Gli interventi ai sensi della
Art. 12. (Adeguamento antisismico. Riammissioni).
1. Le domande già inserite nelle graduatorie formate ai sensi della
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 fanno carico all’unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9548 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 13. (Adeguamento antisismico. Ulteriori riammissioni).
1. Le domande ricadenti sotto le previsioni dell’articolo 15, comma 20, della
2. A tal fine i Comuni nella formazione delle graduatorie collocano le domande di cui al comma 1 tenendo conto della situazione di effettivo utilizzo alla data dell’1 gennaio 2004.
3. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente già adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l’effetto, le domande stesse sono fatte salve ai fini della concessione dei relativi contributi.
Art. 14. (Decadenza e revoca di contributi).
1. Al comma 1 dell’articolo 39 della
2. Le somme dovute a seguito dei provvedimenti assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 39, comma 1, della
Art. 15. (Interventi risarcitori).
1. Le istanze di contributo presentate ai sensi dell’articolo 104 della
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco riportati:
– UPB 4.5.340.1.636 - capitolo 9421;
– UPB 4.5.340.2.644 - capitolo 9555.
Art. 16. (Interpretazione autentica).
1. In via di interpretazione autentica dell’articolo 6, comma 60 della
2. I provvedimenti di concessione dei contributi in conto capitale, eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge, in difformità al disposto di cui all’articolo 6, comma 60, della
3. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui all’articolo 30 della
Art. 17. (Sostituzione dell’articolo 105 della
1. L’articolo 105 della
«Art. 105. (Spese per occupazione e acquisizione aree).
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese, compresi gli eventuali interessi sulle somme capitali, che i Comuni di Venzone e Pinzano al Tagliamento sono tenuti ad assumere per l’occupazione temporanea e l’acquisizione di aree individuate ai sensi dell’articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 105 della
Art. 18. (Contributo straordinario al Comune di Colloredo di Monte Albano per la realizzazione di interventi museali ed espositivi).
1. Al fine di assicurare, nell'ambito dell'opera di ricostruzione e recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano, disciplinata dalla
2. Per l’intervento di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni del titolo V della
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 4.5.340.1.636 con riferimento al capitolo 9476 (1.1.152.2.06.06) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 340 - Servizio n. 268 - Interventi ricostruzione - con la denominazione “Contributo straordinario al Comune di Colloredo di Monte Albano per la realizzazione di interventi museali ed espositivi negli spazi della “Torre Porta”con lo stanziamento di 150.000 euro per l’anno 2005.
4. All’onere di 150.000 euro per l’anno 2005 derivante dall’autorizzazione di spesa disposta dal comma 3, si provvede mediante storno di 150.000 euro per l’anno 2005 corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2004 e trasferita ai sensi degli articoli 17, comma 12, e 44, commi 1 e 2, della
Art. 19. (Termini avvio lavori di ripristino).
1. Ai commi 1 e 4 dell’articolo 17 della
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all’unità previsionale di base 4.5.340.1.636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9438 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 20. (Modifica all’articolo 39 della
1. Al comma 1 dell’articolo 39 della
Art. 21. (Riapertura termini istanze di revoca provvedimenti di diniego di contributo).
1. I termini previsti dall’articolo 64 della
2. Nei termini riaperti ai sensi del comma 1 le istanze di revoca possono essere presentate anche nei confronti dei provvedimenti di diniego dei contributi di cui alla
3. Le opere realizzate in difformità dai criteri indicati al comma 2 sono ammissibili ai benefici previsti dalla
Art. 22. (Utilizzo economie).
1. Al comma 73 dell’articolo 5 della
Art. 23. (Termini rendicontazione).
1. Al comma 53 dell’articolo 6 della
Art. 24. (Revisione progettuale).
1. Le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 1, della
Art. 25. (Termini piani particolareggiati). [2]
[1. In deroga al limite fissato dall’articolo 16, quinto comma, della
2. Nel caso in cui la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della
3. La validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della
4. I commi 95, 96, 97 e 98 dell’articolo 4 della
Art. 26. (Termini espropriazioni). [3]
[1. A favore degli enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità con onere a carico dei capitoli di spesa finalizzati alla ricostruzione delle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del 1976, i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ultimato i lavori dopo la scadenza dei termini stabiliti, permangono i finanziamenti concessi. Se, per i lavori anzidetti, non siano formalmente conclusi, alla predetta data, i necessari procedimenti espropriativi degli immobili, i termini per il completamento delle espropriazioni sono fissati al 31 dicembre 2008 [4].
2. Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, le opere di cui al comma 1 non siano state completamente realizzate, anche solo da un punto di vista amministrativo, pur essendo già scaduti i termini stabiliti per l’ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, detti termini sono parimenti fissati al 31 dicembre 2008 [5].]
Art. 27. (Termini esecuzione lavori).
1. Gli interventi assistiti dalle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, soggetti dalla vigente legislazione in materia edilizia alla presentazione della denuncia di inizio attività, non incorrono nella decadenza dal contributo per il mancato rispetto del termine di ultimazione lavori, qualora gli interessati comunque eseguano le opere previste dal progetto entro il termine di nove anni decorrente dalla data di presentazione del primo atto abilitativo, anche in presenza di più denunce di inizio attività.
Art. 28. (Modifica all’articolo 24 della
1. Alla lettera e), del comma 5, dell’articolo 24 della
Art. 29. (Provvedimenti a favore di emigranti non proprietari).
1. Le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 1, della
Art. 30. (Manifestazioni per il trentesimo anniversario degli eventi sismici).
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per la realizzazione di mostre, manifestazioni, convegni, nonché redazione, stampa, acquisto e diffusione di pubblicazioni riguardanti l’opera di ricostruzione delle zone terremotate del Friuli in occasione del trentesimo anniversario degli eventi sismici del 1976.
2. Il programma delle iniziative di cui al comma 1 viene approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore all’ambiente e lavori pubblici.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 4.5.340.1.636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2005 - 2007 e del bilancio per l’anno 2005 con riferimento al capitolo 9477 (1.1.142.2.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 268 - Interventi in materia di ricostruzione, con la denominazione “Spese per la realizzazione di mostre, manifestazioni, convegni, nonché redazione, stampa, acquisto e diffusione di pubblicazioni riguardanti l’opera di ricostruzione delle zone terremotate del Friuli in occasione del trentesimo anniversario degli eventi sismici del 1976” e con lo stanziamento di 400.000 euro per l’anno 2005.
4. All’onere di 400.000 euro per l’anno 2005 derivante dall’autorizzazione di spesa disposta dal comma 3, si provvede mediante storno di 400.000 euro per l’anno 2005 corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2004 e trasferita ai sensi degli articoli 17, comma 12, e 44, commi 1 e 2, della
[1] Comma sostituito dall'art. 9 della
[2] Articolo modificato dall'art. 63 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 47 della
[4] Comma così modificato dall'art. 5 della
[5] Comma così modificato dall'art. 5 della