Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 27/02/1980 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. I servizi di ruolo e non di ruolo prestati nella stessa amministrazione o in altre amministrazioni dal personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli [...] |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. Il personale assunto dall'Istituto di studi liguri con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze funzionali del complesso demaniale denominato Giardino botanico [...] |
Art. 4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al [...] |
§ 57.7.415 - Legge 27 febbraio 1980, n. 38.
Disposizioni transitorie per il personale non docente delle università.
(G.U. 3 marzo 1980, n. 61)
I servizi di ruolo e non di ruolo prestati nella stessa amministrazione o in altre amministrazioni dal personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano sono riconosciuti, indipendentemente dai benefici già riconosciuti dalla
La ricostruzione di carriera si effettua anche nei confronti del personale che abbia prestato soltanto servizio di ruolo.
Il personale non docente assunto con formale provvedimento di incarico alla data di entrata in vigore della
Le relative dotazioni organiche saranno incrementate fino alla concorrenza della eventuale eccedenza di personale da immettere in ruolo.
La riserva dei posti messi a concorso per l'accesso ai ruoli del personale non docente delle università, prevista dall'art. 19 della
Il servizio prestato con la qualifica di operaio è equiparato, ai fini sopra indicati, al servizio prestato con la qualifica di ausiliario.
Gli aumenti periodici di stipendio previsti dall'art. 17 della
I benefici previsti dal penultimo comma dell'art. 16 della
I benefici di cui alla
Il disposto del settimo comma dell'art. 16 della
Le norme di cui all'art. 16 della
I relativi provvedimenti sono esclusi dagli atti e provvedimenti decentrati a norma dell'art. 2 della citata
Il secondo comma dell'art. 8 della
"Le assunzioni nei ruoli delle carriere esecutiva ed ausiliaria e degli operai permanenti di appartenenti alle categorie previste dalla citata
(Omissis) [1]
Tali nomine cessano inderogabilmente al venir meno delle cause che le hanno determinate.
Per le particolari esigenze delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici è consentita l'assunzione di personale operaio secondo le norme previste dal contratto nazionale agricolo e dai contratti integrativi provinciali.
Il personale assunto dall'Istituto di studi liguri con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze funzionali del complesso demaniale denominato Giardino botanico Hanbury, in servizio alla data del 1° gennaio 1979, è immesso nei ruoli organici del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, nelle qualifiche che saranno dichiarate corrispondenti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali.
L'immissione in ruolo ha luogo mediante incremento delle dotazioni organiche dei rispettivi ruoli fino alla concorrenza delle unità di personale aventi titolo alla immissione stessa.
Ai fini della applicazione delle disposizioni previste dal
Per la valutazione del servizio prestato antecedentemente alla nomina in ruolo si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, le disposizioni previste, rispettivamente, dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Comma abrogato dall'art. 1 della