§ 56.2.139 - L. 19 dicembre 2007, n. 243.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.2 inquinamento atmosferico
Data:19/12/2007
Numero:243


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie, è convertito in legge con le modificazioni [...]


§ 56.2.139 - L. 19 dicembre 2007, n. 243.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie.

(G.U. 27 dicembre 2007, n. 299)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 OTTOBRE 2007, N. 180

 

All’articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «"30 ottobre 2007"» sono aggiunte le seguenti: «, ovunque ricorrano,»;

 

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All’articolo 5, comma 19, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Anche se diversamente previsto in tali calendari, le domande di autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti devono essere presentate in ogni caso entro il 31 gennaio 2008 all’autorità competente ovvero, qualora quest’ultima non sia stata ancora individuata, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente".

1-ter. All’articolo 281, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi"»;

 

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Differimento di termini».

 

All’articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fino alla data del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, gli impianti esistenti di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l’esercizio e per le modifiche non sostanziali degli impianti medesimi; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine fissato per l’attuazione delle relative prescrizioni, ai sensi dell’articolo 5, comma 18, del citato decreto legislativo n. 59 del 2005, come modificato dall’articolo 1, comma 1, del presente decreto»;

 

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Le autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni di settore di cui al comma 1 provvedono, anche su segnalazione del gestore, ove ne rilevino la necessità al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, nonchè degli articoli 3, 7, come modificato dall’articolo 2-bis del presente decreto, e 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, all’adeguamento di tali autorizzazioni, nelle more del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale.

1-ter. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui all’articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come modificato dall’articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Governo è autorizzato ad esercitare il potere sostitutivo di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ove necessario applicando immediatamente la procedura d’urgenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 5».

 

Dopo l’articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis. - (Ulteriore modifica al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59). – 1. All’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole: "per gli impianti nuovi" sono soppresse.

Art. 2-ter. - (Relazione al Parlamento). – 1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per le politiche europee, presenta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell’articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come modificati dall’articolo 1 del presente decreto».