Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.3 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 03/05/1991 |
Numero: | 142 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine di assicurare gli interventi urgenti di primo soccorso e le indispensabili attività assistenziali in favore delle popolazioni dei comuni delle province di [...] |
Art. 2. 1. Allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e delle infrastrutture, è avviato, nell'ambito di territori di cui all'art. 1, un [...] |
Art. 3. 1. Ai cittadini rimasti invalidi o deceduti in conseguenza degli eventi sismici di cui all'art. 1, comma 1, e del terremoto del 5 maggio 1990, è riconosciuta la [...] |
Art. 4. 1. I termini di scadenza, ricadenti nel periodo che va dal 13 dicembre 1990 al 30 giugno 1991, dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito [...] |
Art. 5. 1. Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale dal giugno 1990 al gennaio 1991, [...] |
Art. 6. 1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza, il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 215 miliardi per l'anno 1991 e [...] |
Art. 7. 1. I mutui concessi e da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988, pubblicata nella [...] |
Art. 8. 1. Per assicurare la continuità degli interventi dell'Autorità per l'Adriatico, istituita con legge 19 marzo 1990, n. 57, necessari per la tutela delle acque di [...] |
Art. 9. 1. Per la realizzazione delle opere di cui all'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, aventi [...] |
Art. 9 bis. [17] |
Art. 10. 1. All'onere di lire 150 miliardi per l'anno 1990 e di lire 50 miliardi per l'anno 1991, derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2, si provvede, relativamente [...] |
Art. 11. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 17.3.149 - D.L. 3 maggio 1991, n. 142 [1] .
Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991.
(G.U. 4 maggio 1991, n. 103)
1. Al fine di assicurare gli interventi urgenti di primo soccorso e le indispensabili attività assistenziali in favore delle popolazioni dei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile, che a tal fine è integrato di lire 100 miliardi per l'anno 1990 e di lire 50 miliardi per l'anno 1991
2. Entro il 15 giugno 1991, il Ministro per il coordinamento della protezione civile valuta l'entità complessiva dei danni al fine di determinare l'impegno di spesa da assumere con il successivo provvedimento legislativo di cui al comma 5. Entro il medesimo termine le amministrazioni dello Stato trasmettono al Ministro per il coordinamento della protezione civile, dandone comunicazione alla Regione siciliana, le stime dei danni e dei fabbisogni relativi agli interventi di competenza. Nelle opere di cui al presente comma è compreso il patrimonio storico e monumentale, con particolare riguardo al patrimonio barocco della Val di Noto [2] .
3. I lavori attinenti agli interventi d'emergenza di cui al comma 1 sono considerati urgenti ed indifferibili ai sensi della vigente normativa statale e regionale.
4. Su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con la Regione siciliana, i Ministri competenti provvedono su pertinenti capitoli di bilancio al finanziamento dei progetti di opere pubbliche ricadenti nel territorio colpito dal sisma con carattere di priorità, anche a stralcio dei programmi generali di finanziamento; le relative opere saranno realizzate secondo le procedure ordinarie previste dalla legislazione in materia [3] .
5. Gli interventi previsti dal presente decreto sono disposti per l'emergenza e in attesa di una legge organica in cui si definiscano obiettivi, criteri e stanziamenti finanziari per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. In attuazione della legge organica, la Regione siciliana, sentiti gli enti locali e le autorità di bacino ed in collaborazione con i Ministri competenti, definisce la formazione di un piano e di un programma di ricostruzione, anche a completamento organico degli interventi d'emergenza. Il piano ha per fine la prevenzione antisismica, la ricostruzione della struttura edilizia, il potenziamento dei servizi di protezione civile, la ripresa delle attività produttive e la tutela dell'ambiente. Il piano delimita l'area, i danni, gli obiettivi, le risorse e i tempi d'attuazione; stabilisce altresì gli oneri a carico dello Stato, della regione e degli enti locali [4] .
1. Allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e delle infrastrutture, è avviato, nell'ambito di territori di cui all'art. 1, un programma di adeguamento antisismico, in conformità alla normativa tecnica vigente in materia. In attesa della definizione del piano organico di cui al comma 5 dell'art. 1, le modalità di attuazione del programma sono definite, con riferimento alle situazioni d'urgenza, con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con la Regione siciliana. Per l'avvio del programma di adeguamento antisismico il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 30 miliardi per l'anno 1990.
2. Al fine di realizzare un sistema di sorveglianza sismica estesa alla Sicilia orientale, nonché un sistema di ricerca sui precursori dei terremoti e delle eruzioni e di sorveglianza dei vulcani attivi della Sicilia, il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 20 miliardi per l'anno 1990. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, con proprie ordinanze, alla realizzazione di tali sistemi, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto nazionale di geofisica e del Gruppo nazionale per la vulcanologia, anche mediante stipula di apposite convenzioni. Alla gestione dei sistemi provvedono i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con la Regione siciliana ai sensi dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 9, comma 5, della
1. Ai cittadini rimasti invalidi o deceduti in conseguenza degli eventi sismici di cui all'art. 1, comma 1, e del terremoto del 5 maggio 1990, è riconosciuta la qualifica di infortunato del lavoro. Il relativo onere, valutato nel limite massimo complessivo di lire un miliardo, resta a carico, per quote, rispettivamente dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1, per la Regione siciliana, e dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 2, per la Regione Basilicata.
2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industria e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per l'esatta individuazione del grado di inabilità permanente. Ove in sede di tali accertamenti si riscontri, ai sensi delle norme di cui al titolo I del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con
3. Ai superstiti dei cittadini deceduti in conseguenza degli eventi di cui all'art. 1, comma 1, vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico di cui al comma 2 per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industria di cui al titolo I del testo unico sopracitato.
4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili, in conseguenza degli eventi di cui all'art. 1, comma 1, da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni, viene immediatamente corrisposta l'indennità giornaliera per inabilità temporanea, per un periodo non superiore a sei mesi, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industria, prorogabile per altri sei mesi.
5. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL con il sistema della gestione per conto, disciplinata dal decreto del Ministro del tesoro in data 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986, e vengono rimborsate dalla Regione siciliana e dalla Regione Basilicata, alle quali è concesso, rispettivamente, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 e del Fondo per la protezione civile, un contributo valutato sulla base dell'onere occorrente per riscattare, ad estinzione di ogni onere futuro, il valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'art. 39 del testo unico di cui al comma 2, delle rendite costituite dall'INAIL ai sensi del presente articolo.
1. I termini di scadenza, ricadenti nel periodo che va dal 13 dicembre 1990 al 30 giugno 1991, dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari e ipotecari pubblici e privati, emessi o comunque pattuiti o autorizzati prima del 13 dicembre 1990, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di duecento giorni. La proroga opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso, persone fisiche o giuridiche, domiciliate, residenti o aventi sede principale o secondaria alla data del 13 dicembre 1990 nei comuni di Augusta, Carlentini, Francofonte, Lentini, Melilli e Noto della provincia di Siracusa e nei comuni di Militello in Val di Catania e Scordia della provincia di Catania. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura cureranno in appendice ai bollettini dei protesti cambiari apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, domiciliati, residenti o aventi sede o stabilimento nei comuni predetti, dimostrino di avere subìto protesti di cambiali o vaglia cambiari, ricompresi nella proroga dei termini di scadenza di cui al presente articolo. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Nei riguardi dei soggetti, persone fisiche e giuridiche, domiciliati, residenti o aventi sede principale o secondaria alla data del 13 dicembre 1990 nei comuni sopra indicati, sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dal 13 dicembre 1990 al 30 giugno 1991, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della
2. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, primo comma, n. 2), dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, in ordine alla sospensione, a decorrere dal 13 dicembre 1990 e fino al 30 giugno 1991, dei termini processuali, di prescrizione e di decadenza riguardanti l'accertamento e la riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali, nonché delle entrate aventi natura patrimoniale e assimilate.
3. I redditi dei fabbricati distrutti o colpiti da ordinanze di sgombero, perché inagibili per effetto degli eventi di cui all'art. 1, sono esclusi per l'anno 1991 dal calcolo dell'ILOR e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi, purché alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso venga allegato un certificato del comune attestante la distruzione, ovvero l'inagibilità dei fabbricati, dovute al sisma. Non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate.
4. Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi connessi agli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 1 si applica l'imposta sul valore aggiunto nell'aliquota ridotta prevista dall'art. 34 del
5. Le cessioni dei fabbricati o porzioni di fabbricati destinati anche ad uso diverso da abitazione, nonché le cessioni di terreni edificabili siti nei comuni indicati al comma 1, sono soggette, fino al 31 dicembre 1991, all'imposta sul valore aggiunto nell'aliquota ridotta di cui al comma 4 ed all'imposta di registro nella misura del 2 per cento, nonché alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
6. Le successioni dei deceduti a causa degli eventi sismici di cui all'art. 1 sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastali, nonché da ogni altra tassa o diritto.
7. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente articolo e degli articoli 1, 2 e 3, nonché qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici ivi previsti, sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, dalle tasse ipotecarie di cui all'art. 6 della
8. fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali ed i titoli di credito.
9. Al minor gettito derivante dal comma 2, valutato in lire 3,3 miliardi per l'anno 1991, in lire 2,3 miliardi per l'anno 1992 e in lire 2,2 miliardi per l'anno 1993, si provvede, relativamente al 1991, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 e, relativamente al 1992 e al 1993, a carico del Fondo per la protezione civile, mediante versamento dei corrispondenti importi all'entrata del bilancio dello Stato.
1. Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale dal giugno 1990 al gennaio 1991, per danni al regime idraulico, alle infrastrutture, alla rete viaria e agli edifici pubblici, è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile che, a tal fine, è integrato per l'anno 1991 del corrispondente importo.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni, sentiti gli enti locali, comunicano al Ministro per il coordinamento della protezione civile la stima dei danni ed il quadro economico globale di progetti delle opere da eseguire e da completare, nonché il programma degli interventi necessari.
3. Entro i successivi trenta giorni le regioni, d'intesa con le autorità di bacino, integrano i programmi degli interventi tenendo conto degli schemi previsionali ai sensi dell'art. 31 della
4. All'onere relativo all'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede, entro il limite massimo di spesa di lire 150 miliardi per il 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per l'anno stesso di cui all'art. 33, comma 2, della
5. Per gli interventi a favore delle aziende agricole singole o associate e delle aziende florovivaistiche, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui al comma 1, dichiarati eccezionali per singoli territori regionali con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla
6. Le provvidenze previste dall'art. 4-bis del
6 bis. Il termine di cui all'art. 4, comma 7, del
7. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere e turistiche, aventi impianti danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, si applicano le provvidenze e le disposizioni previste dall'art. 9 della
8. Le somme relative al contributo straordinario di cui all'art. 5, comma 5, del
9. Per l'attuazione delle misure di prevenzione nelle zone protette, anche istituite ai sensi della
1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza, il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 215 miliardi per l'anno 1991 e di lire 245 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. A decorrere dall'anno 1994 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della
2. Al fine di consentire il completamento degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici e da movimenti franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio 1990 relativi alla Regione Basilicata, il Fondo per la protezione civile è integrato di lire 50 miliardi per l'anno 1991 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. La somma annua di lire 30 miliardi è destinata agli interventi urgenti ai sensi del
2-bis. Per gli eventi sismici del 5 maggio 1990 e 26 maggio 1991 relativi alla Regione Basilicata, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza degli edifici pubblici, con priorità per l'edilizia scolastica, è avviato con le modalità di cui all'art. 2, comma 1, un programma di adeguamento antisismico. Ove il costo di adeguamento superi l'80 per cento del costo di ricostruzione è ammessa la demolizione e la ricostruzione dell'edificio. Per l'attuazione di tale programma è autorizzata, a carico dello stanziamento di cui al comma 2, la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1991 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 [10] .
3. Per l'attuazione delle misure urgenti per la prevenzione degli incendi boschivi nelle regioni Toscana, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da utilizzarsi d'intesa con le regioni interessate secondo le modalità previste dall'art. 30-bis del
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 275 miliardi per l'anno 1991 e a lire 335 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando gli appositi accantonamenti "Reintegro fondo per la protezione civile", "Completamento degli interventi nei territori colpiti da eventi sismici e franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio 1990, relativi alla Regione Basilicata, nonché gli interventi urgenti nei territori della Regione siciliana colpiti dall'evento sismico del 13 dicembre 1990 e per gli interventi per il barocco della Val di Noto", "Misure urgenti per la prevenzione degli incendi boschivi a favore delle regioni Toscana, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia di cui all'art. 30-bis della
1. I mutui concessi e da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1988, si intendono aggiuntivi rispetto a quelli assumibili dai comuni, dai loro consorzi e dalle province interessati in via ordinaria con la medesima Cassa depositi e prestiti.
1. Per assicurare la continuità degli interventi dell'Autorità per l'Adriatico, istituita con
2. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della
3. Il finanziamento degli interventi previsti dal comma 2 è concesso con le modalità ed i criteri previsti dall'art. 1 della
4. Per il completamento dei programmi di intervento in corso adottati ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 4, della
5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 nel triennio 1991-1993, valutato in lire 13 miliardi per l'anno 1991, in lire 70 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 80 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti "Interventi di competenza dell'Autorità per l'Adriatico", "Interventi a favore dei comuni turistici ad alto rischio ambientale" e relativamente al 1991 utilizzando, quanto a lire 3 miliardi, parte dell'accantonamento "Disposizioni in materia di tutela delle acque di balneazione".
6. Il Ministro dell'ambiente è autorizzato a dare corso agli interventi urgenti per la riqualificazione e il risanamento ambientali nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'art. 7 della
1. Per la realizzazione delle opere di cui all'art. 2 del
2. Con la decorrenza di cui al comma 1, la contabilità speciale istituita ai sensi del citato
1. Il termine relativo alla presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 18 del testo unico approvato con
1. All'onere di lire 150 miliardi per l'anno 1990 e di lire 50 miliardi per l'anno 1991, derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2, si provvede, relativamente all'anno 1990, a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7602 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1991; relativamente all'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Completamento degli interventi nei territori colpiti da eventi sismici e franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio 1990 relativi alla Regione Basilicata, nonché gli interventi urgenti nei territori della Regione siciliana colpiti dall'evento sismico del 13 dicembre 1990 e per gli interventi per il barocco della Val di Noto".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[5] Comma già modificato dalla legge di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 11-bis del
[6] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[7] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[8] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[9] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[10] Comma aggiunto dalla legge di conversione e così modificato dall'art. 15-septies del
[11] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[12] Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 8 maggio 1991, n. 106, e così sostituito dalla legge di conversione.
[13] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[14] Comma così modificato dalla legge di conversione. Il termine per la contrazione dei mutui di cui al presente comma è prorogato al 31 dicembre 1997 dall'art. 7 del
[15] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[16] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1998 dall'art. 13 del
[17] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.