Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 34. Difesa |
Capitolo: | 34.2 missioni internazionali |
Data: | 28/08/2006 |
Numero: | 253 |
Sommario |
Art. 1. Interventi di cooperazione allo sviluppo |
Art. 2. Missione militare |
Art. 3. Consigliere diplomatico |
Art. 4. Indennità di missione |
Art. 5. Disposizioni in materia penale |
Art. 6. Rinvii normativi |
Art. 6 bis. (Perequazione delle indennità di impiego operativo). |
Art. 7. Corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba |
Art. 8. Base logistica ONU di Brindisi |
Art. 9. Copertura finanziaria |
Art. 10. Rimborsi ONU |
Art. 11. Entrata in vigore |
§ 34.2.33 - D.L. 28 agosto 2006, n. 253. [1]
Disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite [2].
(G.U. 28 agosto 2006, n. 199)
Art. 1. Interventi di cooperazione allo sviluppo
1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Libano, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, è autorizzata la spesa di euro 30.000.000 per l'anno 2006 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla
2. Restano fermi gli interventi di protezione civile di cui all'articolo 4, comma 2, del
Art. 2. Missione militare
1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 186.881.868 per la partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), di cui alla risoluzione 1701 (2006), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'11 agosto 2006.
Art. 3. Consigliere diplomatico
1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 64.871, determinata ai sensi dell'articolo 204 del
Art. 4. Indennità di missione
1. Al personale militare impiegato nella missione di cui all'articolo 2, compreso quello facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, è corrisposta l'indennità di missione prevista dal
Art. 5. Disposizioni in materia penale
1. Al personale militare che partecipa alla missione di cui all'articolo 2 si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi di cui all'articolo 1 e la missione di cui all'articolo 2, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alla missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, commessi nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi di cui all'articolo 1 e la missione di cui all'articolo 2 dal cittadino che partecipa agli interventi o alla missione stessi, la competenza per territorio è attribuita al Tribunale di Roma.
Art. 6. Rinvii normativi
1. Alla missione di cui all'articolo 2 si applicano:
a) gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, comma 1, lettere b) e c), 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13, del
b) l'articolo 2, commi 29 e 32, della
Art. 6 bis. (Perequazione delle indennità di impiego operativo). [4]
1. Per il periodo dal 1° settembre 2006 al 31 dicembre 2006, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace, in sostituzione dell'indennità operativa ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'art. 2, primo comma, della
2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 1.352.099
Art. 7. Corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba
1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 74.880 per lo svolgimento di corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba a favore del personale impiegato nella missione di cui all'articolo 2.
Art. 8. Base logistica ONU di Brindisi
1. E' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 2.440.000 per consentire il potenziamento e l'adeguamento infrastrutturale della base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi, anche in funzione dello svolgimento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2.
Art. 9. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro 220.813.718 per l'anno 2006, si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10. Rimborsi ONU
1. Quota parte dei rimborsi corrisposti dalle Nazioni Unite, a parziale ristoro delle spese sostenute per la partecipazione alla missione militare di cui all'articolo 2, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è riassegnata per la costituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, del fondo per le spese di ripristino di scorte e di sostituzione e manutenzione straordinaria di mezzi, materiali, sistemi ed equipaggiamenti impiegati nella stessa missione. Alla ripartizione del fondo si provvede mediante decreti del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, alle Commissioni parlamentari, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti [6].
2. Alle riassegnazioni di cui al comma 1 non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 46, della
Art. 11. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite [7].
Art. 1. Interventi di cooperazione allo sviluppo
1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Libano, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, è autorizzata la spesa di euro 30.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla
2. Restano fermi gli interventi di protezione civile di cui all'articolo 4, comma 2, del
Art. 2. Missione militare
1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 186.881.868 per la partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), di cui alla risoluzione 1701 (2006), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'11 agosto 2006.
Art. 3. Consigliere diplomatico
1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 64.871, determinata ai sensi dell'articolo 204 del
Art. 4. Indennità di missione
1. Al personale militare impiegato nella missione di cui all'articolo 2, compreso quello facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, è corrisposta l'indennità di missione prevista dal
Art. 5. Disposizioni in materia penale
1. Al personale militare che partecipa alla missione di cui all'articolo 2 si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi di cui all'articolo 1 e la missione di cui all'articolo 2, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alla missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, commessi nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi di cui all'articolo 1 e la missione di cui all'articolo 2 dal cittadino che partecipa agli interventi o alla missione stessi, la competenza per territorio è attribuita al Tribunale di Roma.
Art. 6. Rinvii normativi
1. Alla missione di cui all'articolo 2 si applicano:
a) gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, comma 1, lettere b) e c), 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13, del
b) l'articolo 2, commi 29 e 32, della
Art. 7. Corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba
1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 74.880 per lo svolgimento di corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba a favore del personale impiegato nella missione di cui all'articolo 2.
Art. 8. Base logistica ONU di Brindisi
1. E' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 2.440.000 per consentire il potenziamento e l'adeguamento infrastrutturale della base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi, anche in funzione dello svolgimento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2.
Art. 9. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro 219.461.619 per l'anno 2006, si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10. Rimborsi ONU
1. Quota parte dei rimborsi corrisposti dalle Nazioni Unite, a parziale ristoro delle spese sostenute per la partecipazione alla missione militare di cui all'articolo 2, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è riassegnata per la costituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, del fondo per le spese di ripristino di scorte e di sostituzione e manutenzione straordinaria di mezzi, materiali, sistemi ed equipaggiamenti impiegati nella stessa missione. Alla ripartizione del fondo si provvede mediante decreti del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, alle Commissioni parlamentari, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti [8].
2. Alle riassegnazioni di cui al comma 1 non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 46, della
Art. 11. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Titolo così riformulato con Errata-Corrige pubblicato nella G.U. 29 agosto 2006, n. 200.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Comma così corretto con Errata-Corrige pubblicato nella G.U. 29 agosto 2006, n. 200.
[7] Titolo così riformulato con Errata-Corrige pubblicato nella G.U. 29 agosto 2006, n. 200.
[8] Comma così corretto con Errata-Corrige pubblicato nella G.U. 29 agosto 2006, n. 200.