§ 2.8.29 - Legge 14 febbraio 1964, n. 38.
Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:14/02/1964
Numero:38


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'applicazione delle provvidenze di cui al titolo I, capitolo 1°, al titolo II ed al titolo III, capitoli 3°, 4° e 5° della legge 21 luglio 1960, [...]
Art. 2.      E' autorizzata la spesa di L. 5.000 milioni in ragione di 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1967-68, per concedere alle aziende agricole di cui al precedente [...]
Art. 3.      Il primo comma dell'art. 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è sostituito dal seguente:
Art. 4.  [3]
Art. 5.      L'art. 11 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      L'art. 21 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, i contributi stessi possono essere concessi per la ricostituzione di capitali di conduzione che non [...]
Art. 8.      All'onere di L. 4.533.333.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, verrà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti [...]


§ 2.8.29 - Legge 14 febbraio 1964, n. 38. [1]

Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche.

(G.U. 29 febbraio 1964, n. 53).

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'applicazione delle provvidenze di cui al titolo I, capitolo 1°, al titolo II ed al titolo III, capitoli 3°, 4° e 5° della legge 21 luglio 1960, n. 739, in favore delle aziende agricole danneggiate ad eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 8 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739.

     Tale spesa è così ripartita:

 

 

Milioni

a) per la concessione dei contributi e delle somme di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1963 - 64 e di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1964 - 65.

L.

3.000

b) per gli interventi di cui all'articolo 8 della suddetta legge ed il pagamento degli studi e progettazioni ivi previsti in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1963 - 64 e 1964 - 65.

"

2.000

c) per l 'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi degli articoli 10 e 12 della stessa legge in ragione di lire 33 milioni e 333.000 per ciascun esercizio finanziario dal 1963 - 64 al 1992 - 93, di cui lire 17 milioni destinati all'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del citato articolo 12.

"

1.000 [2]

d) per la concessione agli E.C.A. da parte del Ministero dell'interno, di sovvenzioni straordinarie per gli interventi previsti dall'articolo 21 della ripetuta legge n. 739 a favore dei coltivatori diretti titolari di aziende agricole danneggiate in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degliesercizi finanziari 1963 - 64 e 1964 - 65

"

1.000

     La somma recata dalla precedente lettera a) per il 1964-65 può essere attribuita agli organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste anche nel corso dell'esercizio 1963-64.

 

          Art. 2.

     E' autorizzata la spesa di L. 5.000 milioni in ragione di 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1967-68, per concedere alle aziende agricole di cui al precedente articolo un concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale erogati da istituti od enti esercenti il credito agrario per gli scopi e con i criteri previsti dall'art. 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

     Il concorso dello Stato sarà corrisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste agli Istituti ed Enti mutuanti - sulla base di elenchi dai medesimi prodotti - in annualità erogate anticipatamente pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso d'interesse fissato ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e quella calcolata al tasso d'interesse dovuto dalle ditte mutuatarie nella misura prevista dall'art. 6 della citata legge n. 739.

     Ai prestiti si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia di credito agrario di esercizio, ivi comprese le norme di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 130. Ciascuna annualità di rimborso con i relativi interessi è garantita da privilegi ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

 

          Art. 3.

     Il primo comma dell'art. 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è sostituito dal seguente:

     "Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato a disporre anticipazioni agli istituti esercenti il credito agrario ed agli enti che la legge ammette all'esercizio del credito agrario in natura, per la concessione di prestiti di esercizio alle aziende agricole che abbiano subìto perdite tali da compromettere il loro bilancio economico, con preferenza ai coltivatori diretti".

 

          Art. 4. [3]

 

          Art. 5.

     L'art. 11 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [4].

     "Nelle stesse zone il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale dispone la sospensione dei contributi agricoli unificati per la durata di un anno a partire dalla data del provvedimento di delimitazione.

     "Il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale dispone altresì la sospensione per la durata di un anno del pagamento dei contributi dovuti dai coltivatori diretti a norma delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, e 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive aggiunte e modificazioni.

     "I contributi sospesi saranno recuperati in 24 rate bimestrali uguali decorrenti dalla scadenza del periodo di sospensione".

 

          Art. 6.

     L'art. 21 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è sostituito dal seguente:

     "E' data facoltà al Ministero dell'interno di concedere agli E.C.A. delle zone delimitate ai sensi dell'art. 9 sovvenzioni straordinarie da destinare a favore di titolari di aziende diretto-coltivatrici per il pagamento dei contributi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, e della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive aggiunte e modificazioni".

 

          Art. 7.

     Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, i contributi stessi possono essere concessi per la ricostituzione di capitali di conduzione che non trovino reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti anche quando le aziende non abbiano subìto danni nelle strutture fondiarie.

 

          Art. 8.

     All'onere di L. 4.533.333.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, verrà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Per una modifica della presente spesa vedi da ultimo l'art. 1 della L. 21 novembre 1967, n. 1174.

[3] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.L. 30 agosto 1968, n. 917.

[4] Comma abrogato dall'art. 7 del D.L. 30 agosto 1968, n. 917.