Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 40. Energia |
Capitolo: | 40.2 energia elettrica |
Data: | 08/07/2010 |
Numero: | 105 |
Sommario |
Art. 1. Misure urgenti in materia di energia |
Art. 1 bis. (Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas). |
Art. 1 ter. (Interpretazione autentica in materia di tariffa onnicomprensiva per gli impianti di potenza media annua non superiore a 1 MW). |
Art. 1 quater. (Denunce di inizio attività per la realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili). |
Art. 1 quinquies. (Garanzie finanziarie ai fini dell'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili). |
Art. 1 sexies. (Rafforzamento degli strumenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico). |
Art. 1 septies. (Ulteriori disposizioni in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili). |
Art. 1 octies. (Opere connesse agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili). |
Art. 1 novies. (Competenze in materia di attività sulla rete di trasmissione elettrica oggetto di DIA). |
Art. 2. Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. |
Art. 3. Agenzia per la sicurezza nucleare |
Art. 3 bis. (Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis). |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 40.2.343 - D.L. 8 luglio 2010, n. 105. [1]
Misure urgenti in materia di energia.
(G.U. 9 luglio 2010, n. 158)
Art. 1. Misure urgenti in materia di energia [2]
1. A seguito ed in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, i primi quattro commi dell'articolo 4 del
"1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, il Consiglio dei Ministri individua, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in regime di cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari del Governo, nominati ai sensi del comma 3, e le regioni e province autonome interessate. Con le intese di cui al comma 1, sono definiti i criteri per l'esercizio della cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari, regioni e province autonome per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo; tali criteri possono contemplare anche il coinvolgimento di soggetti privati nell'attuazione degli interventi e nel relativo finanziamento, purchè ne siano assicurate l'effettività e l'entità. Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonchè cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie [3].
3. Per la realizzazione degli interventi ai sensi del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono nominati uno o più commissari straordinari del Governo. Il medesimo decreto determina i compiti del commissario e i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti. Lo stesso decreto, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, individua altresì le dotazioni di mezzi e di personale, nonchè le strutture anche di concessionari di cui può avvalersi il commissario, cui si applica l'articolo 2-quinquies del
4. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1, decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la regione o la provincia autonoma interessata per il raggiungimento dell'intesa, il Governo può individuare gli interventi di cui al comma 1, dichiararne l'urgenza e l'indifferibilità nonchè definire i criteri di cui al secondo periodo del comma 2, anche a prescindere dall'intesa, con deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata. In tal caso il commissario del Governo, nominato con le procedure di cui al comma 3, dà impulso agli interventi, se indispensabile, avvalendosi, oltre che delle procedure di cui al terzo periodo del comma 2, di:
a) poteri straordinari di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del
b) mezzi e risorse finanziarie pubbliche già previste a legislazione vigente; in ogni caso l'apporto finanziario dei soggetti privati deve essere proporzionato alle risorse pubbliche utilizzate [4]".
2. Fatto salvo l'esito dei procedimenti giurisdizionali in corso, l'efficacia dei decreti di nomina dei commissari straordinari di cui al comma 2 dell'articolo 4 del
3. All'articolo 185, comma 2, del
Art. 1 bis. (Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas). [5]
1. Al fine di sostenere la competitività e di incentivare la migliore funzionalità delle attività delle imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale, è istituito presso l'Acquirente unico S.p.A. un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana i criteri generali per il funzionamento del Sistema.
2. Le modalità di gestione dei flussi informativi attraverso il Sistema sono stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali flussi potranno comprendere anche informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali sulla base di indirizzi generali definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.
3. Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalità per il trattamento dei dati personali e sensibili.
4. Le informazioni scambiate nell'ambito del Sistema, in conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche all'adozione di misure volte alla sospensione della fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti, nel rispetto delle delibere dell'Autorità medesima in materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela dei clienti finali per i quali, ai sensi della normativa vigente, non possa essere prevista la sospensione della fornitura. Nelle more dell'effettiva operatività del Sistema, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce in via transitoria le modalità di gestione e trasmissione delle informazioni relative ai clienti finali inadempienti all'atto del passaggio a nuovo fornitore. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La misura del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle attività svolte dall'Acquirente unico S.p.A. è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a carico degli operatori dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e senza che questi possano trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori.
Art. 1 ter. (Interpretazione autentica in materia di tariffa onnicomprensiva per gli impianti di potenza media annua non superiore a 1 MW). [6]
1. L'articolo 42 della
a) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera a), si applica agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, fermo restando quanto previsto al comma 8 per gli impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale dopo il 31 dicembre 2007;
b) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera c), si applica agli impianti entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore della medesima
Art. 1 quater. (Denunce di inizio attività per la realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili). [7]
1. Sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al
Art. 1 quinquies. (Garanzie finanziarie ai fini dell'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili). [8]
1. Al fine di contrastare le attività speculative legate allo sviluppo e all'autorizzazione di progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, che comportano l'avvio di procedimenti autorizzativi da parte di soggetti che non concludono la realizzazione degli impianti, il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opportune misure affinchè l'istanza per l'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 3, del
Art. 1 sexies. (Rafforzamento degli strumenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico). [9]
1. Per far fronte alle criticità di sicurezza del sistema elettrico derivanti dall'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili, il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può disporre un rafforzamento, fino ad una potenza di 1.000 MW, degli strumenti finalizzati a garantire la sicurezza del sistema elettrico, con remunerazione non superiore a quella prevista per equivalenti servizi per la sicurezza e privilegiando i servizi che comportano minor impatto ambientale.
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 1 septies. (Ulteriori disposizioni in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili). [10]
1. Il comma 1 dell'articolo 2-sexies del
"1. Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione foto-voltaica della fonte solare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.
1-bis. La comunicazione di cui al comma 1 è accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori di cui al comma 1 e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative. Il gestore di rete e il GSE S.p.a., ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, possono effettuare controlli a campione per la verifica delle comunicazioni di cui al presente comma, ferma restando la medesima facoltà per le amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione".
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base di indirizzi del Ministero dello sviluppo economico connessi alla politica di promozione delle energie rinnovabili e all'attuazione dell'articolo 12 del
Art. 1 octies. (Opere connesse agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili). [11]
1. Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del
Art. 1 novies. (Competenze in materia di attività sulla rete di trasmissione elettrica oggetto di DIA). [12]
1. All'articolo 1-sexies, comma 4- undecies, del
Art. 2. Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
1. All'articolo 28, comma 1, del
1-bis. Al fine di assicurare, senza soluzione di continuità e in posizione di terzietà, secondo i principi del diritto dell'Unione europea, l'attuazione dei programmi europei di propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico può attribuire, mediante convenzione, le relative funzioni di assistenza tecnica e di accompagnamento all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa [13].
1-ter. Alla convenzione di cui al comma 1-bis si fa fronte nell'ambito delle risorse destinate ai programmi europei, relativamente alle funzioni di assistenza tecnica e di accompagnamento, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato [14].
Art. 3. Agenzia per la sicurezza nucleare [15]
(Omissis)
Art. 3 bis. (Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis). [16]
1. Al comma 14 dell'articolo 11 del
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Misure urgenti in materia di energia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare provvedimenti riguardanti interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione di energia, che rivestono carattere strategico nazionale, nonchè riguardanti l'avvio dell'Agenzia per la sicurezza nucleare e il completamento del riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la semplificazione normativa, per i rapporti con le regioni e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Misure urgenti in materia di energia
1. A seguito ed in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, i primi quattro commi dell'articolo 4 del
«1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, il Consiglio dei Ministri individua, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia, che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. Gli interventi di cui al presente comma possono essere realizzati anche con il coinvolgimento di soggetti privati nel relativo finanziamento, purchè ne siano assicurate l'effettività e l'entità. Con le intese di cui al presente comma, sono altresì definiti i criteri di cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari e regioni e province autonome per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo.
2. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1, decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la regione o la provincia autonoma interessata per il raggiungimento dell'intesa, il Governo può individuare gli interventi di cui al comma 1, nonchè definire i criteri di cui al medesimo comma, anche a prescindere dall'intesa, con deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono nominati uno o più commissari straordinari del Governo. Il medesimo decreto determina i compiti del commissario e i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti. Lo stesso decreto, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, individua altresì le dotazioni di mezzi e di personale, nonchè le strutture anche di concessionari di cui può avvalersi il commissario, cui si applica l'articolo 2-quinquies del
4. Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonchè cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi se indispensabile dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del
2. Fatto salvo l'esito dei procedimenti giurisdizionali in corso, l'efficacia dei decreti di nomina dei Commissari straordinari di cui al comma 2 dell'articolo 4 del
Art. 2. Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
1. All'articolo 28, comma 1, del
Art. 3. Agenzia per la sicurezza nucleare
1. In sede di prima applicazione non operano, per il presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, le incompatibilità di cui all'articolo 29, comma 13, della
2. All'articolo 29 della
a) al comma 8, il settimo periodo è soppresso;
b) al comma 13, dopo le parole: «ivi compresi gli incarichi» è inserita la seguente: «politici».
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.
[3] Con sentenza della Corte costituzionale 12 maggio 2011, n. 165, è stata dichiarata l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole «Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all’autorizzazione e all’effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.».
[4] Con sentenza della Corte costituzionale 12 maggio 2011, n. 165, è stata dichiarata l'illegittimità del presente comma.
[5] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[6] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[7] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[8] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[9] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[10] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[11] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[12] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[13] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[15] Articolo soppresso dalla L. di conversione.
[16] Articolo inserito dalla L. di conversione.