§ 2.8.86 - Legge 2 dicembre 1998, n. 423.
Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:02/12/1998
Numero:423


Sommario
Art. 1.  Interventi strutturali urgenti.
Art. 2.  Interventi integrativi.
Art. 3.  Interventi ulteriori per il settore agricolo e agroalimentare.
Art. 4.  Copertura finanziaria.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 2.8.86 - Legge 2 dicembre 1998, n. 423.

Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico.

(G.U. 10 dicembre 1998, n. 288).

 

     Art. 1. Interventi strutturali urgenti.

     1. Per fare fronte alla grave crisi di mercato del comparto agrumicolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l'approvazione le linee programmatiche di indirizzo e di intervento per l'agrumicoltura italiana anche al fine di contenere i costi di produzione, di riorganizzare la commercializzazione e di migliorare la qualità dei prodotti agricoli, tenendo conto dell'esigenza di risanamento tecnico-colturale e varietale. Per l'attuazione degli urgenti interventi strutturali previsti dal documento predetto è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi nel 1998.

     2. Per l'attuazione dei lavori di adeguamento alla normativa comunitaria delle strutture e delle attrezzature delle aziende di produzione di latte, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, il Ministro per le politiche agricole, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi finanziari per la cui attuazione è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi nel 1998. Il programma di cui al presente comma deve considerare prioritariamente le esigenze di adeguamento delle piccole aziende, delle aree marginali e dei giovani agricoltori con età inferiore a quaranta anni.

     3. Per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale, ad integrazione dello stanziamento previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è autorizzata la spesa di lire 391 miliardi nel 1998. L'importo suddetto, su proposta del Ministro per le politiche agricole, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è destinato dal CIPE per il finanziamento di programmi interregionali o azioni comuni adottati dalle regioni e dalle province autonome, per la copertura delle rate dei mutui di miglioramento fondiario, contratti dalle regioni in applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, scadenti nel 1998, e per le attività realizzate dal Ministero per le politiche agricole, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, nonché per il finanziamento dei regimi di aiuto previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, emanato in attuazione dell'articolo 55, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

          Art. 2. Interventi integrativi.

     1. Per gli interventi previsti dall'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è concesso un contributo quindicennale di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 1998, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento per capitale e interessi derivanti dalla contrazione di operazioni finanziarie che la RIBS Spa è autorizzata ad effettuare. Ciascuna annualità è trasferita alla RIBS Spa entro il 31 gennaio di ogni anno; per l'anno 1998 si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

 

          Art. 3. Interventi ulteriori per il settore agricolo e agroalimentare.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, per le attività svolte dalle associazioni di allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli funzionali e delle valutazioni genetiche previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, è stanziato l'importo di lire 10 miliardi per l'anno 1999 e di lire 20 miliardi per l'anno 2000 e per gli anni successivi.

     2. Per far fronte alla grave crisi di mercato del settore pataticolo è attribuita all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per l'anno 1998 la somma di lire 7,5 miliardi per la concessione di aiuti nazionali all'ammasso privato delle patate.

     3. Per l'attuazione degli interventi urgenti previsti dall'accordo interprofessionale del settore pataticolo, sono attribuite all'AIMA le somme di lire 1 miliardo per l'anno 1998 e di lire 6,5 miliardi per l'anno 1999 per erogare aiuti a sostegno del prezzo delle patate destinate alla trasformazione industriale.

     4. Per avviare le azioni nazionali derivanti dall'applicazione delle determinazioni adottate dalla conferenza di Kyoto per la riduzione delle emissioni gassose, il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al CIPE per l'approvazione un programma nazionale denominato "Biocombustibili". Per la realizzazione del predetto programma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi annue a decorrere dal 1999.

     5. Al fine di promuovere lo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare sono autorizzate le seguenti spese: lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a ulteriore sostegno degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, della presente legge; lire 8 miliardi per l'anno 1999 e lire 18 miliardi per l'anno 2000 per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modificazioni, riservati al finanziamento di progetti presentati da giovani agricoltori.

     6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite complessivo di lire 8,5 miliardi per il 1998, di lire 49,5 miliardi per l'anno 1999 e di lire 63 miliardi per l'anno 2000, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

     7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 si fa fronte, nel limite complessivo di lire 130 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione delle originarie autorizzazioni di spesa disposte dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 1, pari a lire 391 miliardi per il 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell' ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

     3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.