Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.5 interventi specifici |
Data: | 29/01/1994 |
Numero: | 94 |
Sommario |
Art. 1. [1] |
Art. 2. 1. Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono considerati utili i periodi scoperti da [...] |
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento [...] |
§ 10.5.74 - L. 29 gennaio 1994, n. 94.
Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ.
(G.U. 8 febbraio 1994, n. 31).
1. L'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della
1. Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono considerati utili i periodi scoperti da contribuzione a partire dal primo atto subito che portò alla privazione della libertà ed alla deportazione, nelle circostanze di cui all'art. 1 della
2. E' a carico dello Stato l'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e nelle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima.
3. Per la ricostruzione delle pensioni si seguono le procedure previste dalla
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica "Presidenza del Consiglio dei Ministri".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 7 bis del