§ 34.2.36 - L. 20 ottobre 2006, n. 270.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, recante disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:20/10/2006
Numero:270


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 28 agosto 2006, n. 253, recante disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella [...]


§ 34.2.36 - L. 20 ottobre 2006, n. 270. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, recante disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

(G.U. 27 ottobre 2006, n. 251)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 28 agosto 2006, n. 253, recante disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 AGOSTO 2006, n. 253.

 

     All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «euro 30.000.000» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2006».

     Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

     «Art. 6-bis (Perequazione delle indennità di impiego operativo). - 1. Per il periodo dal 1° settembre 2006 al 31 dicembre 2006, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace, in sostituzione dell'indennità operativa ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'art. 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

     2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 1.352.099».

     All'articolo 9, comma 1, le parole: «euro 219.461.619» sono sostituite dalle seguenti: «euro 220.813.718».

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, a esclusione degli articoli 1 e 3.