§ 79.1.89 - L. 26 luglio 2005, n. 152.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.1 disciplina generale
Data:26/07/2005
Numero:152


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge


§ 79.1.89 - L. 26 luglio 2005, n. 152.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile.

(G.U. 30 luglio 2005, n. 176)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2005, N. 90

 

All'articolo 1, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto dei principi comunitari in materia di appalti di forniture».

 

All'articolo 2:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali poteri sono ricompresi quelli concernenti le emergenze ambientali relative alla bonifica e al risana-mento dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione»;

al comma 2, dopo le parole: «del 20 settembre 2004,», sono inserite le seguenti: «che cessa contestualmente dalle sue funzioni,».

 

All'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «30 luglio 1999, n. 303,», sono inserite le seguenti: «fino al limite di dodici unità,»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, nel limite complessivo massimo di euro 200.000 per l'anno 2005 e di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, nel limite massimo di spesa di euro 5.900.000 a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie previste dall'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

 

All'articolo 7, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Con successivo regolamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati modalità, termini e procedure per l'elargizione.

2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato il limite massimo di spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2005 a valere sul Fondo per la protezione civile.

2-ter. Il Fondo per la protezione civile è corrispondentemente incrementato di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».