§ 34.2.39 - L. 29 marzo 2007, n. 38.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, recante proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:29/03/2007
Numero:38


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 4, recante proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato [...]


§ 34.2.39 - L. 29 marzo 2007, n. 38. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, recante proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali.

(G.U. 31 marzo 2007, n. 76)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 4, recante proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 2007, N. 4

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, al primo periodo, le parole: «la spesa di euro 30.000.000 per l'Afghanistan» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di euro 40.000.000 per l'Afghanistan»;

     al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo»;

     al comma 3, dopo le parole: «incarichi temporanei di consulenza» sono inserite le seguenti: «o specifiche attività» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli incarichi e i contratti di cui al presente comma sono affidati a enti od organismi e stipulati con persone aventi nazionalità dei Paesi in cui si svolgono gli interventi di cui al presente articolo, ovvero di nazionalità italiana, di Paesi dell'Unione europea o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistono le professionalità richieste»;

     dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

     «6-bis. Ai fini dell'organizzazione, nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, della Conferenza internazionale di pace per l'Afghanistan proposta dal Governo italiano, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2007.

     6-ter. In occasione dell'Anno europeo per le pari opportunità è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 50.000 per l'organizzazione a Roma di una Conferenza per le pari opportunità a difesa dei diritti umani delle donne e dei bambini dei territori in cui si svolgono le missioni oggetto del presente decreto»;

     dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

     «8-bis. Nel quadro degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma di euro 100.000 è destinata ad iniziative di sensibilizzazione e formazione della popolazione libanese in relazione al pericolo rappresentato dal munizionamento inesploso, con particolare riferimento al sub-munizionamento anti-persona disperso da bombe a grappolo».

 

     All'articolo 2:

     al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo»;

     al comma 2, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

     «e-bis) al sostegno delle attività didattico-formative nel settore della pubblica istruzione»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Il Ministro degli affari esteri riferisce, entro il 31 dicembre di ogni anno, alle Commissioni parlamentari competenti sulla situazione, i risultati e le prospettive delle attività disposte dal presente articolo con riferimento all'Iraq»;

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Il capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad, nel quadro delle attività di cui al comma 3, assicura il coinvolgimento di tutti i soggetti iracheni interessati nella valutazione delle modalità di realizzazione della missione di cui ai commi 1 e 2»;

     al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, assegnando priorità all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali»;

     al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «incarichi temporanei di consulenza» sono inserite le seguenti: «o specifiche attività» e, al secondo periodo, dopo le parole: «nazionalità italiana» sono inserite le seguenti: «, di Paesi dell'Unione europea»;

     dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

     «14-bis. I programmi del corso di formazione di cui al comma 14 si conformano al diritto umanitario internazionale e ai più recenti sviluppi del diritto penale internazionale, nonchè alle regole di procedura e prova contenute negli statuti dei tribunali penali ad hoc, delle corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale».

 

     All'articolo 3:

     dopo il comma 17 è inserito il seguente:

     «17-bis. Entro il 30 giugno 2007, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa riferiscono alle Commissioni parlamentari competenti circa gli sviluppi relativi al contesto in cui si svolge ciascuna delle missioni di cui ai commi da 1 a 17»;

     al comma 18, le parole da: «alla lingua e alla cultura araba» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alle lingue e alle culture dei Paesi in cui si svolgono le missioni internazionali per la pace a favore del personale impiegato nelle medesime missioni».

 

     All'articolo 4:

     dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

     «8-bis. In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi delle attività di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessità delle funzioni assegnate al personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali in servizio presso il Ministero della difesa, è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 10 milioni da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del predetto personale».

 

     All'articolo 7:

     al comma 1:

     all'alinea, le parole: «1.030 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.050,550 milioni di euro»;

     alla lettera c), le parole: «10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «24,550 milioni di euro»;

     dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

     «c-bis) quanto a 6 milioni di euro mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, a esclusione degli articoli 1 e 2.