Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.4 bilanci e piani finanziari |
Data: | 10/11/1998 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Assestamento di bilancio). |
Art. 2. (Approvazione tabella variazioni dello stato di previsione dell'entrata). |
Art. 3. (Approvazione tabella variazioni dello stato di previsione della spesa). |
Art. 4. (Approvazione tabella variazioni relative ad assegnazioni statali). |
Art. 5. (Modificazioni di codici di finanza regionale). |
Art. 6. (Copertura finanziaria). |
Art. 7. (Riequilibrio delle assegnazioni ai Comuni). |
Art. 8. (Autorizzazione alla rinegoziazione di mutui agevolati). |
Art. 9. (Altre norme finanziarie). |
Art. 10. (Anticipazione regionale per la completa attuazione del DOCUP obiettivo 5b e ulteriori norme speciali per l'accelerazione della spesa relativa al DOCUP obiettivo 5b). |
Art. 11. (Partecipazione della Regione ad interventi umanitari nel Kosovo). |
Art. 12. (Consorzi di sviluppo industriale - proroga regime contributivo). |
Art. 13. (Proroga dei termini di cui all'articolo 4 della legge regionale 31/1997). |
Art. 14. (Rifinanziamento di leggi regionali). |
Art. 15. (Assestamento di programmi comunitari). |
Art. 16. (Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 3/1998). |
Art. 17. Entrata in vigore. |
§ 6.4.165 - L.R. 10 novembre 1998, n. 14.
Assestamento del bilancio 1998 e del bilancio pluriennale 1998-2000 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
(B.U. 11 novembre 1998, n. 45).
Art. 1. (Assestamento di bilancio).
1. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della
Art. 2. (Approvazione tabella variazioni dello stato di previsione dell'entrata).
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "A".
Art. 3. (Approvazione tabella variazioni dello stato di previsione della spesa).
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "B"; sono altresì istituiti i capitoli e - nei relativi elenchi - le partite di fondo globale ivi indicati "di nuova istituzione" con la classificazione a fianco di ciascuno indicata.
Art. 4. (Approvazione tabella variazioni relative ad assegnazioni statali).
1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "C"; sono altresì istituiti i capitoli ivi indicati "di nuova istituzione" con la classificazione a fianco di ciascuno indicata.
Art. 5. (Modificazioni di codici di finanza regionale).
1. Il codice di finanza regionale, relativo a titolo, categoria e voce economica dei sotto elencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è sostituito con quello a fianco di ciascuno indicato:
a) capitolo 4322 - codice 1.5.2.
b) capitolo 7862 - codice 2.3.5.
c) capitoli 1597, 3879, 6242, 6243, 6493, 7737, 7738, 7739, 7740, 7741, 7742, 7743, 7744, 7745, 7746, 7747, 7748, 7749, 7750, 7751, 7752, 7753, 7754, 7755, 7756, 7757, 8284 - codice 2.4.3.
d) capitolo 1390 - codice 2.6.3.
2. Il codice di finanza regionale, relativo a titolo, categoria e voce economica dei sotto elencati capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è sostituito con quello a fianco di ciascuno indicato:
a) capitolo 90 - codice 1.1.6.
b) capitoli 282, 284, 290, 336, 408, 434, 467 - codice 2.3.1.
c) capitoli 208, 216, 223, 228, 257 - codice 2.3.2.
d) capitoli 218, 409 - codice 2.3.3.
e) capitoli 250, 251 - codice 2.3.4.
f) capitoli 954, 958, 965 - codice 3.1.1.
g) capitolo 1077 - codice 4.3.4.
h) capitoli 857, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 1057, 1071, 1072, 1073, 1075, 1076, 1085, 1088, 1092, 1093, 1094, 1095 - codice 4.3.6.
Art. 6. (Copertura finanziaria).
1. All'onere complessivo di lire 212.581.323.111 per l'anno 1998 derivante dalla presente legge in relazione ai seguenti elementi:
a) alla minore entrata di lire 101.939.817.276, derivante dal saldo delle variazioni previste dalla tabella "A" approvata con l'articolo 2;
b) alla maggiore spesa di lire 5.439.725.822, derivante dal saldo delle variazioni previste dalla tabella "B" approvata con l'articolo 3;
c) alle maggiori autorizzazioni di spesa, per complessive lire 105.201.780.013, previste dall'articolo 7, comma 4, dall'articolo 9, commi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 13, nonché dagli articoli 11, 14 e 15;
si provvede con l'utilizzo del saldo finanziario di cui all'articolo 1.
2. All'onere di lire 816 milioni per l'anno 1999 e di lire 855 milioni per l'anno 2000 derivanti dall'articolo 9, comma 2, si provvede per lire. 300 milioni relativi all'anno 1999 con l'entrata di pari importo prevista dall'articolo 9, comma 7, e per lire 516 milioni relativi all'anno 1999, nonché lire 855 milioni relativi, all'anno 2000 con la riduzione di spesa di pari importo prevista per gli anni medesimi dalla tabella "B" approvata con l'articolo 3.
Art. 7. (Riequilibrio delle assegnazioni ai Comuni).
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 4, della
2. Le assegnazioni previste dal comma 1 sono attribuite ai Comuni per l'esercizio delle funzioni proprie.
3. Le assegnazioni sono attribuite ai Comuni sulla base dei criteri definiti dal regolamento previsto dall'articolo 2 della
4. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 1729 [2.1.232.3.12.33], che si istituisce nella rubrica n. 11 - programma 0.6.1.
- spese d'investimento - categoria 2.3.. - sezione XII - con la
denominazione "Fondo perequativo delle assegnazioni al sistema delle
autonomie locali" e con lo stanziamento di lire 2.500 milioni per l'anno
1998.
Art. 8. (Autorizzazione alla rinegoziazione di mutui agevolati).
1. Le imprese beneficiarie di contributi in conto interessi sui mutui e finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 1 della
2. Gli istituti bancari comunicano alla Direzione regionale dell'industria le condizioni della rinegoziazione, che può avvenire anche tramite novazione del contratto, ed in particolare del nuovo piano di ammortamento, ai fini della rideterminazione del contributo in conto interessi già concesso.
3. Resta a carico dell'impresa una percentuale non inferiore al 50 per cento della quota interessi della rata di ammortamento come rideterminata, fermo restando che la rideterminazione del contributo non può comunque essere superiore nel suo ammontare e durata a quanto già precedentemente concesso.
4. Nella rideterminazione del contributo sono calcolate le rate di mutuo scadute e pagate dall'impresa, prima della rinegoziazione e non ancora contribuite, a causa di eventuali disallineamenti tra il piano di ammortamento a suo tempo predisposto dalla banca e il piano di liquidazione del contributo.
5. I beneficiari sono autorizzati a rinegoziare con i medesimi istituti bancari i mutui assistiti da contributo regionale diversi da quelli di cui al comma 1, ovvero già disciplinati da apposita nonna, relativamente alle sole rate residuali mantenendone invariato il numero e le relative scadenze temporali.
6. A fronte delle rinegoziazioni di cui al comma 5 l'Amministrazione regionale provvede a confermare i contributi stessi con le riduzioni derivanti dalle nuove condizioni applicate.
7. Ai fini della continuità del rapporto contributivo le rinegoziazioni sono preventivamente autorizzate dalle Direzioni competenti alla erogazione dei contributi, su domanda dei beneficiari corredata dalla lettera di adesione della banca.
8. Le eventuali garanzie prestate sui mutui oggetto di rinegoziazione vengono riconfermate a cura delle Direzioni regionali competenti negli importi ridotti derivanti dalla rinegoziazione stessa.
9. Le economie accertate in conseguenza delle riduzioni determinate ai sensi del presente articolo sono utilizzate per il finanziamento di capitoli di spesa iscritti nelle rubriche in cui le economie stesse si sono realizzate.
9 bis. Nella rinegoziazione del: mutui agrari di miglioramento posti in essere con fondi propri delle banche, ovvero con fondi reperiti mediante emissioni obbligazionarie, la rata di concorso negli interessi a carico dell'Amministrazione regionale può essere maggiorata degli oneri che il mutuatario deve corrispondere alla banca finanziatrice per effetto della rinegoziazione medesima [1].
9 bis.1. Nei provvedimenti di rideterminazione del contributo conseguente alla rinegoziazione, da parte delle aziende concessionarie dei servizi di linea di interesse regionale, dei mutui stipulati ai sensi dell’articolo 57 bis della
9 ter. Alla copertura dei predetti oneri si provvede affingendo all'importo derivante dalla differenza tra la rata a carico della Regione - determinata con l'originario decreto di concessione - e la nuova rata di concorso rideterminata per effetto della rinegoziazione del mutuo [3].
9 quater. L'intervento regionale a copertura degli oneri di rinegoziazione dei mutui è ripartito sulle semestralità od annualità residue fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli oneri medesimi e non può superare l'ammontare complessivo della minore spesa a carico della Regione derivante per effetto della ricontrattazione [4].
Art. 9. (Altre norme finanziarie).
1. Al fine di assicurare, nel limite massimo di lire 3.000 milioni, la copertura del costo standardizzato dei servizi del trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere al ripiano dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1997 delle aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale, nei limiti della quota corrispondente all'ammontare del costo standard corrente dei suddetti servizi, riconosciuto per ciascuna azienda ai sensi dell'articolo 48, terzo comma, lettera a), della
2. [5].
3. In relazione al disposto di cui all'articolo 66 bis, comma 1, della
a) quota interessi: lire 161 milioni per l'anno 1998, lire 300 milioni per l'anno 1999, lire 270 milioni per l'anno 2000, lire 230 milioni per l'anno 2001, lire 170 milioni per l'anno 2002 e lire 100 milioni per l'anno 2003 a carico del capitolo 1279 [1.1.173.2.06.31] - spese correnti - categoria 1.7 - con la denominazione "Oneri in linea interessi derivanti dal subentro dell'Amministrazione regionale nelle posizioni debitorie dell'Istituto regionale per la formazione professionale (I.R.Fo.P.) - (Spesa obbligatoria)" e con lo stanziamento complessivo di lire 731 milioni, suddiviso in ragione di lire 161 milioni per l'anno 1998, lire 300 milioni per l'anno 1999 e lire 270 milioni per l'anno 2000, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni medesimi. Le quote autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi;
b) quota capitale: lire 235 milioni per l'anno 1998, lire 516 milioni per l'anno 1999, lire 585 milioni per l'anno 2000, lire 664 milioni per l'anno 2001, lire 753 milioni per l'anno 2002 e lire 854 milioni per l'anno 2003 a carico del capitolo 1319 [2.1.310.5.06.31] - spese d'investimento - categoria 3.1 - con la denominazione "Oneri in linea capitale derivanti dal subentro dell'Amministrazione regionale nelle posizioni debitorie dell'Istituto regionale per la formazione professionale (I.R.Fo.P.) - (Spesa obbligatoria)" e con lo stanziamento complessivo di lire 1.336 milioni, suddiviso in ragione di lire 235 milioni per l'anno 1998, lire 516 milioni per l'anno 1999 e lire 585 milioni per l'anno 2000, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni medesimi. Le quote autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
4. Al fine di garantire la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla rinegoziazione, prevista dall'articolo 1, commi 18 e 19, della
5. In relazione ai maggiori rientri accertati al 31 dicembre 1997 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997/1999, è autorizzata la spesa di lire 159.795.157 per l'anno 1998 a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della
6. Al fine di concorrere alla copertura dei maggiori oneri 1998 derivanti dall'assistenza farmaceutica convenzionata, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che esercitano nella Regione le funzioni del Servizio sanitario un finanziamento straordinario di lire 4.900 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 4.900 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 4358 [1.1.157.2.08.08], che si istituisce nella Rubrica n. 22 - programma 2.1.1. - spese correnti - categoria 1.5. - Sezione VIII - con la denominazione "Finanziamento straordinario agli enti che esercitano nella Regione le funzioni del Servizio sanitario nazionale a sostegno dei maggiori oneri 1998 derivanti dall'assistenza farmaceutica convenzionata" e con lo stanziamento di lire 4.900 milioni per l'anno 1998.
7. In applicazione dell’articolo 4, comma 3, della
8. Per le finalità previste dall'articolo 88, comma 1, della
9. Al fine di sopperire alle necessità di manutenzione straordinaria delle opere acquedottistiche nella destra Tagliamento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la progettazione e la realizzazione delle opere di risanamento all'interno della galleria Masarach dell'acquedotto della Val d'Arzino danneggiata in seguito a imprevedibili dissesti di origine geologica. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 2359 [2.1.210.3.08.16], che si istituisce nella Rubrica n. 15 - programma 1.1.2. - spese di investimento - categoria 2.1. - Sezione VIII - con la denominazione "Spese per la progettazione e la realizzazione delle opere di risanamento all'interno della galleria Masarach dell'acquedotto della Val d'Arzino" e con lo stanziamento di lire 250 milioni per l'anno 1998.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda di promozione turistica di Grado un contributo per la definizione delle partite debitorie nei confronti del Comune di Grado, risultanti da un accordo transattivo tra i due enti. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.410 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8138 [1.1.163.2.10.24], che si istituisce nella Rubrica n. 30 - programma 0.6.3. - di nuova istituzione nella Rubrica - spese correnti - categoria 1.6. - Sezione X - con la denominazione "Contributi all'Azienda di promozione turistica di Grado per la definizione delle partite debitorie nei confronti del Comune di Grado" e con lo stanziamento di lire 2.410 milioni per l'anno 1998.
11. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, lettera f), della
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere al ristoro dei danni subiti dai privati e dalle imprese industriali, artigianali, commerciali e di servizi conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale il 5 e il 12 settembre 1998, per i quali è stato decretato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 9 della
13. Le disposizioni operative per la concessione di contributi a fondo perduto a favore dei privati e delle imprese, approvate con decreti dell'Assessore regionale alla protezione civile n. 506 e 507 del 10 giugno 1998, in esecuzione a quanto disposto dal
14. [7].
15. Ad integrazione del disposto di cui all'articolo 42, comma 3, della
16. [8].
17. Il capitolo 5018 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è attribuito alla Rubrica n. 10.
18. Qualora interventi rendicontabili su programmi e progetti statali e comunitari approvati e iscritti a bilancio, ovvero interventi sostenibili a fronte di specifiche assegnazioni all’uopo finalizzate, corrispondano ad impegni già assunti su capitoli di bilancio diversi da quelli appositamente istituiti a fronte dei programmi, progetti e interventi medesimi, al fine della corretta contabilizzazione sono assunti impegni di pari importo sui capitoli pertinenti del programma o del progetto statale o comunitario di riferimento ovvero dell’intervento di riferimento e sono disposti i corrispondenti pagamenti con commutazione su apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata [9].
Art. 10. (Anticipazione regionale per la completa attuazione del DOCUP obiettivo 5b e ulteriori norme speciali per l'accelerazione della spesa relativa al DOCUP obiettivo 5b).
1. In attuazione dell'accordo stabilito nella Conferenza permanente Stato-Regioni relativamente alla riprogrammazione di alcuni programmi comunitari per contribuire al finanziamento della ricostruzione delle zone dell'Umbria e delle Marche colpite dal terremoto, nonché della deliberazione del Comitato di sorveglianza del 6 marzo 1998, il piano finanziario del DOCUP obiettivo 5b, approvato con
2. Per le finalità di cui all'articolo 91, comma 1, della
3. Gli impegni già assunti dall'ERSA a fronte del DOCUP obiettivo 5b antecedentemente all'entrata in vigore della
4. In relazione al disposto di cui al comma 1, in sostituzione al disposto di cui all'articolo 91, comma 6, della
a) capitoli 195 dell'entrata e 7002 della spesa - lire 2.336.728.992 (Fondi statali cofinanziamento FERS);
b) capitoli 198 dell'entrata e 7005 della spesa - lire 610.477.767 (Fondi FERS).
5. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse relative all'obiettivo 5b, ed in deroga alle vigenti disposizioni in materia di ordinamento contabile degli enti regionali, l'ERSA è autorizzato a costituire, nello stato di previsione della spesa del proprio bilancio, speciali fondi cui far affluire le somme resesi disponibili in corso d'esercizio per effetto di disimpegni relativi a rinunce, revoche o riduzioni dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'obiettivo 5b. I fondi speciali sono utilizzati per l'impinguamento dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa relativi all'attuazione del DOCUP obiettivo 5b. Il prelievo da detti fondi e l'impinguamento dei capitoli di spesa vengono disposti con la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della
Art. 11. (Partecipazione della Regione ad interventi umanitari nel Kosovo).
1. In considerazione della grave situazione sociale creatasi nel Kosovo a seguito del precipitare della situazione politica in questa regione nella Repubblica di Jugoslavia l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare ad iniziative aventi finalità di aiuto umanitario alle popolazioni colpite dagli eventi bellici. L'individuazione delle iniziative da sostenere, la concessione e contestuale erogazione dei finanziamenti è disposta previa deliberazione della Giunta regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 170 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 4105 [1.1.162.2.08.07], che si istituisce nella Rubrica n. 20 - programma 0.5.3. di nuova istituzione nella Rubrica - spese correnti - categoria 1.6. - Sezione VIII
- con la denominazione "Conferimenti al Fondo regionale della protezione
civile per le iniziative aventi finalità di aiuto umanitario alle
popolazioni colpite dagli eventi bellici nella regione del Kosovo nella
Repubblica di Jugoslavia" e con lo stanziamento di lire 170 milioni per
l'anno 1998.
Art. 12. (Consorzi di sviluppo industriale - proroga regime contributivo). [10]
1. In attesa che venga emanata la normativa regionale di riforma in materia di promozione dello sviluppo industriale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di cui all'articolo 1 della
Art. 13. (Proroga dei termini di cui all'articolo 4 della
Art. 14. (Rifinanziamento di leggi regionali).
(Omissis).
Art. 15. (Assestamento di programmi comunitari).
(Omissis).
Art. 16. (Modifica dell'articolo 16 della
Art. 17. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Tabelle
(Omissis)
[1] Comma aggiunto dall'art. 16 della
[2] Comma aggiunto dall’art. 6 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 16 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 16 della
[5] Inserisce l'art. 66 bis nella
[6] Comma così sostituito dall’art. 3 della
[7] Modifica il comma 1, art. 71 della
[8] Modifica i commi 2 e 3, art. 5 della
[9] Comma modificato dall’art. 12 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[11] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 10 marzo 1999, n. 10.
[12] Articolo abrogato dall'art. 4 della
[13] Modifica il comma 11, art. 16 della