§ 98.1.26528 - Legge 27 gennaio 1989, n. 20.
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale


Settore:Normativa nazionale
Data:27/01/1989
Numero:20


Sommario
Art. 1.      Il D.L. 28 novembre 1988, n. 511, recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge


§ 98.1.26528 - Legge 27 gennaio 1989, n. 20.

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale

(G.U. 28 gennaio 1989, n. 23)

 

     Art. 1.

     Il D.L. 28 novembre 1988, n. 511, recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei D.L. 30 luglio 1988, n. 304, e 27 settembre 1988, n. 416.

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511

     All'art. 6, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica non si estendono alle addizionali di cui al comma 2; sono tuttavia esenti i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica".

     L'art. 9 è soppresso.

     L'art. 10 è sostituito dal seguente:

     "Art. 10. - 1. Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, sono estese a tutti gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica.

     2. Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dall'art. 9 del citato decreto-legge n. 70 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1988, è prorogato al 30 giugno 1989.

     3. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 del citato decreto-legge n. 70 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1988, sono quelli chiusi anteriormente al 1° gennaio 1989.

     4. I terzi nei confronti dei quali gli enti di cui al comma 1 effettuano la rivalsa possono portare in detrazione i relativi importi nel periodo di imposta nel corso del quale la rivalsa è stata effettuata.

     5. All'art. 109 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     “4-bis. Per gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica, la contabilità unica di cui al comma 3 si intende realizzata nell'ambito della contabilità pubblica tenuta a norma di legge dagli stessi enti”".