Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 59. Libere professioni |
Capitolo: | 59.6 commercialisti |
Data: | 24/02/2005 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'Ordine dei dottori commercialisti e l'Ordine dei ragionieri e periti commerciali sono unificati nell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presso il quale è istituito [...] |
Art. 2. 1. All'unificazione di cui all'articolo 1 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto legislativo da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore [...] |
Art. 3. 1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 2 sono definiti |
Art. 4. 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi [...] |
Art. 5. 1. Con decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, su proposta del Ministro della giustizia, sono [...] |
Art. 6. 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, il Governo disciplina la durata dei Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti [...] |
§ 59.6.19 - L. 24 febbraio 2005, n. 34.
Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
(G.U. 15 marzo 2005, n. 61)
1. L'Ordine dei dottori commercialisti e l'Ordine dei ragionieri e periti commerciali sono unificati nell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presso il quale è istituito l'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
1. All'unificazione di cui all'articolo 1 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto legislativo da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque emanato.
1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 2 sono definiti:
a) le modalità per la costituzione del Consiglio nazionale e dei consigli locali del nuovo Ordine professionale e la relativa composizione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e rappresentatività, assicurando comunque alla componente della sezione riservata ai laureati specialistici, alla fine del periodo transitorio di cui alla lettera h), un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà e l'elettorato passivo per la nomina del presidente;
b) le classi di laurea e di laurea specialistica, nonchè i titoli regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della
c) l'istituzione di due sezioni dell'Albo, rispettivamente riservate ai possessori dei titoli di cui alla lettera b);
d) l'ambito delle attività oggetto della professione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al
e) le prove degli esami di Stato per l'iscrizione alle sezioni dell'Albo, tenuto conto di quanto disposto alla lettera d), con previsione della possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici ed esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni tra università e ordini locali;
f) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nella sezione dell'Albo riservata ai laureati specialistici degli attuali iscritti agli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, questi ultimi con il titolo professionale di «ragioniere commercialista», con specifica distinta indicazione, per ciascuno, dell'anzianità di iscrizione, del titolo di studio, del titolo professionale e dell'ordine o collegio di provenienza;
g) la protezione dei titoli professionali di «dottore commercialista», di «ragioniere commercialista» e di «esperto contabile», nonchè del termine abbreviato di «commercialista», utilizzabile soltanto dagli iscritti nella sezione del nuovo Albo riservata ai laureati specialistici;
h) le norme transitorie che garantiscono, per la durata di nove anni a decorrere dalla data di scioglimento degli attuali organismi dirigenti di cui all'articolo 6, le maggioranze e le presidenze dei
nuovi organi, nazionali e locali, ai dottori commercialisti e le vicepresidenze ai ragionieri;
i) le norme transitorie che definiscono le modalità, le procedure e i termini per la confluenza degli enti nazionali e locali dei due attuali Ordini, nei rispettivi enti del nuovo Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, definendo altresì l'ambito territoriale degli ordini locali e le procedure per la prima elezione dei relativi organismi direttivi.
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure volte a sostenere l'iniziativa dei competenti organi di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali finalizzata all'unificazione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione, sulla base di quelle fissate dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e, comunque, nel rispetto dei principi del
b) applicazione da parte delle Casse unificande del principio del pro rata, di cui all'articolo 3, comma 12, della
c) adeguamento delle normative legislative, già applicabili alle Casse, rispetto al processo di unificazione come da esse definito;
d) esenzione da imposte e da tasse di tutti gli atti finalizzati alla unificazione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al secondo periodo senza che le commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
1. Con decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, su proposta del Ministro della giustizia, sono attribuite all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili competenze sul registro dei revisori contabili di cui al
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque emanato.
3. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi:
a) salvaguardare l'autonomia del registro dei revisori contabili rispetto agli albi tenuti dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) mantenere le funzioni e le competenze della commissione centrale per i revisori contabili prevista dal titolo I del regolamento di cui al
c) mantenere l'attuale disciplina normativa dell'esame per l'accesso al registro dei revisori contabili prevista dall'articolo 3 del
d) mantenere in capo al Ministero della giustizia la competenza ad adottare i provvedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro dei revisori contabili.
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, il Governo disciplina la durata dei Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la proroga degli organi in carica fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;
b) prevedere la facoltà per i consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla naturale scadenza del loro mandato, fermo restando che gli organi così eletti decadranno comunque alla data di cui alla lettera a).