Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 31/05/1995 |
Numero: | 206 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti [...] |
§ 98.1.26974 - Legge 31 maggio 1995, n. 206.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia
(G.U. 31 maggio 1995, n. 125)
1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
Allegato Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1 :
al comma 1, capoverso 1, le parole: ", ad integrazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia"," sono soppresse; le parole: "progetti di fognatura e di depurazione delle acque" sono sostituite dalle seguenti: "progetti di massima per la realizzazione di fognature e per la depurazione delle acque"; e le parole: "dall'articolo 5 della
al comma 1, capoverso 2, le parole: "I progetti" sono sostituite dalle seguenti: "I progetti di massima di cui al comma 1"; e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'approvazione costituisce integrazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia", nonché variante agli strumenti urbanistici generali";
al comma 1, capoverso 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "I privati e gli altri soggetti non compresi nel precedente periodo, e più in generale tutti coloro che utilizzano scarichi di natura civile, provvedono a dotarsi di sistemi di trattamento in esecuzione dei progetti di massima di cui al comma 1 del presente articolo e con le modalità e i tempi indicati dai sindaci dei comuni di Venezia e di Chioggia"; e all'ultimo periodo, le parole: ", salvo il rispetto dei regolamenti locali di igiene e sanità" sono sostituite dalle seguenti: ", fatte salve specifiche e motivate prescrizioni integrative da parte delle autorità sanitarie competenti";
al comma 1, dopo il capoverso 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Per le autorizzazioni degli scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali ed alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione di cui al comma 5, rilasciate dal Magistrato alle acque di Venezia previa approvazione dei progetti da parte dei comuni di Venezia e di Chioggia, secondo le rispettive pertinenze territoriali, i canoni, a decorrere dal 1° gennaio 1995, sono versati direttamente ai comuni di Venezia e di Chioggia, per i fini di cui al presente articolo. I canoni di cui sopra saranno rideterminati in base al consumo idrico ed ai criteri che saranno stati definiti dal Magistrato alle acque di Venezia e dai comuni di Venezia e di Chioggia con le modalità di cui all'articolo 5 della
al comma 1, capoverso 5, primo periodo, le parole: "o presentino" sono soppresse e le parole: "30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996"; il secondo periodo è soppresso; al terzo periodo, le parole: "anche alle aziende artigiane produttive" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti" e le parole: "o presentino" sono soppresse.
Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
"Art. 1-bis. 1. Il comma 1 dell'articolo 6 della
"1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo. Sono esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere b) e c), della
2. Al comma 2 dell'articolo 6 della
3. Il comma 3 dell'articolo 6 della
"3. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sugli interventi di cui al comma 1 entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione. Il termine può essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Qualora il parere non venga espresso entro tale termine, si intende reso in senso favorevole".
4. All'articolo 6 della
"5-bis. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere sui progetti delle opere dello Stato nell'ambito territoriale di propria competenza".
5. Il secondo comma dell'articolo 3 della
6. Il primo comma dell'articolo 14 della
"Fino al termine stabilito dall'articolo 5, penultimo comma, della
7. Il secondo comma dell'articolo 14 della
8. All'articolo 3 della
"E' consentito sino al 31 dicembre 1999 il prelievo delle acque di falda ad esclusivo uso irriguo nel litorale delle frazioni di Cavallino Treporti, di Punta Sabbioni e di Sant'Erasmo"".
Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
"Art. 2-bis. 1. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione Veneto, sottopone ad una specifica valutazione di compatibilità ambientale i progetti e le attività di coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi nel sottosuolo del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, al fine di valutare l'incidenza di tali attività e progetti sui fenomeni di subsidenza nella loro effettiva estensione. In attesa dell'espletamento di tale valutazione le attività suddette sono sospese e poste in condizioni di sicurezza. Tali attività potranno iniziare o riprendere solo nel caso in cui tale valutazione, espressa d'intesa tra il Ministro dell'ambiente e la regione Veneto, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda che esse possano contribuire a provocare fenomeni di subsidenza".
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: "30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1995"; e le parole: "ad eccezione del Lido" sono sostituite dalle seguenti: "al Lido";
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della
1-ter. All'articolo 3, comma 1, della
al comma 3, all'alinea, le parole: "è inserito il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti"; al medesimo comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
"2-ter. Per le acquisizioni di immobili ad uso residenziale il comune competente per territorio che le effettua è esentato dall'obbligo dell'autorizzazione prefettizia di cui al
dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
"6-bis. All'articolo 38, comma 5, del
All'articolo 5 :
al comma 1, le parole: "vengono disciplinate con legge regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "sono formate";
dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Lo Stato cede a titolo oneroso ai comuni di Venezia e di Chioggia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i due terzi della sua attuale partecipazione azionaria.
2-ter. La regione adegua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la propria legislazione, prevedendo che il consiglio di amministrazione della società che gestisce l'azienda sia composto da non più di sette membri.
2-quater. All'area del comprensorio denominato "Ex Forte di Brondolo", come individuata dall'articolo 1 della
Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:
"Art. 5-bis. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 della
L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Art. 6. 1. Il comma 3 dell'articolo 2 della
"3. Per il finanziamento delle iniziative riguardanti la realizzazione, da parte del Ministero dell'ambiente, del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino scolante di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'ambiente opera d'intesa con le amministrazioni locali. L'intesa s'intende acquisita trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta".
2. Il comma 4 dell'articolo 2 della
Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
"Art. 6-bis. 1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 3 della
2. Restano validi gli atti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni citate al comma 1".