Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.14 commercio |
Data: | 08/05/2000 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Destinazione degli utili derivanti dalla gestione della legge regionale 47/1996). |
Art. 2. (Variazione delle riduzioni di prezzo). |
Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 47/1996 e verifica degli effetti dell'eventuale estensione della normativa ai ciclomotori). |
Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 47/1996). |
Art. 5. (Entità delle riduzioni di prezzo). |
Art. 6. (Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 47/1996). |
Art. 7. (Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 47/1996). |
Art. 8. (Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 47/1996). |
Art. 9. (Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 47/1996). |
Art. 10. (Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 47/1996). |
Art. 11. (Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 47/1996). |
Art. 12. (Rapporti finanziari e contabili con le Camere di Commercio). |
Art. 13. (Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 47/1996). |
Art. 14. (Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 47/1996). |
Art. 15. (Sanzioni amministrative a carico dei gestori degli impianti). |
Art. 16. (Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale 47/1996). |
Art. 17. (Informazioni sulle sanzioni e recuperi di somme). |
Art. 18. (Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale 47/1996). |
Art. 19. (Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 47/1996). |
Art. 20. (Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 47/1996). |
Art. 21. (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7/1988). |
Art. 22. (Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 47/1996). |
Art. 23. (Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 47/1996). |
Art. 24. (Sostituzione degli allegati alla legge regionale 47/1996). |
Art. 25. (Disposizioni transitorie). |
Art. 26. (Abrogazioni). |
Art. 27. (Norme finanziarie). |
Art. 28. (Entrata in vigore). |
§ 3.14.57 - Legge Regionale 8 maggio 2000, n. 11.
Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.
(B.U. 10 maggio 2000, n. 19).
Art. 1. (Destinazione degli utili derivanti dalla gestione della
Art. 2. (Variazione delle riduzioni di prezzo). [2]
Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 3 della
1. [3].
2. La Giunta regionale effettua, entro il 31 dicembre 2000, anche con appositi studi, una verifica avente per oggetto gli effetti che deriverebbero dall'estensione della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine per i ciclomotori di proprietà delle persone fisiche residenti nella regione, ed in particolare:
a) la consistenza numerica dei ciclomotori circolanti in regione;
b) l'entità dei consumi annui dei ciclomotori;
c) la presunta entità dell'incremento dell'approvvigionamento di carburante in regione ed i conseguenti effetti sul bilancio regionale;
d) gli adeguamenti necessari sotto l'aspetto gestionale ed informatico;
e) il sistema dei controlli.
Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 4 della
Art. 5. (Entità delle riduzioni di prezzo). [5]
Art. 6. (Modifica dell'articolo 6 della
Art. 7. (Modifica dell'articolo 7 della
Art. 8. (Modifica dell'articolo 8 della
Art. 9. (Modifica dell'articolo 9 della
Art. 10. (Modifica dell'articolo 10 della
Art. 11. (Modifica dell'articolo 11 della
Art. 12. (Rapporti finanziari e contabili con le Camere di Commercio). [1]2
Art. 13. (Modifica dell'articolo 13 della
Art. 14. (Sostituzione dell'articolo 15 della
Art. 15. (Sanzioni amministrative a carico dei gestori degli impianti). [1]5
Art. 16. (Sostituzione dell'articolo 16 della
Art. 17. (Informazioni sulle sanzioni e recuperi di somme). [1]7
Art. 18. (Sostituzione dell'articolo 17 della
Art. 19. (Modifica dell'articolo 18 della
1. [1]9.
2. Al comma 1, dell'articolo 18 della
Art. 20. (Modifica dell'articolo 19 della
Art. 21. (Modifiche ed integrazioni alla
Art. 22. (Modifica dell'articolo 22 della
Art. 23. (Modifica dell'articolo 23 della
Art. 24. (Sostituzione degli allegati alla
1. Gli allegati A) e B) alla
Art. 25. (Disposizioni transitorie).
1. I rimborsi alle Compagnie petrolifere relativi ai consumi delle benzine a prezzo ridotto effettuati anteriormente al 26 dicembre 1997 sono disposti dall'Amministrazione regionale con le modalità e secondo le disposizioni all'epoca vigenti.
2. La convenzione stipulata tra l'Amministrazione regionale e le Camere di Commercio ai sensi dell'articolo 8 rimane efficace fino alla stipula di una nuova convenzione che recepisca le disposizioni contenute nella presente legge.
3. Le Camere di Commercio introitano le somme di cui all'articolo 4 e quelle di cui all'articolo 15 della
4. I procedimenti sanzionatori pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono conclusi dagli Enti che hanno emesso i relativi verbali di contestazione e l'eventuale restituzione delle relative somme indebitamente percepite da parte dei privati viene disposta dall'Amministrazione regionale in applicazione della normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
5. I procedimenti sanzionatori di cui al comma 4 sono archiviati qualora gli illeciti contestati non rientrino tra quelli espressamente indicati negli articoli 15, 15 bis e 16 della
6. Le riduzioni di prezzo, applicate ai rifornimenti di benzina effettuati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, indebitamente godute dai soggetti ai quali è stato erroneamente rilasciato l'identificativo dalle competenti Camere di Commercio, non devono essere recuperate dall'Amministrazione regionale.
7. Le somme relative alle riduzioni di prezzo alla pompa delle benzine usufruite dai soggetti extracomunitari a seguito dell'erroneo rilascio degli identificativi, qualora già restituite all'Amministrazione regionale, sono da questa integralmente rimborsate a detti soggetti.
8. I soggetti competenti che non avessero provveduto ad inibire la possibilità di utilizzo degli identificativi erroneamente rilasciati ai sensi dell'articolo 8 della
Art. 26. (Abrogazioni).
1. Sono abrogati in particolare:
a) l'articolo 13, comma 2; l'articolo 14, come integrato dal comma 3 dell'articolo 34 della
b) l'articolo 1, comma 5, della
c) l'articolo 2, commi 1 e 2; l'articolo 19, commi 8, 9 e 9 bis, come inserito dal comma 1 dell'articolo 11 della
d) l'articolo 34, commi da 1 a 4, della
e) l'articolo 2, comma 3, della
f) l'articolo 56 della
Art. 27. (Norme finanziarie).
1. Gli oneri derivanti dal comma 3 bis dell'articolo 7 della
a) unità previsionale di base 52.3.1.1.664 - capitolo 156;
b) unità previsionale di base 52.3.1.2.666 - capitolo 180.
2. Gli introiti derivanti dal rilascio a titolo oneroso della Carta del cittadino e dal rilascio delle abilitazioni sugli identificativi già rilasciati, di cui al comma 3 quater dell'articolo 7 della
3. Per gli oneri relativi all'acquisizione delle Carte del cittadino ed alle licenze d'uso dello spazio di memoria per la fruizione dei servizi sugli identificativi già rilasciati per l'ottenimento delle riduzioni del prezzo sulle benzine, di cui rispettivamente ai commi 3 quater e 3 quinquies dell'articolo 7 della
- spese correnti - con riferimento al capitolo 950 [1.1.141.2.01.01] di
nuova istituzione nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo -
alla rubrica n. 13 - Servizio per la gestione delle benzine a prezzo
ridotto - con la denominazione «Spese per l'acquisizione delle Carte del
cittadino e le licenze d'uso dello spazio di memoria per la fruizione dei
nuovi servizi sugli identificativi già rilasciati per l'ottenimento delle
riduzioni del prezzo sulle benzine» e con lo stanziamento di lire 1.000
milioni per l'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante
prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull'unità
previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 - capitolo 9710, partita n. 99
del prospetto E/2, del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo.
4. Gli introiti di cui al comma 3 octies dell'articolo 7 della
5. Per le finalità previste dal comma 1 bis dell'articolo 8 della
6. In relazione al disposto di cui all'articolo 10, comma 2, la denominazione del capitolo 920 dello stato di previsione della spesa del Documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e al bilancio per l'anno 2000 - rubrica n. 13 - unità previsionale di base 31.1.13.1.634 - è modificata in «Rimborso alle Compagnie petrolifere delle somme anticipate ai gestori dei punti vendita di benzine relative alle riduzioni di prezzo praticate alla pompa».
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 12 bis, comma 1, della
- già autorizzato per le finalità previste dall'articolo 19, comma 8, della
intende rideterminato per le finalità previste dal citato articolo 12 bis,
comma 1, della
modificata «Rimborso annuo alle Camere di Commercio delle spese sostenute
per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 8 della legge
regionale 47/1996 per la parte eccedente le entrate loro derivanti
dall'applicazione della legge medesima».
8. In relazione al combinato disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della
9. In relazione al disposto di cui all'articolo 12 bis, comma 4, della
10. Le eventuali somme di cui all'articolo 25, comma 4, affluiscono all'unità previsionale di base 3.6.547 dello stato di previsione dell'entrata dei citati bilanci, con riferimento ai capitoli 1503, il cui codice di finanza regionale è modificato in «[3.6.2]», e 1077 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. Per le finalità previste dall'articolo 25, comma 7, è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l'anno 2000 a carico della unità previsionale di base 52.3.13.1.698 «Rimborso agli extracomunitari delle somme già restituite all'Amministrazione regionale a seguito di erroneo rilascio degli identificativi» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 - alla funzione obiettivo n. 52 - programma 52.3 - rubrica n. 13 - spese correnti - con riferimento al capitolo 921 [1.1.161.2.01.01] di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 13 - Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto - con la denominazione «Rimborso ai soggetti extracomunitari delle somme già restituite all'Amministrazione regionale relative alle riduzioni di prezzo alla pompa delle benzine indebitamente usufruite dai medesimi a seguito di erroneo rilascio degli identificativi» e con lo stanziamento di lire 10 milioni per l'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 9710, partita n. 99 del prospetto E/2, del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo.
12. Le somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 25, comma 8, affluiscono all'unità previsionale di base 3.6.547 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1517 [3.6.1], che si istituisce per memoria - alla rubrica n. 13 - Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto - nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Recupero delle riduzioni di prezzo delle benzine indebitamente praticate in relazione all'utilizzo di identificativi erroneamente rilasciati».
Art. 28. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
ALLEGATO A)
(Omissis)
ALLEGATO B)
(Omissis)
[1] Inserisce i commi 5 bis e 5 ter nell'art. 1 della
[2] Sostituisce i commi 4 e 5 ed inserisce il comma 4 bis nell'art. 2 della
[3] Sostituisce l'art. 3 della
[4] Sostituisce l'art. 4 della
[5] Sostituisce l'art. 5 della
[6] Modifica i commi 1, 2 e 3, sostituisce il comma 6 ed aggiunge i commi 6 bis e 6 ter all'art. 6 della
[7] Modifica i commi 1 e 3, sostituisce il comma 2 ed aggiunge i commi 1 bis, 3 bis - 3 octies all'art. 7 della
[8] Sostituisce i commi 1 e 2, modifica i commi 3, 5 e 6 ed aggiunge i commi 2 bis e 6 bis all'art. 8 della
[9] Modifica i commi 1 e 3, sostituisce i commi 2 e 4 ed aggiunge i commi 3 bis, 3 ter, 4 bis e 4 ter all'art. 9 della
[1]10 Modifica il comma 1, sostituisce i commi 2 e 3 ed inserisce i commi 01 e 3 bis nell'art. 10 della
[1]11 Modifica i commi 1 e 2 ed aggiunge il comma 2 bis all'art. 11 della
[1]12 Inserisce l'art. 12 bis nella
[1]13 Modifica i commi 1, 3, 4 e 5, art. 13 della
[1]14 Sostituisce l'art. 15 della
[1]15 Inserisce l'art. 15 bis nella
[1]16 Sostituisce l'art. 16 della
[1]17 Inserisce l'art. 16 ter nella
[1]18 Sostituisce l'art. 17 della
[1]19 Sostituisce la rubrica dell'art. 18 della
[2]20 Sostituisce il comma 2, art. 19 della
[2]21 Inserisce la lettera b bis) nel comma 1, art. 99 della 1 marzo 1988, n. 7.
[2]22 Modifica i commi 1 e 4, art. 22 della
[2]23 Modifica il comma 5, art. 23 della