Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.7 risorse idriche |
Data: | 27/11/2001 |
Numero: | 28 |
§ 4.7.7 – L.R. 27 novembre 2001, n. 28.
Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d’acqua.
(B.U. 5 dicembre 2001, n. 49).
Art. 1. [1]
1. In attuazione del
2. Per le finalità di cui al comma 1, le Autorità concedenti provvedono al censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico e per tutti i corpi idrici del territorio regionale, con revisione delle concessioni in essere per ottemperare al rilascio di cui al comma predetto, disponendo anche prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone di concessione.
3. In attuazione del comma 3 dell’articolo 1 del
4. In via transitoria, in attesa delle determinazioni dell’Autorità di bacino competente, di cui all’articolo 3 della
5. Deve comunque essere garantita la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
Art. 1 bis. [2]
1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo 2003, emana un regolamento al fine di disciplinare specifiche portate di rilascio relative alle utilizzazioni su corpi idrici per i quali vi siano particolari esigenze di portate che possono essere fissate in deroga al parametro previsto dal comma 4 dell’articolo 1.
1 bis. La Regione promuove le attività di misura e di monitoraggio per la determinazione dei valori del deflusso minimo vitale, al fine della redazione del Piano previsto dall’articolo 44 del
Art. 1 ter. [4]
1. Al fine di consentire l’efficace applicazione della presente legge, la Regione promuove misure di ammodernamento delle infrastrutture pubbliche irrigue per incentivare la riduzione del consumo d’acqua.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per la realizzazione e l'ammodernamento di opere pubbliche di irrigazione e per la trasformazione degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione [5].
2 bis. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti pluriennali a riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi [6].
2 ter. Al fine di consentire ai Consorzi di bonifica operanti sul territorio regionale di stipulare i mutui di cui al comma 2 bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie nei limiti dei finanziamenti [7].
[1] Articolo abrogato dall'art. 65 della
[2] Articolo aggiunto dall’art. 26 della
[3] Comma aggiunto dall’art. 12 della
[4] Articolo aggiunto dall’art. 26 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 7 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 6 della