§ 27.5.30 - L. 31 luglio 2005, n. 156.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.5 entrate
Data:31/07/2005
Numero:156


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge


§ 27.5.30 - L. 31 luglio 2005, n. 156. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate.

(G.U. 9 agosto 2005, n. 184)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Allegato

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 GIUGNO 2005, N. 106

 

All'articolo 1:

il comma 2 è soppresso;

al comma 3, le parole: «nonché di quello di cui al comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo della medesima imposta, relativo al periodo d'imposta in corso alla predetta data,»;

al comma 4, le parole: «di cui al comma 2» sono soppresse;

dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Al fine di garantire l'interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l'interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari, la notifica delle relative cartelle di pagamento è effettuata, a pena di decadenza:

a) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 2004;

b) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;

c) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001.

5-ter. In conseguenza di quanto previsto dal comma 5-bis e al fine di conseguire, altresì, la necessaria uniformità del sistema di riscossione mediante ruolo delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto:

a) al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 17 è abrogato;

2) all'articolo 25, comma 1, le parole da: "l'ultimo giorno del dodicesimo mese" fino a: "straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre:

a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio";

3) all'articolo 43, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi";

b) al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Art. 23. - (Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio e termini di decadenza). - 1. Le disposizioni previste dall'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonché i termini di decadenza di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche all'imposta sul valore aggiunto";

2) all'articolo 36, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In deroga all'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;

b) del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001";

c) all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole: "il dodicesimo" sono sostituite dalle seguenti: "l'undicesimo";

d) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 420, le parole da: "comma 416" fino a: "lettere a) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "comma 417, lettera a)";

2) il comma 424 è abrogato;

e) le disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Disposizioni in materia di versamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive, di riscossione e di notifica delle cartelle di pagamento)».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - (Disposizioni in favore di fondazioni e associazioni che svolgono o promuovono attività di ricerca scientifica) - 1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "legge 7 dicembre 2000, n. 383," la parola: "e" è soppressa;

b) dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42," sono inserite le seguenti: "e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2006 e a 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 2:

al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) le imprese che prendono parte al processo di concentrazione ovvero di aggregazione, comunque operato, devono rientrare nella definizione di microimprese e di piccole imprese di cui alla predetta raccomandazione n. 2003/361/CE»;

al comma 5, dopo le parole: «è approvato», sono inserite le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

al comma 7, nell'allegato 1:

alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze»:

a) al capoverso: «Legge n. 468 del 1978», le parole: «art. 9, comma 1-ter: Fondo di riserva Tabella C» sono sostituite dalle seguenti: «art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente» e l'importo relativo all'anno 2005 è sostituito dal seguente: «15,43»;

b) al capoverso: «Legge n. 87 del 1987», le parole: «Legge n. 87» sono sostituite dalle seguenti: «Legge n. 67»;

c) al capoverso: «Decreto legislativo n. 39 del 1993», le parole: «dell'Autorità» e «Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «Centro nazionale»;

d) al capoverso: «Legge n. 128 del 1998», le parole: «alla Comunità europea» sono sostituite dalle seguenti: «alle Comunità europee»;

e) al capoverso: «Legge n. 388 del 2000», la parola: «Disposizione» è sostituita dalla seguente: «Disposizioni»;

f) nel totale, l'importo relativo al 2005 è sostituito dal seguente: «97,97»;

alla voce: «Ministero delle attività produttive», al capoverso: «Legge n. 287 del 1990», la parola: «Somma» è sostituita dalla seguente: «Somme»;

alla voce: «Ministero degli affari esteri», al capoverso: «Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967», le parole: «associazioni ed enti che operano per l'assistenza delle collettività italiane all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari»;

alla voce: «Ministero per i beni e le attività culturali»:

a) al capoverso: «Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647)», l'importo relativo all'anno 2005 è soppresso;

b) al capoverso: «Legge n. 466 del 1988», la parola: «Associazione» è sostituita dalla seguente: «Accademia»;

c) nel totale, l'importo relativo al 2005 è sostituito dal seguente: «0,65»;

alla voce: «Ministero della salute»:

a) nel titolo, il numero: «12.» è soppresso;

b) al capoverso: «Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003», le parole: «art. 49» sono sostituite dalle seguenti: «art. 48».

All'articolo 3, al comma 2:

alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) al comma 13-ter, è aggiunto il seguente periodo: "Entro i centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco dei beni immobili da dismettere, l'Agenzia del demanio provvede alla ripubblicazione dello stesso elenco nella Gazzetta Ufficiale, nonché sul sito INTERNET dell'Agenzia, con l'indicazione del valore base degli immobili medesimi"»;

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 13-quater, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle procedure di cui ai commi 436, 437 e 438 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e alle altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'elenco degli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter è sottoposto al Ministro per i beni e le attività culturali, il quale, nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili"».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis. - (Assunzione di informazioni utili alla notifica dei verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada). - 1. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria".

Art. 3-ter. - (Disposizioni per favorire le attività di acquacoltura) - 1. Per le superfici acquatiche, marine o vallive, utilizzate per l'allevamento ittico da parte di soggetti esercenti l'attività di acquacoltura, diversi dalle società commerciali, indipendentemente dalla natura privata o demaniale della superficie utilizzata, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, i redditi dominicale e agrario sono determinati, a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2006, ai soli fini fiscali, mediante l'applicazione della tariffa più alta del seminativo di classe prima in vigore nella provincia di appartenenza, o in quella prospiciente nel caso di allevamento marino.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 700.000 euro annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


[1] L'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ha abrogato l'articolo 3, comma 2, lettere 0a) e b).