§ 86.4.164 – L. 29 dicembre 2000, n. 401.
Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:29/12/2000
Numero:401


Sommario
Art. 1.  (Passaggio di area o di disciplina del personale del Servizio sanitario nazionale).
Art. 2.  (Disposizioni in materia di medici incaricati provvisori e di personale laureato del Servizio sanitario nazionale).
Art. 3.  (Corsi di formazione specifica in medicina generale).
Art. 4.  (Attribuzione di mansioni superiori).
Art. 5.  (Personale che svolge attività di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità).
Art. 6.  (Regime previdenziale per i dirigenti della guardia medica e della medicina dei servizi).
Art. 7.  (Corso di specializzazione in medicina del lavoro).
Art. 8.  (Scuole di specializzazione).


§ 86.4.164 – L. 29 dicembre 2000, n. 401.

Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario.

(G.U. 8 gennaio 2001, n. 5).

 

     Art. 1. (Passaggio di area o di disciplina del personale del Servizio sanitario nazionale).

     1. In sede di prima applicazione ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale che alla stessa data, con formale atto di data certa emanato dal legale rappresentante dell'ente, risulti in servizio da almeno due anni, in un posto di area o disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto, è inquadrato, a domanda, senza ulteriori aggravi di spesa, con la medesima posizione funzionale nell'area o nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni. Ai fini dell'inquadramento il direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale è tenuto a verificare, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la permanenza dei fabbisogni che avevano determinato l'impiego del personale nell'area o nella disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto, disponendo, nel contempo, fermo restando l'organico complessivo, la modifica delle piante organiche conseguente ai passaggi di area, con soppressione del posto lasciato libero nell'area o disciplina di provenienza.

 

          Art. 2. (Disposizioni in materia di medici incaricati provvisori e di personale laureato del Servizio sanitario nazionale).

     1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sono autorizzati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale, e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, a bandire concorsi, nei limiti delle dotazioni organiche definite ed approvate e nel rispetto dei princìpi desumibili dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con una riserva fino al 50 per cento dei posti a favore del personale sanitario laureato cui sia stato conferito un incarico provvisorio, ai sensi dell'articolo 9, diciassettesimo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207. I concorsi sono effettuati secondo le modalità stabilite dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.

     2. La riserva di cui al comma 1 opera a favore dei soggetti i quali, anche in carenza della specializzazione nella disciplina richiesta dal citato regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio, per un periodo complessivo non inferiore a sedici mesi e a titolo di incarico provvisorio nella predetta disciplina, presso aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, o presso gli IRCCS.

     3. Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, deve intendersi valido anche ai fini dell'inquadramento nei posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia, fermi restando gli altri requisiti previsti per i due profili professionali.

     4. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, si applicano anche al comparto della sanità. In sede di prima applicazione di tali disposizioni, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e, comunque, non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, il 50 per cento dei posti disponibili è riservato ai dipendenti delle aziende sanitarie che bandiscono il relativo concorso i quali siano in possesso di diploma di laurea, provengano dalla ex carriera direttiva della stessa azienda, ovvero siano stati assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e abbiano maturato un'anzianità di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio.

 

          Art. 3. (Corsi di formazione specifica in medicina generale).

     1. I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi.

 

          Art. 4. (Attribuzione di mansioni superiori).

     1. A parziale deroga di quanto disposto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, al personale medico già inquadrato nel nono livello al 31 dicembre 1995 nelle unità operative di anestesia e rianimazione, radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare e neurologia, non provvisto del diploma di specializzazione in anestesia e rianimazione, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare, sono attribuite mansioni peculiari del dirigente di primo livello, inquadrato nel decimo livello e munito del diploma di specializzazione nelle predette discipline.

 

          Art. 5. (Personale che svolge attività di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità).

     1. Per potenziare l'attività di ricerca nel campo sanitario, l'Istituto superiore di sanità si avvale, fino al 31 dicembre 2001, del disposto di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; per le assunzioni a tempo determinato, non rinnovabili, è fissato il limite del 20 per cento della dotazione organica complessiva. Gli oneri per le assunzioni a tempo determinato sono posti, per il 50 per cento, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio già preordinati allo scopo e, per il restante 50 per cento, a carico dei finanziamenti derivanti dai programmi e dai progetti di ricerca.

 

          Art. 6. (Regime previdenziale per i dirigenti della guardia medica e della medicina dei servizi).

     1. Il comma 13 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applica anche ai medici addetti alle attività di guardia medica ed alla medicina dei servizi di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, ed all'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484, inquadrati nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario.

 

          Art. 7. (Corso di specializzazione in medicina del lavoro).

     1. Il Ministero della sanità, nell'ambito dell'attività di programmazione di cui al decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 1998, provvede ad aumentare il numero dei posti disponibili nel corso di specializzazione in medicina del lavoro, in modo che il numero degli specialisti sia tale da coprire le carenze territoriali nella funzione di medico competente.

 

          Art. 8. (Scuole di specializzazione).

     1. Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste.