§ 3.14.57 - Legge Regionale 8 maggio 2000, n. 11.
Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.14 commercio
Data:08/05/2000
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Destinazione degli utili derivanti dalla gestione della legge regionale 47/1996).
Art. 2.  (Variazione delle riduzioni di prezzo).
Art. 3.  (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 47/1996 e verifica degli effetti dell'eventuale estensione della normativa ai ciclomotori).
Art. 4.  (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 47/1996).
Art. 5.  (Entità delle riduzioni di prezzo).
Art. 6.  (Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 47/1996).
Art. 7.  (Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 47/1996).
Art. 8.  (Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 47/1996).
Art. 9.  (Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 47/1996).
Art. 10.  (Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 47/1996).
Art. 11.  (Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 47/1996).
Art. 12.  (Rapporti finanziari e contabili con le Camere di Commercio).
Art. 13.  (Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 47/1996).
Art. 14.  (Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 47/1996).
Art. 15.  (Sanzioni amministrative a carico dei gestori degli impianti).
Art. 16.  (Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale 47/1996).
Art. 17.  (Informazioni sulle sanzioni e recuperi di somme).
Art. 18.  (Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale 47/1996).
Art. 19.  (Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 47/1996).
Art. 20.  (Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 47/1996).
Art. 21.  (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7/1988).
Art. 22.  (Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 47/1996).
Art. 23.  (Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 47/1996).
Art. 24.  (Sostituzione degli allegati alla legge regionale 47/1996).
Art. 25.  (Disposizioni transitorie).
Art. 26.  (Abrogazioni).
Art. 27.  (Norme finanziarie).
Art. 28.  (Entrata in vigore).


§ 3.14.57 - Legge Regionale 8 maggio 2000, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

(B.U. 10 maggio 2000, n. 19).

 

Art. 1. (Destinazione degli utili derivanti dalla gestione della legge regionale 47/1996). [1]

 

     Art. 2. (Variazione delle riduzioni di prezzo). [2]

 

     Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 47/1996 e verifica degli effetti dell'eventuale estensione della normativa ai ciclomotori).

     1. [3].

     2. La Giunta regionale effettua, entro il 31 dicembre 2000, anche con appositi studi, una verifica avente per oggetto gli effetti che deriverebbero dall'estensione della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine per i ciclomotori di proprietà delle persone fisiche residenti nella regione, ed in particolare:

     a) la consistenza numerica dei ciclomotori circolanti in regione;

     b) l'entità dei consumi annui dei ciclomotori;

     c) la presunta entità dell'incremento dell'approvvigionamento di carburante in regione ed i conseguenti effetti sul bilancio regionale;

     d) gli adeguamenti necessari sotto l'aspetto gestionale ed informatico;

     e) il sistema dei controlli.

 

     Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 47/1996). [4]

 

     Art. 5. (Entità delle riduzioni di prezzo). [5]

 

     Art. 6. (Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 47/1996). [6]

 

     Art. 7. (Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 47/1996). [7]

 

     Art. 8. (Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 47/1996). [8]

 

     Art. 9. (Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 47/1996). [9]

 

     Art. 10. (Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 47/1996). [1]0

 

     Art. 11. (Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 47/1996). [1]1

 

     Art. 12. (Rapporti finanziari e contabili con le Camere di Commercio). [1]2

 

     Art. 13. (Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 47/1996). [1]3

 

     Art. 14. (Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 47/1996). [1]4

 

     Art. 15. (Sanzioni amministrative a carico dei gestori degli impianti). [1]5

 

     Art. 16. (Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale 47/1996). [1]6

 

     Art. 17. (Informazioni sulle sanzioni e recuperi di somme). [1]7

 

     Art. 18. (Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale 47/1996). [1]8

 

     Art. 19. (Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 47/1996).

     1. [1]9.

     2. Al comma 1, dell'articolo 18 della legge regionale 47/1996 sono abrogate le parole «alle Amministrazioni comunali ed».

 

     Art. 20. (Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 47/1996). [2]0

 

     Art. 21. (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7/1988). [2]1

 

     Art. 22. (Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 47/1996). [2]2

 

     Art. 23. (Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 47/1996). [2]3

 

     Art. 24. (Sostituzione degli allegati alla legge regionale 47/1996).

     1. Gli allegati A) e B) alla legge regionale 47/1996 sono sostituiti, rispettivamente, dagli allegati A) e B) alla presente legge.

 

     Art. 25. (Disposizioni transitorie).

     1. I rimborsi alle Compagnie petrolifere relativi ai consumi delle benzine a prezzo ridotto effettuati anteriormente al 26 dicembre 1997 sono disposti dall'Amministrazione regionale con le modalità e secondo le disposizioni all'epoca vigenti.

     2. La convenzione stipulata tra l'Amministrazione regionale e le Camere di Commercio ai sensi dell'articolo 8 rimane efficace fino alla stipula di una nuova convenzione che recepisca le disposizioni contenute nella presente legge.

     3. Le Camere di Commercio introitano le somme di cui all'articolo 4 e quelle di cui all'articolo 15 della legge regionale 47/1996, come sostituiti con gli articoli 4 e 14 della presente legge, relativamente ai recuperi di somme da riversare all'Amministrazione regionale, anche in pendenza dell'approvazione della nuova convenzione di cui al comma 2.

     4. I procedimenti sanzionatori pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono conclusi dagli Enti che hanno emesso i relativi verbali di contestazione e l'eventuale restituzione delle relative somme indebitamente percepite da parte dei privati viene disposta dall'Amministrazione regionale in applicazione della normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

     5. I procedimenti sanzionatori di cui al comma 4 sono archiviati qualora gli illeciti contestati non rientrino tra quelli espressamente indicati negli articoli 15, 15 bis e 16 della legge regionale 47/1996, come sostituiti ed introdotto dagli articoli 14, 15 e 16 della presente legge.

     6. Le riduzioni di prezzo, applicate ai rifornimenti di benzina effettuati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, indebitamente godute dai soggetti ai quali è stato erroneamente rilasciato l'identificativo dalle competenti Camere di Commercio, non devono essere recuperate dall'Amministrazione regionale.

     7. Le somme relative alle riduzioni di prezzo alla pompa delle benzine usufruite dai soggetti extracomunitari a seguito dell'erroneo rilascio degli identificativi, qualora già restituite all'Amministrazione regionale, sono da questa integralmente rimborsate a detti soggetti.

     8. I soggetti competenti che non avessero provveduto ad inibire la possibilità di utilizzo degli identificativi erroneamente rilasciati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 47/1996, sono tenuti a rimborsare l'Amministrazione regionale delle somme corrispondenti alle riduzioni di prezzo indebitamente percepite, applicate ai rifornimenti effettuati dopo l'entrata in vigore della presente legge, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al momento dei consumi.

 

     Art. 26. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogati in particolare:

     a) l'articolo 13, comma 2; l'articolo 14, come integrato dal comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 13/1998; l'articolo 16 bis, come inserito dal comma 5 dell'articolo 34 della legge regionale 13/1998; l'articolo 22, comma 2, e l'articolo 23, comma 3, della legge regionale 47/1996;

     b) l'articolo 1, comma 5, della legge regionale 5 novembre 1997, n. 33;

     c) l'articolo 2, commi 1 e 2; l'articolo 19, commi 8, 9 e 9 bis, come inserito dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 4/1999, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3;

     d) l'articolo 34, commi da 1 a 4, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;

     e) l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4;

     f) l'articolo 56 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1.

 

     Art. 27. (Norme finanziarie).

     1. Gli oneri derivanti dal comma 3 bis dell'articolo 7 della legge regionale 47/1996, come aggiunto dall'articolo 7, comma 5, relativamente alla implementazione della banca dati, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico, allegato al bilancio medesimo, a fianco di ciascuna indicati:

     a) unità previsionale di base 52.3.1.1.664 - capitolo 156;

     b) unità previsionale di base 52.3.1.2.666 - capitolo 180.

     2. Gli introiti derivanti dal rilascio a titolo oneroso della Carta del cittadino e dal rilascio delle abilitazioni sugli identificativi già rilasciati, di cui al comma 3 quater dell'articolo 7 della legge regionale 47/1996, come inserito dall'articolo 7, comma 5, affluiscono a decorrere dall'anno 2001 alla unità previsionale di base dell'entrata 3.1.5, istituita al comma 4, con riferimento al capitolo 1507 [3.1.1.] di nuova istituzione per memoria, a decorrere dall'anno 2001, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 13 - Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto - con la denominazione «Proventi derivanti dal rilascio a titolo oneroso della Carta del cittadino e dal rilascio delle abilitazioni per la fruizione dei servizi sugli identificativi già rilasciati per l'ottenimento delle riduzioni del prezzo sulle benzine».

     3. Per gli oneri relativi all'acquisizione delle Carte del cittadino ed alle licenze d'uso dello spazio di memoria per la fruizione dei servizi sugli identificativi già rilasciati per l'ottenimento delle riduzioni del prezzo sulle benzine, di cui rispettivamente ai commi 3 quater e 3 quinquies dell'articolo 7 della legge regionale 47/1996, come inseriti dall'articolo 7, comma 5, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.13.1.922 «Spese per la Carta del cittadino», che si istituisce a decorrere dall'anno 2001 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 - alla funzione obiettivo n. 52 - programma 52.3 - rubrica n. 13

- spese correnti - con riferimento al capitolo 950 [1.1.141.2.01.01] di

nuova istituzione nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo -

alla rubrica n. 13 - Servizio per la gestione delle benzine a prezzo

ridotto - con la denominazione «Spese per l'acquisizione delle Carte del

cittadino e le licenze d'uso dello spazio di memoria per la fruizione dei

nuovi servizi sugli identificativi già rilasciati per l'ottenimento delle

riduzioni del prezzo sulle benzine» e con lo stanziamento di lire 1.000

milioni per l'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante

prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull'unità

previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del

bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 - capitolo 9710, partita n. 99

del prospetto E/2, del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

     4. Gli introiti di cui al comma 3 octies dell'articolo 7 della legge regionale 47/1996, come aggiunto dall'articolo 7, comma 5, affluiscono all'unità previsionale di base 3.1.5 «Proventi derivanti dal rilascio della Carta del cittadino e dalla cessione dei dati non sensibili» che si istituisce per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 - al titolo III - categoria 3.1, con riferimento al capitolo 1516 [3.1.2] di nuova istituzione per memoria nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 13 - Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto - con la denominazione «Introiti derivanti dalla cessione dei dati non sensibili di cui all'articolo 7 della legge regionale 47/1996».

     5. Per le finalità previste dal comma 1 bis dell'articolo 8 della legge regionale 47/1996, come inserito dall'articolo 8, comma 2, relativamente all'acquisto dei contrassegni nautici, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6 milioni, suddivisa in ragione di lire 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell'unità previsionale di base 52.3.13.1.667 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 929 [1.1.141.2.01.01] che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 13 - Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto - con la denominazione «Spese per l'acquisto dei contrassegni nautici da fornire alle Camere di Commercio per il rilascio ai beneficiari» e con lo stanziamento complessivo di lire 6 milioni, suddiviso in ragione di lire 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002. Al relativo onere si provvede nell'ambito della medesima unità previsionale di base, con riferimento allo stanziamento del capitolo 925 che è ridotto di pari importo, intendendosi modificata la relativa autorizzazione di spesa.

     6. In relazione al disposto di cui all'articolo 10, comma 2, la denominazione del capitolo 920 dello stato di previsione della spesa del Documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e al bilancio per l'anno 2000 - rubrica n. 13 - unità previsionale di base 31.1.13.1.634 - è modificata in «Rimborso alle Compagnie petrolifere delle somme anticipate ai gestori dei punti vendita di benzine relative alle riduzioni di prezzo praticate alla pompa».

     7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 12 bis, comma 1, della legge regionale 47/1996, come inserito dall'articolo 12, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.13.1.667 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti, con riferimento al capitolo 925 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento

- già autorizzato per le finalità previste dall'articolo 19, comma 8, della

legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 - come ridotto dal comma 4, si

intende rideterminato per le finalità previste dal citato articolo 12 bis,

comma 1, della legge regionale 47/1996 e la cui denominazione è così

modificata «Rimborso annuo alle Camere di Commercio delle spese sostenute

per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 8 della legge

regionale 47/1996 per la parte eccedente le entrate loro derivanti

dall'applicazione della legge medesima».

     8. In relazione al combinato disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 47/1996, come sostituito dall'articolo 4, ed all'articolo 26, comma 1, lettera a), relativamente all'abrogazione del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 47/1996, è revocato lo stanziamento di complessive lire 1.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, dell'unità previsionale di base 3.7.559 dello stato di previsione dell'entrata dei citati bilanci, con riferimento al capitolo 1173 del Documento tecnico agli stessi allegato, ed è corrispondentemente ridotto di pari importo lo stanziamento dell'unità previsionale di base 52.3.13.1.667 dello stato di previsione della spesa dei citati bilanci, con riferimento al capitolo 926 del Documento tecnico citato, il cui stanziamento è revocato, intendendosi modificate le relative previsioni di entrata ed autorizzazioni di spesa.

     9. In relazione al disposto di cui all'articolo 12 bis, comma 4, della legge regionale 47/1996, come inserito dall'articolo 12, le eventuali maggiori somme, esuberanti gli oneri per l'esercizio delle funzioni delegate, introitate dalle Camere di Commercio a titolo di recupero, sia in linea capitale che interessi, delle riduzioni di prezzo indebitamente percepite dai beneficiari, affluiscono all'unità previsionale di base 3.6.547 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1505 [3.6.1] che si istituisce per memoria - alla rubrica n. 13 - Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto - nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione «Recupero delle maggiori somme, esuberanti gli oneri per l'esercizio delle funzioni delegate, introitate dalle Camere di Commercio a titolo di recupero, sia in linea capitale che interessi, delle riduzioni di prezzo alla pompa delle benzine indebitamente beneficiate».

     10. Le eventuali somme di cui all'articolo 25, comma 4, affluiscono all'unità previsionale di base 3.6.547 dello stato di previsione dell'entrata dei citati bilanci, con riferimento ai capitoli 1503, il cui codice di finanza regionale è modificato in «[3.6.2]», e 1077 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     11. Per le finalità previste dall'articolo 25, comma 7, è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l'anno 2000 a carico della unità previsionale di base 52.3.13.1.698 «Rimborso agli extracomunitari delle somme già restituite all'Amministrazione regionale a seguito di erroneo rilascio degli identificativi» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 - alla funzione obiettivo n. 52 - programma 52.3 - rubrica n. 13 - spese correnti - con riferimento al capitolo 921 [1.1.161.2.01.01] di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 13 - Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto - con la denominazione «Rimborso ai soggetti extracomunitari delle somme già restituite all'Amministrazione regionale relative alle riduzioni di prezzo alla pompa delle benzine indebitamente usufruite dai medesimi a seguito di erroneo rilascio degli identificativi» e con lo stanziamento di lire 10 milioni per l'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 9710, partita n. 99 del prospetto E/2, del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

     12. Le somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 25, comma 8, affluiscono all'unità previsionale di base 3.6.547 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1517 [3.6.1], che si istituisce per memoria - alla rubrica n. 13 - Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto - nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Recupero delle riduzioni di prezzo delle benzine indebitamente praticate in relazione all'utilizzo di identificativi erroneamente rilasciati».

 

     Art. 28. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO A)

(Omissis)

 

ALLEGATO B)

(Omissis)

 

 


[1] Inserisce i commi 5 bis e 5 ter nell'art. 1 della L.R. 12 novembre 1996, n. 47.

[2] Sostituisce i commi 4 e 5 ed inserisce il comma 4 bis nell'art. 2 della L.R. 12 novembre 1996, n. 47.

[3] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 12 novembre 1996, n. 47.

[4] Sostituisce l'art. 4 della L.R. 12 novembre 1996, n. 47.

[5] Sostituisce l'art. 5 della L.R. 12 novembre 1996, n. 47.

[6] Modifica i commi 1, 2 e 3, sostituisce il comma 6 ed aggiunge i commi 6 bis e 6 ter all'art. 6 della L.R. 12 novembre 1996, n. 47.

[7] Modifica i commi 1 e 3, sostituisce il comma 2 ed aggiunge i commi 1 bis, 3 bis - 3 octies all'art. 7 della L.R. 12 novembre 1996, n. 47.

[8] Sostituisce i commi 1 e 2, modifica i commi 3, 5 e 6 ed aggiunge i commi 2 bis e 6 bis all'art. 8 della L.R. 12 novembre 1996, n. 47.

[9] Modifica i commi 1 e 3, sostituisce i commi 2 e 4 ed aggiunge i commi 3 bis, 3 ter, 4 bis e 4 ter all'art. 9 della L.R. 12 novembre 1996, n. 47.

[1]10 Modifica il comma 1, sostituisce i commi 2 e 3 ed inserisce i commi 01 e 3 bis nell'art. 10 della L.R. 12 novembre 1996, n. 47.

[1]11 Modifica i commi 1 e 2 ed aggiunge il comma 2 bis all'art. 11 della L.R. 12 novembre 1996, n. 47.

[1]12 Inserisce l'art. 12 bis nella L.R. 12 novembre 1996, n. 47.

[1]13 Modifica i commi 1, 3, 4 e 5, art. 13 della L.R. 12 novembre 1996, n. 47.

[1]14 Sostituisce l'art. 15 della L.R. 12 novembre 1996, n. 47.

[1]15 Inserisce l'art. 15 bis nella L.R. 12 novembre 1996, n. 47.

[1]16 Sostituisce l'art. 16 della L.R. 12 novembre 1996, n. 47.

[1]17 Inserisce l'art. 16 ter nella L.R. 12 novembre 1996, n. 47.

[1]18 Sostituisce l'art. 17 della L.R. 12 novembre 1996, n. 47.

[1]19 Sostituisce la rubrica dell'art. 18 della L.R. 12 novembre 1996, n. 47.

[2]20 Sostituisce il comma 2, art. 19 della L.R. 12 novembre 1996, n. 47.

[2]21 Inserisce la lettera b bis) nel comma 1, art. 99 della 1 marzo 1988, n. 7.

[2]22 Modifica i commi 1 e 4, art. 22 della L.R. 12 novembre 1996, n. 47.

[2]23 Modifica il comma 5, art. 23 della L.R. 12 novembre 1996, n. 47.