Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.1 disciplina generale |
Data: | 07/04/2004 |
Numero: | 97 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di graduatorie permanenti |
Art. 1 bis. (Piano pluriennale di nomine). |
Art. 2. Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento |
Art. 2 bis. (Graduatorie dell'AFAM). |
Art. 3. (Disposizioni relative ai passaggi di ruolo). |
Art. 3 bis. (Graduatoria aggiuntiva per aspiranti all'insegnamento su posti di sostegno). |
Art. 3 ter. (Accesso con riserva). |
Art. 3 quater. (Proroga dell'utilizzazione di personale) |
Art. 4. Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di medico chirurgo |
Art. 4 bis. (Idoneità a professore associato). |
Art. 5. Spese di personale docente e non docente universitario |
Art. 5 bis. (Proroga del Consiglio universitario nazionale). |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 57.1.94 - D.L. 7 aprile 2004, n. 97. [1]
Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonchè in materia di esami di Stato e di Università.
(G.U. 15 aprile 2004, n. 88)
Art. 1. Disposizioni in materia di graduatorie permanenti
1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione [3].
2. Il comma 3 dell'articolo 401 del testo unico è abrogato [4].
3. L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.
3-bis. Costituisce altresì titolo di accesso ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1 il diploma accademico di secondo livello di cui alla
4. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lett. c), della
4-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso del diploma abilitante di didattica della musica, purchè in possesso di un diploma di conservatorio in uno strumento e che abbiano prestato, entro l'anno scolastico 2003-2004, 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A [7].
4-ter. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento delle graduatorie di cui al primo periodo del comma 4 ha validità biennale. Eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per l'aggiornamento delle suddette graduatorie continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla vigenza biennale delle graduatorie medesime [8].
Art. 1 bis. (Piano pluriennale di nomine). [9]
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, è adottato, entro il 31 gennaio 2005, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, un piano pluriennale di nomine a tempo indeterminato che, nel corso del prossimo triennio, consenta la copertura dei posti disponibili e vacanti.
2. All'attuazione del piano di cui al comma 1 si provvede mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.
3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto.
4. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
Art. 2. Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
1. Nell'anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della
a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del
b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a), privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a) e di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c-bis) agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, successivamente e in conformità alle modalità di formazione definite nella fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della
c-ter) agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del titolo di studio di cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto [11].
1-bis. Nell'anno accademico 2003-2004, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della
1-ter. In sede di definizione della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della
2. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio complessivi in una delle classi di concorso 31/A o 32/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, ad un corso speciale di durata annuale istituito nell'ambito delle scuole di didattica della musica presso i conservatori, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli oneri relativi ai corsi di cui al presente comma sono finanziati sulla base delle modalità definite ai sensi del comma 3, e secondo quanto previsto dal comma 7.
3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, a seguito di esame finale avente valore di esame di Stato e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base di modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che prevedono anche l'adesione di un numero di iscritti minimo, in ciascuna università, per l'attivazione del rispettivo corso, ovvero la modulazione temporale dei corsi stessi in relazione al numero degli iscritti.
3-bis. Al fine di evitare differenti interpretazioni tra i vari atenei e diversi criteri di valutazione dei corsisti, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca impartisce alle università precise disposizioni relative alle modalità di attuazione dei corsi, definendo il numero minimo di iscritti per ordine di scuola, i tempi e l'individuazione delle sedi universitarie chiamate ad attivare i corsi, tenendo conto dell' attività lavorativa dei frequentatori che operano in scuole dislocate su tutto il territorio nazionale [14].
4. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, anche in soprannumero, all'ultimo anno dei corsi di didattica della musica coordinati con le relative classi di strumento presso i conservatori ai fini del conseguimento di specifica abilitazione per lo strumento musicale, nonchè per educazione musicale nella scuola secondaria, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto anche conto dei criteri di cui al comma 3 [15].
4-bis. Ai fini di cui al comma 4, i docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso 31/A e 32/A, e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A, istituita dall'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999, dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento in quest'ultima classe di concorso, all'ultimo anno del corso di didattica della musica coordinato con le relative classi di strumento presso i conservatori, beneficiando di crediti formativi in relazione all'abilitazione posseduta, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al presente comma si applicano i criteri di cui al comma 3 e le disposizioni di cui al comma 7 [16].
5. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al presente articolo, il servizio di insegnamento è valido solo se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso.
6. Nella provincia autonoma di Bolzano i corsi speciali di cui al comma 1 sono istituiti soltanto per gli ambiti disciplinari, le classi di concorso e gli insegnamenti per i quali nell'anno scolastico 2003-2004 non sono stati banditi concorsi ordinari per esami e titoli. L'inserimento nelle graduatorie permanenti ed il relativo aggiornamento possono essere disciplinati con apposita legge provinciale, adattando la normativa alle specifiche esigenze locali.
7. I corsi speciali di cui ai commi 1, 1 bis, 2, 4 e 6 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle università e dai conservatori con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti; i medesimi corsi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole università e dei singoli conservatori [17].
7-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, è valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita con il superamento dell'esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 15 del 20 febbraio 2001, purchè abbiano maturato il requisito sulla durata del servizio prestato di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del
Art. 2 bis. (Graduatorie dell'AFAM). [19]
1. I docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche graduatorie, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali da svolgersi secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Art. 3. (Disposizioni relative ai passaggi di ruolo). [20]
1. Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, è determinato, entro il limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili, il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria.
2. Sono consentiti passaggi di cattedre sulla classe di concorso 77/A ai docenti di ruolo in educazione musicale, purchè già inseriti in graduatoria permanente di strumento e che abbiano prestato 360 giorni di servizio su tali cattedre.
Art. 3 bis. (Graduatoria aggiuntiva per aspiranti all'insegnamento su posti di sostegno).[21]
1. Ai docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per esami e titoli indetti con i decreti del direttore generale del personale e degli affari generali e amministrativi del Ministero della pubblica istruzione del 31 marzo e del 1° aprile 1999, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 29 del 13 aprile 1999, nonchè con decreti dirigenziali 2 aprile e 6 aprile 1999, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, rispettivamente n. 31 del 20 aprile 1999 e n. 33 del 27 aprile 1999, e che risultano inseriti nelle relative graduatorie di merito, è riconosciuto il diritto all'iscrizione a domanda in una graduatoria aggiuntiva da utilizzare dopo l'assunzione degli aspiranti che hanno presentato il titolo di specializzazione entro il predetto termine. Il numero delle assunzioni a tempo indeterminato su posti di sostegno disposte in esecuzione di sentenze passate in giudicato è detratto dal contingente di nomine autorizzate ai sensi delle norme vigenti.
Art. 3 ter. (Accesso con riserva). [22]
1. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui al presente decreto, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. Coloro che frequentano i corsi universitari per il conseguimento della specializzazione nel sostegno, purchè abilitati, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie per il sostegno, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. L'attribuzione dei punteggi e l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, sono altresì iscritti con riserva, fino al conseguimento del titolo, gli insegnanti ammessi ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 2 del presente decreto, limitatamente all' ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del
Art. 3 quater. (Proroga dell'utilizzazione di personale) [23]
1. Al fine di garantire la continuità della formazione universitaria agli iscritti ai corsi di laurea per la formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e di valorizzare le competenze acquisite, è prorogata l'utilizzazione, presso le suddette strutture universitarie, del personale della scuola elementare e secondaria che, con decorrenza 1° settembre 2004, cesserebbe dall'utilizzazione disposta ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 2 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1999, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 aprile 2003, n 44. Allo stesso scopo e fino al medesimo termine, non si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 1 della
Art. 4. Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di medico chirurgo
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è indetta, per l'anno 2004, una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, riservata ai possessori della laurea in medicina e chirurgia, conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma introdotta dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed ai relativi decreti attuativi, entro l'anno accademico 2002-2003 [24].
2. Le prove degli esami di cui al comma 1 si svolgono secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445 [25].
3. Gli esami di cui al comma 1 si svolgono nelle sedi individuate con ordinanza ministeriale, tenuto conto del numero degli interessati.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede con le maggiori entrate realizzate dalle università con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi posti a carico dei candidati per l'iscrizione all'esame di Stato, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per il bilancio delle università.
5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo si svolgono secondo la disciplina prevista dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 445 del 2001.
Art. 4 bis. (Idoneità a professore associato). [26]
1. A decorrere dall'anno 2005, analogamente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, della
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7.000 euro per l'anno 2005 e 10.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti assegnati alle università interessate dalle disposizioni di cui al comma 1 a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5. Spese di personale docente e non docente universitario [27]
1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università, per l'anno 2004, ai fini della valutazione del limite previsto dall'articolo 51, comma 4, della
2. Per l'anno 2004, le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della
3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 5 bis. (Proroga del Consiglio universitario nazionale). [30]
1. In attesa dell'approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella sua composizione alla data del 30 aprile 2004 fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato, e comunque non oltre il 30 aprile 2005.
Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle camere per la conversione in legge.
Tabella
(prevista dall'articolo 1, comma 1)
Tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
A) Titoli di accesso alla graduatoria.
A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente, ivi compreso il diploma «di didattica della musica» di durata quadriennale, conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di conservatorio valido per l'accesso, ai sensi dell'art. 6 del
per il punteggio minimo richiesto per il superamento del concorso
o esame, fino a 59 .... punti 4
per il punteggio da 60 a 65 .... punti 5
per il punteggio da 66 a 70 .... punti 6
per il punteggio da 71 a 75 .... punti 7
per il punteggio da 76 a 80 .... punti 8
per il punteggio da 81 a 85 .... punti 9
per il punteggio da 86 a 90 .... punti 10
per il punteggio da 91 a 95 .... punti 11
per il punteggio da 96 a 100 .... punti 12
A.2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1:
a) si valuta il superamento di un solo concorso o esame di
abilitazione o di idoneità o un solo titolo con valore abilitante;
b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di
idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a
100 sono rapportate a 100;
c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al
voto superiore se pari o superiori a 0,50 e per difetto al voto
inferiore se inferiori a 0,50;
d) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola secondaria e materna si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento;
e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola elementare si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a cento;
f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alle ordinanze ministeriali n. 153 del 15 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 57 del 20 luglio 1999, n. 33 del 7 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000 e n. 1 del 2 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 15 del 20 febbraio 2001, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.
A.3) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle direttive comunitarie 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, sono attribuiti punti 8.
A.4) Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6. Per l'abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della musica, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico, per una delle due classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione, a scelta dell'interessato. Per l'altra abilitazione sono attribuiti punti 6.
A-4-bis) Per l'abilitazione all'insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 24 [31]
A.5) Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento di cui al punto A.1, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, sono attribuiti in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, ulteriori punti 6.
B) Servizio di insegnamento o di educatore.
B.1) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni portatori di handicap, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico.
B.2) Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico.
B.3) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti B.1 e B.2:
a) è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;
b) il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria a scelta dell'interessato;
b-bis) il servizio prestato in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B.1) [32];
c) il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestata con il possesso del prescritto titolo per l'accesso alla classe di concorso, area disciplinare o posto, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato [33];
d) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario;
e) a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006 il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero e nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica nei Paesi appartenenti all'Unione europea è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia [34];
f) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale;
g) il servizio prestato dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie è valutato per intero, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
h) [il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare] [35];
i) [per il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno sedici giorni, punti 0,50, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico. Il servizio è valutato per una sola graduatoria permanente a scelta dell'interessato, purchè prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla procedura abilitante o di idoneità relativa alla medesima graduatoria. Il servizio militare è interamente computato con iscrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici] [36].
C) Altri titoli.
C.1) Ai titoli elencati nella presente lettera C non può essere attribuito complessivamente un punteggio superiore a 30 punti.
C.2) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria, fatto salvo quanto previsto ai punti C.7, C.8 e C.9, sono attribuiti punti 3.
C.3) Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera A), sono attribuiti punti 3 [37].
C.4) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C.3:
a) nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione;
b) le idoneità e le abilitazioni per la scuola materna, elementare e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa;
c) non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze ministeriali n. 153 del 1999, n. 33 del 2000 e n. 1 del 2001.
C.5) Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle citate direttive comunitarie n. 89/48/CEE e n. 92/51/CEE, e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti punti 1.
C.6) Per il dottorato di ricerca sono attribuiti punti 12 al conseguimento del titolo.
C.7) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue straniere, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 28 giugno 1991, e per la laurea in scienze della formazione primaria indirizzo per la scuola elementare, per ogni titolo sono attribuiti punti 6.
C.8) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna, sono attribuiti punti 6.
C.9) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale educativo, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare, sono attribuiti punti 6.
C.10) La valutazione della laurea in scienze della formazione primaria prevista ai punti C.7, C.8 e C.9 è alternativa alla valutazione dello stesso titolo ai sensi dalla lettera A, punto A.5.
C.11) Per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3.
Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonchè in materia di esami di Stato e di Università.
Art. 1. Disposizioni in materia di graduatorie permanenti
1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
2. Ai fini di cui al comma 1 e relativamente alla valutazione dei titoli, non si applica l'articolo 401, comma 3, del testo unico.
3. L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.
4. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale. All'articolo 2, comma 1, del
Art. 2. Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
1. Nell'anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della
a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del
b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a), privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a) e di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio complessivi in una delle classi di concorso 31/A o 32/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, ad un corso speciale di durata annuale istituito nell'ambito delle scuole di didattica della musica presso i conservatori, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli oneri relativi ai corsi di cui al presente comma sono finanziati sulla base delle modalità definite ai sensi del comma 3, e secondo quanto previsto dal comma 7.
3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, a seguito di esame finale avente valore di esame di Stato e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base di modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che prevedono anche l'adesione di un numero di iscritti minimo, in ciascuna università, per l'attivazione del rispettivo corso, ovvero la modulazione temporale dei corsi stessi in relazione al numero degli iscritti.
4. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, anche in soprannumero, all'ultimo anno dei corsi di didattica della musica coordinati con le relative classi di strumento presso i conservatori, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al presente articolo, il servizio di insegnamento è valido solo se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso.
6. Nella provincia autonoma di Bolzano i corsi speciali di cui al comma 1 sono istituiti soltanto per gli ambiti disciplinari, le classi di concorso e gli insegnamenti per i quali nell'anno scolastico 2003-2004 non sono stati banditi concorsi ordinari per esami e titoli. L'inserimento nelle graduatorie permanenti ed il relativo aggiornamento possono essere disciplinati con apposita legge provinciale, adattando la normativa alle specifiche esigenze locali.
7. I corsi speciali di cui ai commi 1, 2, 4 e 6 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle università e dai conservatori con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti; i medesimi corsi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole università e dei singoli conservatori.
Art. 3. Altre disposizioni urgenti
1. Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria è rideterminato in modo da assicurare la massima disponibilità di posti per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato degli iscritti nelle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, che non siano già titolari di un contratto a tempo indeterminato.
Art. 4. Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di medico chirurgo
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è indetta, per l'anno 2004, una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, riservata ai possessori della laurea in medicina e chirurgia, conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed ai relativi decreti attuativi, entro la seconda sessione ordinaria dell'anno accademico 2002-2003.
2. Le prove degli esami di cui al comma 1 si svolgono secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445.
3. Gli esami di cui al comma 1 si svolgono nelle sedi individuate con ordinanza ministeriale, tenuto conto del numero degli interessati.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede con le maggiori entrate realizzate dalle università con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi posti a carico dei candidati per l'iscrizione all'esame di Stato, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per il bilancio delle università.
5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo si svolgono secondo la disciplina prevista dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 445 del 2001.
Art. 5. Spese di personale docente e non docente universitario
1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università, per l'anno 2004 e fino alla realizzazione della riforma stessa, ai fini della valutazione del limite previsto dall'articolo 51, comma 4, della
2. Per l'anno 2004 e fino alla riforma di cui al comma 1, le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della
3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle camere per la conversione in legge.
Tabella
(prevista dall'articolo 1, comma 1)
Tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
A) Titoli di accesso alla graduatoria.
A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente, ivi compreso il diploma «di didattica della musica» di durata quadriennale, conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di conservatorio valido per l'accesso, ai sensi dell'art. 6 del
per il punteggio minimo richiesto per il superamento del concorso
o esame, fino a 59 .... punti 4
per il punteggio da 60 a 65 .... punti 5
per il punteggio da 66 a 70 .... punti 6
per il punteggio da 71 a 75 .... punti 7
per il punteggio da 76 a 80 .... punti 8
per il punteggio da 81 a 85 .... punti 9
per il punteggio da 86 a 90 .... punti 10
per il punteggio da 91 a 95 .... punti 11
per il punteggio da 96 a 100 .... punti 12
A.2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1:
a) si valuta il superamento di un solo concorso o esame di
abilitazione o di idoneità o un solo titolo con valore abilitante;
b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di
idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a
100 sono rapportate a 100;
c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al
voto superiore se pari o superiori a 0,50 e per difetto al voto
inferiore se inferiori a 0,50;
d) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola secondaria e materna si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento;
e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola elementare si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a cento;
f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alle ordinanze ministeriali n. 153 del 15 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 57 del 20 luglio 1999, n. 33 del 7 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000 e n. 1 del 2 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 15 del 20 febbraio 2001, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.
A.3) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle direttive comunitarie 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, sono attribuiti punti 8.
A.4) Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6. Per l'abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della musica, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico, per una delle due classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione, a scelta dell'interessato. Per l'altra abilitazione sono attribuiti punti 6.
A.5) Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento di cui al punto A.1, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, sono attribuiti in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, ulteriori punti 6.
B) Servizio di insegnamento o di educatore.
B.1) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni portatori di handicap, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico.
B.2) Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico.
B.3) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti B.1 e B.2:
a) è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;
b) il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria a scelta dell'interessato;
c) il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestata con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato;
d) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario;
e) il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
f) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale;
g) il servizio prestato dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie è valutato per intero, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
h) il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, e in quelle nelle isole minori è valutato in misura doppia [38];
i) per il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno sedici giorni, punti 0,50, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico. Il servizio è valutato per una sola graduatoria permanente a scelta dell'interessato, purchè prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla procedura abilitante o di idoneità relativa alla medesima graduatoria. Il servizio militare è interamente computato con iscrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici.
C) Altri titoli.
C.1) Ai titoli elencati nella presente lettera C non può essere attribuito complessivamente un punteggio superiore a 30 punti.
C.2) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria, fatto salvo quanto previsto ai punti C.7, C.8 e C.9, sono attribuiti punti 3.
C.3) Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera A), sono attribuiti punti 1.
C.4) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C.3:
a) nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione;
b) le idoneità e le abilitazioni per la scuola materna, elementare e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa;
c) non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze ministeriali n. 153 del 1999, n. 33 del 2000 e n. 1 del 2001.
C.5) Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle citate direttive comunitarie n. 89/48/CEE e n. 92/51/CEE, e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti punti 1.
C.6) Per il dottorato di ricerca sono attribuiti punti 12 al conseguimento del titolo.
C.7) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue straniere, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 28 giugno 1991, e per la laurea in scienze della formazione primaria indirizzo per la scuola elementare, per ogni titolo sono attribuiti punti 6.
C.8) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna, sono attribuiti punti 6.
C.9) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale educativo, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare, sono attribuiti punti 6.
C.10) La valutazione della laurea in scienze della formazione primaria prevista ai punti C.7, C.8 e C.9 è alternativa alla valutazione dello stesso titolo ai sensi dalla lettera A, punto A.5.
C.11) Per ogni diploma di specializzazione o master universitario di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3 [39].
C.11-bis) Per ogni corso di perfezionamento universitario, di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 2.
C.11-ter) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai punti C.11) e C.11-bis), ai fini della valutazione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, è possibile valutare ogni anno uno solo dei titoli precedentemente indicati
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 8 nonies del
[3] Comma inserito dalla L. di conversione.
[4] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[5] Comma inserito dalla L. di conversione.
[6] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 9 del
[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[8] Comma aggiunto dall'art. 19 del
[9] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[10] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[11] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[12] Comma inserito dalla L. di conversione.
[13] Comma inserito dalla L. di conversione.
[14] Comma inserito dalla L. di conversione.
[15] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[16] Comma inserito dalla L. di conversione.
[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[18] Comma aggiunto dalla L. di conversione. La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio 2008, n. 167, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede l'applicazione del beneficio dell'ulteriore proroga del termine per la maturazione del requisito sulla durata del servizio prestato anche a coloro i quali siano stati ammessi con riserva, superandone l'esame finale, ai concorsi banditi con le ordinanze ministeriali 15 giugno 1999, n. 153, e 7 febbraio 2000, n. 33, emanate in attuazione della
[19] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[20] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.
[21] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[22] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[23] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[24] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[25] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[26] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[27] Gli effetti del presente articolo, già prorogati fino al 31 dicembre 2005 dall'art. 10 del
[28] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[29] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[30] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[31] Punto inserito dalla L. di conversione.
[32] Lettera inserita dalla L. di conversione. Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 8 nonies del
[33] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[34] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[35] Lettera così sostituita dalla L. di conversione e abrogata dall'art. 1, comma 605, lettera c), della
[36] Lettera soppressa dalla L. di conversione.
[37] Punto così sostituito dalla L. di conversione.
[38] La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2007, n. 11, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui, con riferimento ai comuni di montagna, non limita l'attribuzione del doppio punteggio alle scuole pluriclasse.
[39] L’originario punto C.11 è stato così sostituito dagli attuali punti C.11, C.11-bis e C.11-ter per effetto dell’art. 1 novies del