§ 28.4.1 - R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278.
Legge delle tasse sui contratti di borsa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.4 contratti di borsa
Data:30/12/1923
Numero:3278


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      La tassa sui contratti di borsa è stabilita nelle seguenti misure
Art. 3.      Le tasse di cui all'art. 2 devono corrispondersi
Art. 4.      Le tasse di cui all'art. 2 possono corrispondersi, oltrechè con i foglietti bollati venduti dall'Amministrazione, con fogli stampati su carta non filigranata, muniti preventivamente dagli uffici [...]
Art. 5.      Ciascuno dei foglietti bollati per contratti di borsa non può servire che per un solo contratto
Art. 6.      Quando la consegna dei titoli e valori non segua immediatamente alla conclusione del contratto, valgono i regolamenti di borsa, e, in mancanza, gli usi di borsa per determinare, agli effetti [...]
Art. 7.      La consegna dei foglietti bollati indicati nell'articolo 3, quando non segua al momento della conclusione del contratto deve effettuarsi non oltre il primo giorno non festivo posteriore alla [...]
Art. 8.      Quando uno dei contraenti si trovi all'estero, la tassa dovuta sul contratto che si perfeziona in Italia, è corrisposta dalla persona ammessa a negoziare al mercato ufficiale o dal contraente [...]
Art. 9.      Per i contratti conclusi con l'intervento delle persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale ovvero tra queste ed altre persone, quando la tassa sia stata debitamente soddisfatta, se una [...]
Art. 10.      Per i contratti contemplati nell'articolo precedente, la parte che, ai sensi del precedente articolo ha ottenuto il certificato di credito, può farlo valere come titolo esecutivo a norma di [...]
Art. 11.      Trascorsi tre giorni dalla notificazione del certificato di cui all'art. 10 all'inadempiente, senza che sia stato giustificato il pagamento delle differenze da parte dei debitori, il presidente [...]
Art. 12.      I contratti soggetti alla tassa stabilita dalla presente legge, come pure il certificato di liquidazione di che all'articolo 9, sono esenti da registro, e le relative quietanze, se scritte sullo [...]
Art. 13.      Tutti coloro che, per professione abituale, operano in borsa, o fanno per professione abituale atti di commercio aventi per oggetto le cose indicate nell'art. 1, devono conservare per due anni, [...]
Art. 14.      Le operazioni a termine sovra titoli di credito e valori sono reputate atti di commercio
Art. 15.      Ai contratti di riporto ed a termine, da chiunque fatti, contemplati negli articoli 1 e 2, ed alle relative rinnovazioni e proroghe, quando sono stipulati per un termine maggiore di quaranta [...]
Art. 16.      I funzionari dei Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze, ai quali sieno demandate le ispezioni, di che alla presente legge, e gli altri funzionari che ne vengano a conoscere il [...]
Art. 17.      Per le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli da 2 a 9, 11, secondo comma, e 13, primo comma, si applica la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione
Art. 18.      Coloro ai quali, in un periodo non maggiore di un anno siano state successivamente accertate più di tre delle contravvenzioni indicate nell'articolo precedente, sono inoltre puniti con la [...]
Art. 19.      Non è ammessa alcuna azione in giudizio, nemmeno nei rapporti fra commissionario e committente, né veruna liquidazione può eseguirsi dal Sindacato dei mediatori in dipendenza delle operazioni [...]
Art. 20.      I funzionari giudiziari e le autorità di borsa che abbiano impartiti provvedimenti, in ordine a contratti in contravvenzione alla presente legge, incorrono, in proprio, per ciascuno di questi [...]
Art. 21.      Le contravvenzioni e controversie che si riferiscono alle disposizioni degli articoli 1 a 8 incluso, 13, 14, 17 e 20 sono decise a norma del Regio decreto legislativo 25 marzo 1923, n. 796
Art. 22.      Le disposizioni che precedono sono applicabili anche nelle Provincie annesse, nelle quali le singole materie contemplate abbiano formato oggetto di provvedimento di estensione anteriormente alla [...]


§ 28.4.1 - R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278. [1]

Legge delle tasse sui contratti di borsa.

(G.U. 17 maggio 1924, n. 117).

 

 

Titolo I

RAPPORTI CONTRATTUALI IMPONIBILI

 

Art. 1. [2]

     I contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinati.

     Nella denominazione dei contratti di borsa, agli effetti della tassa, si intendono compresi:

     a) i contratti, siano fatti in borsa o anche fuori borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle province, dei Comuni e di Enti morali; le azioni ed obbligazioni di società, comprese le cartelle degli istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in borsa;

     b) le compre-vendite a termine di valori in moneta o verghe, siano fatte in borsa o anche fuori borsa;

     c) le compre-vendite, a termine, di derrate e merci, stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa o anche fuori, purchè in questo caso vi sia l'intervento di uno o più mediatori iscritti. Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali.

     La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, nonchè le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, società od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, o fra società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società [3].

 

Titolo II

MISURA DELLA TASSA

 

     Art. 2.

     La tassa sui contratti di borsa è stabilita nelle seguenti misure:

     I - Contratti a contanti ed a termine tra persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale

     II - Contratti a contanti:

     a) conclusi direttamente fra contraenti

     b) conclusi fra banchieri e privati

     c) conclusi con l'intervento di persone ammesse al mercato ufficiale

     La tassa è ridotta a metà per i contratti a contanti che riguardino esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

     III - Contratti a termine, la cui durata non ecceda i quaranta giorni:

     a) conclusi direttamente fra contraenti

     b) conclusi con l'intervento di persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale

     IV - Contratti di riporto, la cui durata non ecceda i quaranta giorni:

     a) conclusi fra le persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale

     b) conclusi direttamente fra i contraenti

     c) conclusi con l'intervento di persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale

     Le tasse anzidette sono comprensive di ogni addizionale.

 

Titolo III

MODO DI RISCOSSIONE DELLA TASSA

 

     Art. 3.

     Le tasse di cui all'art. 2 devono corrispondersi:

     a) per i contratti conclusi direttamente fra contraenti e per quelli di riporto conclusi fra le persone ammesse al mercato ufficiale con l'impiego di foglietti costituiti da due parti di cui ciascuno dei contraenti trattiene una, munita della firma dell'altro contraente. Su ciascuna parte del foglietto sono indicate la data, la sostanza del contratto ed il termine per l'esecuzione;

     b) per i contratti a contanti ed a termine tra persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale, per i contratti a contanti fra banchieri e privati, e per i contratti conclusi con l'intervento di persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale, con l'impiego di foglietti a madre e figlia.

     Le persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale, e, nel caso di contratti a contanti fra banchieri e privati, i banchieri, firmano e consegnano a ciascun contraente la parte figlia del foglietto bollato, nel quale sono indicati i contraenti, la data e la sostanza del contratto, il termine per l'esecuzione, ferme restando le disposizioni dell'art. 31 del codice di commercio.

     Se le persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale ed i banchieri sono più, ciascuno di essi firma e consegna al primo cliente la parte figlia del foglietto bollato.

     Alle dette persone, ed ai banchieri spetta il rimborso della tassa che avessero anticipata pei propri clienti.

     Pei contratti fra persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale, ciascun contraente firma e consegna all'altro la parte figlia del foglietto bollato.

     Le matrici dei foglietti, portanti le stesse indicazioni, debbono essere conservate da ciascuna persona ammessa a negoziare al mercato ufficiale e da ciascun banchiere a norma del successivo articolo 13.

 

     Art. 4.

     Le tasse di cui all'art. 2 possono corrispondersi, oltrechè con i foglietti bollati venduti dall'Amministrazione, con fogli stampati su carta non filigranata, muniti preventivamente dagli uffici del registro con marche o con punzone di corrispondente importo. Le marche devono essere annullate esclusivamente dagli uffici del registro col bollo a calendario giusta le norme impartite dal Ministero delle finanze.

     E' fatta eccezione per i moduli relativi ai contratti a contanti ed a termine tra persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale, pei quali la tassa di centesimi 10 può essere corrisposta a mezzo di marche da annullarsi direttamente dalla parte con la scritturazione della data nei modi che verranno stabiliti dal Ministero delle finanze.

 

     Art. 5.

     Ciascuno dei foglietti bollati per contratti di borsa non può servire che per un solo contratto.

     Come tale è considerato quello, che, pur riguardando cose di specie diversa, riunisca i seguenti requisiti:

     a) che sia intervenuto fra una sola parte venditrice e una sola parte compratrice;

     b) che abbia un solo termine di consegna e un solo termine di pagamento;

     c) che sia stato concluso nello stesso giorno.

 

     Art. 6.

     Quando la consegna dei titoli e valori non segua immediatamente alla conclusione del contratto, valgono i regolamenti di borsa, e, in mancanza, gli usi di borsa per determinare, agli effetti della tassa, la qualifica del contratto.

     E' da considerarsi come contratto nuovo, agli effetti della tassa, ogni rinnovazione ed ogni proroga di contratti.

 

     Art. 7.

     La consegna dei foglietti bollati indicati nell'articolo 3, quando non segua al momento della conclusione del contratto deve effettuarsi non oltre il primo giorno non festivo posteriore alla conclusione del contratto stesso.

     La consegna all'ufficio postale, fatta colle norme stabilite nel regolamento 4 agosto 1913, n. 1068, equivale alla consegna personale.

     Le lettere, i telegrammi ed ogni altro scritto rilasciato dalle parti in relazione ai contratti, pei quali siano stati usati i foglietti bollati, sono esenti dalle tasse di bollo e registro, anche quando occorra di farne uso in via amministrativa o giudiziaria.

 

Titolo IV

CONTRATTI CONCLUSI CON PERSONE RESIDENTI

ALL'ESTERO E CONTRATTI CONCLUSI ALL'ESTERO

 

     Art. 8.

     Quando uno dei contraenti si trovi all'estero, la tassa dovuta sul contratto che si perfeziona in Italia, è corrisposta dalla persona ammessa a negoziare al mercato ufficiale o dal contraente che risiede nel Regno, mediante l'uso dei foglietti bollati di cui all'art. 3.

     Il contratto perfezionato all'estero, secondo le leggi del luogo, ha efficacia giuridica nel Regno, purchè venga sottoposto alle tasse stabilite dalla presente legge, quand'anche sia stato convenuto di risolverlo col pagamento della sola differenza dei prezzi di borsa.

 

Titolo V

CERTIFICATI DI CREDITO

 

     Art. 9.

     Per i contratti conclusi con l'intervento delle persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale ovvero tra queste ed altre persone, quando la tassa sia stata debitamente soddisfatta, se una delle parti non esegue il contratto nel tempo stabilito, l'altra, entro il termine prescritto dall'uso di borsa, o, in difetto di esso, non oltre il secondo giorno non festivo dalla scadenza, può richiedere al Sindacato dei mediatori la liquidazione coattiva della operazione, purchè il contratto porti la firma della parte inadempiente.

     Ove uno dei contraenti a termine, non consegni o spedisca al mediatore, regolarmente firmata, la parte del foglietto bollato da conservarsi dal mediatore, il Sindacato, a richiesta di quest'ultimo, ed in seguito a presentazione delle lettere e dei telegrammi, se ve ne sono, oppure con l'esibizione dei registri del richiedente, può invitare il contraente moroso, mediante lettera raccomandata, a consegnare al Sindacato, il foglietto munito di firma. Nel caso che il contraente moroso, nel termine prefisso dal Sindacato, non aderisca all'invito, il Sindacato può procedere alla liquidazione coattiva dell'operazione.

     Il Sindacato procede alla liquidazione eseguendo, ove occorra, a carico dello inadempiente, le necessarie operazioni di compra e vendita, e rilascia al richiedente un certificato del credito che risulta dalle medesime.

     Alla liquidazione dei contratti contemplati dal presente articolo non si applica l'art. 69 del Codice di commercio.

 

     Art. 10.

     Per i contratti contemplati nell'articolo precedente, la parte che, ai sensi del precedente articolo ha ottenuto il certificato di credito, può farlo valere come titolo esecutivo a norma di quanto è disposto dagli articoli 323 e 324 del codice di commercio e 554 del codice di procedura civile.

     Il Presidente del Tribunale o il Pretore possono esonerare l'opponente dall'obbligo della cauzione prescritta dal citato articolo 323 del codice di commercio.

 

     Art. 11.

     Trascorsi tre giorni dalla notificazione del certificato di cui all'art. 10 all'inadempiente, senza che sia stato giustificato il pagamento delle differenze da parte dei debitori, il presidente del Sindacato deve trasmettere al presidente del tribunale la dichiarazione di questa sospensione di pagamenti, affinchè possa farsi luogo ai provvedimenti determinati dal libro III del codice di commercio.

     Il presidente del Sindacato, o chi ne fa le veci, che omettono di fare questa dichiarazione, sono puniti coll'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000, estensibile a lire 100.000 in caso di recidiva [4].

     E' applicabile anche al Sindacato dei mediatori il disposto dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

 

     Art. 12.

     I contratti soggetti alla tassa stabilita dalla presente legge, come pure il certificato di liquidazione di che all'articolo 9, sono esenti da registro, e le relative quietanze, se scritte sullo stesso foglietto bollato che racchiude il contratto, non vanno soggette a tassa particolare, e, se scritte su foglio separato, sono considerate, agli effetti delle leggi sulle tasse di registro e bollo, quali ricevute ordinarie.

     Il certificato di liquidazione dovrà essere rilasciato sulla carta da bollo prescritta per gli atti giudiziari avanti al magistrato competente per ragione di somma.

     Alle contravvenzioni a questa disposizione si applica la legge sulle tasse di bollo.

 

Titolo VI

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DI BORSA

 

     Art. 13.

     Tutti coloro che, per professione abituale, operano in borsa, o fanno per professione abituale atti di commercio aventi per oggetto le cose indicate nell'art. 1, devono conservare per due anni, dalla conclusione dei contratti e per ordine di data, le matrici dei foglietti consegnati o spediti, e i foglietti ricevuti, come pure le ricevute rilasciate dalla posta nei casi previsti dall'art. 7.

     Tutti gli operatori, indicati nel comma precedente, debbono permettere agli agenti finanziari di esaminare i menzionati documenti, nonchè le note, le lettere e qualsiasi altra carta che si riferisca ai corrispondenti contratti, insieme ai libri, la cui tenuta è obbligatoria a norma del Codice di commercio.

     Il rifiuto è accertato con le forme prescritte dalla legge sulle tasse di bollo.

     E' considerato come rifiuto a presentare i libri prescritti dal Codice di commercio, e costituisce perciò contravvenzione, la dichiarazione della mancanza dei libri medesimi.

     (Omissis) [5].

 

Titolo VII

CARATTERE DELLE OPERAZIONI A TERMINE

SU TITOLI DI CREDITO E VALORI

 

     Art. 14.

     Le operazioni a termine sovra titoli di credito e valori sono reputate atti di commercio.

 

Titolo VIII

CONTRATTI DI RIPORTO, A TERMINE OD A PREMIO, SOGGETTI

ALLA TASSA SULLE ANTICIPAZIONI CONTRO PEGNO

 

     Art. 15.

     Ai contratti di riporto ed a termine, da chiunque fatti, contemplati negli articoli 1 e 2, ed alle relative rinnovazioni e proroghe, quando sono stipulati per un termine maggiore di quaranta giorni, non si applicano, nei rapporti della tassa, le disposizioni della presente legge, ma quelle delle leggi relative alla tassa sulle anticipazioni contro deposito o pegno.

     Le parti contraenti sono solidariamente responsabili delle tasse e delle eventuali sopratasse.

 

Titolo IX

VERIFICHE

 

     Art. 16.

     I funzionari dei Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze, ai quali sieno demandate le ispezioni, di che alla presente legge, e gli altri funzionari che ne vengano a conoscere il risultato, devono serbare il segreto sulle notizie d'ogni natura, acquistate mediante tali ispezioni.

     Gli agenti finanziari devono inoltre astenersi dal far uso di tali notizie nell'applicazione di tributi diversi dalle tasse stabilite con la presente legge, e dalla tassa sulle anticipazioni contro deposito o pegno.

     Le infrazioni a queste disposizioni sono punite con la sanziome amministrativa da lire duecentomila a lire un milione., salvo, quando ne sia il caso, l'applicazione delle maggiori pene comminate dal Codice penale per la violazione dei segreti d'ufficio, oltre al risarcimento dei danni [6].

 

Titolo X

SANZIONI [7]

 

     Art. 17.

     Per le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli da 2 a 9, 11, secondo comma, e 13, primo comma, si applica la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione [8].

     Quest'ammenda, nei contratti stipulati direttamente tra i contraenti, è dovuta in solido da costoro e, nei contratti conchiusi a mezzo di persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale, è dovuta da queste, in solido col contraente che ha accettato, come prova del contratto, foglietti non bollati ai termini della presente legge.

     (Omissis) [9].

     E' parimente punita coll'ammenda di lire 10.000 la infrazione al disposto dell'art. 13, 1° comma, per ogni matrice e per ogni foglietto che non sia stato conservato per un intero biennio [10].

     Oltre l'ammenda, deve sempre pagarsi anche la tassa o il supplemento di essa, se non risulti soddisfatta.

     Ogni volta che venga rifiutata l'ispezione di che all'articolo 13, è applicabile la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni [11].

 

     Art. 18.

     Coloro ai quali, in un periodo non maggiore di un anno siano state successivamente accertate più di tre delle contravvenzioni indicate nell'articolo precedente, sono inoltre puniti con la esclusione dalle borse del Regno per un tempo non minore di un mese e non maggiore di un anno.

 

     Art. 19.

     Non è ammessa alcuna azione in giudizio, nemmeno nei rapporti fra commissionario e committente, né veruna liquidazione può eseguirsi dal Sindacato dei mediatori in dipendenza delle operazioni contemplate dalla presente legge se non viene previamente provato il soddisfacimento delle tasse ed ammende dovute, fermo sempre il disposto del precedente articolo 15.

 

     Art. 20.

     I funzionari giudiziari e le autorità di borsa che abbiano impartiti provvedimenti, in ordine a contratti in contravvenzione alla presente legge, incorrono, in proprio, per ciascuno di questi contratti, nella sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire due milioni, oltre la responsabilità solidale, con le persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale e coi contraenti, per le tasse e le ammende ad essi applicabili [12].

     In questi casi i funzionari e le autorità di borsa preindicati devono denunziare i contravventori all'ufficio di registro della sede della borsa, astenendosi da qualsiasi provvedimento fino a che sia stata presentata la quietanza delle tasse e ammende rilasciata dall'ufficio competente.

 

     Art. 21.

     Le contravvenzioni e controversie che si riferiscono alle disposizioni degli articoli 1 a 8 incluso, 13, 14, 17 e 20 sono decise a norma del Regio decreto legislativo 25 marzo 1923, n. 796.

     L'azione penale per le contravvenzioni agli articoli citati nel precedente comma, si prescrive col decorso di due anni, dal giorno della commessa contravvenzione.

     Alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni contemplate nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 [13].

 

Titolo XI

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 22.

     Le disposizioni che precedono sono applicabili anche nelle Provincie annesse, nelle quali le singole materie contemplate abbiano formato oggetto di provvedimento di estensione anteriormente alla pubblicazione della presente legge.


[1] Abrogato dall'art. 37 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

[2] Articolo modificato dal D.L. 30 dicembre 1991, n. 417 e così sostituito dall' art. 1 del D.L. 17 settembre 1992, n. 378.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 435.

[4] Gli importi indicati nel presente comma sono stati, da ultimo, così elevati dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[5] Comma abrogato dall'art. 31 del R.D. 9 marzo 1942, n. 357.

[6] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1208, dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato, con la decorrenza ivi indicata, dall'art. 9 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

[7] Rubrica così sostituita, con la decorrenza ivi indicata, dall'art. 9 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

[8] Comma modificato dall'art. 2 del D.Lgs.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1208, dall' art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, a decorrere dal 1° aprile 1998.

[9] Comma abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, a decorrere dal 1° aprile 1998.

[10] Importo così elevato, da ultimo, dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[11] Comma modificato dall'art. 2 del D.Lgs.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1208, dall' art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, a decorrere dal 1° aprile 1998.

[12] Comma modificato dall'art. 2 del D.Lgs.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1208, dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, a decorrere dal 1° aprile 1998.

[13] Comma aggiunto, con la decorrenza ivi indicata, dall'art. 9 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.