§ 15.2.A - Legge 7 giugno 1974, n. 216.
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.2 consob
Data:07/06/1974
Numero:216


Sommario
Art. 1.      È convertito in legge il D.L. 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari, nel seguente testo:
Art. 2.      Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, entro il 31 marzo 1975, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di [...]


§ 15.2.A - Legge 7 giugno 1974, n. 216.

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari

(G.U. 8 giugno 1974, n. 149)

 

     Art. 1.

     È convertito in legge il D.L. 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari, nel seguente testo:

     Articolo 1.

     È istituita, con sede in Roma, la Commissione nazionale per le società e la borsa.

     La Commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio del Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Essi durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta.

     I componenti della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, nè essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

     Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri.

     La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

     La Commissione delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, nonchè quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. I relativi regolamenti sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

     La Commissione ha diritto di richiedere notizie, informazioni e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dalla Commissione nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro per il tesoro.

     La Commissione trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Ministro per il tesoro una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Trasmette altresì al Ministro per il tesoro le notizie ed i dati dal medesimo di volta in volta richiesti.

     Il Ministro per il tesoro riferisce al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, sull'attività della Commissione.

     Articolo 2.

     La Commissione nazionale per le società e la borsa si avvale per l'esercizio delle proprie attribuzioni di personale dell'amministrazione dello Stato, di dipendenti di enti pubblici e di non più di venti esperti estranei alle pubbliche amministrazioni, assunti con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, disciplinato dalle norme del diritto privato.

     Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, è determinato il contingente del personale della pubblica amministrazione e sono stabilite le retribuzioni degli esperti sulla base di quelle correnti nel settore privato. Con lo stesso decreto sono altresì stabilite adeguate indennità da corrispondere al personale dell'amministrazione dello Stato di cui al precedente comma.

     Gli impiegati e gli esperti addetti alla Commissione sono vincolati dal segreto d'ufficio. Riferiscono esclusivamente alla Commissione le irregolarità e violazioni constatate, anche quando assumano la veste di reati. La Commissione adotta i provvedimenti di sua competenza, previa contestazione agli interessati e tenuto conto delle deduzioni eventualmente presentate nel termine di trenta giorni.

     Articolo 3.

     La Commissione nazionale per le società e la borsa:

     a) può prescrivere alle società con azioni quotate in borsa e agli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, i cui titoli sono quotati in borsa, la redazione di bilanci consolidati di gruppo anche per settori omogenei;

     b) può disporre, sentiti gli amministratori, che da parte di società o enti di cui alla lettera a), siano resi pubblici, nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico in aggiunta a quelli risultanti dal bilancio e dalle relazioni, con esclusione di quelli la cui divulgazione possa essere di pregiudizio alla società o all'ente;

     c) può richiedere alle società o enti di cui alla lettera a) la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, ad integrazione di quelli previsti dall'art. 4, fissando i relativi termini; può eseguire ispezioni presso i soggetti stessi e assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci o revisori e dai direttori generali, al fine di accertare l'esattezza e completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati;

     d) dispone, sentiti gli amministratori della società o dell'ente emittente e previo parere delle deputazioni di borsa e dei comitati direttivi degli agenti di cambio competenti, l'ammissione d'ufficio alla quotazione in una o più borse di titoli abitualmente e largamente negoziati emessi da società o enti che abbiano i requisiti prescritti;

     e) stabilisce, entro il mese di novembre di ciascun anno, il calendario di borsa per l'anno successivo, unico per tutte le borse valori, nel quale saranno stabiliti i giorni di chiusura, quelli destinati agli adempimenti relativi ad ogni periodo di liquidazione e l'orario delle contrattazioni;

     f) determina in via generale o per singole borse i tipi di contratti ammessi, i sistemi di quotazione, le modalità di accertamento dei prezzi e di formazione del listino, le tariffe di mediazione, gli importi minimi negoziabili in borsa per ciascun titolo quotato;

     g) controlla il funzionamento delle singole borse e accerta la regolarità e i modi di finanziamento delle operazioni di intermediazione e negoziazione su titoli quotati in borsa effettuate dai soggetti che operano in borsa o esercitano attività d'intermediazione, avvalendosi a tal fine anche delle facoltà indicate dalla lettera c);

     h) esercita le altre competenze relative al funzionamento delle borse finora attribuite al Ministro per il tesoro.

     Le disposizioni di cui alle lettere d), e) e f) sono rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di società o enti che non ottemperano alle richieste, non si uniformano alle prescrizioni della Commissione o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni.

     Articolo 4.

     Le società con azioni quotate in borsa devono comunicare alla Commissione nazionale per le società e la borsa, mediante lettera raccomandata:

     1) almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo, il bilancio con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e con gli allegati di cui al quarto comma dell'art. 2424 del codice civile;

     2) almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterle, le proposte che importano modificazione dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni e fusione con altre società, insieme ad apposita relazione illustrativa degli amministratori;

     3) entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato sulle materie indicate ai numeri 1) e 2), il verbale dell'assemblea, le deliberazioni adottate, il bilancio approvato;

     4) entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la relazione semestrale e le eventuali deliberazioni di distribuzione di acconti sui dividendi.

     Analoghe comunicazioni devono essere fatte dagli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, i cui titoli sono quotati in borsa, con le modalità e nei termini stabiliti dalla Commissione, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti e sentiti gli amministratori.

     La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita a norma dell'ultimo comma dell'art. 3.

     Articolo 5

     Tutti coloro che partecipano in una società con azioni quotate in borsa, o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, nonché le società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto che partecipano in una società le cui azioni non sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto o in una società a responsabilità limitata in misura superiore al 10 per cento del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta alla società stessa ed alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) entro quarantotto ore dall'operazione a seguito della quale la partecipazione ha superato il detto limite percentuale. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale. La CONSOB deve dare immediata pubblica notizia della comunicazione ricevuta

     Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della società si intende quello sottoscritto rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Agli stessi fini la partecipazione è determinata senza tenere conto delle azioni o quote prive del diritto di voto.

     Sempre agli stessi fini si tiene conto anche: delle azioni o quote possedute indirettamente da una persona fisica o giuridica per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona; delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente a titolo di pegno o di usufrutto, sempreché i diritti di voto ad esse inerenti spettino al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente a titolo di deposito qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti; delle azioni o quote oggetto di contratto di riporto delle quali si tiene conto, direttamente o indirettamente, tanto nei confronti del riportato che del riportatore. Le società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto portano a conoscenza del pubblico, con modalità stabilite dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, ogni variazione superiore al cinque per cento del proprio capitale sottoscritto e rappresentato da quote o azioni con diritto di voto.

     Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello approvato con deliberazione della Commissione nazionale per le società e la borsa, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione:

     1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;

     2) il numero, il valore nominale, il valore percentuale e la categoria delle azioni o quote possedute;

     3) il numero delle azioni o quote possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie o delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto o in deposito e di quelle oggetto di contratto di riporto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote;

     4) il nominativo della o delle persone fisiche o giuridiche cui spetta il diritto di voto qualora il socio se ne sia privato in virtù di un accordo.

     Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui al comma 1, la Commissione nazionale per le società e la borsa può chiedere informazioni ai soggetti che partecipano all'operazione.

     Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata, salva la facoltà della Commissione nazionale per le società e la borsa di permettere in via generale l'adozione di altri mezzi idonei alla trasmissione.

     Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto degli aventi diritto che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Commissione nazionale per le società e la borsa entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

     Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

     Nel caso di partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti nel comma 1, se non trova applicazione l'art. 2359-bis del codice civile , la società che esegue la comunicazione di cui al presente articolo ed al successivo, dopo aver ricevuto quella dell'altra società non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione; in caso di mancata alienazione entro il termine previsto, la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se le due società ricevono la comunicazione nello stesso giorno, la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo, che deve essere immediatamente comunicato alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

     Per le plusvalenze delle azioni o quote alienate in ottemperanza alle norme del presente articolo e nei termini ivi stabiliti si applicano le disposizioni dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .

     Articolo 5 bis

     Tutti coloro che partecipano in una società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, in misura superiore al 10, 20, 33, 50 o 75 per cento del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta alla società stessa ed alla Commissione nazionale per le società e la borsa: entro due giorni dalla conoscenza dell'operazione idonea a comportare il superamento di una delle menzionate soglie rilevanti, anche se il trasferimento delle azioni ha luogo successivamente con la liquidazione di borsa ed in altro momento; o dal momento in cui, date le circostanze, avrebbe dovuto averne conoscenza. La comunicazione deve essere effettuata, nei medesimi termini, anche quando la misura della partecipazione scende al di sotto di una delle suddette soglie rilevanti.

     Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente si applica il comma 2 dell'art. 5. Agli stessi fini si tiene conto anche delle azioni possedute da uno o più soggetti con i quali si è concluso, direttamente o indirettamente, un accordo scritto per l'esercizio concertato dei diritti di voto; in questo caso il termine di cui al comma 1 decorre dal momento in cui il soggetto ha avuto conoscenza, o date le circostanze, avrebbe dovuto avere conoscenza dell'operazione, ivi compreso l'accordo stesso, che ha comportato il superamento delle soglie rilevanti o la diminuzione al di sotto delle stesse. Sempre agli stessi fini, si tiene conto anche delle azioni che in virtù di un accordo, stipulato direttamente o indirettamente, si possono acquistare di propria iniziativa; in questo caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla data dell'accordo.

     La comunicazione deve essere effettuata con le modalità stabilite dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. In ogni caso tale comunicazione deve contenere:

     a) la data e il tipo dell'operazione;

     b) il numero e il valore nominale e la percentuale delle azioni acquistate o cedute, nonché di quelle possedute;

     c) la categoria cui le azioni appartengono;

     d) il titolo del possesso;

     e) nel caso di accordi di cui al punto 2, il nominativo del o dei soggetti che partecipano agli accordi medesimi.

     Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto degli aventi diritto che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Commissione nazionale per le società e la borsa entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese entro sei mesi dall'iscrizione.

     Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

     Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui al comma 1, la Commissione nazionale per le società e la borsa può chiedere informazioni ai soggetti che partecipano all'operazione.

     La società destinataria deve informare il pubblico entro due giorni dal ricevimento della comunicazione. A tal fine l'informazione deve essere pubblicata in due giornali a diffusione nazionale, di cui uno economico. In caso di inottemperanza la Commissione nazionale per le società e la borsa provvede a spese della società.

     La Commissione nazionale per le società e la borsa disciplina, con regolamento da emanarsi d'intesa con le autorità di vigilanza competenti per legge, le eventuali dispense dall'obbligo di informare il pubblico, qualora ritenga che la divulgazione dell'informazione in questione sia contraria all'interesse pubblico e possa recare grave danno alle società interessate, sempreché in quest'ultimo caso la mancata pubblicazione non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali per la valutazione dei valori mobiliari in questione.

     Il Ministro del tesoro, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, può modificare, tenuto conto della composizione del capitale delle società, le soglie delle partecipazioni di cui al comma 1 al fine di assicurare la trasparenza delle proprietà azionarie.

     Articolo 5 ter

     Sono esentate dall'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui agli articoli 5 e 5-bis le società e gli enti del gruppo facente capo ad una società o ad un ente tenuti alla redazione di un bilancio consolidato, qualora questi ultimi, o la persona fisica che li controlla, abbiano effettuato le comunicazioni medesime.

     Articolo 5 quater

     Per l'applicazione dei precedenti articoli 5, 5-bis e 5-ter, una società si considera controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le società in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori.

     Articolo 5 quinquies

     L'omissione delle comunicazioni di cui agli articoli 4-bis, 5 e 5-bis è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni; la stessa sanzione si applica per le comunicazioni di cui all'art. 5 eseguite con ritardo superiore a trenta giorni; per le comunicazioni di cui all'art. 5 eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni si applica l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; per le comunicazioni contenenti indicazioni false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica l'arresto fino a tre anni.

     Per la violazione dell'obbligo di alienazione previsto dal penultimo comma del precedente art. 5, si applicano le pene stabilite nel secondo comma dell'art. 2630 del codice civile.

     Articolo 5 sexies

     La Commissione nazionale per le società e la borsa, nell'ambito delle competenze relative alle comunicazioni di cui agli articoli precedenti, presta alle autorità competenti degli Stati membri della Comunità economica europea la necessaria cooperazione, a tal fine comunicando e ricevendo le informazioni richieste anche in deroga al disposto dell'art. 1, comma 11.

     Articolo 6.

     L'art. 2359 del codice civile è sostituito dai seguenti:

     "Art. 2359. Società controllate e società collegate.

     Sono considerate società controllate:

     1) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;

     2) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;

     3) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.

     Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa".

     "Art. 2359 bis. Acquisto di azioni da parte di società controllate.

     La società controllata non può acquistare nè sottoscrivere azioni o quote della società controllante se non con somme prelevate dalle riserve, esclusa la riserva legale. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

     La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.

     Le azioni o quote acquistate, sottoscritte o possedute in violazione del primo comma devono essere alienate entro sei mesi dall'approvazione del bilancio dal quale risultano. Qualora ciò non sia avvenuto, il tribunale, su richiesta del collegio sindacale, ordina la vendita delle azioni o quote a mezzo di un agente di cambio o di un'azienda o istituto di credito".

     Le azioni o quote di società controllanti possedute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto debbono essere alienate, per la parte eccedente il limite fissato dall'art. 2359 bis del codice civile, nel termine di tre anni dalla data predetta. Qualora ciò non sia avvenuto, si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo stesso. Per le plusvalenze si applica la disposizione dell'ultimo comma del precedente art. 5.

     Sono puniti con le pene stabilite dal secondo comma dell'art. 2630 del codice civile gli amministratori che violano le disposizioni dell'art. 2359 bis del codice civile".

     Articolo 7.

     Dopo l'art. 2369 del codice civile i aggiunto il seguente:

     "Art. 2369 bis 1. Assemblea straordinaria in terza convocazione.

     L'Assemblea straordinaria delle società con azioni quotate in borsa, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per deliberare, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. Il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 è ridotto a otto giorni.

     In terza convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale sociale, a meno che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per le deliberazioni indicate dal quarto comma dell'art. 2369 è tuttavia necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale".

     Articolo 8.

     L'art. 2372 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Rappresentanza nell'assemblea.

     Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

     La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

     La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

     La rappresentanza non può essere conferita nè agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, nè alle società da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, nè ad aziende o istituti di credito.

     La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di dieci soci o, se si tratta di società con azioni quotate in borsa, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore ai 10 miliardi, più di cento soci se la società ha capitale superiora ai 10 miliardi e non superiore ai 50 miliardi e più di duecento soci se la società ha capitale superiora ai 50 miliardi.

     Le disposizioni del quarto e del quinto comma si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura".

     Articolo 9.

     Dopo l'art. 2420 del codice civile è aggiunto il seguente:

     "Art. 2420 bis. Obbligazioni convertibili in azioni.

     L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni determinando il rapporto di cambio e il pericolo e le modalità della conversione. La deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato.

     Contestualmente la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni da attribuire in conversione.

     Le obbligazioni convertibili non possono emettersi per somma inferiore al loro valore nominale.

     Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all'emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 2444.

     Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare nè la riduzione del capitale esuberante, nè la modificazione delle disposizioni dell'atto costitutivo concernente la ripartizione degli utili, nè la fusione con altra società salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà, mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limita almeno tre mesi prima della convocazione dell'assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione.

     Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione.

     Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a quanto stabilito nell'art. 2413, il rapporto di cambio e le modalità della conversione".

     Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'art. 2420 bis del codice civile, sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni.

     Per le obbligazioni convertibili in azioni emesse dopo l'entrata in vigore del presente decreto la ritenuta prevista nel primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotta al 15 per cento fino alla data della conversione in azioni e in ogni caso per non più di cinque anni.

     Articolo 10.

     All'art. 2424 del codice civile il n. 13) è sostituito dal seguente:

     "13) i crediti verso società controllate e collegate".

     Al medesimo articolo è aggiunto il seguente comma:

     "In allegato al bilancio devono essere elencate le partecipazioni in società controllate o collegate, indicando per ciascuna il valore nominale e il valore attribuito in bilancio. Devono essere inoltre allegate le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate".

     Articolo 11.

     Dopo l'art. 2425 del codice civile è aggiunto il seguente:

     "Art. 2425 bis. Contenuto del conto dei profitti e delle perdite.

     Salve le disposizioni delle leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, il conto dei profitti e delle perdite deve esporre i ricavi ed i costi imputati all'esercizio, indicando distintamente nel loro importo complessivo:

     nei profitti:

     1) i ricavi delle vendite e delle prestazioni raggruppati per categorie omogenee;

     2) i proventi degli investimenti immobiliari;

     3) i dividenti delle partecipazioni in società controllate e collegate;

     4) i dividendi delle partecipazioni in altre società;

     5) gli interessi dei titoli a reddito fisso;

     6) gli interessi del crediti verso le banche;

     7) gli interessi dei crediti verso società controllate e collegate;

     8) gli interessi dei crediti verso la clientela;

     9) gli interessi di altri crediti;

     10) le plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni non computabili tra i ricavi di cui al n. 1);

     11) gli incrementi degli impianti e di altri beni per lavori interni;

     12) i proventi e i ricavi diversi da quelli indicati nei numeri precedenti e le sopravvenienze attive;

     13) le rimanenze finali di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci; nelle perdite:

     1) le esistenze iniziali di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;

     2) le spese per acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;

     3) le spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi;

     4) le spese per prestazioni di servizi;

     5) le imposte e tasse, con separata indicazione di quelle relative a precedenti esercizi;

     6) gli interessi e gli altri oneri sui debiti obbligazionari;

     7) gli interessi sui debiti verso società controllate e collegate;

     8) gli interessi sui debiti verso banche;

     9) gli interessi sugli altri debiti;

     10) gli acconti e gli altri oneri finanziari;

     11) gli ammortamenti per gruppi omogenei di beni;

     12) gli accantonamenti ai fondi di liquidazione o di previdenza;

     13) gli accantonamenti ai fondi di copertura del rischio di svalutazione dei titoli, dei crediti e di altre categorie di beni;

     14) gli accantonamenti per oneri fiscali e altri oneri specifici;

     15) le minusvalenze risultanti dalle valutazioni relative alle varie categorie di beni;

     16) le spese e le perdite diverse da quelle indicate nei numeri precedenti e le sopravvenienze passive.

     Sono vietati i compensi di partite".

     Articolo 12.

     Dopo l'art. 2429 del codice civile è aggiunto il seguente:

     "Art. 2429 bis. Relazione degli amministratori.

     La relazione degli amministratori prescritta dal terzo comma dell'art. 2423 deve illustrare l'andamento della gestione nei vari settori in cui la società ha operato, anche attraverso altre società da essa controllate, con particolare riguardo agli investimenti, ai costi e ai prezzi. Devono essere anche indicati i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

     Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

     1) i criteri nella valutazione delle varie categorie di beni e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;

     2) i criteri seguiti negli ammortamenti e negli accantonamenti e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;

     3) le variazioni intervenute nella consistenza delle partite dell'attivo e del passivo;

     4) i dati relativi al personale dipendente e agli accantonamenti per indennità di anzianità e trattamento di quiescenza;

     5) gli interessi passivi, ripartiti tra prestiti a lungo e medio termine e prestiti a breve termine, con separata indicazione di quelli compresi nelle poste dell'attivo;

     6) le spese di studio, ricerca e progettazione, le spese di pubblicità e propaganda e le spese di avviamento di impianti o di produzione, iscritte nell'attivo del bilancio, con distinta indicazione del relativo ammontare;7) i rapporti con le società controllanti, controllate e collegate e le variazioni intervenute nelle partecipazioni e nei crediti e debiti.

     Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono comunicare al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, con particolare riguardo alla produzione, alle vendite e ai servizi collocati, alle spese e ai ricavi. La relazione deve restare depositata in copia nella sede della società per la durata di tre mesi; i soci possono prenderne visione".

     Articolo 13.

     L'art. 2441 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "Diritto di opzione.

     Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

     L'offerta di opzione deve essere pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.

     Coloro che esercitano il diritto di opzione, purchè ne facciano contestuale richiestadiritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in borsa, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti in borsa dagli amministratori, per conto della società, per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma.

     Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura.

     Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di seconda o terza convocazione.

     La deliberazione di aumento del capitale, quando il diritto di opzione sia escluso o limitato ai sensi del quarto o del quinto comma, determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

     Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società. L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma".

     Sono puniti con le pene stabilite dal primo comma dell'art. 2630 del codice civile gli amministratori che omettono di offrire in borsa nei termini e con le modalità stabilite dal terzo comma dell'art. 2441 del codice civile, i diritti di opzione non esercitati, se le relative azioni vengano sottoscritte".

     Articolo 14

     Le società le cui azioni ordinarie sono quotate in borsa possono emettere azioni prive del diritto di voto, privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per un ammontare che non superi, in concorso con quello delle azioni con voto limitato emesse ai sensi dell'art. 2351 del Codice civile, la metà del capitale sociale. Tali azioni devono contenere la denominazione di > in aggiunta alle indicazioni prescritte dall'art. 2354 del Codice civile.

     Le azioni di risparmio possono essere emesse tanto in sede di aumento del capitale sociale, osservando le disposizioni dell'art. 2441 del Codice civile, quanto in sede di conversione di azioni già emesse, ordinarie o di altra categoria. Il diritto alla conversione è attribuito ai soci con deliberazione dell'assemblea straordinaria, che ne determina le condizioni e il periodo e le modalità di esercizio.

     Le azioni di risparmio possono essere al portatore, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 2355 del Codice civile, e sono ammesse di diritto alla quotazione nelle borse in cui sono quotate le azioni ordinarie della società.

     Le azioni di risparmio, salvo quanto stabilito nei successivi commi e nell'art. 15, attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie.

     I possessori delle azioni di risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. Della parte del capitale sociale rappresentata dalle azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni, né per il calcolo delle aliquote stabilite dagli artt. 2367, primo comma, e2393, terzo e quarto comma, del Codice civile.

     In caso di aumento del capitale sociale i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di ricevere in opzione azioni di risparmio di nuova emissione e in mancanza, o per la differenza, azioni ordinarie.

     Gli amministratori che emettono azioni di risparmio senza l'indicazione prescritta nel primo comma sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

     Articolo 15

     Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del cinque per cento del valore nominale dell'azione.

     Gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel primo comma, di cui l'assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2 per cento del valore nominale dell'azione.

     L'atto costitutivo può stabilire il dividendo privilegiato di cui al primo comma e la maggiorazione di cui al comma precedente in misura superiore a quelle ivi indicate.

     Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel primo comma o stabilita ai sensi del terzo comma, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

     In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

     Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

     La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

     Se in conseguenza della riduzione del capitale per perdite l'ammontare delle azioni di risparmio e delle azioni a voto limitato supera la metà del capitale sociale, il rapporto previsto nel primo comma dell'art. 14 deve essere ristabilito entro due anni mediante emissione di azioni ordinarie da attribuire in opzione ai possessori di azioni ordinarie. Tuttavia, se la parte di capitale rappresentata da azioni ordinarie si è ridotta al disotto del quarto del capitale sociale, deve essere riportata almeno al quarto entro tre mesi.

     La società si scioglie se il rapporto fra azioni ordinarie e azioni senza voto o con voto limitato non è ristabilito entro i termini predetti.

     Le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare, mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle azioni.

     Articolo 16.

     L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera:

     1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;

     2) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria;

     3) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;

     4) sugli altri oggetti d'interesse comune.

     L'assemblea è convocata dagli amministratori dalla società o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o ne sia stata fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino il ventesimo delle azioni di risparmio emesse.

     Al rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio si applicano le disposizioni dell'art. 2417 del codice civile.

     Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società.

     Il rappresentante comune ha diritto di esaminare il libro indicato nell'art. 2421, numeri 1) e 3), del codice civile e di ottenere estratti, di assistere all'assemblea della società e di impugnarne le deliberazioni.

     Le spese sono imputate al fondo previsto nel primo comma.

     Articolo 17.

     Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali di società con azioni quotate in borsa debbono, entro trenta giorni dalla data di accettazione della nomina o dalla data dell'acquisto, dichiarare per iscritto alla società e alla Commissione nazionale per le società e la borsa le partecipazioni nella società stessa, o in società da questa controllate, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona da loro, dai coniugi non separati legalmente e dai figli minori.

     Le azioni appartenenti alle persone indicate nel precedente comma devono in ogni caso essere nominative.

     Alla richiesta di conversione delle eventuali azioni al portatore, si deve provvedere nello stesso termine di cui al primo comma.

     Le persone indicate nel primo comma sono anche tenute ad informare per iscritto la Commissione, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre successivo alla prima comunicazione, delle ulteriori operazioni di acquisto e delle operazioni di vendita effettuate nel corso del trimestre con l'indicazione del prezzo pagato o ricevuto.

     Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino nelle situazioni indicate nel primo comma devono provvedere alle dichiarazioni ivi previste, nonchè alla richiesta di conversione delle azioni, entro il 30 settembre 1974.

     Gli amministratori e i sindaci o revisori delle società e degli enti di cui alla lettera a) dell'art. 3 devono comunicare per iscritto alla Commissione, entro il mese di marzo, i compensi percepiti nell'anno solare precedente a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma anche in società controllate.

     I soggetti indicati nel primo comma che non eseguano le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo nei termini ivi stabiliti sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano dichiarazioni e comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni.

     Articolo 18

     Coloro che intendono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di azioni o di obbligazioni, anche convertibili, o di qualsiasi altro valore mobiliare italiano o estero, ivi compresi i titoli emessi da fondi di investimento mobiliari ed immobiliari, italiani o esteri, ovvero sollecitare con altri mezzi il pubblico risparmio, devono darne preventiva comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa

     CONSOB indicando la quantità e le caratteristiche dei valori mobiliari offerti nonché le modalità e i termini previsti per lo svolgimento dell'operazione. Soltanto le società per azioni con sede in Italia, le società estere debitamente autorizzate secondo le norme vigenti, o loro rappresentanti, gli enti pubblici, nonché le aziende speciali, con bilancio in pareggio, delle regioni, delle province e dei comuni, singole o consorziate, anche aventi autonoma personalità giuridica, istituite per la gestione di servizi di pubblica utilità, con patrimonio assegnato e conferito di almeno due miliardi, possono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di valori mobiliari diversi:

     a) dalle azioni e altri valori negoziabili assimilabili ad azioni;

     b) dalle obbligazioni e altri valori negoziabili assimilabili alle obbligazioni;

     c) dai valori mobiliari negoziabili che permettono di acquisire i valori mobiliari di cui alle lettere a) e b) precedenti.

     Ogni sollecitazione al pubblico risparmio deve essere effettuata previa pubblicazione di un prospetto informativo riflettente l'organizzazione, la situazione economica e finanziaria e la evoluzione dell'attività di chi propone l'operazione, redatto secondo le disposizioni di carattere generale determinate dalla CONSOB. L'ultimo bilancio approvato del soggetto emittente i valori mobiliari oggetto di offerta pubblica di vendita, sottoscrizione e scambio deve essere certificato da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 .

     Entro quaranta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma, la Consob può stabilire modi diversi da quelli da essa determinati in via generale in cui l'offerta deve essere resa pubblica, nonché gli ulteriori dati e notizie che il prospetto informativo deve contenere per consentire l'esatta e completa informazione del pubblico.

     Qualunque importante fatto nuovo o inesattezza del prospetto tale da influenzare la valutazione dei valori mobiliari, che si verifichi o venga riscontrata fra la data di pubblicazione del prospetto e la data di chiusura dell'operazione di sollecitazione del pubblico risparmio, deve formare oggetto di un supplemento al prospetto da rendere pubblico secondo le modalità previste nelle disposizioni di carattere generale di cui al secondo comma del presente articolo.

     La Consob vieta l'esecuzione dell'operazione qualora il proponente non osservi le disposizioni e le prescrizioni del presente articolo.

     La violazione delle disposizioni e prescrizioni del presente articolo è punita con l'ammenda da un quarto alla metà del valore totale dell'operazione.

     Articoli da 18-bis a 18-septies (omissis).

     Articolo 19 -.Sono soggette alla disciplina di cui agli articoli 3 e 4, ancorchè non abbiano emesso titoli quotati in borsa, le società e gli enti iscritti nell'albo previsto dagli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e quelli che hanno un ammontare complessivo del capitale versato e delle riserve, risultante dal bilancio superiore a 10 miliardi e che di fatto svolgono quali attività esclusive o principali l'assunzione di partecipazioni in altre società, la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici e privati.

     Articolo 20.

     Sugli utili attribuiti alle azioni di risparmio la ritenuta di cui all'art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è applicata a titolo di imposta con esclusione di quelli corrisposti ai soggetti non residenti di cui al terzo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 nella misura del 12,50 per cento, anche nelle ipotesi previste dal terzo comma dello stesso articolo.

     Per gli utili assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta non si applicano le disposizioni degli artt. 5, 7,8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, né quelle degli artt. 3, primo comma, e 7, settimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

     I possessori di azioni di risparmio nominative hanno facoltà di optare per il regime della ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 27 del decreto indicato nel primo comma, facendone richiesta all'atto della riscossione degli utili.

     Le disposizioni di questo articolo si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     La ritenuta sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti a non residenti nel territorio dello Stato, prevista nell'ultimo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è ridotta al 15 per cento.

     Le società cooperative indicate nell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, devono operare, all'atto del pagamento, una ritenuta del 10 per cento a titolo d'imposta sui dividendi distribuiti ai propri soci persone fisiche.

     Ricorrendo le condizioni stabilite nell'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato dalle società cooperative di cui al comma precedente la ritenuta del 15 per cento prevista dall'ultimo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è ridotta al 12,50 [1] per cento ed è applicata a titolo d'imposta.

     Per il versamento all'esattoria delle ritenute e delle maggiori ritenute previste nel presente articolo si applicano le disposizioni degli artt. 3ed8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

     Articolo 21.

     Nella prima applicazione del presente decreto i termini per le comunicazioni e dichiarazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa scadono nel trentesimo giorno successivo alla Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina dei componenti la Commissione stessa.

     Le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, per le materie contemplate dalle lettere g) ed h) dell'art. 3 fino al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto presidenziale di nomina della Commissione nazionale per le società e la borsa; continuano altresì ad applicarsi, per le materie indicate nelle lettere e) ed f) dell'art. 3, fino a quando non siano state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica le disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa.

     Articolo 22.

     Le disposizioni dell'art. 4 numeri 1), 2) e 3), e degli articoli 7 e 8 si applicano per le assemblee che saranno convocate dopo il 30 settembre 1974.

     Le disposizioni dell'art. 9 si applicano per le obbligazione convertibili in azioni la cui emissione sarà deliberata dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     Le disposizioni dell'art. 4, n. 4), e degli articoli 10, 11 e 12 si applicano a decorrere dagli esercizi sociali che avranno inizio dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     Articolo 23.

     E' riaperto con effetto dal 1° gennaio 1971 e fino ai 31 dicembre 1977 il termine stabilito con l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per il versamento degli accantonamenti e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, di cui al decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251.

     Articolo 24.

     Per sopperire agli oneri connessi agli adempimenti previsti dal presente decreto, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato è stabilito annualmente l'importo dello stanziamento da iscrivere in bilancio.

     All'onere derivante dal presente decreto per l'anno finanziario 1974 valutato in 500 milioni di lire, si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo riguardante provvedimenti legislativi in corso.Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, entro il 31 marzo 1975, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica e per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere, da esprimersi entro il 45° giorno successivo alla richiesta, di una Commissione parlamentare composta da 15 deputati e 15 senatori, nominati entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dai Presidenti delle rispettive assemblee:

     a) disposizioni, e relative norme di attuazione e transitorie, intese a disciplinare, nei confronti delle società le cui azioni sono quotate in borsa, le funzioni di controllo sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze delle scritture contabili e alle norme di legge, mediante attribuzione di tali funzioni, e della relativa certificazione dei bilanci, a società di revisione designate dall'assemblea dei soci fra le società di revisione iscritte in un albo speciale, tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la Borsa e disciplinato in modo da assicurare, anche con la previsione di incompatibilità, la idoneità tecnica delle società di revisione e la loro indipendenza. Potranno essere previsti effetti legali della certificazione. Alle società di revisione sarà attribuito altresì il compito di esprimere parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione, sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni nel caso di fusione e sulla congruità delle valutazioni dei conferimenti in natura. Saranno previste sanzioni penali nei confronti degli amministratori, dirigenti e dipendenti delle società di revisione per il non corretto esercizio delle funzioni;

     b) disposizioni relative al conto dei profitti e delle perdite e alla relazione degli amministratori per le società e gli enti di cui alla lettera a) dell'art. 3 sub art. 1 della presente legge, che svolgono quali attività esclusive o principali l'assunzione di partecipazioni in altre società, la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici o privati o che svolgano altre particolari attività;

     c) disposizioni dirette a coordinare con le attribuzioni della Commissione le norme concernenti la organizzazione e il funzionamento delle borse valori e l'ammissione dei titoli a quotazione, provvedendo a trasferire alla Commissione la titolarità dei poteri e correlative facoltà di decentramento, delle attribuzioni sinora spettanti in materia alle Camere di commercio e alle autorità locali di borsa, dettando le relative norme di attuazione;

     d) disposizioni dirette a coordinare con le forme di controllo ed ispezione previste dal D.L. 8 aprile 1974, n. 95, nel testo risultante dall'art. 1 della presente legge, quelle della legislazione vigente, in modo da evitare, in particolare, duplicazioni ed interferenze con le disposizioni per la difesa del risparmio e l'esercizio della funzione creditizia, nonché quelle relative alle attribuzioni del Ministero delle partecipazioni statali.