Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.4 organizzazione |
Data: | 28/05/2004 |
Numero: | 136 |
Sommario |
Art. 1. Validità di contratti di lavoro |
Art. 1 bis. (Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei [...] |
Art. 1 ter. (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). |
Art. 1 quater. (Integrazione delle disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età per il collocamento a riposo). |
Art. 2. Misure relative alla Società Dante Alighieri |
Art. 3. Diritto di opzione per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri |
Art. 3 bis. (Mobilità del personale dirigenziale). |
Art. 3 ter. (Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali). |
Art. 3 quater. (Modifica all'articolo 101 del testo unico sull'ordi- namento degli enti locali). |
Art. 3 quinquies. (Disposizioni relative alla Commissione per le adozioni internazionali). |
Art. 4. Personale di prestito presso il Ministero dell'ambientee della tutela del territorio |
Art. 5. Normative tecniche in materia di costruzioni |
Art. 5 bis. (Integrazione delle disposizioni concernenti i Giochi olimpici invernali di Torino del 2006). |
Art. 6. Modificazioni alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 |
Art. 7. Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica |
Art. 8. Disposizioni relative al Ministero della difesa |
Art. 8 bis. (Disposizioni in materia di quote di riserva per le assunzioni obbligatorie). |
Art. 8 ter. (Disposizioni relative al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca). |
Art. 8 quater. (Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri). |
Art. 8 quinquies. (Attività di ricerca nel campo della protezione civile). |
Art. 8 sexies. (Disposizioni relative all'azienda Policlinico Umberto I di Roma). |
Art. 8 septies. (Contributo una tantum alle aziende colpite dalla siccità nell'annata 1989-1990). |
Art. 8 octies. (Contributo straordinario al Corpo nazionale soccorso alpino). |
Art. 8 nonies. (Norme di interpretazione autentica). |
Art. 8 decies. (Proroga di termine). |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 80.4.171 - D.L. 28 maggio 2004, n. 136. [1]
Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.
(G.U. 28 maggio 2004, n. 124)
Art. 1. Validità di contratti di lavoro
1. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi della convenzione 23 novembre 2000 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
2. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale degli enti pubblici non economici - quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995 - tra l'INPDAP e i soggetti che, pur utilmente collocati in graduatorie di selezione pubblica per contratti di formazione e lavoro di cui al
3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 2 sono a carico degli enti di cui ai medesimi commi, che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato [2].
4. [Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, del
4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [4].
Art. 1 bis. (Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri). [5]
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale militare in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inquadrato nei ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai sensi dell'articolo 34 del
2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato, in ordine di ruolo, nei gradi e con le decorrenze, ai soli effetti giuridici, di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate al presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 9.
3. II personale di cui al comma 2 prende posto in ruolo dopo il personale già promosso ai sensi del
4. Al personale inquadrato per effetto di una delle tabelle di cui al comma 2 non si applicano le rideterminazioni di anzianità eventualmente previste dalle restanti tabelle.
5. Il personale di cui al comma 2, già incluso nelle aliquote ordinarie di avanzamento definite al 31 dicembre 2002, se non ancora valutato, è inquadrato nel grado superiore con riserva di attribuire la relativa decorrenza a conclusione del procedimento di valutazione.
6. Il personale, che per effetto degli inquadramenti di cui al comma 2 consegue il grado superiore, è escluso dalle aliquote di avanzamento definite al 31 dicembre 2003, anche se è stato già valutato e promosso.
7. Per il personale inquadrato nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti ai sensi del comma 2, il periodo di permanenza nel grado è di sei anni.
8. Il personale di cui al comma 2, che si trova nelle condizioni di cui agli articoli 17, commi 3 e 4, e 34, comma 15, del
9. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti, di cui alla tabella D allegata al presente decreto, sono provvisoriamente inquadrati, in ordine di ruolo, nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti senza mantenere l'anzianità maturata nel grado di provenienza. La decorrenza dell'anzianità è attribuita, secondo le modalità di cui all' articolo 19, comma 2, del
10. E' determinata al 31 dicembre 2002 un'aliquota straordinaria per l'avanzamento a scelta al grado di primo maresciallo, in cui sono inclusi i marescialli capi e gradi corrispondenti con anzianità giuridica rideterminata all'anno 1994 dalla tabella C allegata al presente decreto.
11. Per ciascuna Forza armata il numero di promozioni, da attribuire ai sensi del comma 10, è stabilito con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente al ruolo marescialli determinata per l'anno 2002 dalla tabella B allegata al
12. Le promozioni conferite in relazione all'aliquota ordinaria già determinata al 31 dicembre 2002 e alle procedure di avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami relative all'anno 2002 non concorrono a determinare il limite delle promozioni di cui al comma 11.
13. Al personale promosso al grado di primo maresciallo ai sensi dei commi 10, 11 e 12 non si applica la rideterminazione di anzianità di cui alla tabella A allegata al presente decreto.
14. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del
15. Il personale di cui al presente articolo, che alla data del 31 dicembre 2003 non ha compiuto, in tutto o in parte, i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco ovvero i corsi e gli esami di cui all'articolo 16 del
16. Il trattamento economico spettante per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003.
17. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nel grado di primo maresciallo con decorrenza 10 gennaio 2001 lo scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003.
18. A seguito dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, se persistono disallineamenti nel grado ovvero nella qualifica o nell'anzianità di grado ovvero di qualifica tra il personale appartenente ai ruoli ispettori dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile e ai ruoli marescialli delle Forze armate, si provvede senza causare ulteriori disallineamenti, nell'ambito dei provvedimenti in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della
19. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 86.179.610 per l'anno 2004, in euro 41.778.570 per l'anno 2005 e in euro 37.998.830 a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 155, primo periodo, della
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
21. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della
Art. 1 ter. (Modifiche al
1. All'articolo 24 del
a) al comma 7, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli di cui all'articolo 23";
b) il comma 9 è abrogato.
Art. 1 quater. (Integrazione delle disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età per il collocamento a riposo). [7]
1. Al comma 1 dell'articolo 16 del
Le amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti. I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento nè al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico".
Art. 2. Misure relative alla Società Dante Alighieri [8]
1. [Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 20 della
2. In considerazione dell'alto rilievo culturale e dei fini istituzionali della Società Dante Alighieri e della sua comprovata e pluridecennale notorietà, anche in ambito internazionale, la predetta Società è assimilata, nel rispetto della sua struttura e finalità, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui alla sezione H del
3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [11].
Art. 3. Diritto di opzione per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. L'articolo 12, comma 1, lettera c), della
Art. 3 bis. (Mobilità del personale dirigenziale). [12]
1. All'articolo 23, comma 2, del
2. All'articolo 28 del
"7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici comunicano, altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, nonchè alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilità, con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati prevista dall'articolo 23, comma 2, se condo le modalità individuate con circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica".
Art. 3 ter. (Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali). [13]
1. In via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, i segretari comunali e provinciali per i quali sia terminato il quadriennio di disponibilità nell'anno 2002, non ricollocati presso altre amministrazioni, rimangono alle dipendenze dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali sino al passaggio in mobilità, nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.
2. Ai segretari comunali e provinciali per i quali, a decorrere dall'anno 2003, sia terminato il quadriennio di disponibilità si applicano gli articoli 33 e 34 del
3. Per la mobilità volontaria dei segretari comunali e provinciali si applica l'articolo 30 del
Art. 3 quater. (Modifica all'articolo 101 del testo unico sull'ordi- namento degli enti locali). [14]
1. All'articolo 101 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
"2-bis. Durante il periodo in cui il segretario comunale o provinciale è utilizzato in posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilità resta sospeso".
Art. 3 quinquies. (Disposizioni relative alla Commissione per le adozioni internazionali). [15]
1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della
Art. 4. Personale di prestito presso il Ministero dell'ambientee della tutela del territorio
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in relazione alle diversificate e specialistiche esigenze funzionali, può continuare ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
Art. 5. Normative tecniche in materia di costruzioni
1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, secondo un programma di priorità per gli edifici scolastici e sanitari, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonchè alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni. Ai fini dell'emanazione delle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere tecnico del Registro italiano dighe, da inviare entro trenta giorni dalla richiesta [17].
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con le procedure di cui all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al
2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, è consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla
2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del
2-quater. In relazione ai progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, l'accertamento della conformità di detti progetti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 è effettuato entro il 31 dicembre 2021, previa richiesta da parte delle stazioni appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo superiore a 50 milioni di euro e dai comitati tecnici amministrativi istituiti presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche per i lavori di importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, l'accertamento di cui al primo periodo è effettuato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici su richiesta motivata del provveditore interregionale per le opere pubbliche [21].
2-quinquies. In caso di esito positivo, l'accertamento di cui al comma 2-quater produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93 e 94 del
Art. 5 bis. (Integrazione delle disposizioni concernenti i Giochi olimpici invernali di Torino del 2006). [23]
1. Dopo l'articolo 9 della
"Art. 9-bis. - (Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti in corso d'opera per motivi di cui all'articolo 25 della
Art. 6. Modificazioni alla
1. All'articolo 8 della
Art. 7. Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica [26]
[1. In relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della
2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.]
Art. 8. Disposizioni relative al Ministero della difesa [27]
[1. All'articolo 21, comma 1, del
2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il maggior onere derivante dalla previsione, ai sensi del comma 1, del trattamento economico spettante al titolare dell'incarico di cui all'articolo 19, comma 4, del
3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono adottate le disposizioni idonee ad assicurare in via definitiva l'invarianza della spesa.]
Art. 8 bis. (Disposizioni in materia di quote di riserva per le assunzioni obbligatorie). [30]
1. Le riserve di posti previste dalla
Art. 8 ter. (Disposizioni relative al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca). [31]
1. Per l'anno scolastico 2004-2005 il termine del 31 luglio di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del
Art. 8 quater. (Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri). [32]
1. Al
a) all'articolo 102:
1) al primo comma è abrogata la lettera c);
2) dopo il primo comma è inserito il seguente:
"L'amministrazione degli affari esteri può inoltre organizzare un corso di aggiornamento per consiglieri di ambasciata della durata complessiva di almeno tre mesi";
3) al secondo comma, dopo le parole: "I corsi previsti dal primo" sono inserite le seguenti: "e dal secondo";
b) all'articolo 108:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le promozioni al grado di consigliere di ambasciata sono effettuate fra i consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio";
2) il secondo comma è abrogato;
c) all'articolo 110:
1) al primo comma, dopo le parole: "quattro anni" sono inserite le seguenti: ", salva la facoltà dell'amministrazione di disporre l'esecuzione del provvedimento di destinazione entro i sessanta giorni successivi" ed è soppresso l'ultimo periodo;
2) il secondo comma è abrogato;
3) al terzo comma, dopo le parole: "fra sede e sede" sono inserite le seguenti: ", salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere proroghe nella misura massima di trenta giorni per consentire una ordinata gestione dei movimenti";
d) all'articolo 110-bis:
1) al primo comma, le parole: "durante il mese di gennaio di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalità specificamente disciplinate dall'amministrazione medesima"; le parole: "nel corso dello stesso anno" sono soppresse; dopo le parole: "rappresentanza diplomatica" sono inserite le seguenti: "e di capo di consolato generale di I classe";
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"I capi dei consolati generali di I classe sono individuati dal Ministro degli affari esteri fra i funzionari diplomatici che possiedono le qualità più idonee per svolgere l'incarico";
e) all'articolo 173, comma 4, dopo le parole: "per gravi ragioni di salute" sono inserite le seguenti: "o perchè affidati all' altro genitore a seguito di divorzio, annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonchè nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento del matrimonio pronunciati dal giudice straniero anche se non delibati o, in caso di figli naturali legalmente riconosciuti, affidati al genitore non convivente con il dipendente all'estero";
f) all'articolo 190, primo comma, dopo le parole: "di cui ai successivi articoli" sono aggiunte le seguenti: ", anche secondo le modalità di cui al regolamento previsto dall'articolo 31 della
2. All'articolo 17 del
"7-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 102, primo comma, lettera b), e 107, primo comma, lettera a), del
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, salvo la previsione di cui al comma 1, lettera e), non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
4. All'onere finanziario derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), valutato in complessivi euro 199.765 a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8 quinquies. (Attività di ricerca nel campo della protezione civile). [33]
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in relazione a quanto disposto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, tutte le attività convenzionali da porre in essere in materia di protezione civile da parte dei gruppi nazionali di ricerca scientifica sono sottoposte alla preventiva intesa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le convenzioni in atto sono risolte con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed entro i successivi sessanta giorni i presidenti dei gruppi nazionali di ricerca trasmettono al Dipartimento della protezione civile i risultati delle attività svolte, nonchè, ai fini del rimborso, il quadro delle spese effettivamente sostenute.
Art. 8 sexies. (Disposizioni relative all'azienda Policlinico Umberto I di Roma). [34]
1. La successione prevista dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla
Art. 8 septies. (Contributo una tantum alle aziende colpite dalla siccità nell'annata 1989-1990). [35]
1. Il contributo una tantum previsto dall'articolo 2, comma 2, del
2. Al citato articolo 2, comma 2, del
Art. 8 octies. (Contributo straordinario al Corpo nazionale soccorso alpino). [36]
1. Allo scopo di concorrere all'avvio e al perseguimento delle finalità istituzionali del Corpo nazionale soccorso alpino, è attribuito al medesimo un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8 nonies. (Norme di interpretazione autentica). [37]
1. Il punto B.3), lettera b-bis), della tabella di valutazione annessa al
2. L'articolo 1, comma 1, del
Art. 8 decies. (Proroga di termine). [38]
1. Il termine indicato dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto interministeriale 15 luglio 2003, n. 388, è prorogato di sei mesi.
Art. 9. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella A [39]
(art. 1-bis)
RIDETERMINAZIONE DELL’ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO
GRADO RIVESTITO al 1-1-2003 |
DECORRENZA |
INQUADRAMENTO |
DECORRENZA |
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Primo Maresciallo |
Anno 1996 |
Primo maresciallo |
01-09-1995 |
Primo Maresciallo |
Anno 1997 |
Primo maresciallo |
1996 (1) |
Primo Maresciallo |
Anno 1998 |
Primo maresciallo |
1997 (1) |
Primo Maresciallo |
Anno 1999 |
Primo maresciallo |
1998 (1) |
Primo Maresciallo |
Anno 2000 |
Primo maresciallo |
1999 (1) |
Primo Maresciallo |
Anno 2001 |
Primo maresciallo |
2000 (1) |
Primo Maresciallo |
Anno 2002 |
Primo maresciallo |
01-01-2001 |
Primo Maresciallo |
Anno 2003 |
Primo maresciallo |
01-01-2001 |
|
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(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.
Tabella B [40]
(art. 1-bis)
INQUADRAMENTO NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO
GRADO RIVESTITO al 31-12-2002 |
DECORRENZA |
INQUADRAMENTO |
DECORRENZA |
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Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Anno 1999 e precedenti |
Primo maresciallo |
01-01-2001 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2000 |
Primo maresciallo |
01-01-2001 |
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Tabella C [41]
(art. 1-bis)
RIDETERMINAZIONE DELL’ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI
GRADO RIVESTITO al 31-12-2002 |
DECORRENZA |
INQUADRAMENTO |
DECORRENZA |
|
|
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|
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Dal 1º luglio 2000 al 31 dicembre 2000 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Anno 1994 (1) |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Dal 1º gennaio 2001 al 30 dicembre 2001 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Anno 1995 (1) |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Pari al 31 dicembre 2001 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
31-12-1996 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Anno 2002 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
31-12-1997 |
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(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.
Tabella D [42]
(art. 1-bis)
INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI PREVIA VALUTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 1-BIS, COMMA 9
GRADO RIVESTITO al 31-12-2002 |
DECORRENZA |
INQUADRAMENTO |
DECORRENZA |
|
|
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Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 1996 e precedenti |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Anni 1998 (1) - 1999 - 2000 |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 1997 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Anni 1999 (1) - 2000-2001 |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 1998 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Anni 2000 (1) - 2001 |
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(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.
Tabella E [43]
(art. 1-bis)
INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI
GRADO RIVESTITO al 31-12-2002 |
DECORRENZA |
INQUADRAMENTO |
DECORRENZA |
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Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 1999 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
31-12-2001 |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 2000 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Anno 2002 (1) |
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(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.
Tabella F [44]
(art. 1-bis)
RIDETERMINAZIONE DELL’ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO E GRADI CORRISPONDENTI
GRADO RIVESTITO al 31-12-2002 |
DECORRENZA |
INQUADRAMENTO |
DECORRENZA |
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Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 2001 |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 1998 (2) |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti (1) |
Anno 2002 |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 1999 (2) |
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(1) L’inquadramento in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data del 1º settembre 1995.
(2) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.
Tabella G [45]
(art. 1-bis)
INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO E GRADI CORRISPONDENTI
GRADO RIVESTITO al 31-12-2002 |
DECORRENZA |
INQUADRAMENTO |
DECORRENZA |
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Maresciallo e gradi corrispondenti (1) |
Anno 2001 e precedenti |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 2000 (2) |
Maresciallo e gradi corrispondenti (1) |
Anno 2002 |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 2001 (2) |
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(1) L’inquadramento in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data del 1º settembre 1995.
(2) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza
Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.
Art. 1. Validità di contratti di lavoro
1. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi della convenzione 23 novembre 2000 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
2. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale degli enti pubblici non economici - quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995 - tra l'INPDAP e i soggetti che, pur utilmente collocati in graduatorie di selezione pubblica per contratti di formazione e lavoro di cui al
3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 2 sono a carico degli enti di cui ai medesimi commi, che vi provvedono senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, del
Art. 2. Misure relative alla Croce Rossa ed alla Società Dante Alighieri
1. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 20 della
2. In considerazione dell'alto rilievo culturale e dei fini istituzionali della Società Dante Alighieri e della comprovata e pluridecennale notorietà, anche in ambito internazionale, per la predetta Società non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle proprie attività statutarie, nei limiti e alle condizioni di cui al
3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 3. Diritto di opzione per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. L'articolo 12, comma 1, lettera c), della
Art. 4. Personale di prestito presso il Ministero dell'ambientee della tutela del territorio
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in relazione alle diversificate e specialistiche esigenze funzionali, può continuare ad avvalersi, nei limiti delle competenti risorse di bilancio, di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
Art. 5. Normative tecniche in materia di costruzioni
1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonchè alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con le procedure di cui all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con
Art. 6. Modificazioni alla
1. All'articolo 8 della
Art. 7. Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica
1. In relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della
2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.
Art. 8. Disposizioni relative al Ministero della difesa
1. All'articolo 21, comma 1, del
2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il maggior onere derivante dalla previsione, ai sensi del comma 1, del trattamento economico spettante al titolare dell'incarico di cui all'articolo 19, comma 4, del
3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono adottate le disposizioni idonee ad assicurare in via definitiva l'invarianza della spesa.
Art. 9. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[3] Comma soppresso dalla L. di conversione.
[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[5] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[6] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[7] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[8] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[9] Comma soppresso dalla L. di conversione.
[10] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[11] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[12] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[13] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[14] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[15] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[18] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[19] Comma inserito dall'art. 14 undevicies del
[20] Comma aggiunto dall'art. 10 del
[21] Comma aggiunto dall'art. 10 del
[22] Comma aggiunto dall'art. 10 del
[23] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[24] La Corte costituzionale, con sentenza 7 ottobre 2005, n. 378, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[25] Capoverso così modificato dalla L. di conversione.
[26] Articolo abrogato dall'art. 17 del
[27] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[28] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[29] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[30] Articolo inserito dalla L. di conversione. La Corte costituzionale, con sentenza 11 maggio 2006, n. 190, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui si riferisce alle procedure per il conferimento degli incarichi di presidenza, e l'illegittimità costituzionale della parte residua del presente articolo.
[31] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[32] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[33] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[34] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[35] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[36] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[37] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[38] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[39] Tabella aggiunta dalla L. di conversione.
[40] Tabella aggiunta dalla L. di conversione.
[41] Tabella aggiunta dalla L. di conversione.
[42] Tabella aggiunta dalla L. di conversione.
[43] Tabella aggiunta dalla L. di conversione.
[44] Tabella aggiunta dalla L. di conversione.
[45] Tabella aggiunta dalla L. di conversione.