§ 46.8.475 - D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490.
Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:30/12/1997
Numero:490


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione).
Art. 2.  (Ruoli degli ufficiali delle Forze Armate con esclusione di quelli dell'Arma dei Carabinieri).
Art. 3.  (Disposizioni comuni).
Art. 4.  (Ufficiali dei ruoli normali).
Art. 5.  (Ufficiali dei ruoli speciali).
Art. 6.  (Alimentazione dei ruoli).
Art. 7.  (Obblighi di servizio).
Art. 8.  (Requisiti per l'avanzamento).
Art. 9.  (Modalità di avanzamento).
Art. 10.  (Commissioni di avanzamento. Generalità).
Art. 11.  (Norme procedurali).
Art. 12.  (Commissioni di Vertice. Commissioni superiori di avanzamento.).
Art. 13.  (Commissioni ordinarie).
Art. 14.  (Aliquote di ruolo e impedimenti alla valutazione).
Art. 15.  (Elementi di giudizio. Documentazione caratteristica e matricolare. Pareri facoltativi e obbligatori).
Art. 16.  (Rinvio).
Art. 17.  (Formazione di quadri di avanzamento. Ordine di graduatoria).
Art. 18.  (Promozioni non annuali. Formazione dei quadri di avanzamento a seguito di cause di esclusione.).
Art. 19.  (Requisiti per la valutazione).
Art. 20.  (Ulteriori requisiti per la valutazione degli ufficiali della Marina).
Art. 21.  (Formazione delle aliquote di valutazione e modalità di valutazione).
Art. 22.  (Vacanze organiche).
Art. 23.  (Promozioni annuali).
Art. 24.  (Modalità per colmare ulteriori vacanze).
Art. 25.  (Sottotenenti dell'Esercito).
Art. 26.  (Ufficiali subalterni della Marina).
Art. 27.  (Ufficiali subalterni della Marina - Conseguimento del diploma di laurea).
Art. 28.  (Sottotenenti dell'Aeronautica).
Art. 29.  (Mancato transito o inidoneità).
Art. 30.  (Transito tra ruoli).
Art. 30 bis.  (Disposizioni speciali per l'avanzamento in taluni ruoli)
Art. 31.  (Promozioni nel congedo).
Art. 32.  (Aspettativa).
Art. 33.  (Richiami dall'aspettativa).
Art. 34.  (Sospensione precauzionale dall'impiego).
Art. 35.  (Cessazione anticipata dal servizio permanente).
Art. 36.  (Cessazione dalla riserva).
Art. 37.  (Limiti di età per il collocamento in congedo. Gradi di vertice).
Art. 38.  (Ufficiali dei ruoli tecnici).
Art. 39.  (Ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento in servizio permanente).
Art. 40.  (Giudizi di avanzamento. Commissioni di controllo.).
Art. 41.  (Unificazione dei ruoli).
Art. 42.  (Rideterminazione delle anzianità).
Art. 43.  (Vantaggi di carriera).
Art. 44.  (Categorie del congedo. Ruoli ad esaurimento del servizio permanente).
Art. 45.  (Unificazione dei ruoli).
Art. 46.  (Categorie del congedo. Ruoli ad esaurimento del servizio permanente).
Art. 47.  (Unificazione dei ruoli).
Art. 48.  (Categorie del congedo).
Art. 49.  (Unificazione dei ruoli).
Art. 50.  (Categorie del congedo. Ruoli ad esaurimento del servizio permanente).
Art. 51.  (Ridenominazione dei ruoli).
Art. 52.  (Istituzione dei ruoli speciali).
Art. 53.  (Transito tra i ruoli. Disposizioni varie).
Art. 54.  (Transito nel ruolo speciale delle Armi dell'Arma aeronautica).
Art. 55.  (Periodi di comando. Riapertura dei termini).
Art. 56.  (Transito dal ruolo normale al ruolo speciale delle varie Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni).
Art. 57.  (Transito dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni al ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali).
Art. 58.  (Disposizioni varie).
Art. 59.  (Norme riguardanti gli ufficiali piloti di complemento).
Art. 60.  (Disciplina degli organici nel regime transitorio).
Art. 60 bis.  (Avanzamento. Modifiche del regime transitorio).
Art. 60 ter.  (Avanzamento. Modifiche del regime transitorio in tema di promozioni annuali).
Art. 61.  (Avanzamento. Regime transitorio.).
Art. 62.  (Avanzamento. Regime transitorio).
Art. 63.  (Avanzamento. Regime transitorio).
Art. 64.  (Avanzamento. Disposizioni varie).
Art. 65.  (Aspettativa per riduzione quadri. Disposizioni varie).
Art. 66.  (Vantaggi di carriera).
Art. 67.  (Suddivisione dei ruoli in specialità).
Art. 68.  (Disposizioni varie).
Art. 69.  (Norme concernenti i cappellani militari).
Art. 70.  (Norme che si applicano al personale delle Forze Armate).
Art. 71.  (Entrata in vigore).


§ 46.8.475 - D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490. [1]

Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

(G.U. 22 gennaio 1998, n. 17, S.O.)

 

TITOLO I

RUOLI E RECLUTAMENTO

 

CAPO I

RUOLI DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

 

     Art. 1. (Ambito di applicazione).

     1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la riduzione delle dotazioni organiche e delle consistenze effettive complessive degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.

     2. Nell'ambito delle dotazioni organiche determinate dall'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono, conseguentemente, adeguate le previsioni normative attinenti al reclutamento, allo stato giuridico ed all'avanzamento degli ufficiali di cui al comma 1 in base ai criteri previsti dal comma 97 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996.

     3. Finché le consistenze effettive dei ruoli non siano contenute entro le dotazioni organiche fissate dal presente decreto, per realizzare le economie previste dall'articolo 1, comma 97, lettera h), della legge n. 662 del 1996, i moduli complessivi di alimentazione dei ruoli non devono superare la misura del 70% dei moduli complessivi previsti per ciascuna Forza Armata dalle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. Con apposito decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 97, della predetta legge n. 662 del 1996 viene data attuazione al transito nelle pubbliche amministrazioni degli ufficiali in esubero con venticinque anni di servizio effettivo.

     5. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, se non diversamente specificato, con i gradi degli ufficiali dell'Esercito si individuano anche i corrispondenti gradi della Marina e dell'Aeronautica secondo quanto riportato nella tabella "A" allegata al presente decreto.

 

          Art. 2. (Ruoli degli ufficiali delle Forze Armate con esclusione di quelli dell'Arma dei Carabinieri).

     1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente dell'Esercito sono i seguenti:

     a) ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;

     b) ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali;

     c) ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;

     d) ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito;

     e) ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito;

     f) ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;

     g) ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali;

     h) ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito;

     i) ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito.

     2. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente della Marina sono i seguenti:

     a) ruolo normale del Corpo di stato maggiore;

     b) ruolo normale del Corpo del genio navale;

     c) ruolo normale del Corpo delle armi navali;

     d) ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo; [2]

     e) ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo; [3]

     f) ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;

     g) ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;

     h) ruolo speciale del Corpo del genio navale;

     i) ruolo speciale del Corpo delle armi navali;

     j) ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo; [4]

     k) ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo; [5]

     l) ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.

     3. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente dell'Aeronautica sono i seguenti:

     a) ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;

     b) ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica;

     c) ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;

     d) ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico;

     e) ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico;

     f) ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;

     g) ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica;

     h) ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico;

     i) ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico;

     j) ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico.

     4. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva nonché quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.

     5. Relativamente ai ruoli dell'Arma dei Carabinieri continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 24 marzo 1993, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

CAPO II

RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

 

          Art. 3. (Disposizioni comuni).

     1. Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente delle Forze Armate è necessario possedere i seguenti requisiti:

     a) essere cittadini italiani;

     b) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato l'età massima stabilita per ciascun ruolo dal presente decreto;

     c) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea;

     d) essere riconosciuti in possesso della idoneità psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente;

     e) essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;

     f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario in altra accademia o istituto di formazione militare;

     g) essere in possesso di qualità morali e di condotta incensurabili.

     2. Con distinti decreti del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione per i concorsi ad ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto, sono indicati per ciascuna Forza Armata:

     a) i titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione ai singoli corsi delle accademie militari nonché quelli validi per i concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente ed eventuali ulteriori requisiti;

     b) le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame, prevedendo, ove necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti.

     3. Nei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente l'Amministrazione ha facoltà di colmare le vacanze organiche che si dovessero verificare entro la data di approvazione della graduatoria nel limite di un decimo dei posti messi a concorso. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine della graduatoria. Qualora la durata del corso sia inferiore ad 1 anno, detta facoltà può essere esercitata entro 1/12 della durata del corso stesso. Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

     4. Per la partecipazione ai concorsi finalizzati all'immissione nei ruoli degli ufficiali, non si applicano gli aumenti dei limiti di età eventualmente previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.

 

          Art. 4. (Ufficiali dei ruoli normali).

     1. Gli ufficiali dei ruoli normali in servizio permanente sono tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno frequentato le Accademie Militari, e che abbiano completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dagli ordinamenti di ciascuna Forza Armata.

     2. Per specifiche esigenze di Forza Armata nei bandi di concorso per l'ammissione alle accademie militari possono essere previste, oltre alle riserve di posti stabilite da leggi speciali, anche riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio nella relativa Forza Armata. Ciascuna Forza armata può bandire concorsi per l'ammissione alle Accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili. [6]

     3. L'età per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle accademie militari non può essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Fatta eccezione per il ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, il limite massimo è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini italiani che prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze Armate.

     4. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, anche dai giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per ciascun ruolo con i decreti di cui al comma 2 dell'articolo 3, che non abbiano superato il 32° anno di età alla data indicata nel bando di concorso. [7]

     5. Salvo quanto stabilito nel comma 4, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche dai giovani in possesso del titolo di capitano di lungo corso o di capitano di macchina.

     6. I concorsi di cui ai commi 4 e 5 possono essere banditi nel caso in cui il prevedibile numero dei frequentatori delle accademie, che concluderanno nell'anno il ciclo formativo per essi previsto per un determinato ruolo, risulti inferiore a 11/10 del numero delle promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto. [8]

     7. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui ai commi 4 e 5 frequentano corsi applicativi di durata non superiore ad un anno accademico le cui modalità sono disciplinate dagli ordinamenti degli Istituti di formazione di ciascuna Forza Armata. [9]

     8. L'anzianità relativa degli ufficiali di cui ai commi 4 e 5 è rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i pari grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive Accademie Militari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno. Il personale femminile che, ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non possa frequentare il corso, è rinviato al corso successivo e qualora lo superi con esito favorevole assume l'anzianità relativa che sarebbe spettata nel corso di appartenenza. [10]

     9. I candidati che non superino il corso applicativo sono collocati in congedo a meno che non debbano assolvere o completare gli obblighi di leva ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio per i militari in servizio permanente e per il restante personale non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.

     9 bis. Nel caso di immissione nelle accademie militari o di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuità, dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale. [11]

 

          Art. 5. (Ufficiali dei ruoli speciali).

     1. Gli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze Armate possono essere tratti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 2:

     a) per concorso per titoli ed esami con il grado di sottotenente:

     1) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che non abbia superato il 34° anno di età e che all'atto dell'immissione nel ruolo degli ufficiali abbia almeno 5 anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1 lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ovvero 3 anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1 lettera b), del predetto decreto legislativo;

     2) dagli ufficiali di complemento che all'atto di immissione nel ruolo speciale abbiano completato senza demerito la ferma biennale e non abbiano superato il 34° anno di età [12];

     3) dal personale giudicato idoneo e non vincitore dei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle Forze Armate e che non abbia superato il 32° anno di età;

     4) dai frequentatori dei corsi normali delle Accademie Militari che non abbiano completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purché idonei in attitudine militare;

     4-bis) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non abbia superato il 34° anno di età e abbia maturato almeno tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza [13];

     a bis) per concorso per titoli ed esami, con il grado rivestito, dagli ufficiali inferiori delle forze di completamento che abbiano aderito ai richiami in servizio per le esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impiegati in attività addestrative operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero e che non abbiano superato il 40° anno d'età; [14]

     a ter) per concorso per titoli ed esami con il grado rivestito dagli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio complessivo. [15]

     b) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non abbiano completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli.

     2. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica nonché gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto sono tratti:

     a) per concorso per titoli ed esami, con il grado di sottotenente:

     1) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, previo superamento del concorso e successivo corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare, che non abbia superato il ventiseiesimo anno di età;

     2) dagli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto muniti di brevetto di pilota o di navigatore militare che non abbiano superato il ventottesimo anno di età ed abbiano almeno due anni di servizio;

     b) d'autorità, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, dagli ufficiali del ruolo naviganti normale che, non avendo completato gli studi dell'ultimo anno di corso, conseguono comunque il brevetto di pilota o di navigatore militare. Gli stessi mantengono la ferma precedentemente contratta. [16]

     3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nei rispettivi bandi di concorso.

     4. Gli ufficiali di complemento ed il personale appartenente al ruolo dei marescialli possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 limitatamente a quelli concernenti il Corpo o il ruolo o la categoria o la specialità di appartenenza. Con decreto del Ministro della Difesa, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono definite le corrispondenze occorrenti per la partecipazione ai precedenti concorsi.

     5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati sottotenenti ed ammessi a frequentare un corso applicativo di durata non inferiore a tre mesi. L'anzianità relativa è rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. [17]

     5 bis. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, lettere a-bis) e a-ter), sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado dello stesso ruolo. [18]

     5 ter. Il personale femminile che, ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non possa frequentare il corso, è rinviato al corso successivo e qualora lo superi con esito favorevole assume l'anzianità relativa che sarebbe spettata nel corso di appartenenza. [19]

     6. I frequentatori che non superino i corsi applicativi:

     a) se provenienti dal ruolo dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio;

     b) se provenienti dal complemento, completano la ferma eventualmente contratta ovvero vengono ricollocati in congedo;

     c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali, completano la ferma eventualmente contratta ovvero, se ne erano stati prosciolti, vengono collocati in congedo;

     d) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo a meno che non debbano assolvere o completare gli obblighi di leva.

     6 bis. Nel caso di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuità, dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale. [20]

 

          Art. 6. (Alimentazione dei ruoli).

     1. Il numero degli ufficiali da immettere annualmente nei ruoli normali e speciali non può superare, per ciascun ruolo, le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori né eccedere, comunque, rispettivamente un nono e un decimo del predetto organico. [21]

 

          Art. 7. (Obblighi di servizio).

     1. Gli allievi delle Accademie militari hanno l'obbligo di contrarre all'atto dell'ammissione ai corsi una ferma di tre anni.

     2. All'atto dell'ammissione al terzo anno di corso i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica hanno l'obbligo di contrarre una ferma di nove anni che assorbe quella da espletare.

     3. La ferma di cui al comma 2 è elevata a:

     a) dieci anni per gli iscritti a corsi di laurea di cinque anni di durata;

     b) undici anni per gli iscritti a corsi di laurea di sei anni di durata;

     c) quattordici anni per gli appartenenti al ruolo naviganti normale dell'Aeronautica.

     4. I frequentatori dei corsi normali delle accademie, qualora fruiscano delle eventuali proroghe per il completamento del ciclo formativo, hanno l'obbligo di contrarre una ulteriore ferma di durata pari al periodo di proroga concesso.

     5. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, e dell'articolo 5, comma 1, al superamento del corso applicativo hanno l'obbligo di contrarre una ferma di cinque anni decorrente dall'inizio del corso ovvero dalla scadenza delle precedente ferma.

     6. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), hanno l'obbligo di contrarre una ferma di dodici anni dall'inizio del corso ivi previsto che assorbe la ferma precedentemente contratta.

     7. Le ferme per dodici anni contratte dagli allievi o ufficiali piloti di complemento rimangono valide in caso di transito nei ruoli del servizio permanente effettivo.

     8. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare il corso di qualificazione per il controllo del traffico aereo nonché corsi di elevato livello tecnico-professionale sono vincolati ad una ferma di anni cinque che decorre dalla data di inizio dei corsi stessi. Detto periodo è aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto e non opera nel caso di mancato superamento o di dimissioni dal corso. Gli ufficiali in servizio permanente che siano destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale sono vincolati ad una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i corsi di elevato livello tecnico-professionale e gli incarichi di cui al presente comma. [22]

     8 bis. Agli ufficiali dei Corpi sanitari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ammessi ai corsi di specializzazione presso facoltà universitarie per i quali opera la riserva di posti per esigenze dell'Amministrazione della difesa, continuano ad applicarsi gli articoli 2, 3 e 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 912. [23]

 

TITOLO II

AVANZAMENTO

 

CAPO I

DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

 

Sezione I

Norme fondamentali

 

          Art. 8. (Requisiti per l'avanzamento).

     1. Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore.

     2. Per l'avanzamento ai vari gradi di generale o di ammiraglio i requisiti di cui al comma 1 debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado.

 

          Art. 9. (Modalità di avanzamento).

     1. L'avanzamento ha luogo:

     a) ad anzianità;

     b) a scelta;

     c) per meriti eccezionali.

     2. L'avanzamento ad anzianità si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo.

     3. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione in ruolo secondo le disposizioni del presente decreto.

     4. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianità o a scelta.

     5. I profili di carriera e le modalità di avanzamento nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza Armata sono indicati nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto.

 

Sezione II

Autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento e procedimento di valutazione

 

          Art. 10. (Commissioni di avanzamento. Generalità).

     1. Esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianità e a scelta:

     a) le commissioni di vertice nei riguardi degli ufficiali aventi grado di Generale di divisione e gradi corrispondenti;

     b) le commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da Tenente Colonnello a Generale di brigata e gradi corrispondenti;

     c) le commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente aventi grado da Sottotenente a Maggiore e gradi corrispondenti;

     d) i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento [24].

     2. I componenti delle Commissioni di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, tranne che ricoprano cariche le quali importino la partecipazione a tali Commissioni, e non essere temporaneamente a disposizione di altra amministrazione per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento.

     3. Non possono far parte delle Commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono una delle seguenti cariche:

     a) Ministro o Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione;

     b) Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa o presso qualsiasi altra amministrazione;

     c) Comandante Generale della Guardia di Finanza;

     d) Consigliere Militare del Presidente della Repubblica;

     e) Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     4. Non possono far parte delle predette commissioni gli ufficiali impiegati presso:

     a) i servizi per le informazioni e la sicurezza dello Stato di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801;

     b) gli enti, comandi o unità internazionali che abbiano sede di servizio fuori dal territorio nazionale;

     c) il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     5. All'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2°: dopo la lettera "c)" è aggiunta la seguente (Omissis).

     b) al comma 3°: dopo le parole "alle lettere a), b), c)", è aggiunta la seguente (Omissis); le parole "per tre" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     c) al comma 4°: dopo le parole "nelle precedenti lettere a), b), c)", è aggiunta la seguente (Omissis).

 

          Art. 11. (Norme procedurali).

     1. Le commissioni di vertice e le commissioni superiori di avanzamento, costituite presso ciascuna Forza Armata, sono convocate dal Ministro della Difesa su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

     2. I componenti delle commissioni ordinarie di avanzamento sono annualmente designati e convocati dal Ministro della Difesa su proposta del Capo di Stato Maggiore di Forza Armata.

     3. I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianità. Il presidente si pronuncia per ultimo.

     4. Per la validità delle deliberazioni delle commissioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto.

 

          Art. 12. (Commissioni di Vertice. Commissioni superiori di avanzamento.).

     1. Per la valutazione dei Generali di divisione e gradi corrispondenti è costituita presso ciascuna Forza Armata una Commissione di Vertice di cui fanno parte i medesimi membri della Commissione superiore d'avanzamento [25].

     2. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa assume la Presidenza di ciascuna Commissione di Vertice ed il Capo di Stato Maggiore di Forza Armata ne assume la funzione di vice presidente.

     3. La commissione superiore di avanzamento dell'Esercito è composta:

     a) dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito;

     b) dai Generali di corpo d'armata che siano preposti al comando di Alti Comandi ovvero Ispettorati, nei settori operativo, logistico, scolastico, addestrativo e territoriale; [26]

     c) dai due Generali di corpo d'armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni più anziani in ruolo che abbiano espletato o stiano espletando le funzioni del grado, che non ricoprano le cariche di cui alla lettera b) o quella di Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nonché dal Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito ove non compreso nei due suddetti Generali di corpo d'armata; [27]

     d) dall'Ufficiale Generale più elevato in grado e più anziano dei singoli Corpi quando si tratti di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi;

     e) dall'ufficiale più elevato in grado e più anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, ove non ricopra l'incarico di Ispettore Logistico, qualora si tratti di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma.

     4. La commissione superiore di avanzamento della Marina è composta:

     a) dal Capo di Stato Maggiore della Marina;

     b) dall'Ammiraglio di Squadra più anziano in ruolo che non sia Capo di Stato Maggiore;

     c) dagli Ammiragli di Squadra che siano o siano stati preposti al comando in capo di forze navali o al comando in capo di dipartimento militare marittimo;

     d) dall'Ufficiale Ammiraglio più elevato in grado, o più anziano, del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguardi ufficiali del rispettivo corpo.

     5. La commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica è composta:

     a) dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica;

     b) dai 4 Generali di Squadra Area più anziani in ruolo che non ricoprano la carica di cui alla lettera a) e che siano o siano stati stati preposti al Comando operativo delle Forze Aeree o a Comandi di Grande Unità ovvero ad Alto Comando di Vertice nei settori operativo, tecnico logistico o addestrativo;

     c) dall'Ufficiale Generale più elevato in grado, o più anziano, dell'Arma aeronautica ruolo delle armi o del Corpo del genio aeronautico, o del Corpo di commissariato aeronautico, o del Corpo sanitario aeronautico, quando la valutazione riguardi gli ufficiali della rispettiva Arma o Corpo. [28]

     6. Il Segretario Generale del Ministero della Difesa, ovvero il Vice Segretario Generale militare nel caso in cui il Segretario Generale rivesta qualifica dirigenziale civile, partecipa, quale componente, alla Commissione di vertice della Forza Armata di appartenenza, sempre che non vi faccia già parte ai sensi dei commi 3, 4, 5. E' obbligatoriamente consultato dalle Commissioni di vertice allorché la valutazione riguardi ufficiali di Forza Armata diversa in servizio presso Uffici o Organi dipendenti.

     7. Il Vice Segretario Generale militare del Ministero della Difesa, nonché il Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa partecipano, quali componenti, alle Commissioni superiori di avanzamento della Forza Armata di appartenenza, sempre che non vi facciano già parte, ai sensi dei commi 3, 4, 5. Sono obbligatoriamente consultati dalle commissioni superiori di avanzamento: il vice segretario generale militare del Ministero della difesa quando le commissioni valutino gli ufficiali di forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi dell'area centrale tecnico amministrativa, il sottocapo di stato maggiore della difesa quando le commissioni valutino gli ufficiali di forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi interforze dell'area tecnico operativa. [29]

     8. Assume la Presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di Stato Maggiore di Forza Armata o, in caso di assenza o di impedimento, il Tenente Generale o grado corrispondente più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.

     9. [30]

 

          Art. 13. (Commissioni ordinarie).

     1. La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito è composta:

     a) da un Tenente Generale, che la presiede;

     b) da un Maggior Generale;

     c) da 5 Colonnelli del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;

     d) da un Colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi, quando la valutazione riguardi ufficiali della predetta Arma o dei Corpi;

     e) da un Colonnello dei ruoli speciali delle Armi o dei Corpi quando la valutazione riguardi ufficiali dei predetti ruoli.

     2. La commissione ordinaria di avanzamento della Marina è composta:

     a) da un Ammiraglio di Squadra, che la presiede;

     b) da quattro ufficiali ammiragli o Capitani di Vascello;

     c) da un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguardi ufficiali del rispettivo Corpo.

     3. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica è composta:

     a) da un Generale di Squadra Aerea, che la presiede;

     b) da quattro ufficiali Generali o Colonnelli del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;

     c) da un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello del ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico, o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico, quando la valutazione riguardi ufficiali della rispettiva Arma o Corpo. [31]

     4. Alle Commissioni ordinarie partecipa il Direttore Generale della Direzione Generale del personale militare, esprimendo parere sull'idoneità all'avanzamento. In caso di assenza o di impedimento può essere rappresentato da un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, destinato alla Direzione Generale, possibilmente appartenente alla medesima Forza Armata dell'ufficiale da valutare.

     5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente assume la presidenza l'ufficiale più elevato in grado ed, a parità di grado, il più anziano.

     6. [32]

 

Sezione III

Valutazione per l'avanzamento

 

          Art. 14. (Aliquote di ruolo e impedimenti alla valutazione).

     1. L'Ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo, salvo che il presente decreto non disponga altrimenti.

     2. Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.

     3. Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento l'ufficiale che sia rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni. [33]

     4. Il personale militare che sia stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'Amministrazione o dell'onore militare è escluso da ogni procedura di avanzamento. [34]

     5. Quando eccezionalmente le autorità competenti ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i motivi. All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.

 

          Art. 15. (Elementi di giudizio. Documentazione caratteristica e matricolare. Pareri facoltativi e obbligatori).

     1. La Commissione di Vertice, la Commissione Superiore, la Commissione Ordinaria ed i superiori gerarchici esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare dell'ufficiale, tenendo conto della presenza dei particolari requisiti previsti dall'articolo 8 e dell'eventuale frequenza del corso superiore di Stato Maggiore Interforze, istituito con decreto legislativo emanato in applicazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni. [35]

     2. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto aventi grado non inferiore a Capitano di Vascello le competenti Commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento, basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministero dei Trasporti e della Navigazione per quanto attiene ai servizi d'istituto di competenza di tale amministrazione.

     3. Le Commissioni hanno facoltà di interpellare qualunque superiore di grado, in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale.

 

          Art. 16. (Rinvio).

     1. Per quanto non diversamente regolato nella presente Sezione, si applicano le disposizioni del Titolo I, Capi IV e VI, della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

 

Sezione IV

Quadri di avanzamento e promozioni

 

          Art. 17. (Formazione di quadri di avanzamento. Ordine di graduatoria).

     1. Il Direttore Generale della Direzione Generale del Personale Militare, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito approvate dal Ministro della Difesa, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:

     a) per l'avanzamento ad anzianità, tutti gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo;

     b) per l'avanzamento a scelta ai gradi di maggiore e di colonnello, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;

     c) per l'avanzamento a scelta ai gradi di generale, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

     2. I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno cui si riferiscono.

     3. Qualora per un determinato grado siano previsti, nello stesso anno, quadri d'avanzamento a scelta e ad anzianità, le promozioni sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta.

     4. I tenenti colonnelli sono iscritti nel quadro di avanzamento a scelta a partire dalla prima delle aliquote di cui all'articolo 21, comma 2, e nell'ambito di ciascuna aliquota secondo le modalità di cui alla lettera b) del comma 1.

     5. La promozione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica per gli ufficiali di grado non inferiore a Brigadier Generale e gradi corrispondenti e, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per i Tenenti Generali e gradi corrispondenti. Per i rimanenti gradi si provvede con decreto ministeriale.

     6. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento è data comunicazione dell'esito dell'avanzamento.

 

          Art. 18. (Promozioni non annuali. Formazione dei quadri di avanzamento a seguito di cause di esclusione.).

     1. Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro della Difesa, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente la graduatoria, ma il Direttore Generale della Direzione Generale del Personale Militare forma il quadro di avanzamento solo se nel corso dell'anno vengono a verificarsi una o più vacanze nei gradi rispettivamente superiori. In tale caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre dall'anno di apertura del quadro.

     2. Qualora un ufficiale venga tolto dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, subentra nel quadro l'ufficiale che segue nella graduatoria di merito l'ultimo dei pari grado iscritti nel quadro stesso.

 

CAPO II

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

 

          Art. 19. (Requisiti per la valutazione).

     1. L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza:

     a) aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun grado ed aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti e reparti e d'imbarco previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto;

     b) essere in possesso dei titoli e aver superato gli esami e i corsi stabiliti con decreto del Ministro della Difesa.

     2. Ai fini della valutazione per l'avanzamento, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, indicati nelle predette tabelle per il grado rivestito, possono essere svolti, in tutto o in parte, nel grado immediatamente inferiore, se previsto nelle annesse tabelle. I predetti periodi debbono essere svolti presso comandi, unità, reparti ed enti organicamente previsti, anche in ambito internazionale.

     3. Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari, di addestramento e di impiego.

     4. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni proprie del ruolo di appartenenza.

     5. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nelle tabelle stesse, determinati con decreto del Ministro della Difesa.

 

          Art. 20. (Ulteriori requisiti per la valutazione degli ufficiali della Marina).

     1. Per gli ufficiali della Marina Militare i periodi di servizio prestati su navi da guerra estere o in territorio estero sono considerati come compiuti su navi da guerra nazionali o in territorio nazionale.

     2. Ai fini dell'avanzamento è valido il periodo di imbarco compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandato, su navi non iscritte nel naviglio dello Stato per l'espletamento di servizi previsti da leggi. E' altresì valido anche il periodo di imbarco compiuto su navi mercantili per istruzione professionale. In ogni caso la metà del periodo di imbarco prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere trascorsa su navi della Marina Militare in armamento o in riserva.

 

          Art. 21. (Formazione delle aliquote di valutazione e modalità di valutazione).

     1. Il 31 ottobre di ogni anno, il Direttore Generale della Direzione Generale del personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza Armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:

     a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, abbiano raggiunto tutte le condizioni prescritte dagli articoli 19 e 20;

     b) gli ufficiali già giudicati idonei e non iscritti in quadro, salvo il disposto di cui al comma 2;

     c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perché sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione, compresi gli ufficiali trovatisi nelle condizioni di cui all'articolo 14, comma 2.

     2. I Tenenti Colonnelli dei ruoli normali da valutare per l'avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianità di grado, indicate nelle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei Tenenti Colonnelli, inclusi nella terza aliquota.

     3. I Capitani dei ruoli normali e speciali, già valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro, sono valutati l'anno successivo per la promozione ad anzianità.

     4. Gli ufficiali, giudicati non idonei all'avanzamento, sono nuovamente valutati a distanza di un anno dal giudizio di non idoneità e, qualora idonei ed iscritti in quadro, sono promossi con anzianità riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta. [36]

     5. Gli ufficiali, giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento, sono ulteriormente valutati nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo e, se giudicati idonei e iscritti in quadro, promossi con anzianità riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta. [37]

     6. Il Direttore Generale della Direzione Generale del personale militare con proprie determinazioni indica, altresì, gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dall'articolo 19, comma 1. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.

 

          Art. 22. (Vacanze organiche).

     1. Determinano vacanze organiche:

     a) le promozioni;

     b) le cessazioni dal servizio permanente;

     c) i trasferimenti in altro ruolo;

     d) i collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge;

     e) i decessi.

     2. Le vacanze decorrono dalla data in cui si verificano le cause che le hanno determinate nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) e per la lettera e) dal giorno successivo a quello del decesso.

     3. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1° luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi.

 

          Art. 23. (Promozioni annuali).

     1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali è stabilito per ciascun grado nelle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto.

     1 bis. Le promozioni ad anzianità sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianità richieste alla colonna 5 delle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto legislativo. [38]

     2. Le promozioni di cui ai commi 1 e 1-bis sono conferite con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 20 settembre 1980, n. 574, salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni. [39]

 

          Art. 24. (Modalità per colmare ulteriori vacanze).

     1. Qualora, effettuate in un grado le promozioni stabilite per l'anno dalle annesse tabelle 1, 2 e 3, si constatino al 1° luglio ulteriori vacanze nel grado superiore, le stesse sono colmate con promozioni aggiuntive. Le stesse non possono eccedere un decimo del numero delle promozioni da effettuare nell'anno e, comunque, non possono essere inferiori all'unità.

     2. Qualora il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta sia inferiore al numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, le promozioni non effettuate sono portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare nell'anno immediatamente successivo.

     3. Nel caso di cui al comma 2, il Ministro della Difesa ha facoltà di richiamare in servizio gli ufficiali dall'aspettativa per riduzione dei quadri ovvero dall'ausiliaria.

 

CAPO III

NORME PARTICOLARI PER GLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

 

          Art. 25. (Sottotenenti dell'Esercito).

     1. Per i Sottotenenti dei ruoli normali, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato che superino i corsi delle scuole di applicazione il nuovo ordine di anzianità viene determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dagli ordinamenti dei singoli istituti militari di formazione.

     2. I Sottotenenti che non superino per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. I Sottotenenti che superino il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.

     3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 5, i Sottotenenti di cui al comma 1, che non superino i corsi di applicazione per essi prescritti e presentino domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), sono trasferiti, anche in soprannumero, nei ruoli speciali e sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.

     4. Gli ufficiali di cui al comma 1 che non conseguano il diploma di laurea entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore transitano d'autorità anche in soprannumero nel corrispondente ruolo speciale, con l'anzianità di grado posseduta, dal 1° gennaio dell'anno di formazione della predetta aliquota di valutazione. I predetti ufficiali sono iscritti nel ruolo speciale prima dei pari grado aventi la stessa anzianità di grado.

     5. Gli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario che non abbiano completato il ciclo di studi per essi previsto per il conseguimento della laurea, possono ottenere con determinazione ministeriale, su proposta delle autorità gerarchiche, la proroga fino ad un massimo di due anni accademici. Qualora completino il ciclo di studi universitari entro la proroga concessa, subiscono una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga concessa.

     6. Agli ufficiali di cui al comma 5 che non conseguano il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti, compresa l'eventuale proroga, si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

 

          Art. 26. (Ufficiali subalterni della Marina).

     1. I frequentatori dell'Accademia navale che abbiano completato con esito favorevole il terzo anno del ciclo formativo sono nominati guardiamarina in servizio permanente. Fino al completamento del ciclo formativo prescritto, l'anzianità relativa degli ufficiali subalterni è rideterminata secondo le modalità stabilite dagli ordinamenti di Forza Arma. [40]

     2. Gli ufficiali, che superino gli esami prescritti dal ciclo formativo oltre i termini previsti, sono iscritti in ruolo dopo i parigrado che hanno superato gli esami nelle sessioni ordinarie.

     3. Gli ufficiali, che per motivi di servizio o per motivi di salute, riconosciuti con determinazione ministeriale, superino gli esami prescritti dal ciclo formativo con ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se li avessero superati nei tempi previsti.

     4. Gli ufficiali idonei in attitudine professionale che non abbiano completato gli studi per uno degli anni del ciclo formativo sono ammessi a completarli nell'anno successivo purché non ne abbiano già ripetuto uno negli anni precedenti. In tal caso essi transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta.

     5. Fermo restando quando previsto dall'articolo 65 comma 5, gli ufficiali che per la seconda volta non abbiano completato gli studi prescritti per uno degli anni del ciclo formativo, o non siano stati ammessi a completarli nell'anno successivo per i motivi indicati al comma 4, possono essere trasferiti, purché idonei in attitudine professionale, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi con le modalità indicate dal comma 1, lettera b), dell'articolo 5. Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.

     6. La nomina a Guardiamarina decorre, ai soli fini giuridici, alla data di acquisizione del grado di aspirante.

 

          Art. 27. (Ufficiali subalterni della Marina - Conseguimento del diploma di laurea).

     1. Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali debbono completare il ciclo formativo e conseguire il diploma di laurea secondo le modalità ed entro il periodo prescritto dagli ordinamenti di Forza Armata. [41]

     2. Gli ufficiali dei ruoli normali, per i quali sia previsto il completamento dell'iter di studi presso strutture universitarie che non abbiano conseguito il diploma di laurea entro il periodo prescritto possono avanzare circostanziata domanda intesa ad ottenere una proroga di durata non superiore a dodici mesi. L'Amministrazione ha facoltà di accogliere le domande, previo esame, da parte di una apposita commissione nominata con decreto ministeriale, del curriculum di studi e degli elementi desunti dalla documentazione valutativa. Gli ufficiali, qualora fruiscano di una proroga di durata superiore a tre mesi, transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta. [42]

     3. Gli ufficiali che conseguano il diploma di laurea con ritardo per motivi di servizio o per motivi di salute riconosciuti con determinazione ministeriale sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se l'avessero conseguito nei tempi previsti.

     4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 5, gli ufficiali, che non conseguano la laurea nel periodo prescritto o che non siano stati ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi in applicazione di quanto previsto al comma 1, lettera b), dell'articolo 5. Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.

     5. Per i Sottotenenti di Vascello dei ruoli normali viene stabilito, con determinazione Ministeriale, il nuovo ordine di anzianità il giorno precedente il compimento dell'anzianità minima prevista dal presente decreto per l'avanzamento al grado superiore, in base all'attitudine professionale ed al rendimento in servizio valutati per ciascun ufficiale dalla Commissione ordinaria di avanzamento. Con apposito decreto ministeriale sono stabilite le modalità della predetta valutazione. [43]

 

          Art. 28. (Sottotenenti dell'Aeronautica).

     1. I Sottotenenti dei ruoli normali sono tratti dai frequentatori dell'Accademia Aeronautica che abbiano completato con esito favorevole il terzo anno di corso secondo le modalità previste dal piano degli studi dell'Accademia Aeronautica. [44]

     2. Gli Ufficiali dei ruoli normali debbono completare gli studi accademici e conseguire il diploma di laurea entro i periodi prescritti dal piano degli studi della Accademia Aeronautica.

     3. Per gli ufficiali dei ruoli normali che completino l'ultimo anno di corso entro il periodo prescritto dal piano degli studi dell'Accademia Aeronautica il nuovo ordine di anzianità viene determinato, con decreto ministeriale, in base alla somma del punto complessivo di classifica riportato per la nomina a Sottotenente, e del punto attribuito all'ufficiale al completamento degli studi, entrambi ridotti in centesimi ed elaborati secondo le norme regolamentari dell'Accademia Aeronautica. [45]

     4. Gli ufficiali che superino gli esami dell'ultimo anno del corso regolare nelle sessioni successive alla prima sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato detti esami nella precedente sessione.

     5. Gli ufficiali che, per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale o per motivi di salute, frequentino l'ultimo anno di corso con ritardo, qualora superino gli studi previsti, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.

     6. Gli ufficiali che non abbiano completato gli studi al termine dell'ultimo anno di corso con le modalità definite dagli Istituti di formazione di Forza Armata sono ammessi a completarli nell'anno successivo. In tale caso essi transitano al corso successivo a quello di appartenenza e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado appartenente al corso al quale sono transitati, assumendone la stessa anzianità assoluta. [46]

     7. Gli ufficiali dei ruoli normali che non completino gli studi sono trasferiti d'autorità, con il proprio grado e la propria anzianità, previo parere favorevole della Commissione ordinaria d'avanzamento:

     a) nel ruolo naviganti speciale, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti al ruolo naviganti normale una volta conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare;

     b) nel ruolo speciale delle armi, se non hanno conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare, tramutando gli obblighi di ferma assunti in precedenza con quelli previsti dall'articolo 7, comma 2, con decorrenza dalla data di nomina ad aspiranti ufficiali;

     c) nei ruoli speciali, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti ai ruoli delle Armi e dei Corpi. [47]

     8. Gli ufficiali del ruolo naviganti normale che abbiano completato gli studi senza conseguire il brevetto di pilota militare o di navigatore militare sono trasferiti d'autorità, con il proprio grado e la propria anzianità, nel ruolo normale delle armi, tramutando la ferma di cui all'articolo 7, comma 2, in luogo di quella precedentemente assunta. L'ordine di precedenza rispetto ai pari grado ed anzianità iscritti in ruolo è stabilito sulla base del punteggio di merito elaborato ai sensi del comma 3. Ai fini della promozione ad anzianità si computa l'anzianità complessiva maturata nel grado. [48]

     9. I frequentatori dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti normale, divenuti non idonei al volo dopo l'inizio della prima sessione di esami del primo anno accademico, possono essere trasferiti a domanda previo parere favorevole espresso da parte di un'apposita commissione nei corrispondenti corsi regolari di accademia per ufficiali del ruolo normale delle armi ovvero dei ruoli normali dei Corpi, in relazione alla corrispondenza degli esami sostenuti con quelli previsti per il nuovo corso. [49]

     10. Gli ufficiali di cui al comma 7, che non siano trasferiti nei ruoli speciali cessano dal servizio permanente e sono collocati nella categoria del congedo in qualità di ufficiali di complemento del ruolo di appartenenza ovvero del ruolo speciale delle armi, qualora non siano in possesso del brevetto di pilota o di navigatore militare.

     11. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 5, ove non esistano vacanze nei nuovi ruoli, gli ufficiali sono trasferiti in soprannumero e l'eccedenza è riassorbita al verificarsi della prima vacanza. L'avanzamento nel nuovo ruolo non può avere decorrenza anteriore alla data di trasferimento.

     12. La nomina a Sottotenente decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di aspirante.

 

          Art. 29. (Mancato transito o inidoneità).

     1. Gli ufficiali che non abbiano presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), ovvero non vi possano transitare ai sensi del medesimo articolo 5, comma 1, lettera b), dell'articolo 26, comma 5, ovvero dell'articolo 28, comma 7, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta. [50]

     2. Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento sono ammessi a ripeterli. Qualora non li dovessero nuovamente superare, possono richiedere, a domanda, di ripeterli per una sola volta dopo che siano trascorsi almeno tre anni dal mancato superamento.

     3. Gli ufficiali fino al grado di maggiore compreso che non dovessero superare le ulteriori prove concesse ai sensi del comma 2 sono inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento non appena siano in possesso dei requisiti minimi stabiliti dai commi 1 e 2 dell'articolo 39.

 

          Art. 30. (Transito tra ruoli).

     1. L'Amministrazione della Difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali, qualora dopo le immissioni in ruolo e le promozioni annuali al grado superiore esistano vacanze nell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale.

     2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i tenenti ed i capitani che alla data di scadenza del bando abbiano:

     a) un'età non superiore a 41 anni [51];

     b) conseguito il diploma di laurea specialistica [52];

     c) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore ad "eccellente".

     3. I tenenti ed i capitani trasferiti per concorso nei ruoli normali conservano l'anzianità posseduta e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianità di grado.

     4. I capitani dei ruoli speciali dell'Esercito che non abbiano partecipato o superato i concorsi di cui al comma 1 possono essere ammessi, previo concorso per titoli ed esami, al corso di stato maggiore. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 25, commi 3 e 6, non sono ammessi al corso di stato maggiore, ancorché in possesso del diploma di laurea.

     5. Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i capitani che alla data di scadenza del bando abbiano:

     a) un'età non superiore a 41 anni [53];

     b) conseguito il diploma di laurea specialistica [54];

     c) abbiano espletato i periodi di comando o di attribuzioni specifiche previsti per i corrispondenti ruoli normali;

     d) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore ad "eccellente".

     6. I capitani di cui al comma 4 che superino il corso di stato maggiore sono iscritti nel ruolo normale corrispondente a quello di provenienza con l'anzianità di grado posseduta dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianità di grado. Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo speciale.

     7. Gli ufficiali del ruolo normale o speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, del ruolo normale o speciale dell'Arma dei trasporti e materiali dell'Esercito e del ruolo normale o speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, fino al grado di capitano o grado corrispondente, che abbiano perso gli specifici requisiti richiesti per tali ruoli, sono trasferiti ad altro ruolo, o all'interno del ruolo di appartenenza ad altra arma, compatibilmente con la professionalità e le idoneità accertate, con il grado e le anzianità possedute. [55]

     8. Il personale di cui al comma 7 è iscritto nei nuovi ruoli o nella nuova arma dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianità di grado. I requisiti fisici minimi per gli ufficiali del ruolo normale e speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, nonché per gli ufficiali del ruolo normale e speciale dell'Arma dei trasporti e materiali sono stabiliti dagli ordinamenti di Forza armata. Con distinti decreti del Ministro della difesa sono indicati i limiti e le modalità dei trasferimenti degli ufficiali di cui al comma 7. Per la Marina militare il decreto è adottato d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione. [56]

     9. Gli ufficiali dei ruoli naviganti normale o speciale dell'Arma Aeronautica fino al grado di colonnello, divenuti permanentemente non idonei al volo, sempre che conservino l'idoneità al servizio militare incondizionato, sono trasferiti rispettivamente nei ruoli normale o speciale delle armi dell'Arma Aeronautica con il grado e l'anzianità posseduti e mantenendo gli obblighi di ferma contratti. Essi sono iscritti nei nuovi ruoli dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianità di grado. [57]

     10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 5, qualora nei predetti ruoli non vi siano posti disponibili, l'ufficiale è trasferito in soprannumero e l'eccedenza è riassorbita al verificarsi della prima vacanza. Gli ufficiali trasferiti non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

     11. Nei casi di transito tra ruoli sono considerati validi ai fini dell'avanzamento i periodi di comando, di attribuzioni specifiche e di servizio prestati nel ruolo di provenienza.

 

          Art. 30 bis. (Disposizioni speciali per l'avanzamento in taluni ruoli) [58].

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 all'ufficiale più anziano dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo di amministrazione e commissariato e del Corpo di sanità dell'Esercito, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità della Marina militare, dell'Arma aeronautica, ruolo delle armi, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità dell'Aeronautica militare che abbia maturato un periodo di permanenza minima pari ad un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti, è conferito il grado di tenente generale o corrispondenti.

     2. Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente decreto per il grado di tenente generale o corrispondenti ed in deroga all'articolo 22 e non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o gradi corrispondenti.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 130 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

 

CAPO IV

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL CONGEDO

 

          Art. 31. (Promozioni nel congedo).

     1. La durata dei periodi di esperimento stabiliti dalle tabelle 5, 6 e 7 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è elevata a tre mesi per gli ufficiali dell'Esercito esclusa l'Arma dei Carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica. L'esperimento può essere svolto in uno o più periodi della durata minima di un mese.

     2. Le disposizioni di cui al Titolo I, articolo 4, del Regio Decreto 16 maggio 1932, n. 819, sono estese anche all'Esercito e all'Aeronautica.

 

TITOLO III

MODIFICHE ALLE NORME SULLO STATO GIURIDICO DEGLI UFFICIALI

 

          Art. 32. (Aspettativa).

     1. L'articolo 21 della legge 10 aprile 1954, n. 113 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 33. (Richiami dall'aspettativa).

     1. L'articolo 25 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sostituito dall'articolo 6 della legge 27 gennaio 1968, n. 37, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 34. (Sospensione precauzionale dall'impiego).

     1. L'ultimo comma dell'articolo 29 della legge 10 aprile 1954, n. 113 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 35. (Cessazione anticipata dal servizio permanente).

     1. L'articolo 43 della legge 10 aprile 1954, n. 113 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 36. (Cessazione dalla riserva).

     1. L'articolo 63 della legge 10 aprile 1954, n. 113 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 37. (Limiti di età per il collocamento in congedo. Gradi di vertice).

     1. Le tabelle n. 1, 2 e 3 annesse alla legge 10 aprile 1954, n. 113, così come modificate dalle tabelle A, B e C annesse alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, e indicate nell'articolo 7 della stessa legge, sono sostituite, con esclusione dell'Arma dei carabinieri, dalle tabelle 4, 5 e 6 annesse al presente decreto. [59]

     2. L'Ufficiale Generale o Ammiraglio nominato Capo di Stato Maggiore della Difesa è promosso, con decorrenza dalla data della nomina, al grado di Generale, o corrispondente, previsto dalla tabella A allegata al presente decreto.

     3. La promozione al grado di Generale o grado corrispondente può essere conferita esclusivamente all'Ufficiale Generale o Ammiraglio di cui al comma 2.

     4. Gli Ufficiali Generali o Ammiragli nominati Capi di Stato Maggiore, della Difesa o di Forza Armata, ovvero Segretario Generale Direttore nazionale degli Armamenti del Ministero della Difesa, durano in carica non meno di due anni.

     5. Gli Ufficiali Generali o Ammiragli di cui al comma 4, qualora raggiunti dai limiti di età, sono richiamati d'autorità fino al termine del mandato.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI UFFICIALI DEL RUOLO TECNICO- AMMINISTRATIVO E DEI RUOLI AD ESAURIMENTO

 

          Art. 38. (Ufficiali dei ruoli tecnici).

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono più alimentati il ruolo tecnico-amministrativo dell'Esercito, il ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina ed il ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica, previsti dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, nonché il ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto di cui all'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255.

     2. Gli ufficiali dei predetti ruoli in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto vi permangono ad esaurimento.

     3. L'avanzamento al grado di capitano ed al grado di maggiore ha luogo ad anzianità. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi gli ufficiali aventi rispettivamente cinque anni di anzianità di grado da tenente e sette anni di anzianità di grado da capitano. Ferme restando le dotazioni complessive di ciascun grado di ogni Forza armata, sono altresi inseriti nell'aliquota di avanzamento al grado di maggiore i capitani che abbiano maturato complessivamente dodici anni di anzianità di servizio dalla nomina a tenente. [60]

     4. Per l'anno 1998, fatti salvi i quadri di avanzamento a scelta e le relative aliquote di valutazione, sono formate per gli ufficiali di cui al comma 1 aliquote suppletive di valutazione per l'avanzamento ad anzianità ai gradi di capitano e di maggiore che comprendono gli ufficiali appartenenti ai predetti ruoli aventi anzianità di grado pari o superiore rispettivamente a sei anni per i tenenti e ad otto anni per i capitani. Gli ufficiali inclusi nel quadro suppletivo di avanzamento sono iscritti in ruolo dopo quelli inclusi nel quadro di avanzamento a scelta.

     5. A partire dall'anno 1999 le aliquote di valutazione per l'avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore comprendono gli ufficiali appartenenti ai predetti ruoli aventi le anzianità di grado di cui al comma 3.

     6. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento ad anzianità al grado di maggiore anche i capitani con sei anni di anzianità di grado purché abbiano maturato 35 anni di servizio militare comunque prestato.

     7. Per ciascuna Forza Armata le consistenze complessive dei ruoli speciali e dei ruoli previsti dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, non possono eccedere le dotazioni organiche dei ruoli speciali fissate dal presente decreto.

     8. Finché non siano raggiunti nei gradi di tenente, di capitano e di maggiore dei ruoli speciali i volumi organici fissati dal presente decreto, è consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei ruoli speciali con il grado di tenente, di capitano e di maggiore degli ufficiali diplomati appartenenti ai ruoli di cui al comma 1. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il possesso di una anzianità minima di grado rispettivamente di due anni per i Tenenti, di tre anni per i Capitani e di quattro anni per i Maggiori.

     8 bis. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 8 non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore a quella del trasferimento. [61]

     9. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi è applicata una detrazione di anzianità di due anni per i Tenenti, di tre anni per i Capitani e di quattro anni per i Maggiori, senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata ed, a parità di anzianità, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di servizio da ufficiale. [62]

     10. Gli ufficiali che partecipano ai concorsi di cui al comma 8 non devono aver superato i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente previsti per i gradi di capitano e di maggiore dei ruoli speciali.

 

          Art. 39. (Ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento in servizio permanente).

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle aliquote di valutazione per la promozione a maggiore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento transitati in servizio permanente ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono inclusi gli ufficiali che abbiano compiuto undici anni di permanenza nel grado di capitano, a condizione che abbiano diciotto anni di anzianità di servizio.

     2. I maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli di cui al comma 1 sono promossi, se idonei, al grado superiore dopo cinque anni di permanenza nel grado, a condizione che abbiano ventidue anni di anzianità di servizio.

     3. Agli ufficiali che rivestano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il grado di tenente colonnello, o grado corrispondente, l'anzianità di grado è rideterminata con le modalità di cui al comma 3-bis dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, qualora non abbiano conseguito, ancorché nei gradi inferiori, rideterminazioni di anzianità ad altro titolo ed abbiano almeno ventidue anni di anzianità di servizio.

     4. Agli ufficiali che rivestano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il grado di maggiore, o grado corrispondente, l'anzianità di grado è rideterminata con le modalità di cui al comma 3 bis dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, qualora non abbiano conseguito, ancorché nei gradi inferiori, rideterminazioni di anzianità ad altro titolo ed abbiano almeno diciotto anni di anzianità di servizio.

     5. Le rideterminazioni di anzianità di cui ai commi 3 e 4 sono considerate alternative ed i conseguenti effetti giuridici ed economici operano a decorrere dalla data delle predette rideterminazioni, e comunque non prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo. [63]

     6. Nei confronti degli ufficiali dei ruoli speciali che, a seguito delle rideterminazioni di anzianità di cui ai commi 3 e 4, sarebbero promossi al grado superiore dopo i pari grado appartenenti ai ruoli ad esaurimento aventi uguale anzianità di servizio da ufficiale, si applicano per una sola volta le disposizioni dell'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 11 della predetta legge n. 404 del 1990 non opera nei confronti delle rideterminazioni di anzianità degli ufficiali in servizio permanente da qualunque causa determinate.

     7. Finché non siano raggiunti nei gradi di maggiore e di tenente colonnello dei ruoli speciali i volumi organici fissati dal presente decreto, è consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli speciali con il grado di maggiore ai maggiori aventi una anzianità di grado non inferiore a tre anni. E' parimenti consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli speciali con il grado di tenente colonnello ai tenenti colonnelli aventi una anzianità di grado non inferiore a tre anni e non meno di ventidue anni di anzianità di servizio.

     8. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi è applicata una detrazione di anzianità di tre anni senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata per effetto della predetta detrazione di anzianità e, a parità di anzianità di grado, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di servizio. [64]

     9. Agli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 7 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224 ed all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404.

     9 bis. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 7 non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore a quella del trasferimento. [65]

 

TITOLO V

SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

 

          Art. 40. (Giudizi di avanzamento. Commissioni di controllo.).

     1. Il giudizio di avanzamento a scelta si articola in due fasi. La prima fase è diretta ad accertare, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, l'idoneità di ciascun ufficiale all'adempimento delle funzioni del grado superiore. La seconda fase è caratterizzata dall'applicazione dei criteri di cui agli articoli 25, comma 2°, e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come integrato e modificato dall'articolo 10, comma 5, del presente decreto.

     2. L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito assoluto espresso dalle commissioni di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei.

     3. Quando si debba rinnovare un giudizio di avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si applicano le seguenti disposizioni:

     a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo, è promosso al grado superiore con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;

     b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora attribuito in una precedente graduatoria, è promosso al grado superiore con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.

     4. La promozione di cui al comma 3 non è ricompresa tra quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora non sussista vacanza nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado in cui deve essere effettuata la promozione, l'eventuale eccedenza, determinata dalla promozione stessa, viene riassorbita al verificarsi della prima vacanza successiva al 1° luglio dell'anno dell'avvenuta promozione dell'interessato e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora entro tale data non si siano verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalità di cui all'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. [66]

     5. All'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che abbia superato il limite di età del grado conseguito ovvero che raggiunga il limite di età prima del compimento del periodo di comando o di attribuzioni specifiche prescritto per l'avanzamento, non sono richiesti i requisiti di cui agli articoli 19 e 20.

     6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale, siano stati assolti con sentenza definitiva, fatta salva la definizione dell'eventuale procedimento disciplinare. La valutazione o il rinnovo del giudizio va effettuato entro sei mesi dalla cessazione dell'impedimento. [67]

     7. Il rinnovo del giudizio viene effettuato dagli organi competenti entro sei mesi dall'annullamento d'ufficio o dalla notifica all'Amministrazione competente della pronuncia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione. Qualora il giudizio contenga elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente, non è necessario procedere ad una nuova valutazione. In tal caso il Ministro competente provvede d'ufficio agli adempimenti per la promozione del ricorrente.

     8. E' istituita una Commissione di controllo dell'operato delle commissioni di avanzamento competente a verificare le procedure dei giudizi d'avanzamento annullati d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

     9. La Commissione è costituita da cinque membri nominati con decreto del Ministro della Difesa, di cui quattro scelti tra Magistrati amministrativi, contabili ed Avvocati dello Stato ed uno tra alti ufficiali delle tre Forze Armate in congedo, della categoria dell'ausiliaria, con obbligo di astensione qualora abbia partecipato alle commissioni di avanzamento il cui operato sia oggetto di verifica. La Commissione elegge tra i propri componenti il presidente, dura in carica tre anni e delibera, salvo i casi di astensione di cui al presente comma, con la presenza di tutti i suoi componenti, ai quali è corrisposto un gettone di presenza il cui ammontare è determinato con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica; agli oneri connessi all'applicazione della presente disposizione, si provvede nell'ambito degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della Difesa.

     10. Il Ministro della Difesa, in presenza di giudizi di avanzamento annullati, può convocare la Commissione di cui al comma 8 affinché accerti:

     a) la regolarità delle attività e delle valutazioni delle commissioni di avanzamento, anche rispetto ai giudizi espressi sulla base delle risultanze della documentazione caratteristica del personale valutato;

     b) la coerenza, in sede di rinnovazione del giudizio, delle attività e delle valutazioni delle commissioni di avanzamento rispetto alle decisioni di accoglimento dei ricorsi.

     11. La Commissione di cui al comma 8 è attivata anche in caso di promozione di ufficiali definitivamente condannati per delitto non colposo. La stessa Commissione riferisce al Ministro della Difesa in ordine agli accertamenti svolti entro sessanta giorni dall'incarico, anche al fine della successiva individuazione ed adozione di idonei provvedimenti correttivi.

     12. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche agli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza. Per il Corpo della Guardia di Finanza è istituita una autonoma commissione di controllo alla quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 10 e 11. In tale caso, le attribuzioni conferite al Ministro della Difesa sono riferite al Ministro delle Finanze e l'alto ufficiale di cui al comma 9 è individuato tra quelli in congedo, della categoria dell'ausiliaria, della Guardia di Finanza. Per il Corpo della guardia di finanza, l'eccedenza di cui al comma 4 viene riassorbita al verificarsi della prima vacanza utile a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della rinnovazione del giudizio, previa attribuzione delle promozioni tabellari, e comunque entro il 31 dicembre di tale anno. Qualora entro tale data non si siano verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalità di cui all'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. [68]

 

TITOLO VI

UNIFICAZIONE DEI RUOLI

 

CAPO I

ESERCITO

 

Sezione I

Unificazione dei ruoli del corpo sanitario (ufficiali medici e chimico-farmacisti) e del corpo veterinario

 

          Art. 41. (Unificazione dei ruoli).

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli ufficiali appartenenti ai ruoli del Corpo sanitario e del Corpo veterinario del servizio permanente effettivo, con esclusione del ruolo ad esaurimento, sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo sanitario, mantenendo la propria posizione di stato.

     2. Il trasferimento ha luogo:

     a) per i Colonnelli, i Brigadieri Generali ed i Maggiori Generali con l'anzianità di grado posseduta, secondo le modalità stabilite dagli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

     b) per i Tenenti, i Capitani, i Maggiori ed i Tenenti Colonnelli con le modalità indicate all'articolo 42.

 

          Art. 42. (Rideterminazione delle anzianità).

     1. Gli ufficiali del Corpo sanitario (ufficiali medici) di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 41 sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo sanitario con l'anzianità di grado posseduta.

     2. Gli ufficiali del Corpo sanitario (ufficiali chimico-farmacisti) e del Corpo veterinario di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 41 sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo sanitario con un'anzianità, rideterminata ai soli fini giuridici, fatte salve le condizioni più favorevoli maturate, corrispondente:

     a) per i Capitani, ad una permanenza teorica di due anni nel grado di Tenente;

     b) per i Maggiori, ad una permanenza teorica di due anni nel grado di Tenente e otto anni nel grado di Capitano;

     c) per i Tenenti Colonnelli, ad una permanenza teorica di due anni nel grado di Tenente, otto anni nel grado di Capitano e tre anni nel grado di Maggiore.

     3. In caso di scavalcamento tra ufficiali provenienti dallo stesso ruolo, a seguito della rideterminazione di anzianità di cui al comma 2, all'ufficiale scavalcato è attribuita la stessa anzianità del pari grado che lo precede immediatamente in ruolo.

     4. Nei confronti dell'ufficiale che ha subìto uno spostamento in ruolo, in applicazione delle norme di cui all'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ovvero per i ritardi nello svolgimento della carriera, ai fini della rideterminazione di anzianità, viene considerata un'anzianità uguale a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza.

     5. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è stabilito in base agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.

     6. Le rideterminazioni di anzianità cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 non determinano il diritto ad ulteriori ricostruzioni di carriera a qualsiasi titolo.

     7. Nei confronti degli ufficiali iscritti nel ruolo normale del Corpo sanitario non si applica l'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224.

 

          Art. 43. (Vantaggi di carriera).

     1. Nei confronti degli ufficiali medici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, stiano frequentando uno dei corsi di cui al D.P.R. 5 dicembre 1978 e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 69 bis della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni. I relativi vantaggi di carriera sono attribuiti dopo il trasferimento degli ufficiali nel ruolo normale del Corpo sanitario.

 

          Art. 44. (Categorie del congedo. Ruoli ad esaurimento del servizio permanente).

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva, di complemento e della riserva di complemento dei ruoli dei Corpi sanitari e del Corpo veterinario sono collocati nelle corrispondenti posizioni del Corpo sanitario unificato.

     2. Il trasferimento degli ufficiali di cui al comma 1 viene effettuato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.

     3. Gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento in servizio permanente dei Corpi sanitari e del Corpo veterinario permangono, ad esaurimento, nei rispettivi ruoli.

 

Sezione II

Unificazione dei ruoli del corpo di amministrazione e del corpo di commissariato (ufficiali commissari e ufficiali di sussistenza)

 

          Art. 45. (Unificazione dei ruoli).

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli ufficiali in servizio permanente, con esclusione dei ruoli ad esaurimento, appartenenti ai ruoli del Corpo di amministrazione, del Corpo di commissariato (ufficiali commissari) e del Corpo di commissariato (ufficiali di sussistenza) sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato, mantenendo la propria posizione di stato.

     2. Il trasferimento ha luogo:

     a) per i Colonnelli, i Brigadieri Generali ed i Maggiori Generali, con l'anzianità di grado posseduta secondo le modalità stabilite dagli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n.113, e successive modificazioni;

     b) per i Sottotenenti, secondo l'ordine derivante dal posto conseguito nella graduatoria unica formata al termine del Corso di Accademia, fermo restando il disposto dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni ed integrazioni. I Sottotenenti reclutati per concorso a nomina diretta vengono trasferiti secondo l'ordine di graduatoria del concorso, collocandosi dopo i pari grado provenienti dai Corsi di Accademia;

     c) per i Tenenti, i Capitani, i Maggiori ed i Tenenti Colonnelli, con l'anzianità di grado posseduta ovvero, ai soli fini giuridici, con quella del pari grado, nominato Tenente nello stesso anno, che abbia avuto uno sviluppo di carriera più favorevole, non conseguente all'applicazione degli articoli 55 e 56 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. L'ordine di iscrizione in ruolo è stabilito in base agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.

     3. Nei confronti degli ufficiali iscritti nel ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato non si applica l'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224.

 

          Art. 46. (Categorie del congedo. Ruoli ad esaurimento del servizio permanente).

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva, di complemento e della riserva di complemento dei ruoli del Corpo di amministrazione e dei Corpi di commissariato sono collocati nelle corrispondenti posizioni del Corpo di amministrazione e di commissariato.

     2. Il trasferimento degli ufficiali di cui al comma 1 viene effettuato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.

     3. Gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento in servizio permanente del Corpo di Amministrazione e del ruolo sussistenza del Corpo di Commissariato permangono, ad esaurimento, nei rispettivi ruoli.

 

CAPO II

MARINA MILITARE - UNIFICAZIONE DEL RUOLO MEDICI E DEL RUOLO FARMACISTI DEL CORPO SANITARIO

 

          Art. 47. (Unificazione dei ruoli).

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli ufficiali in servizio permanente, appartenenti al ruolo medici ed al ruolo farmacisti del Corpo sanitario sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo sanitario, mantenendo la propria posizione di stato.

     2. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è stabilito in base agli articoli di cui agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.

 

          Art. 48. (Categorie del congedo).

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva, di complemento e della riserva di complemento del ruolo medici e del ruolo farmacisti del Corpo sanitario sono collocati nelle corrispondenti posizioni del Corpo sanitario unificato.

     2. Il trasferimento degli ufficiali di cui al comma 1 viene effettuato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.

 

CAPO III

AERONAUTICA MILITARE - UNIFICAZIONE DEL RUOLO INGEGNERI, DEL RUOLO CHIMICI E DEL RUOLO FISICI DEL GENIO AERONAUTICO

 

          Art. 49. (Unificazione dei ruoli).

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli ufficiali in servizio permanente, con esclusione dei ruoli ad esaurimento, appartenenti al ruolo ingegneri, al ruolo chimici ed al ruolo fisici del Genio aeronautico sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio aeronautico, mantenendo la propria posizione di stato.

     2. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è stabilito in base agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.

     3. I Sottotenenti sono iscritti in ruolo secondo l'ordine derivante dal posto conseguito nella graduatoria formata al termine del Corso di Accademia. I Tenenti reclutati per concorso a nomina diretta sono iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria finale, collocandosi in ruolo dopo i pari grado provenienti dai Corsi regolari di Accademia.

 

          Art. 50. (Categorie del congedo. Ruoli ad esaurimento del servizio permanente).

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva, di complemento e della riserva di complemento del ruolo ingegneri, del ruolo chimici e del ruolo fisici del genio aeronautico sono collocati nelle corrispondenti posizioni del Corpo del genio aeronautico.

     2. Il trasferimento degli ufficiali di cui al comma 1 viene effettuato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.

     3. Gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento in servizio permanente del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri, chimici e fisici di cui al Titolo IV della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni, assumono la denominazione di ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico.

 

TITOLO VII

ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI RUOLI

 

          Art. 51. (Ridenominazione dei ruoli).

     1. Il ruolo normale unico ed il ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dell'Esercito assumono la denominazione di ruolo normale e di ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni.

     2. Il ruolo del Corpo tecnico dell'Esercito assume la denominazione di ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito.

     3. Il ruolo del Corpo automobilistico dell'Esercito assume la denominazione di ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito.

     4. Gli ufficiali ad esaurimento in servizio permanente del ruolo servizi dell'Arma aeronautica assumono la denominazione di ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del ruolo delle armi dell'Arma aeronautica.

     5. Il ruolo servizi dell'Arma aeronautica assume la denominazione di ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica. Gli ufficiali dell'Arma aeronautica dei ruoli delle armi espletano funzioni inerenti ai servizi operativi e di supporto presso enti, comandi e reparti, centrali, territoriali e periferici, ricoprendo gli incarichi previsti dall'ordinamento. Gli ufficiali del ruolo normale delle armi svolgono funzioni di comando con attività di direzione, controllo e studio per la gestione di detti servizi e la realizzazione di programmi e progetti finalizzati alla loro organizzazione ed al loro funzionamento. Gli ufficiali del ruolo speciale delle armi esplicano funzioni concernenti la gestione dei medesimi servizi.

     6. Il ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico assume la denominazione di ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico.

     7. Il ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico assume la denominazione di ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico assumono la denominazione di ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico.

     8. Il ruolo degli assistenti tecnici del Genio aeronautico assume la denominazione di ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici assumono la denominazione di ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico.

     9. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, assumono la denominazione di ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico.

     10. Il ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico assume la denominazione di ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, assumono la denominazione di ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico.

     11. Gli ufficiali già iscritti nei ruoli di cui al presente articolo sono iscritti nei nuovi ruoli con la posizione di stato e l'anzianità assoluta e relativa possedute.

     12. Gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva, di complemento e della riserva di complemento già iscritti nei ruoli di cui al presente articolo sono iscritti nei nuovi ruoli conservando la posizione di stato e l'anzianità assoluta e relativa possedute.

 

          Art. 52. (Istituzione dei ruoli speciali).

     1. Sono istituiti i ruoli speciali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito nonché il ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica.

     2. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale dell'Aeronautica, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono compresi nell'organico del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica.

     3. Sono altresì istituiti i ruoli dei Corpi sanitari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

 

          Art. 53. (Transito tra i ruoli. Disposizioni varie).

     1. Gli ufficiali fino al grado di Tenente Colonnello appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito possono presentare domanda di transito nei rispettivi ruoli speciali entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Qualora il numero delle domande superi le dotazioni organiche dei singoli gradi, per il transito nei ruoli speciali si procede alla formazione di graduatorie distinte per gradi, sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni. A parità di merito la precedenza spetta all'ufficiale con maggiore anzianità di grado e, a parità di grado, al più anziano in ruolo.

     3. Gli ufficiali trasferiti mantengono il grado, la posizione di stato e l'anzianità assoluta e relativa posseduta. L'ordine di iscrizione in ruolo viene effettuato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.

 

          Art. 54. (Transito nel ruolo speciale delle Armi dell'Arma aeronautica).

     1. Gli ufficiali fino al grado di Tenente Colonnello appartenenti al ruolo normale delle Armi dell'Arma aeronautica possono presentare domanda irrevocabile di transito nel rispettivo ruolo speciale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Gli ufficiali fino al grado di Tenente Colonnello appartenenti al ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico, in possesso dell'abilitazione di equipaggio fisso di volo ed impiegati nelle specifiche funzioni presso un'unità di volo, possono presentare domanda irrevocabile di transito nel ruolo speciale delle Armi dell'Arma aeronautica entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. I vincitori dei concorsi per la nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma Aeronautica ruolo servizi, pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono immessi nel ruolo normale delle Armi dell'Aeronautica. Gli stessi possono presentare domanda irrevocabile di transito nel rispettivo ruolo speciale entro 180 giorni dalla data di nomina in servizio permanente effettivo.

     4. Gli ufficiali trasferiti mantengono il grado, la posizione di stato e l'anzianità assoluta e relativa posseduta. L'ordine di iscrizione in ruolo viene effettuato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.

     4 bis. All'articolo 13 della legge 19 maggio 1986, n. 224, il comma 3 è sostituito dal seguente (Omissis) [69].

     4 ter. Ferme restando le dotazioni organiche stabilite nel presente decreto il Ministero della difesa ha facoltà di indire annualmente concorsi per titoli ed esami per l'immissione degli ufficiali di complemento di cui all'articolo 13 della legge 19 maggio 1986, n. 224, nel ruolo speciale delle armi dell'Arma Aeronautica. I concorsi vengono espletati secondo le modalità di cui agli articoli 19 e 20 della predetta legge 19 maggio 1986, n. 224. [70]

     4 quater. All'atto del transito nel ruolo speciale delle armi dell'Arma Aeronautica degli ufficiali di cui al precedente comma 4-ter, è applicata una detrazione d'anzianità di due anni, senza effetto sul trattamento economico percepito. I vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata ed a parità di anzianità secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di grado. [71]

     4 quinquies Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è abrogato. [72]

 

          Art. 55. (Periodi di comando. Riapertura dei termini).

     1. Ai fini dell'avanzamento agli ufficiali trasferiti ai sensi degli articoli 53 e 54 non è richiesto l'assolvimento dei periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche previsti per il grado rivestito nei ruoli di provenienza.

     2. In relazione a particolari esigenze funzionali e comunque non prima di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto potrà essere disposta con decreto ministeriale la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di transito nei ruoli speciali.

 

          Art. 56. (Transito dal ruolo normale al ruolo speciale delle varie Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni).

     1. Gli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito possono transitare, a domanda, nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, limitatamente ai gradi di Maggiore e Tenente Colonnello, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale.

     2. Gli ufficiali trasferiti conservano la posizione di stato e l'anzianità di grado posseduta ed assumono, qualora più favorevole, un'anzianità di un giorno precedente a quella del pari grado del ruolo speciale o ad esaurimento che abbia uguale o minor anzianità di nomina ad ufficiale.

     3. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è stabilito in base agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.

     4. Non è ammesso il transito nel ruolo speciale degli ufficiali che abbiano conseguito il titolo di Scuola di Guerra di cui all'articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979, n. 611.

     5. Gli ufficiali che abbiano ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale né di partecipare al Corso di Stato Maggiore.

     6. Qualora il numero di domande superi gli organici dei singoli gradi si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 53.

 

          Art. 57. (Transito dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni al ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali).

     1. Gli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, limitatamente al periodo transitorio, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali, limitatamente ai gradi da Capitano a Tenente Colonnello compreso, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale una volta effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento.

     2. Gli ufficiali trasferiti conservano la posizione di stato e l'anzianità di grado posseduta. L'ordine di iscrizione in ruolo è stabilito in base agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, dopo gli ufficiali dell'Arma dei trasporti e dei materiali aventi uguale anzianità di grado.

     3. Qualora il numero di domande superi gli organici dei singoli gradi si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 53. Costituisce titolo preferenziale per il transito aver ricoperto incarichi nel settore dei trasporti e dei materiali, non specificatamente destinati ad ufficiali appartenenti ad altri ruoli.

 

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

CAPO I

NORME TRANSITORIE

 

Sezione I

Norme transitorie comuni

 

          Art. 58. (Disposizioni varie).

     1. In attesa dell'adeguamento dell'ordinamento e dei programmi didattici delle accademie e degli istituti di formazione, gli ufficiali dei ruoli normali possono continuare ad essere reclutati ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5. Fatto salvo quanto previsto nei commi 2 e 3, fino a quando non saranno emanati i Decreti Ministeriali di cui all'articolo 3, comma 2, i concorsi per il reclutamento degli Ufficiali saranno regolati sulla base della normativa previgente.

     2. Per poter dare concreta attuazione all'articolo 5, comma 1, ed in coerenza con la graduale riduzione delle consistenze di ufficiali di complemento diplomati, che a partire dal 2005 non saranno più incorporati, dal concorso che sarà bandito nell'anno 1998 la percentuale di posti destinati al personale appartenente al ruolo dei marescialli per l'accesso ai ruoli speciali degli ufficiali non potrà essere inferiore al 50 per cento. I posti eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento ai posti destinati alle altre forme di reclutamento.

     3. Fino al 2005, per la partecipazione ai concorsi, il limite di età del personale appartenente al ruolo dei marescialli per l'accesso ai ruoli speciali di cui all'articolo 5, comma 1, è elevato a quaranta anni. Per la partecipazione a detti concorsi non sono richiesti i requisiti di servizio previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2) del presente decreto. Al primo di detti concorsi possono partecipare anche i sergenti maggiori e gradi corrispondenti di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e, alla data del 1° ottobre 1995, degli ulteriori requisiti richiesti, nonché gli ufficiali di complemento in ferma biennale o che abbiano completato detta ferma. [73]

     3 bis. Fino al 2005, su richiesta della Forza armata interessata, in relazione alle effettive consistenze nei ruoli e dei risultati conseguiti nei reclutamenti pianificati negli anni precedenti, possono essere ammessi a partecipare ai concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali anche gli ufficiali di complemento. [74]

     4. Ai Maggiori con 15 anni di servizio dalla nomina a Tenente è corrisposto negli anni 1998, 1999, 2000 e successivi, rispettivamente, il 20, il 50 ed il 100 per cento della quota spettante degli incrementi stipendiali di cui al comma 2 dell'articolo 65.

     5. Ai Tenenti Colonnelli con 25 anni di servizio dalla nomina a Tenente è corrisposto negli anni 1998, 1999, 2000 e successivi, rispettivamente, il 20, il 50 ed il 100 per cento della quota spettante degli incrementi stipendiali di cui al comma 3 dell'articolo 65.

     6. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente riportati nelle tabelle A, B e C allegate alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, e successive modificazioni ed integrazioni, sono gradualmente elevati secondo le decorrenze fissate dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

     7. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente riportati nelle tabelle A e B allegate alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevati a 61 anni a decorrere dal 2008 per il grado di maggior generale del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per il grado di colonnello dei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni e dell'Arma dei trasporti e dei materiali e per il grado di colonnello dei Corpi logistici dell'Esercito nonché per il grado di ammiraglio di divisione. Fino all'anno 2008 i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei Corpi logistici dell'Esercito sono uguali ai limiti di età previsti per i pari grado del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni.

     8. A decorrere dal 1° gennaio 2005 i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito sono pari a 60 anni per i Colonnelli, a 61 anni per i Brigadieri Generali e a 63 anni per i Maggiori Generali.

     9. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente riportati nella tabella C allegata alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, e successive modificazioni ed integrazioni, per i gradi di generale dell'Aeronautica sono elevati di un anno a decorrere dal 2005 e di un ulteriore anno a decorrere dal 2008. Per il grado di Generale di Squadra Aerea sono elevati di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e di un ulteriore anno a decorrere dal 2008.

     10. Per gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano validi i periodi di comando e di attribuzioni specifiche previste per il grado rivestito dalla pregressa normativa.

     11. Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri viene effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nei numeri massimi complessivi di tale grado, fissati per ogni Forza Armata dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora si determinino eccedenze in più ruoli di una Forza Armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano ed, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale più anziano in grado ed, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano.

     12. Il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma 11 è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento. [75]

     13. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organici dei gradi di colonnello e di generale dei ruoli di ciascuna Forza Armata coincidono con i contingenti dei predetti gradi stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974 in attuazione dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.

     14. Gli ufficiali in servizio permanente a disposizione ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono computati negli organici dei rispettivi ruoli e permangono in tale posizione di stato fino alla cessazione dal servizio permanente. Gli stessi possono essere impiegati in tutte le cariche previste per gli ufficiali in servizio permanente.

     15. Sulla base delle esigenze di ciascuna Forza Armata, qualora nei rispettivi ruoli speciali del Corpo Sanitario non risultino ricoperte particolari posizioni organiche, possono essere indetti annualmente concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento di ufficiali nei citati ruoli da trarre dai giovani che non abbiano superato il 32° anno di età alla data indicata dal bando di concorso e in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti.

 

          Art. 59. (Norme riguardanti gli ufficiali piloti di complemento).

     1. Il Ministro della Difesa ha facoltà di bandire uno o più concorsi per titoli per l'immissione rispettivamente di tenenti e di capitani di cui ai Titoli II e III della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni ed integrazioni, con anzianità di grado non inferiore a due anni, nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto e nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica nei limiti delle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori dei predetti ruoli.

     2. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1 è applicata una detrazione di anzianità di due anni senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata ed, a parità di anzianità, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di grado, ovvero dopo l'ufficiale del ruolo speciale avente uguale o maggiore anzianità di servizio. [76]

     3. Nei confronti degli ufficiali transitati nei ruoli speciali con i concorsi di cui al comma 1 non hanno effetto le ricostruzioni di carriera operate a favore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento in servizio permanente.

     4. I concorsi vengono espletati secondo le modalità di cui agli articoli 19 e 20 della predetta legge n. 224 del 1986. Nella graduatoria di merito viene attribuito un punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito in ferma dodecennale.

 

          Art. 60. (Disciplina degli organici nel regime transitorio).

     1. Al fine di realizzare con gradualità la riduzione degli organici, le dotazioni complessive di ciascun grado di ogni Forza Armata sono annualmente definite con decreto ministeriale in modo da ricondurle entro il 1° gennaio 2006 ai livelli previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto. Per il Corpo delle Capitanerie di Porto detto decreto è adottato d'intesa con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione. [77]

     2. In relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente nonché la determinazione delle relative aliquote di valutazione e l'eventuale elevazione delle permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, sono annualmente fissati, con decreto ministeriale, secondo i seguenti criteri:

     a) qualora il numero di promozioni annuali previsto a regime dal presente decreto sia superiore a quello fissato dalla pregressa normativa, può essere mantenuto il numero di promozioni previsto dalla pregressa normativa fino al conseguimento dei volumi organici previsti dal presente decreto per la singola Forza Armata;

     b) qualora il numero di promozioni annuali disciplinato dal presente decreto sia inferiore a quello della pregressa normativa, il numero di promozioni da conferire può essere aumentato fino a raggiungere quello previsto dalla pregressa normativa;

     c) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potrà essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione ed alle distinte graduatorie di merito;

     d) in fase transitoria le aliquote di valutazione dovranno comprendere ufficiali con anzianità di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire dal 2006 l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dal presente decreto. Il numero di ufficiali da includere annualmente in aliquota potrà essere aumentato o diminuito per ogni ruolo e grado nella misura massima del 30% rispetto a quello degli ufficiali inclusi nell'aliquota formata per l'anno 1998;

     e) in fase transitoria per l'avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normali non opera il disposto del comma 2 dell'articolo 21 e non si applica la misura massima del 30% di cui alla lettera d). [78]

     2 bis. Fino al 31 dicembre 2005, il quadro d'avanzamento di cui all'articolo 18 è formato solo se il numero di promozioni conseguente è compreso nel numero stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 2. [79]

     3. Alla data del 1° gennaio 2006 le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale nonché il numero di promozioni annuali nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza Armata dovranno essere comunque contenuti entro i limiti stabiliti dal presente decreto.

     4. Gli organici, le aliquote di valutazione per l'avanzamento dei vari gradi per l'anno 1998 e il relativo numero di promozioni annuali sono determinati sulla base della normativa in vigore nell'anno 1997. Sono fatti salvi per l'anno 1998 i quadri di avanzamento, nonché le disposizioni richiamate nei bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 60 bis. (Avanzamento. Modifiche del regime transitorio). [80]

     1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 60, commi 2, lettere c), d) ed e), e 2-bis, 62, comma 5, e 63, commi 1 e 3, sono prorogate fino all'anno 2015 [81].

     1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 3, quadro I, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare è pari all'8 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità [82].

     1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 1, quadro III, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito è pari al 3 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità [83].

 

     Art. 60 ter. (Avanzamento. Modifiche del regime transitorio in tema di promozioni annuali). [84]

     1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, limitatamente al numero delle promozioni annuali, le disposizioni di cui agli articoli 62, comma 3, 63, comma 2-bis, e 64, comma 2, sono prorogate fino all'anno 2015 [85].

 

Sezione II

Esercito

 

          Art. 61. (Avanzamento. Regime transitorio.).

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 per gli ufficiali appartenenti al ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, al ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali ed al ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato si applica la permanenza minima nel grado di tenente ai fini dell'avanzamento al grado superiore riportata nella tabella 1 annessa al presente decreto.

     2. In fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, per gli ufficiali appartenenti al ruolo normale del Corpo sanitario le permanenze minime nei gradi per l'avanzamento al grado superiore sono così stabilite:

     a) per il grado di Tenente, in 8 anni comprensivi della durata legale del corso di laurea;

     b) per il grado di Capitano, in 8 anni;

     c) per il grado di Maggiore, in 3 anni;

     d) per il grado di Tenente Colonnello, in 8 anni.

     3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60 comma 4, in fase di prima applicazione e comunque fino all'anno 2015, le permanenze minime nei gradi del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni previste, ai fini dell'avanzamento al grado superiore, dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano a tutti i ruoli speciali [86].

     4. In fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, il numero annuale delle promozioni al grado di Maggiore dei Capitani dei ruoli normali e speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di amministrazione e di commissariato è fissato in tante unità pari alla somma dei Capitani mai valutati con anzianità di grado, alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti, pari o superiore rispettivamente a 9 anni per le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per l'Arma dei trasporti e dei materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di amministrazione e di commissariato ed a 8 anni per il Corpo sanitario.

     4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, dall'anno 2006 e fino all'anno 2015 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore di cui al comma 4 è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento [87].

     5. Nelle aliquote di valutazione relative al comma 4 sono inclusi i Capitani mai valutati che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi, una anzianità di grado pari o superiore rispettivamente a 8 anni per il Corpo sanitario ed a 9 anni per le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per l'Arma dei trasporti e dei materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di amministrazione e di commissariato.

     5-bis. Dall'anno 2005 e fino all'anno 2015 per la formazione delle aliquote di valutazione dei capitani di cui al comma 4 non si applica la limitazione del 30 per cento prevista dall'articolo 60, comma 2, lettera d) [88].

     6. E' consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, degli ufficiali appartenenti al ruolo ad esaurimento del Corpo sanitario ruolo ufficiali medici, ruolo chimico-farmacisti e ruolo del servizio veterinario nel corrispondente ruolo normale secondo le modalità di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 39. Nei confronti dei predetti ufficiali si applica il comma 9 del medesimo articolo.

     7. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 4 si applicano a partire dagli ufficiali che terminano il corso di applicazione, di cui all'allegato A della legge 20 settembre 1980, n. 574, nel corso del 1998.

     8. Gli ufficiali transitati nel complemento in applicazione del comma 4° dell'articolo 64 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in servizio alla data in entrata in vigore del presente decreto, sono transitati nel corrispondente ruolo ad esaurimento con l'anzianità di grado posseduta, a condizione che non abbiano riportato nella documentazione caratteristica valutazioni inferiori a "nella media". I predetti ufficiali sono iscritti in ruolo dopo i pari grado di uguale anzianità di grado.

 

Sezione III

Marina militare

 

          Art. 62. (Avanzamento. Regime transitorio).

     1. I Guardiamarina dei ruoli speciali di tutti i Corpi aventi anno di anzianità di grado 1999 e successivi, per essere promossi al grado superiore devono aver compiuto 2 anni di permanenza nel grado.

     2. I Sottotenenti di Vascello dei ruoli normali e speciali di tutti i Corpi, per essere promossi al grado superiore, devono aver compiuto, in relazione alle anzianità di grado possedute, gli anni di permanenza nel grado progressivamente aumentati secondo quanto previsto nella tabella B annessa al presente decreto.

     3. In fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, il numero annuale di promozioni al grado di Capitano di Corvetta dei ruoli normali e speciali di tutti i Corpi della Marina è fissato in tante unità quanti sono i Tenenti di Vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

     4. Nel periodo transitorio i Capitani di Corvetta dei ruoli speciali devono aver compiuto quattro anni di anzianità nel grado per essere promossi al grado superiore.

     5. In fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, per il ruolo normale del Corpo sanitario il numero di promozioni annue da conferire a scelta sino al grado di Capitano di Vascello è ripartito tra i ruoli in esso confluiti, secondo le proporzioni esistenti nei ruoli e nei gradi di provenienza.

     6. Nella predetta fase a partire dall'anno 1999 vengono formate distinte aliquote di valutazione e distinte graduatorie di merito per l'avanzamento ai gradi di Contrammiraglio e di Capitano di Vascello del ruolo normale del Corpo sanitario nelle quali sono compresi anche gli ufficiali già valutati per l'avanzamento nei ruoli di provenienza, indipendentemente dall'anzianità acquisita nel nuovo ruolo.

     7. I Capitani di Fregata ed i Tenenti di Vascello provenienti dal ruolo farmacisti, non ancora valutati per l'avanzamento, sono inseriti nell'aliquota di valutazione, qualora siano stati inclusi i pari grado provenienti dal ruolo medici aventi la medesima anzianità da ufficiale in servizio permanente.

     8. In fase di prima applicazione, a partire dalle aliquote di valutazione per l'anno 1999, sono inseriti, per l'avanzamento al grado di Ammiraglio di divisione o grado corrispondente, tutti i Contrammiragli dei Corpi di stato maggiore, genio navale ed armi navali, aventi le anzianità minime di grado previste per l'avanzamento a scelta dall'annessa tabella 2.

     9. Fino a che non siano stati promossi tutti i Contrammiragli dei Corpi di cui al comma 8, aventi anzianità di grado antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno effettuate, in aggiunta alle promozioni a scelta, promozioni annuali ad anzianità pari alla differenza tra un quinto del totale delle promozioni attribuite nel quinquennio 1993-1997 e le promozioni a scelta previste per ciascun anno dall'annessa tabella 2, arrotondata per eccesso qualora inferiore all'unità.

     9 bis. Le promozioni annuali ad anzianità di cui al precedente comma 9 sono da attribuire secondo il previsto ordine di anzianità, agli ufficiali valutati per l'avanzamento a scelta e risultati idonei ma non ricompresi nel relativo quadro d'avanzamento. Dette promozioni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, decorrono dal verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1° luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri di avanzamento ad anzianità. [89]

     10. Le disposizioni di cui all'articolo 27 si applicano agli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore appartenenti ai corsi normali che hanno avuto inizio a partire dall'anno accademico 1996-1997. Per i sottotenenti di vascello dei ruoli normali provenienti dai corsi a nomina diretta ed aventi anzianità di grado anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, il nuovo ordine di anzianità viene determinato ai sensi delle disposizioni vigenti all'atto della nomina.

     11. Per l'anno 1998 sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 48, comma 7°, della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

 

Sezione IV

Aeronautica militare

 

          Art. 63. (Avanzamento. Regime transitorio).

     1. Nelle aliquote di valutazione per l'anno 1999 e comunque fino all'anno 2005 per l'avanzamento a Colonnello del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica sono inclusi i tenenti colonnelli già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro ed i tenenti colonnelli aventi un'anzianità di grado pari o superiore a 6 anni.

     2. A decorrere dal quadro 1999 il numero di promozioni annuali al grado di Colonnello del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica non può essere inferiore a 5 unità.

     2 bis. Il capitano del ruolo speciale delle armi dell'Arma Aeronautica, sino al 2005, è incluso in aliquota di avanzamento allorquando è parimenti incluso in aliquota il pari grado del ruolo normale che lo seguiva nel ruolo di provenienza, purché abbia maturato una pari o superiore anzianità nel grado. [90]

     3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60, comma 4, in fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico il numero di promozioni annue a scelta è ripartito tra i ruoli in esso confluiti, secondo le proporzioni esistenti nei ruoli e nei gradi di provenienza.

     4. Per l'anno 1999 nelle aliquote di valutazione per la formazione dei quadri di avanzamento ai gradi di Generale e di Colonnello del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico sono compresi, oltre agli ufficiali già valutati per l'avanzamento, gli ufficiali non ancora valutati che precedono nel nuovo ruolo i pari grado già valutati nei ruoli di provenienza.

     5. Per l'anno 1999 nelle aliquote di valutazione per avanzamento dei capitani e dei maggiori del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico sono inclusi gli ufficiali che sarebbero stati valutati nei ruoli di provenienza ai sensi della pregressa normativa nonché gli ufficiali che li precedono nel nuovo ruolo.

     6. E' consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, degli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento del Genio Aeronautico ruolo ingegneri, del Corpo di Commissariato ruolo commissari e del Corpo sanitario aeronautico nei corrispondenti ruoli normali secondo le modalità di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 39. Nei confronti dei predetti ufficiali si applica il comma 9 del medesimo articolo.

 

          Art. 64. (Avanzamento. Disposizioni varie).

     1. Nel periodo transitorio e comunque fino al 2005, la permanenza nel grado di tenente ai fini dell'avanzamento al grado superiore è progressivamente aumentata secondo le modalità riportate nella tabella "C" annessa al presente decreto.

     2. Nel periodo transitorio, il numero annuale delle promozioni al grado di Maggiore, per ciascun ruolo, è fissato in tante unità quanti sono i Capitani inseriti in aliquota di avanzamento.

     3. Nel periodo transitorio, i Maggiori dei ruoli speciali devono aver compiuto quattro anni di anzianità nel grado per essere promossi al grado superiore.

     4. I Brigadier Generali ed i Colonnelli nel ruolo normale del Corpo del genio aeronautico, provenienti dai ruoli chimici e fisici del genio aeronautico, fino al 31 dicembre 2007 mantengono il limite di età previsto per il rispettivo grado nel ruolo di provenienza.

     5. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 19, restano validi, ai fini dell'avanzamento, gli esami ed i corsi previsti dalla pregressa normativa, ad esclusione della frequenza del corso superiore della scuola di guerra aerea per gli ufficiali del ruolo naviganti normale.

 

CAPO II

NORME FINALI

 

          Art. 65. (Aspettativa per riduzione quadri. Disposizioni varie).

     1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, le parole "della durata massima di anni due a cominciare dagli ufficiali più anziani in ruolo" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, prima delle parole "ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti" sono inserite le seguenti (Omissis).

     3. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, prima delle parole "ai colonnelli e gradi corrispondenti" sono inserite le seguenti (Omissis).

     3 bis. Nei confronti dei maestri direttori delle bande musicali le anzianità di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, decorrono dalla data di nomina a Direttore di banda. [91]

     4. Agli ufficiali generali o ammiragli di cui al comma 4 dell'articolo 37 è attribuita una speciale indennità commisurata a quella definita per le massime cariche della Pubblica Amministrazione in attuazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. La speciale indennità è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. [92]

     5. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normali e speciali di ciascuna Forza Armata.

     6. All'articolo 2, comma 1, della legge 5 luglio 1952, n. 989, alle parole "muniti del brevetto di pilota militare" sono aggiunte le seguenti (Omissis) ed alle parole "come ufficiali piloti" sono aggiunte le seguenti (Omissis).

     7. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente (Omissis).

     8. Ai fini della determinazione delle anzianità minime di grado richieste per l'inclusione nelle aliquote di valutazione, si fa riferimento all'anno solare di conferimento del grado rivestito.

     9. Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, e 27 dicembre 1973, n. 838, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri viene effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza Armata dal presente decreto. Qualora si determinino eccedenze in più ruoli di una Forza Armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano ed, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale più anziano in grado ed, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano [93].

     9-bis. Il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui al comma 9, è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento [94].

     10. Sono considerati in soprannumero agli organici gli ufficiali che ricoprano le cariche di Ministro o di Sottosegretario di Stato o che siano distaccati presso Forze di Polizia ad ordinamento militare ovvero impiegati per esigenze di altre Amministrazioni dello Stato, nonché il personale di cui all'articolo 4 del R.D. 15 settembre 1897, n. 421, ed all'articolo 15 del R.D. 16 giugno 1932, n. 840, e successive modificazioni ed integrazioni.

     11. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali di cui al comma 10 ha luogo il 1° luglio di ogni anno in corrispondenza del numero di ufficiali effettivamente assegnati alle destinazioni previste al predetto comma alla data del 30 giugno dello stesso anno. I contingenti massimi di personale da collocare in soprannumero sono stabiliti con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     12. Le funzioni di cui agli articoli 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e 95 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, possono essere espletate anche dai Sottotenenti di Vascello del Corpo delle Capitanerie di Porto che abbiano maturato almeno tre anni di anzianità di grado.

     13. Ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio, gli ufficiali appartenenti ai ruoli della Marina Militare possono essere ripartiti in specialità con determinazione ministeriale. Nei bandi di concorso i posti messi a concorso possono essere ripartiti tra le varie specialità. Per il Corpo delle Capitanerie di Porto le determinazioni ministeriali sono adottate d'intesa con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione.

     14. In relazione alle prevedibili esigenze di impiego di ciascuna Forza Armata, gli ufficiali dei Corpi tecnici e logistici sono ammessi ai corsi dell'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze secondo le procedure previste dall'articolo 4 del decreto legislativo emanato in applicazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni. [95]

     14 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 ed ove non diversamente stabilito dalle tabelle annesse al presente decreto legislativo, per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il quadro di avanzamento è formato computando gli anni precedenti nei quali non sono state disposte promozioni. [96]

 

          Art. 66. (Vantaggi di carriera).

     1. Il vantaggio di carriera di cui alla tabella n. 4, quadro II della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, conseguibile a seguito del superamento del Corso di Stato Maggiore, non sarà più concesso a partire dal Corso di Stato Maggiore che avrà inizio nell'anno 2001. Per gli ufficiali che frequenteranno il corso che avrà inizio nell'anno 1998, il predetto vantaggio di carriera sarà attribuito con le modalità di cui alla citata tabella e nella misura massima corrispondente ad una rideterminazione di anzianità non superiore a due anni. Per gli ufficiali che frequenteranno i corsi che avranno inizio negli anni 1999 e 2000, il predetto vantaggio di carriera sarà attribuito con le modalità di cui alla citata tabella e nella misura massima corrispondente ad una rideterminazione di anzianità non superiore a un anno.

     2. Il vantaggio di carriera di cui alla tabella n. 4, quadri I e II, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, conseguibile a seguito della frequenza del Corso Superiore di Stato Maggiore o dell'equipollente Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze, non sarà più concesso a partire dal Corso che avrà inizio nell'anno 1999.

     3. Il vantaggio di carriera di cui alla tabella n. 4, quadro IV della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, previsto per gli ufficiali medici che conseguono una delle specializzazioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978, e successive modificazioni, non sarà più concesso a partire dai corsi che avranno inizio nell'anno 1999.

     4. A partire dal Corso Superiore di Stato Maggiore o dell'equipollente Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze, che avrà inizio nell'anno 1999 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge 28 aprile 1976, n. 192.

     4-bis. A partire dai corsi che hanno avuto inizio nell'anno 1998, agli ufficiali che, per comprovate ragioni di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio, abbiano frequentato con ritardo il corso di Stato Maggiore, si applicano i vantaggi di carriera di cui al quadro II della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dalla legge 28 aprile 1976, n. 192, nel testo vigente alla data di conclusione del corso a suo tempo non frequentato [97].

     4-ter. A partire dai corsi che hanno avuto inizio nell'anno 1999, agli ufficiali che, previo superamento dell'apposito concorso di ammissione, per comprovate ragioni di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio, abbiano frequentato con ritardo il corso superiore di Stato Maggiore, si applicano i vantaggi di carriera di cui al quadro II della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dalla legge 28 aprile 1976, n. 192, nel testo vigente alla data di conclusione del corso a suo tempo non frequentato [98].

 

          Art. 67. (Suddivisione dei ruoli in specialità).

     1. Ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio, gli ufficiali appartenenti ai ruoli dell'Aeronautica Militare possono essere ripartiti in specialità con determinazione ministeriale. Nei bandi di concorso i posti messi a concorso possono essere ripartiti tra le varie specialità.

     2. E' istituita la specialità di navigatore militare nel ruolo naviganti speciali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica.

     3. Gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale, in possesso del brevetto di navigatore militare sono equiparati agli effetti giuridici ed economici agli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale, in possesso del brevetto di pilota militare.

     4. Le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 e nel comma 1 dell'articolo 7 della legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché agli articoli 4, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della stessa legge si applicano, per le parti di rispettiva competenza, anche a tutto il personale reclutato mediante corsi per navigatori militari.

     5. Nella legge 19 maggio 1986, n. 224, alle parole "pilota", "pilota militare", "corsi di pilotaggio", "attitudine al pilotaggio", "brevetto di pilota di aeroplano" e "brevetto di pilota militare", sono aggiunte, rispettivamente, le parole (Omissis).

     6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero degli ufficiali navigatori di complemento dell'Aeronautica Militare, da mantenere annualmente in servizio, è portato in detrazione del numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica Militare ammessi al trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 19 maggio 1986, n. 224.

 

          Art. 68. (Disposizioni varie).

     1. Fermi restando gli organici complessivi dei ruoli ed il numero di promozioni annuali previste dal presente decreto, potrà essere disposta, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'unificazione dei Corpi sanitari delle Forze Armate, non appena attuate le disposizioni previste nei decreti legislativi di ristrutturazione dell'organizzazione della Difesa previsti dalla legge 27 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Fermi restando il volume organico complessivo ed il numero delle promozioni annuali previsti dal presente Decreto, nell'ambito delle disposizioni attuative dei Decreti Legislativi di ristrutturazione dell'organizzazione della Difesa emanati in applicazione della legge 27 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni, potrà essere disposta, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'unificazione di ruoli omologhi preposti a funzioni similari delle Forze Armate o il trasferimento di funzioni da un ruolo ad un altro anche di Forza Armata diversa. Le dotazioni organiche dei singoli ruoli di Forza Armata risultate in eccedenza al termine della suddetta unificazione o trasferimento di funzioni potranno essere ripartite tra i ruoli delle Forze Armate o riassegnate secondo necessità, con Decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato, senza oneri aggiuntivi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

     3. Fermi restando gli organici complessivi dei ruoli ed il numero di promozioni annuali previsti dal presente decreto, potrà essere disposta, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'unificazione tra Corpi di una Forza Armata, prevedendo analoghi profili di carriera.

     4. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fermi restando gli organici complessivi previsti per ciascuna Forza Armata dal presente decreto ed i profili di carriera tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari, potranno essere apportate modifiche, senza oneri aggiuntivi, alle dotazioni organiche dei singoli ruoli di ogni Forza Armata, al fine di adeguarne le disponibilità alle effettive esigenze operative, anche a seguito dell'attuazione dei predetti decreti legislativi di ristrutturazione dell'organizzazione della Difesa.

     5. Relativamente al Corpo delle Capitanerie di Porto, i decreti ministeriali di cui ai commi 2, 3 e 4 sono adottati d'intesa con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione. [99]

     6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali. [100]

     6 bis. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento stabilito dall'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, il reclutamento degli ufficiali piloti di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare può avvenire con le modalità di cui al titolo II della legge 19 maggio 1986, n. 224. [101]

 

          Art. 69. (Norme concernenti i cappellani militari).

     1. La tabella organica dei cappellani militari in servizio permanente annessa alla legge 1° giugno 1961, n. 512, modificata dalla legge 22 novembre 1973, n. 873, è così sostituita (Omissis).

     2. Le modalità di avanzamento ed il numero di promozioni annuali dei cappellani militari sono indicati nell'annessa tabella 7.

     3. Alla data di entrata in vigore del presente decreto è istituito il ruolo ad esaurimento dei cappellani militari. I cappellani militari di complemento e della riserva in servizio alla data del 31 dicembre 1997 sono iscritti nel ruolo ad esaurimento.

     4. Nel limite delle vacanze esistenti nell'organico complessivo dei cappellani militari addetti e dei cappellani militari capi, i cappellani militari di cui al comma 3 sono immessi annualmente in servizio permanente, qualora abbiano svolto almeno due anni di servizio in qualità di cappellani militari addetti, previo giudizio di idoneità dell'Ordinario Militare da emettersi sulla base della documentazione caratteristica e del fascicolo matricolare del personale interessato. Dalla data di immissione nel predetto ruolo essi cessano di appartenere alla categoria del congedo e transitano in quella del servizio permanente di cui alla parte IV della legge 1° giugno 1961, n. 512, e successive modificazioni.

     5. Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei cappellani militari di cui al comma 3 è di 62 anni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 1° giugno 1961, n. 512.

     6. Al comma 2° dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1961, n. 512, le parole: "al grado di generale di brigata" sono sostituite dalle seguenti (Omissis) e le parole: "al grado di tenente colonnello" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     7. Al comma 1° dell'articolo 15 della legge 1° giugno 1961, n. 512, dopo le parole: "dai seguenti gradi:" sono aggiunte le seguenti (Omissis).

     8. Al comma 1° dell'articolo 28 della legge 1° giugno 1961, n. 512, e successive modificazioni, le parole: "un anno" e "40° anno di età" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti (Omissis)e dopo lo stesso comma 1 è aggiunto il seguente (Omissis).

     9. Dopo il comma 1° dell'articolo 65 della legge 1° giugno 1961, n. 512 è aggiunto il seguente (Omissis).

     10. Fermo restando l'organico fissato dall'articolo 2 della legge 1° giugno 1961, n. 512, possono essere effettuate nuove designazioni agli uffici di Vicario Generale Militare e di Ispettore all'atto della nomina dell'Ordinario Militare. Entro sei mesi dalla predetta nomina il Vicario Generale Militare e gli Ispettori non confermati ai predetti uffici vengono collocati in aspettativa per riduzione di quadri con gli stessi effetti giuridico-economici previsti per gli ufficiali pari grado delle Forze Armate.

     10 bis. In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2004, ferme restando le dotazioni complessive nel grado di terzo cappellano militare capo, sono inseriti nell'aliquota di avanzamento al grado superiore i secondi cappellani militari capo che abbiano maturato complessivamente undici anni di anzianità di servizio nel grado di primo e secondo cappellano militare capo. [102]

 

          Art. 70. (Norme che si applicano al personale delle Forze Armate).

     1. Non si applicano al personale delle Forze Armate:

     a) l'articolo 41 paragrafo A) lettere a), b) e c) della legge 8 luglio 1926, n. 1178;

     b) gli articoli 10, comma 1° n. 5), e le tabelle 1, 2 e 3 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

     c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15 bis, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 54, 192 nonché il Titolo II capi VI, VII e VIII, il Titolo III e le tabelle 1, 2, 3 e 4 della legge 12 novembre 1955, n. 1137;

     d) l'articolo 10 della legge 26 gennaio 1963, n. 52;

     e) gli articoli 37, comma 7°, secondo periodo, e 46 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

     f) gli articoli 54, 58, comma 2°, e 59, commi 2° e 3°, della legge 10 maggio 1983, n. 212;

     g) l'articolo 5 della legge 4 aprile 1985, n. 123;

     h) gli articoli 32, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 9-ter e quinquies, e 33 della legge 19 maggio 1986, n. 224;

     i) l'articolo 5, comma 3, lettera b), secondo periodo, della legge 8 agosto 1990, n. 231;

     j) gli articoli 1 comma 6, secondo periodo, e 13, comma 1, e le tabelle A, B e C della legge 27 dicembre 1990, n. 404.

     2. Al personale di cui al comma 1 non si applica altresì ogni altra norma incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.

     3. Agli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri non si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

     3 bis. A decorrere dal nuovo ciclo formativo, stabilito dall'articolo 28 per i frequentatori dell'Accademia Aeronautica, non si applicano l'articolo 8, comma terzo, del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e l'articolo 6, comma secondo, della legge 4 aprile 1985, n. 123. [103]

 

          Art. 71. (Entrata in vigore).

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998.

     2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sull'avanzamento in vigore fino al 31 dicembre 1997.

 

     Tabella 1 - Quadro I [104]

     Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito - Ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni.

 

Grado

Organico

Forma di avanzamento al grado superiore

Anni di anzianità minima di grado richiesti per:

 

Periodi minimi richiesti per la valutazione

 

Titoli, esami, corsi richiesti

Promozioni a scelta al grado superiore

 

 

 

Valutazione a scelta

Promozione ad anzianità

Comando o attribuzioni, Servizio

Imbarco

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tenente Generale

23ab

-

-

-

-

 

-

-

Maggiore Generale

48

scelta

3

-

 

 

 

3 o 4c

Brigadier Generale

127

scelta

2

-

 

 

 

8

Colonnello

560

scelta

4

-

 

 

 

18 o 19d

Tenente

809

scelta

4e

-

In via prioritaria 2 anni di

 

 

22h

Colonnello

 

 

6f

 

servizio nell'organizzazione

 

 

33 o 34i

 

 

 

13g

 

centrale dell'area tecnico-operativa o nel Segretariato Generale o negli Alti comandi territoriali o nei comandi e reparti operativi o nell'organizzazione scolastica e addestrativa di cui almeno 1 di comando di battaglione o di gruppo o comando equipollente anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.

 

 

15 o 16l

 

 

 

 

 

In via subordinata 4 anni di servizio nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-operativa o nel Segretariato Generale o negli Alti comandi territoriali o nei comandi e reparti operativi o nell'organizzazione scolastica e addestrativa.

 

 

 

Maggiore

397

anzianità

-

4

 

 

 

-

Capitano

875

scelta

7

10

2 anni di comando di

 

aver

88 o 89k

 

 

anzianità

 

 

compagnia o squadrone o

 

conseguito

 

 

 

 

 

 

batteria o incarico

 

il prescritto

 

 

 

 

 

 

equipollente, anche se

 

diploma di

 

 

 

 

 

 

compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.

 

laurea

 

Tenente

564

anzianità

-

5

2 anni di vice comandante di compagnia o squadrone o sottocomandante di batteria o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.

 

 

-

Sotto- tenente

-

anzianità

-

2

 

 

Superare il Corso di Applicazione

-

 

     a Nell'organico è compreso il grado di Generale in servizio permanente effettivo.

     b Il Ministro della Difesa, con propria determinazione, potrà disporre il passaggio di una unità del volume organico al corrispondente grado dell'Arma dei trasporti e materiali.

     c Ciclo di 5 anni: 4 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 3 promozioni il quinto anno.

     d Ciclo di 5 anni: 19 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 18 promozioni il secondo e quarto anno.

     e I aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 4 e 5 anni di anzianità di grado.

     f II aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 6, 7 e 8 anni di anzianità di grado.

     g III aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiore a 13 anni.

     h Promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.

     i Ciclo di 2 anni: 34 promozione il primo anno; 33 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione.

     l Ciclo di 5 anni: 15 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 16 promozioni il quinto anno: promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.

     k Ciclo di 2 anni: 89 promozioni il primo anno; 88 promozioni il secondo anno.

 

     Tabella 1 - Quadro II [105]

     Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito - Ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali.

 

Grado

Organico

Forma di avanzamentoal grado superiore

Anni di anzianità minima di grado richiesti per:

 

Periodi minimi richiesti per la valutazione

 

Titoli, esami, corsi richiesti

Promozioni a scelta al grado superiore

 

 

 

Valutazione a scelta

Promozione ad anzianità

Comando o attribuzioni, Servizio

Imbarco

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tenente Generale

-

-

-

-

-

-

-

-

Maggiore Generale

2

-

-

-

-

-

-

-

Brigadier Generale

11

scelta

-

-

-

-

-

1 ogni 3 annib

Colonnello

75

scelta

5

-

 

 

 

1 o 2c

Tenente

135

scelta

6d

-

In via prioritaria 3 anni di

-

-

2 o 3g

Colonnello

 

 

8e

 

servizio nell'organizzazione

 

 

4h

 

 

 

15f

 

centrale dell'area tecnico-operativa o nel Segretariato Generale o nei comandi operativi o nell'organizzazione dei servizi logistici o in Enti e reparti logistici di cui almeno 1 in comando di autogruppo/battaglione o di direzione di officina riparazione o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.

 

 

2 o 3i

 

 

 

 

 

In via subordinata 4 anni di servizio nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-operativa o nel Segretariato Generale o nei comandi operativi o nell'organizzazione dei servizi logistici o in Enti e reparti logistici.

 

 

 

Maggiore

54

anzianità

-

4

-

-

-

-

Capitano

117

scelta

7

10

1 anno di comando di

-

aver

12

 

 

anzianità

 

 

autoreparto e 1 di addetto

 

conseguito

 

 

 

 

 

 

alle lavorazioni o incarico

 

il prescritto

 

 

 

 

 

 

equipollente, anche se

 

diploma di

 

 

 

 

 

 

compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.

 

laurea

 

Tenente

91

anzianità

-

6

2 anni di comando di plotone o di sezione recuperi o riparazioni o incarico equipollente ovvero un anno di comandante di autosezione e un anno di addetto alle lavorazioni, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore

-

 

-

Sotto- tenente

-

anzianità

-

2

-

-

Superare il Corso di Applicazione

-

 

     a Il volume organico è incrementato di una unità qualora il Ministro della Difesa, con propria determinazione, formi il quadro di avanzamento al grado di Tenente Generale. La predetta unità è sottratta al ruolo di cui al quadro della presente tabella o sarà a quest'ultimo riportata in incremento all'atto della cessazione dal servizio del Tenente Generale di cui al presente quadro.

     b Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto. Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo e terzo anno.

     c Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo e secondo anno; 2 promozioni il terzo anno.

     d I aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado.

     e II aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado.

     f III aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiore a 15 anni.

     g Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo, e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.

     h Promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione.

     i Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.

 

     Tabella 1 - Quadro III [106]

     Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito - Ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito.

 

Grado

Organico

Forma di avanzamento al grado superiore

Anni di anzianità minima di grado richiesti per:

 

Periodi minimi richiesti per la valutazione

 

Titoli, esami, corsi richiesti

Promozioni a scelta al grado superiore

 

 

 

Valutazione a scelta

Promozione ad anzianità

Comando o attribuzioni, Servizio

Imbarco

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tenente Generale

1

-

-

-

-

-

-

-

Maggiore Generale

2

scelta

-

-

-

-

-

1 ogni 4 anni a

Brigadier Generale

8

scelta

2

-

-

-

-

1 ogni 2 anni b

Colonnello

59

scelta

5

-

-

-

-

1 o 2 c

Tenente

118

scelta

6 d

-

4 anni di servizio

-

-

2 g

Colonnello

 

 

8 e

 

nell'organizzazione

 

 

3 o 4 h

 

 

 

15 f

 

centrale dell'area tecnico-operativa o nel Segretariato Generale o in una Direzione Generale tecnica o negli Enti dell'Area tecnico-industriale di cui almeno due nell'incarico non inferiore a quello di capo sezione o servizio o vice direttore di stabilimento o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.

 

 

2 i

Maggiore

47

anzianità

-

4

-

-

-

-

Capitano

103

scelta anzianità

7

10

3 anni di capo sezione o addetto di stabilimento, centro tecnico o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore

-

-

10 o 11 j

Tenente

66

anzianità

-

6

1 anno di servizio presso un reparto operativo o logistico, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.

-

Aver conseguito il diploma di laurea.

-

Sotto- tenente

-

anzianità

-

2

-

-

-

-

 

     a Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto. Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, il terzo ed il quarto anno.

     b Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto. Ciclo di 2 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo anno.

     c Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno.

     d I aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 6 o 7 anni di anzianità di grado.

     e II aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado.

     f III aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiore a 15 anni.

     g Promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.

     h Ciclo di 3 anni: 3 promozioni il primo anno; 4 promozioni il secondo e terzo anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione.

     i Promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.

     j Ciclo di 2 anni: 10 promozioni il primo anno; 11 promozioni il secondo anno.

 

     Tabella 1 - Quadro IV [107]

     Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito - Ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito.

 

Grado

Organico

Forma di avanzamentoal grado superiore

Anni di anzianità minima di grado richiesti per:

 

Periodi minimi richiesti per la valutazione

 

Titoli, esami, corsi richiesti

Promozioni a scelta al grado superiore

 

 

 

Valutazione a scelta

Promozione ad anzianità

Comando o attribuzioni, Servizio

Imbarco

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Maggiore Generale

1 a

-

-

-

-

-

-

-

Brigadier Generale

10

scelta

-

-

-

-

-

1 ogni 4 anni b

Colonnello

106

scelta

6

-

-

-

-

1 o 2 c

Tenente

255

scelta

6 d

-

4 anni di servizio

-

-

3 o 4 g

Colonnello

 

 

8 e

 

nell'organizzazione

 

 

4 h

 

 

 

15 f

 

centrale dell'area tecnico-operativa o nel Segretariato Generale o nei comandi operativi o nell'organizzazione scolastico-addestrativa o nell'organizzazione dei servizi logistici o presso strutture ospedaliere militari o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.

 

 

7 i

Maggiore

91

anzianità

-

4

-

-

-

-

Capitano

198

scelta anzianità

7

10

3 anni di servizio presso reparti di truppa o comandi operativi, nell'incarico di Dirigente del Servizio Sanitario o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.

-

-

20 o 21 j

Tenente

102

anzianità

-

4

-

-

Aver conseguito il diploma di laurea.

-

Sotto- tenente

-

anzianità

-

4

-

-

-

-

 

     a In caso di nomina a Direttore Generale o incarico corrispondente si effettua una promozione aggiuntiva.

     b Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto. Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, il terzo ed il quarto anno.

     c Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo e secondo anno; 2 promozioni il terzo anno.

     d I aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado.

     e II aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado.

     f III aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiore a 15 anni.

     g Ciclo di 5 anni: 3 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 4 promozioni il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.

     h Promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione.

     i Promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.

     j Ciclo di 4 anni: 21 promozioni il primo anno; 20 promozioni il secondo, terzo e quarto anno.

 

     Tabella 1 - Quadro V [108]

     Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito - Ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito.

 

Grado

Organico

Forma di avanzamentoal grado superiore

Anni di anzianità minima di grado richiesti per:

 

Periodi minimi richiesti per la valutazione

 

Titoli, esami, corsi richiesti

Promozioni a scelta al grado superiore

 

 

 

Valutazione a scelta

Promozione ad anzianità

Comando o attribuzioni, Servizio

Imbarco

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Maggiore Generale

1 a

-

-

-

-

-

-

-

Brigadier Generale

9

scelta

-

-

-

-

-

1 ogni 4 anni b

Colonnello

71

scelta

6

-

-

-

-

1 o 2 c

Tenente

141

scelta

6 d

-

4 anni di servizio

-

-

2 o 3 g

Colonnello

 

 

8 e

 

nell'organizzazione

 

 

3 o 4 h

 

 

 

15 f

 

centrale dell'area tecnico-operativa o nel Segretariato Generale o nei comandi operativi o nell'organizzazione dei servizi logistici di cui almeno due nell'incarico di capo di un servizio o capo sezione di direzione o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.

 

 

2 o 3 i

Maggiore

54

anzianità

-

4

-

-

-

-

Capitano

117

scelta anzianità

7

10

3 anni di capo gestione del denaro o di addetto presso un ente di commissariato o di amministrazione o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.

-

Aver conseguito il prescritto diploma di laurea

12

Tenente

91

anzianità

-

6

3 anni di servizio presso un reparto operativo o reparto addestrativo nell'incarico di Capo del Servizio Amministrativo o Capo gestione del denaro o di addetto all'Ufficio logistico o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.

-

-

-

Sotto- tenente

-

anzianità

-

2

-

-

Superare il Corso di Applicazione.

-

 

     a In caso di nomina a Direttore Generale o incarico corrispondente si effettua una promozione aggiuntiva.

     b Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto. Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, il terzo ed il quarto anno.

     c Ciclo di 4 anni: 1 promozioni il primo, secondo e terzo; 2 promozioni il quarto anno.

     d I aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado.

     e II aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado.

     f III aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiore a 15 anni.

     g Ciclo di 6 anni: 2 promozioni il primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno; 3 promozioni il sesto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.

     h Ciclo di 6 anni: 3 promozioni il primo anno; 4 promozioni il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione.

     i Ciclo di 5 anni: 3 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.

 

     Tabella 1 - Quadro VI [109]

     Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito - Ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni.

 

Grado

Organico

Forma di avanzamentoal grado superiore

Anni di anzianità minima di grado richiesti per:

 

Periodi minimi richiesti per la valutazione

 

Titoli, esami, corsi richiesti

Promozioni a scelta al grado superiore

 

 

 

Valutazione a scelta

Promozione ad anzianità

Comando o attribuzioni, Servizio

Imbarco

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Colonnello

130

-

-

-

-

-

-

-

Tenente Colonnello

985

scelta

7

-

4 anni di servizio nei comandi e reparti operativi o nell'organizzazione scolastica e addestrativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-operativa o negli Alti comandi Territoriali, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.

-

-

26 o 27a

Maggiore

829

anzianità

-

5

-

-

-

-

Capitano

1604

scelta anzianità

8

11

2 anni di comando di compagnia, squadrone o batteria o di istruttore nell'organizzazione scolastica e addestrativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.

-

-

148

Tenente

1125

anzianità

-

6

2 anni di comando di plotone, sezione o vice comandante di compagnia, sottocomandante di batteria o di istruttore nell'organizzazione scolastica e addestrativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.

-

-

-

Sotto- tenente

390

anzianità

-

2

 

-

Superare il Corso Applicativo.

-

 

     a Ciclo di 5 anni: 27 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 26 promozioni il secondo e quarto anno.

 

     Tabella 1 - Quadro VII [110]

     Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito - Ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e materiali.

 

Grado

Organico

Forma di avanzamentoal grado superiore

Anni di anzianità minima di grado richiesti per:

 

Periodi minimi richiesti per la valutazione

 

Titoli, esami, corsi richiesti

Promozioni a scelta al grado superiore

 

 

 

Valutazione a scelta

Promozione ad anzianità

Comando o attribuzioni, Servizio

Imbarco

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Colonnello

12

-

-

-

-

-

-

-

Tenente Colonnello

119

scelta

7

-

4 anni di servizio in reparti/Enti logistici o nei comandi operativi o nell'organizzazione dei servizi o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-operativa, o in incarico equipollente anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.

-

-

2 o 3a

Maggiore

101

anzianità

-

5

-

-

-

-

Capitano

195

scelta anzianità

8

11

1 anno di comando di autoreparto e 1 anno di addetto alle lavorazioni o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.

-

-

18

Tenente

137

anzianità

-

6

2 anni di comando di plotone o di sezione recuperi o riparazioni o incarico equipollente ovvero un anno di comandante di autosezione e un anno di addetto alle lavorazioni, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore

-

-

-

Sotto- tenente

48

anzianità

-

2

-

-

Superare il Corso Applicativo.

-

 

     a Ciclo di 2 anni: 2 promozioni il primo anno; 3 promozioni il secondo anno.

 

     Tabella 1 - Quadro VIII [111]

     Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito - Ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito.

 

Grado

Organico

Forma di avanzamentoal grado superiore

Anni di anzianità minima di grado richiesti per:

 

Periodi minimi richiesti per la valutazione

 

Titoli, esami, corsi richiesti

Promozioni a scelta al grado superiore

 

 

 

Valutazione a scelta

Promozione ad anzianità

Comando o attribuzioni, Servizio

Imbarco

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Colonnello

3

-

-

-

-

-

-

-

Tenente Colonnello

39

scelta

7

-

-

-

-

4 ogni 5 anni a

Maggiore

34

anzianità

-

5

-

-

-

-

Capitano

65

scelta anzianità

8

11

-

-

-

6

Tenente

46

anzianità

-

6

-

-

-

-

Sotto- tenente

16

anzianità

-

2

-

-

Superare il Corso Applicativo.

-

 

     a Ciclo di cinque anni: una promozione il primo, secondo, terzo, quarto anno; nessuna promozione il quinto anno.

 

     Tabella 1 - Quadro IX [112]

     Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito - Ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito.

 

Grado

Organico

Forma di avanzamentoal grado superiore

Anni di anzianità minima di grado richiesti per:

 

Periodi minimi richiesti per la valutazione

 

Titoli, esami, corsi richiesti

Promozioni a scelta al grado superiore

 

 

 

Valutazione a scelta

Promozione ad anzianità

Comando o attribuzioni, Servizio

Imbarco

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Colonnello

9

-

-

-

-

-

-

-

Tenente Colonnello

122

scelta

7

-

4 anni di servizio nei comandi operativi o nell'organizzazione dei servizi logistici o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.

-

-

2

Maggiore

105

anzianità

-

5

-

-

-

-

Capitano

204

scelta anzianità

8

11

3 anni di capo gestione del denaro o di addetto presso un ente di commissariato o di amministrazione o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.

-

-

18 o 19 a

Tenente

143

anzianità

-

6

3 anni di servizio presso un reparto operativo o reparto addestrativo nell'incarico di Capo del Servizio Amministrativo o Capo gestione del denaro o di addetto all'Ufficio logistico o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.

-

-

-

Sotto- tenente

50

anzianità

-

2

-

-

Superare il Corso Applicativo.

-

     a Ciclo di 4 anni: 18 promozioni il primo anno; 19 promozioni il secondo, terzo e quarto anno.

 

     Tabella 2 - Quadro I [113]

     Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina - Ruolo normale del Corpo di stato maggiore.

 

Grado

Organico

Forma di avanzamentoal grado superiore

Anni di anzianità minima di grado richiesti per:

 

Periodi minimi richiesti per la valutazione

 

Titoli, esami, corsi richiesti

Promozioni a scelta al grado superiore

 

 

 

Valutazione a scelta

Promozione ad anzianità

Comando o attribuzioni specifiche

Imbarco

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ammiraglio di squadra

10a

-

-

-

-

-

-

-

Ammiraglio di divisione

17

scelta

3

-

-

-

-

1 o 2b

Contram- miraglio

36

scelta

2

-

-

-

-

3

Capitano di vascello

213

scelta

4

-

1 anno in comando di unità navale o di comando complesso navale o incarico equipollente

-

-

6

Capitano

327

scelta

4c

-

1 anno in comando di

2 annigh

-

8 o 9i

di fregata

 

 

6d

 

unità navale, di squadriglia,

 

 

11j

 

 

 

13e

 

di flottiglia, oppure 2 anni quale Comandante in seconda o capo reparto di unità navale o incarico equipollentef.

 

 

8k

Capitano di corvetta

154

Anzianità

-

4

-

-

-

-

Tenente di vascello

339

Scelta Anzianità

7

10

1 anno in comando di unità navale o incarico equipollente

4 annih

-

34 o 35l

Sotto- tenente di vascello

218

Anzianità

-

5

-

3 annig

Conseguire la lauream

-

Guardia- marina

-

Anzianità

-

2

-

-

-

 

 

     a Nell'organico è compreso il grado di Ammiraglio in servizio permanente effettivo.

     b Ciclo di 3 anni: 2 promozioni il primo e terzo anno; 1 promozione il secondo anno.

     c I aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi 4 e 5 anni di anzianità di grado.

     d II aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi 6, 7 e 8 anni di anzianità di grado.

     e III aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi anzianità di grado pari o superiore a 13 anni.

     f Il periodo può essere compiuto, nel limite massimo di 1 anno, nel grado immediatamente inferiore.

     g Il periodo può essere svolto in tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.

     h Compreso il periodo di comando o attribuzioni specifiche.

     i Ciclo di 5 anni: 9 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 8 promozioni il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella I aliquota di valutazione.

     j Promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella II aliquota di valutazione.

     k Promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella III aliquota di valutazione.

     l Ciclo di 3 anni: 34 promozioni il primo anno ed il terzo anno; 35 promozioni il secondo anno.

     m Tale obbligo si applica agli ufficiali dei corsi normali arruolati a partire dall'anno accademico 1996/97.

 

     Tabella 2 - Quadro II [114]

     Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina - Ruolo normale del Corpo del genio navale.

 

Grado

Organico

Forma di avanzamentoal grado superiore

Anni di anzianità minima di grado richiesti per:

 

Periodi minimi richiesti per la valutazione

 

Titoli, esami, corsi richiesti

Promozioni a scelta al grado superiore

 

 

 

Valutazione a scelta

Promozione ad anzianità

Comando o attribuzioni specifiche

Imbarco

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ammiraglio Ispettore capo

1

-

-

-

-

-

-

-

Ammiraglio Ispettore

4

scelta

-

-

-

-

-

1 ogni 4 anni a

Contram- miraglio

8

scelta

2

-

-

-

-

3 ogni 4 anni b

Capitano di vascello

58

scelta

5

-

1 anno quale direttore di Ente tecnico o Stabilimento tecnico o incarico equipollente.

-

-

1 o 2 c

Capitano

120

scelta

6 d

-

1 anno quale vice direttore

-

-

2 o 3 g

di fregata

 

 

8 e

 

di un Ente tecnico o

 

 

3 o 4 h

 

 

 

15 f

 

Stabilimento tecnico o incarico equipollente.

 

 

2 i

Capitano di corvetta

48

anzianità

-

4

18 mesi quale Direttore di Macchina di unità navale o incarico equipollente.

18 mesi j

-

-

Tenente di vascello

104

scelta anzianità

7

10

1 anno quale Direttore di Macchina di unità navale o incarico equipollente.

3 anni k

-

10 o 11 l

Sotto- tenente di vascello

67

anzianità

-

6 m

-

18 mesi n

Conseguire la laurea

-

Guardia- marina

-

anzianità

-

2

-

-

 

-

 

     a Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto.

     b Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il secondo anno.

     c Ciclo di 3 anni: 2 promozioni il primo e terzo anno; 1 promozione il secondo anno.

     d I aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado.

     e II aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado.

     f III aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi anzianità di grado pari o superiori a 15 anni.

     g Ciclo di 3 anni: 3 promozioni il primo anno; 2 promozioni il secondo e terzo anno; promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella I aliquota di valutazione.

     h Ciclo di 2 anni: 3 promozioni il primo anno, 4 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella II aliquota di valutazione. 3 promozioni il primo anno, 4 promozioni il secondo anno.

     i Promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella III aliquota di valutazione.

     j Compreso il periodo di comando o attribuzioni specifiche.

     k Compreso il periodo di comando o attribuzioni specifiche.

     l Ciclo di 3 anni: 11 promozioni il primo e terzo anno; 10 promozioni il secondo anno.

     m In considerazione di quanto previsto dall'articolo 68, comma 3, e comunque fino al 2005 l'anzianità minima richiesta per l'avanzamento dei Sottotenenti di Vascello è di 5 anni.

     n Il periodo può essere svolto in tutto o in parte nel grado inferiore.

 

     Tabella 2 - Quadro III [115]

     Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina - Ruolo normale del Corpo delle armi navali.

 

Grado

Organico

Forma di avanzamentoal grado superiore

Anni di anzianità minima di grado richiesti per:

 

Periodi minimi richiesti per la valutazione

 

Titoli, esami, corsi richiesti

Promozioni a scelta al grado superiore

 

 

 

Valutazione a scelta

Promozione ad anzianità

Comando o attribuzioni specifiche

Imbarco

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ammiraglio Ispettore capo

1

-

-

-

-

-

-

-

Ammiraglio Ispettore

2

scelta

-

-

-

-

-

1 ogni 4 anni a

Contram- miraglio

5

scelta

2

-

-

-

-

1 ogni 2 anni b

Capitano di vascello

36

scelta

5

-

1 anno quale direttore di ente tecnico o stabilimento tecnico o incarico equipollente.

-

-

1

Capitano

75

scelta

6 c

-

1 anno quale vice direttore

-

-

1 o 2 f

di fregata

 

 

8 d

 

di ente tecnico o

 

 

2 o 3 g

 

 

 

15 e

 

stabilimento tecnico o incarico equipollente.

 

 

1 o 2 h

Capitano di corvetta

30

anzianità

-

4

-

-

-

-

Tenente di vascello

65

scelta anzianità

7

10

1 anno come capo reparto di unità navale o incarico equipollente.

3 anni i

-

6 o 7 j

Sotto- tenente di vascello

42

anzianità

-

60 k

-

18 mesi l

conseguire la laurea

-

Guardia- marina

-

anzianità

-

2

-

-

 

-

 

     a Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto.

     b Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto.

     c I aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado.

     d II aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado.

     e III aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi anzianità di grado pari o superiori a 15 anni.

     f Ciclo di 2 anni; 1 promozione il primo anno; 2 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella I aliquota di valutazione.

     g Ciclo di 5 anni: 3 promozioni il primo; 2 promozioni il secondo, terzo, quarto e quinto anno; promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella II aliquota di valutazione.

     h Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo e terzo anno; due promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella III aliquota di valutazione.

     i Compreso il periodo di comando o attribuzione specifiche.

     j Ciclo di 3 anni: 6 promozioni il primo anno; 7 promozioni il secondo e terzo anno.

     k In considerazione di quanto previsto dall'articolo 68, comma 3, e comunque fino al 2005 l'anzianità minima richiesta per l'avanzamento dei Sottotenenti di Vascello è di 5 anni.

     l Il periodo può essere svolto in tutto o in parte nel grado inferiore.

 

     Tabella 2 - Quadro IV [116]

     Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina - Ruolo normale del Corpo sanitario.

 

Grado

Organico

Forma di avanzamentoal grado superiore

Anni di anzianità minima di grado richiesti per:

 

Periodi minimi richiesti per la valutazione

 

Titoli, esami, corsi richiesti

Promozioni a scelta al grado superiore

 

 

 

Valutazione a scelta

Promozione ad anzianità

Comando o attribuzioni specifiche

Imbarco

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ammiraglio Ispettore

1a

-

-

-

-

-

-

-

Contram- miraglio

5

Scelta

-

-

1 anno quale direttore di ospedale o incarico equipollenteb.

-

-

1 ogni 4 annic

Capitano di vascello

36

Scelta

6

-

-

-

-

2 ogni 3 annid

Capitano

66

Scelta

6e

-

1 anno quale vice direttore

-

-

1 o 2h

di fregata

 

 

8f

 

di ospedale o incarico

 

 

2i

 

 

 

15g

 

equipollente.

 

 

1j

Capitano di corvetta

26

Anzianità

-

4

-

-

-

-

Tenente di vascello

56

Scelta Anzianità

7

10

-

24 mesik

-

5 o 6l

Sotto- tenente di vascello

29

Anzianità

-

4

-

-

Conseguire la laurea

-

Guardia- marina

-

Anzianità

-

4

-

-

-

-

 

     a In caso di nomina a Direttore Generale o incarico corrispondente si effettua una promozione aggiuntiva.

     b Il periodo può essere svolto in tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.

     c Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto.

     d Ciclo di tre anni: 1 promozione il primo e terzo anno; nessuna promozione il secondo anno.

     e I aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado.

     f II aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado.

     g III aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi anzianità di grado pari o superiori a 15 anni.

     h Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo, terzo e quarto anno; 2 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella I aliquota di valutazione.

     i Promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella II aliquota di valutazione.

     j Promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella III aliquota di valutazione.

     k Il periodo può essere svolto in tutto od in parte nel grado inferiore.

     l Ciclo di 5 anni: 6 promozioni il primo, terzo, quarto e quinto anno; 5 promozioni il secondo anno.

 

     Tabella 2 - Quadro V [117]

     Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina - Ruolo normale del Corpo di commissariato.

 

Grado

Organico

Forma di avanzamentoal grado superiore

Anni di anzianità minima di grado richiesti per:

 

Periodi minimi richiesti per la valutazione

 

Titoli, esami, corsi richiesti

Promozioni a scelta al grado superiore

 

 

 

Valutazione a scelta

Promozione ad anzianità

Comando o attribuzioni specifiche

Imbarco

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ammiraglio Ispettore

1 a

-

-

-

-

-

-

-

Contram- miraglio

6

scelta

2

-

-

-

-

1 ogni 4 anni b

Capitano di vascello

41

scelta

6

-

1 anno come direttore di commissariato o incarico equipollente.

-

-

3 ogni 4 anni c

Capitano

75

scelta

6 d

-

1 acome vice direttore di

-

-

1 o 2 g

di fregata

 

 

8 e

 

di ente tecnico o

 

 

2 o 3 h

 

 

 

15 f

 

stabilimento tecnico o incarico equipollente.

 

 

1 i

Capitano di corvetta

30

anzianità

-

4

-

-

-

-

Tenente di vascello

64

scelta anzianità

7

10

1 anno come capo reparto logistico di unità navale o incarico equipollente.

2 anni jk

-

6 o 7 l

Sotto- tenente di vascello

50

anzianità

-

6

-

2 anni m

conseguire la laurea

-

Guardia- marina

-

anzianità

-

2

-

-

-

-

 

     a In caso di nomina a Direttore Generale o incarico corrispondente si effettua una promozione aggiuntiva.

     b Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto.

     c Ciclo di quattro anni: 1 promozione il primo, secondo e quarto; nessuna promozione il terzo anno.

     d I aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado.

     e II aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado.

     f III aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi anzianità di grado pari o supereiori a 15 anni.

     g Ciclo di 2 anni: 2 promozioni il primo anno, 1 promozione il secondo.

     h Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 3 promozioni il terzo anno.

     i Promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella III aliquota di valutazione.

     j Compreso il periodo di comando o attribuzioni specifiche.

     k Il periodo può essere svolto in parte nel grado immediatamente inferiore.

     l Ciclo di 5 anni: 7 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 6 promozioni il secondo e quarto anno.

     m Il periodo può essere svolto in tutto o in parte nel grado inferiore.

 

     Tabella 2 - Quadro VI [118]

     Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina - Ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

 

Grado

Organico

Forma di avanzamentoal grado superiore

Anni di anzianità minima di grado richiesti per:

 

Periodi minimi richiesti per la valutazione

 

Titoli, esami, corsi richiesti

Promozioni a scelta al grado superiore

 

 

 

Valutazione a scelta

Promozione ad anzianità

Comando o attribuzioni specifiche

Imbarco

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ammiraglio Ispettore

4

scelta

-

-

-

-

-

-

Contram- miraglio

15

scelta

2

-

-

-

-

4 ogni 5 anni a

Capitano di vascello

109

scelta

5

-

1 anno come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo o incarico equipollente

-

-

2

Capitano

75

scelta

6 b

-

1 anno come comandante

-

-

4 o 5 e

di fregata

 

 

8 c

 

di un compartimento

 

 

5 o 6 g

 

 

 

15 d

 

marittimo o incarico equipollente.

 

 

2 o 3 g

Capitano di corvetta

75

anzianità

-

4

-

-

-

-

Tenente di vascello

164

scelta anzianità

7

10

1 anno come capo di ufficio circondariale marittimo o incarico equipollente.

-

 

16 o 17 h

Sotto- tenente di vascello

128

anzianità

-

6

18 mesi di servizio presso una capitaneria di porto o ufficio circondariale marittimo o servizio equipollente.

-

conseguire la laurea j

-

Guardia- marina

-

anzianità

-

2 i

-

-

 

-

 

     a Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il 5 anno.

     b I aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi 6 o 7 anni di anzianità di grado.

     c II aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado.

     d III aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi anzianità di grado pari o superiori a 15 anni.

     e Ciclo di 5 anni: 4 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 5 promozioni il terzo anno; promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella II aliquota di valutazione.

     f Ciclo di 5 anni: 5 promozioni il primo, terzo e quinto anno, 6 promozioni il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella II aliquota di valutazione.

     g Ciclo di 5 anni: 3 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 2 promozioni il terzo anno; promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella III aliquota di valutazione.

     h Ciclo di 5 anni: 17 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 16 promozioni il terzo anno.

     i 1 anno per gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del presente decreto.

     j Sono esclusi gli ufficiali arruolati a norma dell'articolo 4, comma 5, del presente decreto legislativo.

 

     Tabella 2 - Quadro VII [119]

     Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina - Ruolo speciale del Corpo di stato maggiore.

 

Grado

Organico

Forma di avanzamentoal grado superiore

Anni di anzianità minima di grado richiesti per:

 

Periodi minimi richiesti per la valutazione

 

Titoli, esami, corsi richiesti

Promozioni a scelta al grado superiore

 

 

 

Valutazione a scelta

Promozione ad anzianità

Comando o attribuzioni specifiche

Imbarco

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Capitano di vascello

20

-

-

-

-

-

-

-

Capitano di fregata

155

scelta

7

-

-

-

-

4 o 5 a

Capitano di corvetta

130

anzianità

-

5

-

-

-

-

Tenente di vascello

252

scelta anzianità

8

11

-

4 anni

-

23 o 24 b

Sotto- tenente di vascello

177

anzianità

-

6

-

3 anni

-

-

Guardia- marina

61

anzianità

-

2

-

-

-

-

 

     a Ciclo di 5 anni: 4 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 5 promozioni il terzo anno.

     b Ciclo di 4 anni: 23 promozioni il primo, terzo e quarto anno; 24 promozioni il secondo anno.

 

     Tabella 2: Marina - Quadro VIII [120]

     Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina - Ruolo speciale del Corpo del genio navale.

 

Grado

Organico

Forma di avanzamentoal grado superiore

Anni di anzianità minima di grado richiesti per:

 

Periodi minimi richiesti per la valutazione

 

Titoli, esami, corsi richiesti

Promozioni a scelta al grado superiore

 

 

 

Valutazione a scelta

Promozione ad anzianità

Comando o attribuzioni specifiche

Imbarco

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Capitano di vascello

6

-

-

-

-

-

-

-

Capitano di fregata

62

scelta

7

-

-

-

-

1 o 2 a

Capitano di corvetta

53

anzianità

-

5

-

-

-

-

Tenente di vascello

102

scelta anzianità

8

11

-

2 anni

-

9 o 10 b

Sotto- tenente di vascello

71

anzianità

-

6

-

2 anni

-

-

Guardia- marina

25

anzianità

-

2

-

-

-

-

 

     a Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo e terzo anno; 2 promozioni il secondo anno.

     b Ciclo di 5 anni: 9 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 10 promozioni il secondo e quarto anno.

 

     Tabella 2: Marina - Quadro IX [121]

     Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina - Ruolo speciale del Corpo delle armi navali.

 

Grado

Organico

Forma di avanzamentoal grado superiore

Anni di anzianità minima di grado richiesti per:

 

Periodi minimi richiesti per la valutazione

 

Titoli, esami, corsi richiesti

Promozioni a scelta al grado superiore

 

 

 

Valutazione a scelta

Promozione ad anzianità

Comando o attribuzioni specifiche

Imbarco

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Capitano di vascello

5

-

-

-

-

-

-

-

Capitano di fregata

52

scelta

7

-

-

-

-

1

Capitano di corvetta

44

anzianità

-

5

-

-

-

-

Tenente di vascello

85

scelta anzianità

8

11

-

1 anno

-

8

Sotto- tenente di vascello

60

anzianità

-

6

-

1 anno

-

-

Guardia- marina

21

anzianità

-

2

-

-

-

-

 

     Tabella 2: Marina - Quadro X [122]

     Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina - Ruolo speciale del Corpo sanitario.

 

Grado

Organico

Forma di avanzamentoal grado superiore

Anni di anzianità minima di grado richiesti per:

 

Periodi minimi richiesti per la valutazione

 

Titoli, esami, corsi richiesti

Promozioni a scelta al grado superiore

 

 

 

Valutazione a scelta

Promozione ad anzianità

Comando o attribuzioni specifiche

Imbarco

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Capitano di vascello

1

-

-

-

-

-

-

-

Capitano di fregata

22

scelta

7

-

-

-

-

1 ogni 4 anni a

Capitano di corvetta

16

anzianità

-

5

-

-

-

-

Tenente di vascello

31

scelta anzianità

8

11

-

-

-

3

Sotto- tenente di vascello

22

anzianità

-

6

-

1 anno

-

-

Guardia- marina

8

anzianità

-

2

-

-

-

-

 

     a Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto.

 

     Tabella 2: Marina - Quadro XI [123]

     Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina - Ruolo speciale del Corpo di commissariato.

 

Grado

Organico

Forma di avanzamentoal grado superiore

Anni di anzianità minima di grado richiesti per:

 

Periodi minimi richiesti per la valutazione

 

Titoli, esami, corsi richiesti

Promozioni a scelta al grado superiore

 

 

 

Valutazione a scelta

Promozione ad anzianità

Comando o attribuzioni specifiche

Imbarco

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Capitano di vascello

3

-

-

-

-

-

-

-

Capitano di fregata

39

scelta

7

-

-

-

-

3 ogni 5 anni a

Capitano di corvetta

34

anzianità

-

5

-

-

-

-

Tenente di vascello

65

scelta anzianità

8

11

-

1 anno

-

6

Sotto- tenente di vascello

46

anzianità

-

6

-

1 anno

-

-

Guardia- marina

16

anzianità

-

2

-

-

-

-

 

     a Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; nessuna promozione il secondo e quarto anno.

 

     Tabella 2: Marina - Quadro XII [124]

     Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina - Ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.

 

Grado

Organico

Forma di avanzamentoal grado superiore

Anni di anzianità minima di grado richiesti per:

 

Periodi minimi richiesti per la valutazione

 

Titoli, esami, corsi richiesti

Promozioni a scelta al grado superiore

 

 

 

Valutazione a scelta

Promozione ad anzianità

Comando o attribuzioni specifiche

Imbarco

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Capitano di vascello

5

-

-

-

-

-

-

-

Capitano di fregata

53

scelta

7

-

-

-

-

1

Capitano di corvetta

45

anzianità

-

5

-

-

-

-

Tenente di vascello

87

scelta anzianità

8

11

2 anni di servizio presso una capitaneria di porto o servizio equipollente

-

-

8

Sotto- tenente di vascello

61

anzianità

-

6

2 anni di servizio presso una capitaneria di porto o su unità navali o presso comandi aerei del Corpo o servizio equipollente

-

-

-

Guardia- marina

22

anzianità

-

2

-

-

-

-

 

     Tabella 3 - Quadro I [125]

     Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica - Arma aeronautica ruolo naviganti normale.

 

Grado

Organico

Forma di avanzamento al grado superiore

Anni di anzianità minima di grado richiesti per:

 

Periodi minimi richiesti per la valutazione

 

Titoli, esami, corsi richiesti

Promozioni a scelta al grado superiore

 

 

 

Valutazione a scelta

Promozione ad anzianità

Comando o attribuzioni specifiche

Imbarco

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Generale di Squadra Aerea

11ab

-

-

-

-

-

-

-

Generale di Divisione Aerea

15

scelta

3

-

-

-

-

2

Generale di Brigata Aerea

35

scelta

2

-

-

-

-

3

Colonnello

221

scelta

5

-

-

-

-

5 o 6c

Tenente

228

scelta

3d

-

3 anni in reparti di volo, o 2

-

Superare i

9g

Colonnello

 

 

6e

 

anni in reparti di volo di cui

 

corsi previsti

10 o 11h

 

 

 

13f

 

1 anno di comando di gruppo di volo o comando equipollente, anche se svolto in tutto o in parte nel grado di maggiore.

 

da apposito D.M. anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore

6 o 7i

Maggiore

145

anzianità

-

4

-

-

-

-

Capitano

277

scelta anzianità

7

10

4 anni in reparti di volo, o 3 anni in reparti di volo di cui 1 anno di comando di squadriglia ovvero capo sezione di gruppo di volo o comando equipollente anche se svolti in tutto o in parte nel grado di Tenente.

 

Superare i corsi previsti da apposito D.M.

33

Tenente

200

anzianità

-

5

3 anni di reparti di volo

-

Conseguire il diploma di laurea ed il brevetto di pilota militare o il brevetto di navigatore militare.

-

Sotto- tenente

-

anzianità

-

2

-

-

Superare gli esami prescritti.

-

 

     a Nell'organico è compreso il grado di Generale in servizio permanente effettivo.

     b Il Ministro della Difesa, con propria determinazione, potrà disporre il passaggio di una unità del volume organico al corrispondente grado del ruolo normale delle armi.

     c Ciclo di 5 anni: 5 promozioni il primo e terzo anno; 6 promozioni il secondo, quarto e quinto anno.

     d I aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 3, 4 e 5 anni di anzianità di grado.

     e II aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 6, 7 e 8 anni di anzianità di grado.

     f III aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiori a 13 anni.

     g Promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.

     h Ciclo di 4 anni: 11 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 10 promozioni il quarto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione.

     i Ciclo di 3 anni: 6 promozioni il primo e terzo anno; 7 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.

 

     Tabella 3 - Quadro II [126]

     Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica - Arma aeronautica ruolo normale delle armi.

 

Grado

Organico

Forma di avanzamento al grado superiore

Anni di anzianità minima di grado richiesti per:

 

Periodi minimi richiesti per la valutazione

 

Titoli, esami, corsi richiesti

Promozioni a scelta al grado superiore

 

 

 

Valutazione a scelta

Promozione ad anzianità

Comando, attribuzioni servizio

Imbarco

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Generale di Squadra

-a

-

-

-

-

-

-

-

Generale di Divisione

2

-

-

-

-

-

-

-

Generale di Brigata

10

scelta

-

-

-

-

-

2 ogni 5 annib

Colonnello

85

scelta

5

-

-

-

-

1 o 2c

Tenente

155

scelta

6d

-

3 anni in reparti o enti dell'

-

Superare i

3 o 4g

Colonnello

 

 

8e

 

organizzazione intermedia

 

corsi previsti

3 o 4h

 

 

 

15f

 

o periferica, oppure 2 anni di comando di gruppo o capo sezione dell'organizzazione di vertice o ministeriale o incarico equipollente anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore.

 

da apposito D.M. anche se svolti tutti o in parte nel grado di maggiore

3i

Maggiore

61

anzianità

-

4

-

-

-

-

Capitano

132

scelta anzianità

7

10

4 anni di reparti o enti dell'organizzazione periferica, oppure 3 anni in reparti o enti dell'organizzazione intermedia o periferica di cui 2 anni di comandante di squadriglia non di volo o capo servizio o capo sezione dell'organizzazione intermedia o periferica, o incarico equipollente anche se svolti in tutto o in parte nel grado di Tenente.

-

Superare i corsi previsti da apposito D.M.

13 o 14j

Tenente

103

anzianità

-

6

4 anni in reparti o enti dell'organizzazione periferica, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi.

-

Conseguire il diploma di laurea.

-

Sotto- tenente

-

anzianità

-

2

-

-

Superare gli esami prescritti

-

 

     a Il volume organico è incremento di una unità qualora il Ministro della Difesa, con propria determinazione, formi il quadro di avanzamento al grado di Generale di Squadra. La predetta unità è sottratta al ruolo di cui al quadro I della presente tabella e sarà a quest'ultimo riportata in incremento all'atto della cessazione dal servizio del Generale di Squadra di cui al presente quadro.

     b Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, e quarto anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quinto anno.

     c Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno, secondo e terzo anno; 2 promozioni il quarto anno.

     d I aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado.

     e II aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado.

     f III aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiori a 15 anni.

     g Ciclo di 3 anni: 3 promozioni il primo e il terzo anno, 4 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.

     h Ciclo di 5 anni: 4 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione.

     i Promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.

     j Ciclo di 2 anni: 14 promozioni il primo anno; 13 promozioni il secondo anno.

 

     Tabella 3 - Quadro III [127]

     Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica - Ruolo normale del Corpo del genio aeronautico.

 

Grado

Organico

Forma di avanzamentoal grado superiore

Anni di anzianità minima di grado richiesti per:

 

Periodi minimi richiesti per la valutazione

 

Titoli, esami, corsi richiesti

Promozioni a scelta al grado superiore

 

 

 

Valutazione a scelta

Promozione ad anzianità

Comando, attribuzioni, servizio

Imbarco

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Generale Ispettore Capo

1

-

-

-

-

-

-

-

Generale Ispettore

4

scelta

-

-

-

-

-

1 ogni 4 annia

Brigadier Generale

11

scelta

2

-

-

-

-

3 ogni 4 annib

Colonnello

69

scelta

5

-

-

-

-

2

Tenente

152

scelta

6c

-

1 anno quale capo di un

-

Superare i

3 o 4f

Colonnello

 

 

8d

 

ufficio di un ente dell'

 

corsi previsti

3 o 4g

 

 

 

15e

 

organizzazione intermedia o incarico equipollente, se in possesso della laurea in ingegneria; 1 anno quale capo servizio di un laboratorio o incarico equipollente, se in possesso della laurea in chimica; 1 anno quale capo di un centro meteorologico o incarico equipollente se in possesso della laurea in fisica anche se svolti in tutto o in parte nel grado di Maggiore.

 

da apposito D.M. anche se svolti tutti o in parte nel grado di maggiore

3h

Maggiore

59

anzianità

-

4

-

-

-

-

Capitano

128

scelta anzianità

7

10

4 anni di servizio presso un ente dell'organizzazione periferica o ufficio di sorveglianza tecnica, o laboratorio, o ufficio meteorologico o incarico equipollente, oppure 3 anni presso gli stessi enti, dei quali 2 anni quale capo servizio o sezione anche se svolti in tutto o in parte nel grado di Tenente.

-

Superare i corsi previsti da apposito D.M.

13 o 14i

Tenente

83

anzianità

-

6

3 anni presso un ente dell'organizzazione periferica o ufficio di sorveglianza tecnica o laboratorio o ufficio meteorologico o incarico equipollente, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi.

-

Aver conseguito la laurea in ingegneria ovvero in chimica ovvero in fisica o diploma di laurea di cui è riconosciuta l'equipollenza

-

Sotto- tenente

-

anzianità

-

2

-

-

Superare gli esami prescritti.

-

 

     a Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto.

     b Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo, secondo e terzo anno; nessuna promozione il quarto anno.

     c I aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado.

     d II aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado.

     e III aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiori a 15 anni.

     f Ciclo di 5 anni: 3 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 4 promozioni il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi a Tenenti Colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.

     g Ciclo di 4 anni: 3 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 4 promozioni il quarto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione.

     h Promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.

     i Ciclo di 4 anni: 13 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 14 promozioni il quarto anno.

 

     Tabella 3 - Quadro IV [128]

     Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica - Ruolo normale del Corpo di commissario aeronautico.

 

Grado

Organico

Forma di avanzamentoal grado superiore

Anni di anzianità minima di grado richiesti per:

 

Periodi minimi richiesti per la valutazione

 

Titoli, esami, corsi richiesti

Promozioni a scelta al grado superiore

 

 

 

Valutazione a scelta

Promozione ad anzianità

Comando, attribuzioni, servizio

Imbarco

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Generale Ispettore

1a

-

-

-

-

-

-

-

Brigadier Generale

6

scelta

-

-

-

-

-

1 ogni 4 annib

Colonnello

43

scelta

6

-

-

-

-

4 ogni 5 annic

Tenente

90

scelta

6d

-

2 anni di capo servizio

-

Superare i

1 o 2g

Colonnello

 

 

8e

 

amministrativo di ente,

 

corsi previsti

1 o 2h

 

 

 

15f

 

capo di sezione o di ufficio equiparato di ente dell'organizzazione ministeriale, di vertice o intermedia delle FF.AA. o incarico equipollente anche se svolti in tutto o in parte nel grado di Maggiore.

 

da apposito D.M. anche se svolti tutti o in parte nel grado di maggiore

2i

Maggiore

34

anzianità

-

4

-

-

-

-

Capitano

73

scelta anzianità

7

10

4 anni di servizio presso un servizio amministrativo di ente o distaccamento, oppure 3 anni presso gli stessi enti di cui 2 come capo servizio o incarico equipollente anche se svolti in tutto o in parte nel grado di Tenente.

-

Superare i corsi previsti da apposito D.M.

7 o 8j

Tenente

57

anzianità

-

6

4 anni presso un servizio amministrativo di ente o di distaccamento compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi.

-

Aver conseguito la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ovvero diploma di laurea di cui è riconosciuta l'equipollenza.

-

Sotto- tenente

-

anzianità

-

2

-

-

Superare gli esami prescritti.

-

 

     a In caso di nomina a Direttore Generale o incarico corrispondente si effettua una promozione aggiuntiva.

     b Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto.

     c Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il quinto anno.

     d I aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado.

     e II aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado.

     f III aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiori a 15 anni.

     g Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 1 promozione il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.

     h Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 1 promozione il terzo anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione.

     i Promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.

     j Ciclo di 2 anni: 8 promozioni il primo anno; 7 promozioni il secondo anno.

 

     Tabella 3 - Quadro V [129]

     Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica - Ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico.

 

Grado

Organico

Forma di avanzamentoal grado superiore

Anni di anzianità minima di grado richiesti per:

 

Periodi minimi richiesti per la valutazione

 

Titoli, esami, corsi richiesti

Promozioni a scelta al grado superiore

 

 

 

Valutazione a scelta

Promozione ad anzianità

Comando, attribuzioni, servizio

Imbarco

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Generale Ispettore

1a

-

-

-

-

-

-

-

Brigadier Generale

6

scelta

-

-

-

-

-

1 ogni 4 annib

Colonnello

33

scelta

6

-

-

-

-

4 ogni 5 annic

Tenente

72

scelta

6d

-

2 anni in un istituto medico

-

Superare i

1 o 2g

Colonnello

 

 

8e

 

legale o capo di ufficio

 

corsi previsti

1 o 2h

 

 

 

15f

 

sanitario di ente dell'organizzazione ministeriale, di vertice o intermedia o incarico equipollente anche se svolti in tutto o in parte nel grado di Maggiore.

 

da apposito D.M. anche se svolti tutti o in parte nel grado di maggiore.

1 o 2i

Maggiore

27

anzianità

-

4

-

-

-

-

Capitano

59

scelta anzianità

7

10

4 anni presso un servizio sanitario di ente dell'organizzazione periferica, oppure 3 anni presso un servizio sanitario di ente dell'organizzazione periferica di cui 2 anni quale dirigente di servizio sanitario o incarico equipollente anche se svolto in tutto o in parte nel grado di Tenente.

-

-

6

Tenente

30

anzianità

-

4

-

-

Aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia e superare il corso applicativo di sanità.

-

Sotto- tenente

-

anzianità

-

4

-

-

Superare gli esami prescritti

-

 

     a In caso di nomina a Direttore Generale o incarico corrispondente si effettua una promozione aggiuntiva.

     b Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto.

     c Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il quinto anno.

     d I aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado.

     e II aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado.

     f III aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiori a 15 anni.

     g Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo, secondo e terzo anno; 2 promozioni il quarto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.

     h Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione.

     i Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 1 promozione il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.

 

     Tabella 3 - Quadro VI

     Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica - Arma aeronautica ruolo naviganti speciale.

 

Grado

Organico

Forma di avanzamento al grado superiore

Anni di anzianità minima di grado richiesti per:

 

Periodi minimi richiesti per la valutazione

 

Titoli, esami, corsi richiesti

Promozioni a scelta al grado superiore

 

 

 

Valutazione a scelta

Promozione ad anzianità

Comando o attribuzioni specifiche

Imbarco

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Colonnello

14

-

-

-

-

-

-

-

Tenente Colonnello

100

scelta

8

-

4 anni in reparti di volo

-

-

2 o 3 a

Maggiore

75

anzianità

-

5

-

-

-

-

Capitano

123

scelta anzianità

8

11

6 anni in reparti di volo

-

Superare gli esami previsti da apposito D.M.

13 o 14 b

Tenente

98

anzianità

-

6

4 anni in reparti di volo

-

-

-

Sotto- tenente

35

anzianità

-

2

-

-

Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado

-

 

     a Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno.

     b Ciclo di 2 anni: 14 promozioni il primo anno; 13 promozioni il secondo anno.

 

     Tabella 3 - Quadro VII [130]

     Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica - Arma aeronautica ruolo speciale delle armi.

 

Grado

Organico

Forma di avanzamentoal grado superiore

Anni di anzianità minima di grado richiesti per:

 

Periodi minimi richiesti per la valutazione

 

Titoli, esami, corsi richiesti

Promozioni a scelta al grado superiore

 

 

 

Valutazione a scelta

Promozione ad anzianità

Comando, attribuzioni, servizio

Imbarco

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Colonnello

26

-

-

-

-

-

-

-

Tenente Colonnello

257

scelta

7

-

-

-

-

5 o 6a

Maggiore

219

anzianità

-

5

-

-

-

-

Capitano

423

scelta anzianità

8

11

3 anni in enti o reparti dell'organizzazione intermedia o periferica o incarico equipollente

-

Superare gli esami previsti da apposito D.M.

39

Tenente

297

anzianità

-

6

4 anni in enti dell'organizzazione intermedia o periferica o incarico equipollente

-

-

-

Sotto- tenente

103

anzianità

-

2

-

-

Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado

-

 

     a Ciclo di 5 anni: 5 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 6 promozioni il secondo e quarto anno.

 

     Tabella 3 - Quadro VIII

     Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica - Ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico.

 

Grado

Organico

Forma di avanzamento al grado superiore

Anni di anzianità minima di grado richiesti per:

 

Periodi minimi richiesti per la valutazione

 

Titoli, esami, corsi richiesti

Promozioni a scelta al grado superiore

 

 

 

Valutazione a scelta

Promozione ad anzianità

Comando o attribuzioni specifiche

Imbarco

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Colonnello

16

-

-

-

-

-

-

-

Tenente Colonnello

158

scelta

7

-

-

-

-

3 o 4 a

Maggiore

135

anzianità

-

5

-

-

-

-

Capitano

260

scelta anzianità

8

11

3 anni quale capo di servizio o sezione tecnica periferica o incarico equipollente

-

Superare gli esami previsti da apposito D.M.

24

Tenente

183

anzianità

-

6

3 anni presso un reparto tecnico periferico o incarico equipollente, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi di specializzazione.

-

-

-

Sotto- tenente

63

anzianità

-

2

-

-

Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado

-

 

     a Ciclo di 4 anni: 3 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 4 promozioni il quarto anno.

 

     Tabella 3 - Quadro IX [131]

     Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica - Ruolo speciale del Corpo di commissariato.

 

Grado

Organico

Forma di avanzamentoal grado superiore

Anni di anzianità minima di grado richiesti per:

 

Periodi minimi richiesti per la valutazione

 

Titoli, esami, corsi richiesti

Promozioni a scelta al grado superiore

 

 

 

Valutazione a scelta

Promozione ad anzianità

Comando, attribuzioni, servizio

Imbarco

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Colonnello

4

-

-

-

-

-

-

-

Tenente Colonnello

43

scelta

7

-

-

-

-

2 ogni 3 annia

Maggiore

38

anzianità

-

5

-

-

-

-

Capitano

73

scelta anzianità

8

11

3 anni presso un ente dell'organizzazione di vertice o intermedia o periferica con funzioni amministrative o contabili.

-

Superare gli esami previsti da apposito D.M.

6 o 7b

Tenente

51

anzianità

-

6

4 anni in un servizio amministrativo di ente o distaccamento oppure quale addetto al servizio contabile presso ente dell'organizzazione di vertice, intermedia o periferica

-

-

-

Sotto- tenente

18

anzianità

-

2

12 mesi presso un servizio amministrativo di Ente o distaccamento.

-

Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado

-

 

     a Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo e secondo anno; nessuna promozione il terzo anno.

     b Ciclo di 4 anni: 7 promozioni il primo, terzo e quarto anno; 6 promozioni il secondo anno.

 

     Tabella 3: Aeronautica - Quadro X [132]

     Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica - Ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico

Grado

Organico

Forma di avanzamentoal grado superiore

Anni di anzianità minima di grado richiesti per:

 

Periodi minimi richiesti per la valutazione

 

Titoli, esami, corsi richiesti

Promozioni a scelta al grado superiore

 

 

 

Valutazione a scelta

Promozione ad anzianità

Comando, attribuzioni, servizio

Imbarco

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Colonnello

2

-

-

-

-

-

-

-

Tenente Colonnello

33

scelta

7

-

-

-

-

1 ogni 2 annia

Maggiore

29

anzianità

-

5

-

-

-

-

Capitano

55

scelta anzianità

8

11

3 anni presso un ente dell'organizzazione di vertice o intermedia o periferica con funzioni sanitarie.

-

Superare gli esami previsti da apposito D.M.

5

Tenente

39

anzianità

-

6

-

-

-

-

Sotto- tenente

12

anzianità

-

2

-

-

Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado

-

 

     a Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto.

 

     Tabella 4 - LIMITI DI ETA' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

     (Omissis).

 

     Tabella 5 - LIMITI DI ETA' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELLA MARINA

     (Omissis).

 

     Tabella 6 - LIMITI DI ETA' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA

     (Omissis).

 

     Tabella 7 - AVANZAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSISTENZA SPIRITUALE

Art. 69, comma 2

 

GRADO

Organico

Forma di avanzamento al grado superiore

Anni di anzianità minima di grado richiesti per:

 

Periodi minimi richiesti per la valutazione

 

Titoli, esami, corsi richiesti

Promozioni a scelta al grado superiore

 

 

 

Valutazione a scelta

Promozione ad anzianità

Comando o attribuzioni, Servizio

Imbarco

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3° Cappellano capo

9

 

-

-

-

-

-

-

2° Cappellano capo

 

a vacanza organica

7

-

-

-

-

-

1° Cappellano capo

190

Anzianità

-

4

-

-

-

-

Cappellano capo

 

scelta anzianità

9

11

-

-

-

7

Cappellano addetto

 

Anzianità

-

6

-

-

-

-

 

     Tabella A - SUCCESSIONE GERARCHICA E CORRISPONDENZA DEI GRADI [133]

Art. 1, Comma 5

 

Esercito

Marina

Aeronautica

Corpo della Guardia di Finanza

Personale del Servizio della Assistenza Spirituale

Ufficiali in congedo del Corpo della Giustizia Militare

Personale del Sovrano Militare Ordine di Malta

Personale della Croce Rossa Italiana

Generale

Ammiraglio

Generale

 

 

 

 

 

 

Ammiraglio di Squadra

Generale di squadra aerea

Generale di corpo d'armata

Ordinario militare

Tenente generale capo

 

 

Generale di corpo d'armata - Tenente generale

Ammiraglio ispettore capo

Generale di quadra

 

 

 

 

 

 

 

Generale ispettore capo

 

 

 

 

 

 

Ammiraglio di Divisione

Generale di divisione aerea

Generale di divisione

Vicario generale

Tenente generale

 

 

Generale di divisione - Maggiore generale

Ammiraglio ispettore

Generale di divisione

 

 

 

 

 

 

 

Generale ispettore

 

 

 

 

 

Generale di brigata - Brigadier generale

Contrammi- raglio

Generale di brigata aerea Generale di brigata

Generale di Brigata

Ispettore

Maggiore Generale

Generale direttore capo del personale

Maggiore Generale

 

 

Brigadier generale

 

 

 

 

 

Colonnello

Capitano di vascello

Colonnello

Colonnello

3° Cappellano capo

Colonnello

Colonnello

Colonnello

Tenente colonnello

Capitano di fregata

Tenente colonnello

Tenente colonnello

2° Cappellano capo

Tenente colonnello

Tenente colonnello

Tenente colonnello

Maggiore

Capitano di corvetta

Maggiore

Maggiore

1° Cappellano capo

Maggiore

Maggiore

Maggiore

Capitano

Tenente di vascello

Capitano

Capitano

Cappellano capo

Capitano

Capitano

Capitano

Tenente

Sottotenente di Vascello

Tenente

Tenente

Cappellano addetto

Tenente

Tenente

Tenente

Sottotenente

Guardiamarina

Sottotenente

Sottotenente

 

Sottotenente

Sottotenente

Sottotenente

 

     Tabella "B” - Art. 62, comma 2 [134]

     Sottotenenti di vascello - Anni di permanenza nel grado per la promozione ad anzianità.

 

RUOLO

ANNO DI ANZIANITA' DI GRADO

ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO

Ruolo normale del Corpo di stato maggiore

1998 e precedenti - 1999-2000

4

 

2001 e successivi

5

Ruolo normale del genio navale

1998 e precedenti - 1999-2000

4

Ruolo normale delle armi navali

2001 e successivi

5

 

1998 e precedenti

1

Ruolo normale del Corpo sanitario

1999-2000-2001

2

 

2002-2003-2004

3

 

2005 e successivi

4

 

1998 e precedenti

3

Ruolo normale del Corpo di commissariato

1999-2000-2001-2002

4

 

2003-2004-2005

5

Ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto

1998 e precedenti - 1999-2000-2001

4

 

2002-2003-2004-2005

5

Ruolo speciale del Corpo di stato maggiore

 

 

Ruolo speciale del genio navale

 

 

Ruolo speciale delle armi navali

1998 e precedenti

5

Ruolo speciale del Corpo sanitario

1999 e successivi

6

Ruolo speciale del Corpo di commissariato

 

 

Ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto

 

 

 

     Tabella "C” [135]- Art. 64, Comma 1

     Tenenti dell'aeronautica - Anni di permanenza nel grado per la promozione ad anzianità.

 

RUOLO

ANNO DI ANZIANITA' DI GRADO

ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO

Arma aeronautica

1999-2000-2001

4

ruolo naviganti normale

2002-2003-2004-2005

5

Arma aeronautica

1999-2000-2001

4

ruolo delle armi normale

2002-2003-2004-2005

5

Genio aeronautico

1999-2000-2001

3

ruolo normale

2002-2003

4

 

2004-2005

5

Corpo commissariato aeronautico

1999-2000-2001-2002

4

ruolo normale

2003-2004-2005

5

Corpo sanitario aeronautico

1999-2000

1

ruolo normale

2001-2002-2003

2

 

2004-2005

3

Arma aeronautica

1999

2

ruolo naviganti speciale

2000-2001

3

 

2002-2003

4

 

2004-2005

5

Arma aeronautica

1999-2000-2001

4

ruolo delle armi speciale

2002-2003-2004-2005

5

Genio aeronautico

1999-2000

3

Ruolo speciale

2001-2002

4

 

2003-2004-2005

5

Corpo commissariato aeronautico

1999-2000-2001

4

ruolo speciale

2002-2003-2004-2005

5

Corpo sanitario aeronautico

1999-2000

6

ruolo speciale

2001-2002-2003-2004-2005

 

 


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[3] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[4] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[5] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[6] Comma così modificato dall'art. 20 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[8] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[9] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[10] Comma così modificato dall'art. 20 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215.

[11] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[12] Lettera così modificata dall'art. 1 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[13] Numero aggiunto dall'art. 1 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[14] Lettera aggiunta dall'art. 20 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215.

[15] Lettera aggiunta dall'art. 20 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215.

[16] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[17] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[18] Comma aggiunto dall'art. 20 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215.

[19] Comma aggiunto dall'art. 20 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215.

[20] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[21] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[22] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[23] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[24] Comma così modificato dall'art. 12 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[25] Comma così modificato dall'art. 12 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[26] Lettera già modificata dall'art. 20 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 e così ulteriormente modificata dagli artt. 2 e 12 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[27] Lettera già modificata dall'art. 13 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U., dall'art. 20 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 e così ulteriormente modificata dagli artt. 2 e 12 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[28] Lettera così modificata dall'art. 6 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[29] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[30] Comma abrogato dall'art. 39 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[31] Lettera così modificata dall'art. 7 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[32] Comma abrogato dall'art. 39 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[33] Comma così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[34] Comma così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[35] Comma così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[36] Comma così sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[37] Comma così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[38] Comma inserito dall'art. 11 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[39] Comma così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[40] Comma così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[41] Comma così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[42] Comma così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[43] Comma così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[44] Comma così modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[45] Comma così modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[46] Comma così modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[47] Comma così sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[48] Comma così sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[49] Comma così modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[50] Comma così sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[51] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[52] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[53] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[54] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[55] Comma così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[56] Comma così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[57] Comma così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[58] Articolo inserito dall'art. 6 della L. 29 marzo 2001, n. 86.

[59] Comma così modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998.

[60] Comma così modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216.

[61] Comma inserito dall'art. 18 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216.

[62] Comma così modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998.

[63] Comma così modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998.

[64] Comma così modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998.

[65] Comma aggiunto dall'art. 19 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998.

[66] Comma così sostituito dall'art. 20 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[67] Comma così sostituito dall'art. 20 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[68] Comma già modificato dall'art. 20 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000 e così ulteriormente modificato dall'art. 33 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U..

[69] Comma aggiunto dall'art. 21 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[70] Comma aggiunto dall'art. 21 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[71] Comma aggiunto dall'art. 21 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[72] Comma aggiunto dall'art. 21 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[73] Comma così sostituito dall'art. 22 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216.

[74] Comma inserito dall'art. 20 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 e così modificato dall'art. 4 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[75] Comma sostituito dall'art. 22 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 e così modificato dall'art. 6 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[76] Comma così modificato dall'art. 23 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998.

[77] Comma così modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216.

[78] Lettera così modificata dall'art. 24 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216.

[79] Comma aggiunto dall'art. 24 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216.

[80] Articolo inserito dall'art. 7 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[81] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

[82] Comma aggiunto dall'art. 10 del D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla L. 3 agosto 2007, n. 127.

[83] Comma aggiunto dall'art. 14 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[84] Articolo inserito dall'art. 8 quater del D.L. 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla L. 31 maggio 2005, n. 89.

[85] Comma così modificato dall'art. 14 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[86] Comma già modificato dall'art. 8 quater del D.L. 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla L. 31 maggio 2005, n. 89 e così ulteriormente modificato dall'art. 14 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[87] Comma inserito dall'art. 8 quater del D.L. 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla L. 31 maggio 2005, n. 89 e così modificato dall'art. 14 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[88] Comma inserito dall'art. 8 quater del D.L. 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla L. 31 maggio 2005, n. 89 e così modificato dall'art. 14 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[89] Comma aggiunto dall'art. 25 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998.

[90] Comma inserito dall'art. 26 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[91] Comma aggiunto dall'art. 27 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[92] Comma così modificato dall'art. 27 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[93] Comma così modificato dall'art. 27 della L. 4 novembre 2010, n. 183.

[94] Comma inserito dall'art. 27 della L. 4 novembre 2010, n. 183.

[95] Comma così modificato dall'art. 27 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[96] Comma aggiunto dall'art. 27 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[97] Comma aggiunto dall'art. 11 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[98] Comma aggiunto dall'art. 11 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[99] Comma così modificato dall'art. 28 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[100] Comma così modificato dall'art. 28 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[101] Comma aggiunto dall'art. 28 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[102] Comma aggiunto dall'art. 29 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[103] Comma aggiunto dall'art. 30 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[104] Quadro sostituito dall'art. 31 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000 e così modificato dall'art. 20 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215. Per una ulteriore sostituzione del presente Quadro, vedi l'art. 13 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[105] Quadro sostituito dall'art. 31 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000 e così modificato dall'art. 20 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215. Per una ulteriore sostituzione del presente Quadro, vedi l'art. 13 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[106] Per una sostituzione del presente Quadro, vedi l'art. 13 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[107] Per una sostituzione del presente Quadro, vedi l'art. 13 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[108] Per una sostituzione del presente Quadro, vedi l'art. 13 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[109] Quadro così sostituito dall'art. 31 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000 e così modificato dall'art. 20 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215. Per una ulteriore sostituzione del presente Quadro, vedi l'art. 13 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[110] Quadro così sostituito dall'art. 31 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000 e così modificato dall'art. 20 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215. Per una ulteriore sostituzione del presente Quadro, vedi l'art. 13 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[111] Quadro così modificato dall'art. 31 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[112] Per una sostituzione del presente Quadro, vedi l'art. 13 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[113] Quadro così sostituito dall'art. 32 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000. Per una ulteriore sostituzione del presente Quadro, vedi l'art. 14 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[114] Quadro così modificato dall'art. 32 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000. Per una ulteriore sostituzione del presente Quadro, vedi l'art. 14 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[115] Quadro così modificato dall'art. 32 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000. Per una ulteriore sostituzione del presente Quadro, vedi l'art. 14 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[116] Quadro così sostituito dall'art. 32 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000. Per una ulteriore sostituzione del presente Quadro, vedi l'art. 14 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[117] Quadro così modificato dall'art. 32 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000. Per una ulteriore sostituzione del presente Quadro, vedi l'art. 14 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[118] Quadro sostituito dall'art. 17 della L. 30 novembre 1998, n. 413 e così modificato dall'art. 32 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000. Per una ulteriore sostituzione del presente Quadro, vedi l'art. 14 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[119] Per una sostituzione del presente Quadro, vedi l'art. 14 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[120] Per una sostituzione del presente Quadro, vedi l'art. 14 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[121] Per una sostituzione del presente Quadro, vedi l'art. 14 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[122] Per una sostituzione del presente Quadro, vedi l'art. 14 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[123] Per una sostituzione del presente Quadro, vedi l'art. 14 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[124] Per una ulteriore sostituzione del presente Quadro, vedi l'art. 14 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[125] Quadro così sostituito dall'art. 33 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000. Per una ulteriore sostituzione del presente Quadro, vedi l'art. 15 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[126] Quadro così sostituito dall'art. 33 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000. Per una ulteriore sostituzione del presente Quadro, vedi l'art. 15 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[127] Quadro così sostituito dall'art. 33 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[128] Quadro così sostituito dall'art. 33 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[129] Quadro così sostituito dall'art. 33 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000. Per una ulteriore sostituzione del presente Quadro, vedi l'art. 15 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[130] Quadro così sostituito dall'art. 33 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[131] Quadro così sostituito dall'art. 33 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[132] Quadro così sostituito dall'art. 33 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[133] Tabella così modificata dall'art. 12 della L. 2 dicembre 2004, n. 299.

[134] Tabella così sostituita dall'art. 34 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.

[135] Tabella così sostituita dall'art. 34 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216 a decorrere dal 1° gennaio 1998, come stabilito dall’art. 35 dello stesso D.Lgs. 216/2000.