Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.4 personale |
Data: | 29/12/2000 |
Numero: | 401 |
Sommario |
Art. 1. (Passaggio di area o di disciplina del personale del Servizio sanitario nazionale). |
Art. 2. (Disposizioni in materia di medici incaricati provvisori e di personale laureato del Servizio sanitario nazionale). |
Art. 3. (Corsi di formazione specifica in medicina generale). |
Art. 4. (Attribuzione di mansioni superiori). |
Art. 5. (Personale che svolge attività di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità). |
Art. 6. (Regime previdenziale per i dirigenti della guardia medica e della medicina dei servizi). |
Art. 7. (Corso di specializzazione in medicina del lavoro). |
Art. 8. (Scuole di specializzazione). |
§ 86.4.164 – L. 29 dicembre 2000, n. 401.
Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario.
(G.U. 8 gennaio 2001, n. 5).
Art. 1. (Passaggio di area o di disciplina del personale del Servizio sanitario nazionale).
1. In sede di prima applicazione ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale che alla stessa data, con formale atto di data certa emanato dal legale rappresentante dell'ente, risulti in servizio da almeno due anni, in un posto di area o disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto, è inquadrato, a domanda, senza ulteriori aggravi di spesa, con la medesima posizione funzionale nell'area o nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni. Ai fini dell'inquadramento il direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale è tenuto a verificare, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la permanenza dei fabbisogni che avevano determinato l'impiego del personale nell'area o nella disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto, disponendo, nel contempo, fermo restando l'organico complessivo, la modifica delle piante organiche conseguente ai passaggi di area, con soppressione del posto lasciato libero nell'area o disciplina di provenienza.
Art. 2. (Disposizioni in materia di medici incaricati provvisori e di personale laureato del Servizio sanitario nazionale).
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sono autorizzati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale, e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 39, comma 18, della
2. La riserva di cui al comma 1 opera a favore dei soggetti i quali, anche in carenza della specializzazione nella disciplina richiesta dal citato regolamento emanato con
3. Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della
4. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del
Art. 3. (Corsi di formazione specifica in medicina generale).
1. I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al
Art. 4. (Attribuzione di mansioni superiori).
1. A parziale deroga di quanto disposto dal
Art. 5. (Personale che svolge attività di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità).
1. Per potenziare l'attività di ricerca nel campo sanitario, l'Istituto superiore di sanità si avvale, fino al 31 dicembre 2001, del disposto di cui all'articolo 5, comma 27, della
Art. 6. (Regime previdenziale per i dirigenti della guardia medica e della medicina dei servizi).
1. Il comma 13 dell'articolo 72 della
Art. 7. (Corso di specializzazione in medicina del lavoro).
1. Il Ministero della sanità, nell'ambito dell'attività di programmazione di cui al decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 1998, provvede ad aumentare il numero dei posti disponibili nel corso di specializzazione in medicina del lavoro, in modo che il numero degli specialisti sia tale da coprire le carenze territoriali nella funzione di medico competente.
Art. 8. (Scuole di specializzazione).
1. Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del