§ 2.2.136 – L.R. 13 agosto 2002, n. 20.
Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:13/08/2002
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Obiettivi, campo di applicazione e oggetto).
Art. 2.  (Sistema di classificazione del personale regionale).
Art. 3.  (Inquadramento di personale presso l’Amministrazione regionale).
Art. 4.  (Procedure della contrattazione integrativa dell’Ente Regione).
Art. 5.  (Dotazione organica).
Art. 6.  (Disposizioni urgenti in materia di personale).
Art. 7.  (Modifiche alla legge regionale 53/1981).
Art. 8.  (Modifiche alla legge regionale 18/1996).
Art. 9.  (Disposizioni in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali).
Art. 10.  (Modifiche alle leggi regionali 13/1998 e 2/2001 concernenti l’AReRaN).
Art. 11.  (Inquadramenti di personale assunto a tempo determinato).
Art. 12.  (Assunzioni a termine).
Art. 13.  (Personale dell’ARPA).
Art. 14.  (Modificazioni all’articolo 41 quater della legge regionale 49/1996 in materia di responsabili e coordinatori del Servizio sociale dei Comuni).
Art. 15.  (Personale appartenente a particolari categorie negli enti pubblici non economici).
Art. 16.  (Reinquadramento di personale transitato nei ruoli regionali ai sensi del DPR 839/1979).
Art. 17.  (Riduzione delle posizioni economiche in sede di contrattazione collettiva regionale).
Art. 18.  (Norme finali).
Art. 19.  (Differimento dell’efficacia di disposizioni).
Art. 20.  (Norme finanziarie).


§ 2.2.136 – L.R. 13 agosto 2002, n. 20.

Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale.

(B.U. 16 agosto 2002, n. 33 – S.S. n. 16).

 

Art. 1. (Obiettivi, campo di applicazione e oggetto).

     1. La presente legge ridefinisce, in un’ottica di ampia delegificazione, il sistema delle fonti in materia di organizzazione degli uffici e personale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, apportando le necessarie modificazioni alle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53, e 27 marzo 1996, n. 18, e introduce, altresì, sin d’ora, onde garantire la necessaria continuità dell’azione amministrativa e il regolare funzionamento degli uffici, un nuovo sistema di classificazione del personale da definirsi compiutamente in sede di contrattazione collettiva.

 

     Art. 2. (Sistema di classificazione del personale regionale).

     1. Per la prima attuazione del sistema di classificazione di cui all’articolo 1 sono istituite, per il personale regionale non dirigente, quattro categorie denominate A, B, C e D, articolate in posizioni economiche interne; per il personale dirigente è istituita un’unica categoria.

     2. Il personale regionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è provvisoriamente collocato nelle categorie e nelle posizioni economiche interne previste dall’allegato A alla presente legge.

     Detta collocazione è automaticamente aggiornata in relazione agli esiti delle procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge regionale 27 marzo 2002, n. 10.

     3. In esito a quanto disposto al comma 2, al personale regionale è provvisoriamente attribuito, quale trattamento economico tabellare, quello previsto dall’allegato B alla presente legge.

     4. La collocazione del personale regionale nelle posizioni economiche, operata ai sensi del comma 2, viene adeguata agli esiti della contrattazione collettiva riferita al biennio 2000-2001 nell’ambito della categoria attribuita ai sensi del medesimo comma 2. Qualora la definizione di detto biennio dovesse comportare l’attribuzione di trattamenti economici tabellari che non trovano riscontro tra quelli di cui all’allegato B, il personale è collocato, nella posizione economica avente il trattamento economico tabellare più prossimo individuato per difetto, comunque non inferiore a quella attribuita ai sensi del comma 2; l’eventuale differenza è attribuita al maturato economico in godimento in modo che il trattamento tabellare corrisponda a quello della posizione economica in cui il personale è collocato.

     5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana le direttive per la definitiva collocazione, in sede di contrattazione integrativa di ente, del personale regionale nel nuovo sistema di classificazione; in tale sede può essere ridisciplinato, relativamente ai criteri e alle modalità, l’istituto economico di cui all’articolo 18, comma 1, della legge regionale 10/2002, con la salvaguardia delle decorrenze ivi previste.

     6. In relazione alla nuova collocazione del personale regionale di cui al presente articolo, il personale medesimo può continuare a esercitare, negli stessi termini e modalità, funzioni precedentemente attribuite sulla base della qualifica rivestita prima dell’entrata in vigore della presente legge, sino alla modifica delle relative discipline.

     7. [In attesa della nuova disciplina in materia di mansioni conseguente all’ordinamento professionale introdotto con la presente legge, i dipendenti regionali delle categorie A, B, C e D possono continuare a svolgere le mansioni previste per i profili professionali delle qualifiche di provenienza; il personale con mansioni di autista, proveniente dalle qualifiche di agente tecnico e coadiutore, può continuare a svolgere dette mansioni anche indipendentemente dagli esiti delle procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge regionale 10/2002 e dal conseguente aggiornamento della collocazione del personale ai sensi del comma 2] [1].

 

     Art. 3. (Inquadramento di personale presso l’Amministrazione regionale).

     1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in posizione di comando alla Regione ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 53/1981, dell’articolo 10 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, degli articoli 4 e 5 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, dell’articolo 198 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall’articolo 21 della legge regionale 10/2002, dell’articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, e dell’articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8, può essere inquadrato, nel limite massimo di venticinque unità e previo assenso dell’Amministrazione di appartenenza, nella qualifica corrispondente alla qualifica, al livello o alla categoria formalmente rivestiti presso l’ente di provenienza, secondo le equiparazioni di cui alla seguente tabella:

 

Ente di provenienza [2]

Qualifica, livello o categoria

Qualifica equiparata

Provincia di Trieste

VI

Segretario

Provincia di Udine

V

Coadiutore

Provincia di Udine

VI

Segretario

Comune di Trieste

VI

Segretario

Comune di Udine

VIII

Consigliere

Comune di Pordenone

VI

Segretario

Comune di Codroipo

VIII

Consigliere

Comune di Gorizia

Dirigente

Dirigente

Comune di Monfalcone

V

Coadiutore

Comune di Muggia

VII

Consigliere

Comune di S. Dorligo della Valle

VI

Segretario

Comune di Duino Aurisina

VII

Consigliere

Comune di Bagno a Ripoli

C1

Segretario

Consorzio Cellina Meduna

VI

fascia funzionale Segretario

Azienda ospedaliera “Ospedali riuniti di Trieste”

Categoria B

Coadiutore

Azienda per i servizi sanitari n. 2 “Isontina”

Collaboratore professionale sanitario Assistente sanitario

Consigliere

Azienda per i servizi sanitari n. 6 “Friuli occidentale”

Dirigente veterinario - II livello

Dirigente

Azienda per i servizi sanitari n. 5 “Bassa friulana”

Dirigente amministrativo

Dirigente

Azienda per i servizi sanitari n. 3 “Alto Friuli”

Collaboratore amministrativo professionale

Consigliere

ARPA- F.V.G.

Collaboratore amministrativo professionale

Consigliere

Assistente amministrativo cat. C

Segretario

Ministero dell’economia e delle finanze

C1

Consigliere

B3

Segretario

B2

Coadiutore

Ministero dell’istruzione, università e ricerca

7° livello

Consigliere

 

     2. Il personale in servizio presso la Regione, alla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro a tempo indeterminato del Settore commercio, ai sensi dell’articolo 40, commi 10 e 10 bis, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale nel numero massimo di quattro unità, secondo le seguenti equiparazioni:

 

Livelli C.C.N.L. Settore commercio

Qualifiche ruolo unico regionale

1° e 2° livello

Segretario

3° livello

Coadiutore

 

     3. L’inquadramento di cui ai commi 1 e 2 è disposto a domanda dell’interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto dalla data medesima.

     4. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 conserva l’anzianità giuridica maturata nelle qualifiche o livelli o categorie rivestiti presso l’ente di provenienza. Al personale inquadrato ai sensi del comma 2 è riconosciuta l’anzianità giuridica maturata nei rispettivi livelli a decorrere dalla data di subentro della Regione nei relativi contratti ovvero dalla data di inizio servizio presso la Regione medesima.

     5. Al personale inquadrato ai sensi del comma 1 spetta, alla data dell’inquadramento, il trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento; nel caso in cui il trattamento economico complessivo annuo in godimento presso l’ente di provenienza alla data di inquadramento, con esclusione di indennità o compensi comunque denominati connessi a funzioni ed incarichi attribuiti ovvero a prestazioni svolte presso l’ente di provenienza, nonché di indennità connesse all’esclusività del rapporto di lavoro con l’ente di provenienza medesimo, sia superiore al trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento, la differenza viene conservata a titolo

di maturato economico, tenuto conto di quanto disposto al comma 7.

     6. Al personale inquadrato ai sensi del comma 2 spetta, alla data dell’inquadramento, il trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento; nel caso in cui il trattamento economico complessivo annuo in godimento alla data di inquadramento sia superiore al trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento, la differenza viene conservata a titolo di maturato economico, tenuto conto di quanto disposto al comma 7.

     7. Per il biennio contrattuale in corso alla data di inquadramento il personale di cui ai commi 1 e 2 non può cumulare i benefici contrattuali spettanti, rispettivamente, presso l’ente di provenienza e in base al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore commercio, con i benefici contrattuali spettanti presso la Regione. In ogni caso è garantito il trattamento economico contrattuale di miglior favore.

     8. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 52/1980, e successive modifiche, e dell’articolo 9 della legge regionale 8/2000, e successive modifiche, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale; l’inquadramento si consegue nell’ambito di procedure selettive pubbliche per esami, nei limiti dei posti riservati al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ovvero in servizio ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell’occupazione) [3].

     9. [4].

     10. [5].

     11. In relazione agli inquadramenti di cui al presente articolo la Giunta regionale provvede al conseguente adeguamento dell’organico del ruolo unico regionale.

 

     Art. 4. (Procedure della contrattazione integrativa dell’Ente Regione).

     1. L’Amministrazione regionale istituisce, ai fini della contrattazione integrativa di ente, una delegazione di parte pubblica, composta da dirigenti dell'Amministrazione medesima, di cui uno con funzioni di presidente, e costituita con decreto del Presidente della Regione; della delegazione fa parte un membro designato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale [6].

     2. La contrattazione integrativa di ente ha luogo nel rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati al riguardo dalla Giunta regionale.

     3. [I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di ente sono quelli maggiormente rappresentativi, nell’ambito dell’Amministrazione regionale, ai sensi dell’articolo 16, comma 7, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13] [7].

     4. [Il contratto integrativo di ente ha durata quadriennale e conserva la sua efficacia sino alla stipulazione del contratto successivo] [8].

     5. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa di ente con i vincoli di bilancio è effettuato in via esclusiva dalla Direzione centrale competente in materia di bilancio [9].

     6. Entro quindici giorni dalla conclusione delle trattative l’ipotesi di contratto integrativo di ente, corredata di apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria, è inviata alla Direzione centrale competente in materia di bilancio. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, la Giunta regionale autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. Qualora siano formulati rilievi, le parti si incontrano entro i successivi quindici giorni [10].

     7. [Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale è trasmesso all’Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN), con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. Il contratto integrativo di ente non può essere in contrasto con le disposizioni risultanti dal contratto collettivo regionale] [11].

     8. [L’Amministrazione regionale individua, secondo le procedure previste dal proprio ordinamento, le risorse finanziarie da destinarsi alla contrattazione integrativa di ente nell’ambito dei rispettivi strumenti annuali e pluriennali di bilancio. Le eventuali economie conseguite nella gestione del personale regionale sono destinate alle stesse finalità di cui al presente comma per gli esercizi successivi] [12].

 

     Art. 5. (Dotazione organica).

     1. In attesa di dare attuazione al disposto di cui all’articolo 10 della legge regionale 53/1981, come sostituito dall’articolo 7, comma 1, il personale regionale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito nei profili professionali di cui all’allegato C alla presente legge, in coerenza alle mansioni previste per il profilo professionale di provenienza, e sulla base delle corrispondenze individuate con decreto del Direttore regionale dell’organizzazione e del personale, previa informativa alle organizzazioni sindacali.

     2. A conclusione delle procedure di mobilità verticale interna e di inquadramento nel ruolo unico regionale di cui alla legge regionale 10/2002 e di cui agli articoli 3 e 11, la Giunta regionale provvede alla rideterminazione dell’organico del ruolo unico regionale con una riduzione pari ad almeno il quindici per cento.

     3. In attesa della disciplina di cui all’articolo 10, comma 2, della legge regionale 53/1981, come sostituito dall’articolo 7, comma 1, per i dipendenti regionali, ai fini del cambiamento di profilo professionale, continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. (Disposizioni urgenti in materia di personale).

     1. [A fronte di particolari esigenze connesse al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all’articolo 47, comma 2, lettere d) ed e), della legge regionale 18/1996, e fermo restando il disposto di cui all’articolo 10 della legge regionale 31/1997, l’Amministrazione regionale può disporre il comando di personale di altre pubbliche amministrazioni avente qualifica corrispondente a quella di dirigente nel ruolo unico regionale. Il comando è disposto per non più di cinque unità anche in deroga ai limiti temporali e numerici di cui all’articolo 45 della legge regionale 53/1981] [13].

     2. Il personale regionale che, in esito all’esecuzione di pronunce giurisdizionali aventi ad oggetto gli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, risulti quale avente diritto alla partecipazione ai succitati scrutini per merito comparativo, ovvero risulti quale avente diritto per una diversa decorrenza, ovvero per l’accesso ad una diversa qualifica funzionale, ovvero ad un diverso profilo professionale, è scrutinato ora per allora e, se utilmente collocato in graduatoria, viene inquadrato nella qualifica superiore anche in soprannumero.

     3. L’individuazione degli aventi diritto viene effettuata con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei criteri per la formazione degli elenchi nominativi del personale in possesso dei requisiti già adottati dal Consiglio di amministrazione del personale nella tornata di riferimento.

     4. La valutazione dei titoli e l’attribuzione dei relativi punteggi viene effettuata da una Commissione giudicatrice nominata con decreto del Direttore regionale dell’organizzazione e del personale, sulla base dei criteri per la valutazione dei titoli valutabili già adottati dal Consiglio di amministrazione del personale nella tornata di riferimento.

     5. Per quel che attiene alla composizione della Commissione giudicatrice di cui al comma 4, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 18.

     6. I lavori della Commissione giudicatrice vengono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

     Con la medesima deliberazione viene dichiarato utilmente collocato in graduatoria, con diritto all’inquadramento nella qualifica superiore, anche in soprannumero, il personale che abbia conseguito un punteggio superiore a quello conseguito dai candidati già dichiarati vincitori nella tornata di riferimento, per la medesima qualifica funzionale e il medesimo profilo professionale.

     7. Qualora il personale scrutinato ora per allora ai sensi del comma 2 consegua un punteggio pari a quello dell’ultimo dei candidati già dichiarati vincitori nella tornata di riferimento, per la medesima qualifica funzionale e il medesimo profilo professionale, viene considerato utilmente collocato in graduatoria, con diritto all’inquadramento nella qualifica superiore, anche in soprannumero, se in possesso di una maggiore anzianità nella qualifica di appartenenza, a parità di questa di una maggiore anzianità complessiva di servizio, a parità di questa di un maggiore punteggio della relazione e quindi in relazione all’età.

     8. I posti eventualmente conferiti in soprannumero sono riassorbiti in relazione al progressivo verificarsi della relativa disponibilità nell’organico del ruolo unico regionale.

     9. Al personale inquadrato nella qualifica superiore ai sensi dei commi da 2 a 8, il cui inquadramento è disposto a tutti gli effetti dalla data di decorrenza dello scrutinio, il beneficio economico di cui all’articolo 25, comma 3, ultimo periodo, della legge regionale 18/1996 viene attribuito con decorrenza ed effetto dalla data del passaggio alla qualifica superiore e determinato con riferimento alla tabella B allegata alla legge regionale 53/1981, successivamente modificata, vigente alla data del passaggio; al personale medesimo viene attribuito il salario individuale di anzianità in corso di maturazione alla data di conseguimento della qualifica superiore con decorrenza ed effetto dal giorno successivo a quello di compimento del relativo biennio, rapportando i relativi importi annui lordi, individuati con riferimento alla tabella C allegata alla legge regionale 53/1981, successivamente modificata, vigente alla data di maturazione, al numero dei mesi interi o frazioni superiori a quindici giorni, computate come mese intero, di effettivo servizio maturati rispettivamente nella qualifica di provenienza e nella nuova qualifica conseguita, detratti gli eventuali scatti anticipati per nascita o adozione di figli; al personale medesimo viene applicato l’articolo 23 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, con riferimento alle decorrenze ivi previste.

     10. All’articolo 29, comma 3, primo periodo, della legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall’articolo 6, comma 4, della legge regionale 10/2002, dopo le parole “sul Bollettino Ufficiale della Regione” sono aggiunte le parole

     (Omissis).

     11. All’articolo 198 della legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall’articolo 21, comma 2, della legge regionale 10/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 le parole “, con qualifica funzionale non inferiore a segretario” sono abrogate;

     b) al comma 2 le parole “, con qualifica funzionale non inferiore a segretario” sono abrogate;

     c) al comma 5 il secondo periodo è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     d) al comma 9 dopo le parole “di struttura;” le parole da “al personale” a “di struttura” sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

     12. [All’articolo 2, comma 1, della legge regionale 31/1997, come da ultimo sostituito dall’articolo 19, comma 1, della legge regionale 10/2002, dopo le parole “non inferiore a sette anni” sono aggiunte le parole

     (Omissis)] [14].

     13. L’articolo 1 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, come da ultimo sostituito dall’articolo 14, comma 18, della legge regionale 10/2002, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     14. All’articolo 9 della legge regionale 10/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 3 le parole “e sulla valutazione, preventiva e successiva, di cui all’articolo 13, commi 1 e 5” sono sostituite dalle parole

     (Omissis);

     b) al comma 5, lettera b), dopo le parole “qualora non richiesto quale requisito” sono aggiunte le parole

     (Omissis);

     c) al comma 5, lettera g), dopo le parole “al profilo professionale medesimo” sono aggiunte le parole

     (Omissis);

     d) al comma 15 le parole “e abbiano superato il periodo di prova di cui all’articolo 13” sono abrogate;

     e) al comma 17 il secondo periodo è abrogato;

     f) al comma 22 le parole “e al superamento del periodo di prova di cui all’articolo 13” sono abrogate.

     15. All’articolo 11 della legge regionale 10/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 4, lettera b), numero 2), sono aggiunte le seguenti parole:

     (Omissis);

     b) al comma 10 le parole “ed è subordinata al superamento del periodo di prova di cui all’articolo 13”

     sono abrogate.

     16. All’articolo 12, comma 2, della legge regionale 10/2002, il secondo periodo è abrogato.

     17. All’articolo 13 della legge regionale 10/2002 il comma 5 è abrogato.

     18. All’articolo 15, comma 4, della legge regionale 10/2002, le parole “ai commi 1 e 2” sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

     19. Le disposizioni di cui all’articolo 10 della legge regionale 10/2002 trovano applicazione anche nei confronti del personale del ruolo unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti aver svolto, sulla base di un provvedimento formale dell’Amministrazione regionale, per un periodo anche non continuativo di almeno due anni, purché l’interruzione non sia superiore a trenta giorni, le funzioni di sostituto del dirigente di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, a fronte di effettiva vacanza dell’incarico e che alla medesima data continui a svolgere le predette funzioni.

     20. Per il personale di cui al comma 19, la domanda di cui all’articolo 10, comma 2, della legge regionale 10/2002 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     21. All’articolo 68, comma 2, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, le parole “dieci unità” sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

     22. All’articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come modificato dall’articolo 7, comma 41, della legge regionale 23/2001, le parole “con qualifica non inferiore a segretario” sono abrogate.

     23. Con esclusivo riferimento alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, gli interessati sono invitati a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro entro un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

     24. In caso di mancato rispetto, senza giustificato motivo, del termine di cui al comma 23, il Direttore regionale dell’organizzazione e del personale pronuncia la decadenza dell’interessato all’assunzione.

     25. Le Commissioni esaminatrici per la selezione relativa alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori collocati nelle liste di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono composte da dipendenti regionali con qualifica funzionale non inferiore a quella d’accesso e con anzianità di almeno cinque anni nella qualifica medesima.

     26. L’esito della selezione di cui al comma 25 è approvato con decreto del Direttore regionale dell’organizzazione e del personale.

     27. In relazione all’inquadramento di personale nel ruolo unico regionale o presso gli Enti locali della regione nell’ambito del trasferimento di funzioni dallo Stato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la determinazione delle equiparazioni tra le qualifiche e categorie rivestite dal personale medesimo presso l’ente di provenienza e quelle dell’ente di destinazione, nonché del trattamento giuridico ed economico avviene con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.

     28. [Al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal contratto nazionale collettivo per dirigenti di aziende industriali, di cui all’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, si applicano, con riferimento agli istituti premiali, le disposizioni previste per il personale del ruolo unico regionale con qualifica di dirigente] [15].

 

     Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 53/1981).

     1. L’articolo 10 della legge regionale 53/1981, come modificato dall’articolo 5, primo comma, della legge regionale 54/1983, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. [L’articolo 11 della legge regionale 53/1981, come modificato dall’articolo 5, secondo comma, della legge regionale 54/1983, è sostituito dal seguente:

     (Omissis)] [16].

     3. [L’articolo 12 della legge regionale 53/1981, come modificato dall’articolo 5, secondo comma, della legge regionale 54/1983, è sostituito dal seguente:

     (Omissis)] [17].

     4. [L’articolo 13 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall’articolo 24, comma 1, della legge regionale 17/1992, è sostituito dal seguente:

     (Omissis)] [18].

     5. [L’articolo 14 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall’articolo 25, comma 1, della legge regionale 17/1992, è sostituito dal seguente:

     (Omissis)] [19].

     6. Gli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 53/1981 sono abrogati.

 

     Art. 8. (Modifiche alla legge regionale 18/1996).

     1. All’articolo 3 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 10/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) al comma 1 ter la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. L’articolo 4 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall’articolo 6, comma 3, della legge regionale 10/2002, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. [All’articolo 11 della legge regionale 18/1996, il comma 3 è abrogato] [20].

     4. [L’articolo 14 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:

     (Omissis)] [21].

     5. [L’articolo 15 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:

     (Omissis)] [22].

     6. [L’articolo 16 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:

     (Omissis)] [23].

     7. [L’articolo 17 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:

     (Omissis)] [24].

     8. [L’articolo 18 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:

     (Omissis)] [25].

     9. Dopo l’articolo 18 della legge regionale 18/1996 è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

     10. L’articolo 19 della legge regionale 18/1996 e l’articolo 19 bis della medesima legge regionale 18/1996, come aggiunto dall’articolo 46, comma 1, della legge regionale 31/1997, sono abrogati.

     11. [All’articolo 22 della legge regionale 18/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     b) al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     c) al comma 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     d) al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     e) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     (Omissis)] [26].

     12. [All’articolo 35, comma 1, della legge regionale 18/1996, dopo le parole “è composto da” sono aggiunte le parole

     (Omissis)] [27].

 

     Art. 9. (Disposizioni in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali).

     1. All’articolo 47 della legge regionale 18/1996, come da ultimo sostituito dall’articolo 7, comma 1, della legge regionale 10/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2, lettera a), le parole “, Direttore di Ente regionale” sono abrogate;

     b) al comma 3 le parole “o struttura ad essa equiparata o” sono sostituite dalle parole

     (Omissis);

     c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Dopo l’articolo 47 della legge regionale 18/1996, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     3. [L’articolo 48 della legge regionale 18/1996, come da ultimo sostituito dall’articolo 7, comma 2, della legge regionale 10/2002, è sostituito dal seguente:

     (Omissis)] [28].

     4. [Dopo l’articolo 48 della legge regionale 18/1996, è aggiunto il seguente:

     (Omissis)] [29].

     5. L’articolo 49 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall’articolo 7, comma 4, della legge regionale 10/2002, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     6. [All’articolo 8 della legge regionale 10/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 la parola “quattro” è sostituita dalla parola

     (Omissis);

     b) al comma 2 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     c) al comma 2 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     d) al comma 2 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     e) al comma 2 la lettera d) è abrogata;

     f) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     g) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     h) al comma 5 le parole “di cui all’articolo 49, comma 3, della legge regionale 18/1996” sono sostituite dalle parole

     (Omissis);

     i) al comma 6 dopo le parole “fattispecie verificatesi successivamente alla data di entrata in vigore di quest’ultima,” sono aggiunte le parole

     (Omissis)] [30].

     7. [All’articolo 100, comma 3, della legge regionale 18/1996, dopo le parole “comma 1” sono aggiunte le parole

     (Omissis)] [31].

     8. [Ai fini dell’applicazione del disposto di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 100 della legge regionale 18/1996, l’ammontare del maturato di cui all’articolo 140 della legge regionale 53/1981 è calcolato, nel caso degli incarichi di cui all’articolo 47 bis della legge regionale 18/1996, computando come indennità teoricamente spettante un importo della retribuzione onnicomprensiva attribuita al titolare dell’incarico pari alla percentuale esistente tra retribuzione complessivamente spettante e indennità di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del contratto collettivo di lavoro relativo ai bienni economici 1994-1995 e 1996-1997, area dirigenziale e, rispettivamente per i dirigenti di cui all’articolo 8, commi 3 e 4, della legge regionale 10/2002, computando l’indennità senza le riduzioni ivi previste. Per gli incarichi di cui all’articolo 48, comma 5, della legge regionale 18/1996, l’ammontare del maturato è calcolato computando come indennità teoricamente spettante un importo della retribuzione onnicomprensiva attribuita al titolare dell’incarico pari alla percentuale esistente tra retribuzione complessivamente spettante e indennità attribuite, nel tempo, dal contratto collettivo di lavoro] [32].

     9. Gli incarichi di Direttore regionale già conferiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono confermati, con applicazione della disciplina giuridica ed economica in godimento, sino alla loro naturale scadenza. Detti incarichi possono cessare prima di detta scadenza per accordo tra le parti, da raggiungersi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, volto alla stipula di un contratto di diritto privato, ai sensi del disposto di cui all’articolo 47 bis della legge regionale 18/1996, come introdotto dal comma 2, ovvero al verificarsi di una delle condizioni risolutive di diritto di cui al comma 6 del medesimo articolo 47 bis. Si intendono altresì confermati, salva diversa determinazione della Giunta regionale, sino alla loro naturale scadenza, gli incarichi di sostituto di Direttore regionale, nonché quelli di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996 e gli incarichi sostitutori di cui all’articolo 49 della legge regionale 18/1996, già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora gli incarichi di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, siano conferiti con contratto di diritto privato, i medesimi si intendono confermati sino alla loro naturale scadenza ovvero sino al verificarsi di una delle condizioni risolutive di cui all’articolo 48, comma 8, della legge regionale 18/1996, come sostituito dal comma 3.

     10. In sede di prima applicazione del disposto di cui all’articolo 47 bis della legge regionale 18/1996, come introdotto dal comma 2, ai fini della determinazione dell’anzianità di cui al comma 2 del medesimo articolo 47 bis, è calcolata anche quella maturata nella qualifica di dirigente. In sede di prima applicazione del disposto di cui all’articolo 49 della legge regionale 18/1996, come sostituito dal comma 5, l’individuazione dei sostituti nell’ambito della categoria D è operata con riferimento al personale proveniente dalla qualifica di funzionario e al personale proveniente dalla qualifica di consigliere equiparato ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31/1997, come modificato dall’articolo 6, comma 12; in sede di contrattazione collettiva sono individuate le posizioni interne alla categoria D cui attribuire l’incarico sostitutorio.

 

     Art. 10. (Modifiche alle leggi regionali 13/1998 e 2/2001 concernenti l’AReRaN). [33]

     [1. All’articolo 128 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come da ultimo modificato dall’articolo 5, comma 6, della legge regionale 10/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     (Omissis);

     b) al comma 8 dopo la parola “Ove” sono aggiunte le parole

     (Omissis);

     c) al comma 9 bis le parole “per un periodo non superiore a tre anni dall’entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle parole (omissis); dopo le parole “di cui all’articolo 127” sono aggiunte le parole

     (Omissis).

     2. All’articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 12, quarto periodo, dopo le parole “con riconoscimento dell’anzianità di servizio” sono aggiunte le parole

     (Omissis);

     b) al comma 15 le parole “maturato un’anzianità di servizio con qualifica di dirigente, presso una struttura pubblica o privata, di almeno cinque anni” sono sostituite dalle parole

     (Omissis).]

 

     Art. 11. (Inquadramenti di personale assunto a tempo determinato).

     1. Il personale assunto mediante procedure selettive pubbliche, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 31/1997 e dell’articolo 18, comma 6, della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale nella categoria e posizione economica attribuite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, purché in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data di inquadramento.

     2. [34].

     3. L’inquadramento è disposto, a domanda dell’interessato da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell’ambito delle procedure di inquadramento del personale di cui all’articolo 14, comma 1, della legge regionale 10/2002. L’inquadramento ha effetto a decorrere dall’1 gennaio 2003.

     4. Nelle more dell’espletamento delle procedure di inquadramento, i contratti di lavoro a tempo determinato sono prorogati, alla scadenza, sino alla data di esecutività del provvedimento di inquadramento.

     5. Ai dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 è riconosciuto, sino all’inquadramento, il medesimo trattamento giuridico ed economico dei dipendenti del ruolo unico regionale.

     6. Al personale inquadrato è attribuito il trattamento economico previsto per la rispettiva categoria e posizione economica di inquadramento. E’ riconosciuto per intero, ai fini economici, il servizio prestato in modo continuativo precedentemente all’inquadramento in ruolo; detto servizio, qualora prestato nella qualifica e categoria corrispondenti alla categoria di inquadramento, è valutato per metà ai fini giuridici con effetto dalla data del decreto di inquadramento.

     7. All’articolo 14 della legge regionale 10/2002, il comma 5 è abrogato.

     8. In relazione agli inquadramenti di cui al comma 1 e di cui all’articolo 14, comma 1, della legge regionale 10/2002, la Giunta regionale provvede al conseguente adeguamento dell’organico del ruolo unico regionale.

     9. Gli Enti locali di cui all’articolo 127 della legge regionale 13/1998 possono prevedere l’inquadramento di personale assunto a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 12. (Assunzioni a termine). [35]

     1. Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato mediante utilizzo di graduatorie già a tal fine predisposte in attuazione di specifiche normative regionali sono autorizzate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 13. (Personale dell’ARPA).

     1. Il personale assunto mediante procedure selettive pubbliche ai sensi dell’articolo 25, comma 2, della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente può essere inquadrato in ruolo dell’Agenzia medesima, conservando l’anzianità giuridica, il trattamento economico, le funzioni e le qualifiche rivestite purché in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data di inquadramento [36].

     2. L’inquadramento avviene a domanda dell’interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [37].

 

     Art. 14. (Modificazioni all’articolo 41 quater della legge regionale 49/1996 in materia di responsabili e coordinatori del Servizio sociale dei Comuni). [38]

     [1. All’articolo 41 quater della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, come da ultimo modificato dall’articolo 13, comma 7, lettera b), della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, primo periodo, le parole “dall’ente gestore del servizio sociale, d’intesa con l’assemblea dei sindaci di distretto, tra il personale a disposizione dello stesso ente gestore” sono sostituite dalle parole

     (Omissis);

     b) al comma 1, secondo periodo, le parole “e che abbia svolto le relative funzioni per almeno tre anni” sono abrogate.]

 

     Art. 15. (Personale appartenente a particolari categorie negli enti pubblici non economici). [39]

     [1. All’articolo 7 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 12, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).]

 

     Art. 16. (Reinquadramento di personale transitato nei ruoli regionali ai sensi del DPR 839/1979). [40]

 

     Art. 17. (Riduzione delle posizioni economiche in sede di contrattazione collettiva regionale).

     1. In sede di contrattazione collettiva regionale relativa al biennio 2002-2003, da tenersi in sede AReRaN, si provvederà alla riduzione delle posizioni economiche ed in particolare alla soppressione di quelle iniziali, A1, A2, B1, B2, C1 e D1, previste per ogni categoria, con effetto dall’1 gennaio 2002, e comunque successivamente al definitivo inquadramento nel nuovo ordinamento professionale del personale della Regione e del personale degli enti locali rispettivamente previsto con la presente legge per il personale regionale e con il contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area enti locali – biennio economico 2000-2001 e parte normativa quadriennio 1998-2001 per il personale degli enti locali.

 

          Art. 18. (Norme finali).

     1. Quando leggi o regolamenti regionali menzionano le qualifiche funzionali di commesso, segretario e consigliere, le menzioni si intendono riferite, rispettivamente, alle categorie A, C e D. Quando leggi o regolamenti regionali menzionano le qualifiche funzionali di funzionario e dirigente, le menzioni si intendono riferite, rispettivamente alle categorie D e dirigenziale.

     Quando leggi o regolamenti regionali menzionano le qualifiche funzionali di agente tecnico e coadiutore, la menzione si intende riferita alla categoria B.

     2. Qualora leggi e regolamenti regionali prevedano l’assegnazione a determinati uffici di personale con indicazione delle precedenti qualifiche, i dipendenti rimangono comunque assegnati agli uffici medesimi sino a quando non si provvederà alle relative modifiche con gli atti di organizzazione di cui all’articolo 3 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall’articolo 8, comma 1.

     3. L’articolo 45 della legge regionale 31/1997, come da ultimo modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 1/2000, è abrogato.

 

     Art. 19. (Differimento dell’efficacia di disposizioni). [41]

 

     Art. 20. (Norme finanziarie).

     1. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 6, comma 4, fanno carico all’unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     2. Gli altri oneri derivanti dall’applicazione della presente legge fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

     a) UPB 52.2.4.1.1 - capitolo 550;

     b) UPB 52.2.4.1.653 - capitolo 605;

     c) UPB 52.5.8.1.687 - capitolo 9650;

     d) UPB 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631.

     3. Qualora l’applicazione della presente legge comporti l’anticipazione di oneri inerenti la contrattazione collettiva, l’Assessore alle finanze è autorizzato a disporre, in conformità a deliberazione della Giunta regionale, il prelevamento delle somme all’uopo necessarie dal fondo per l’attuazione del contratto collettivo del personale regionale, ivi compresa l’area dirigenziale, per gli anni 2000-2001 iscritto sull’unità previsionale di base 52.2.4.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 9637 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

ALLEGATO A

(riferito all’art. 2, comma 2)

 

QUALIFICA

Categoria e posizione

COMMESSO

A3

AGENTETECNICO

B3

COADIUTORE-GUARDIA

C2

SEGRETARIO-MARESCIALLO

D2

CONSIGLIERE

D5

FUNZIONARIO

D8

 

 

ALLEGATO B

(riferito all’art. 2, comma 3)

Categoria e posizione

Trattamento economico tabellare

di primo inquadramento

A1

Euro 6.958,22

A2

Euro 7.171,00

A3

Euro 7.443,18

A4

Euro 7.648,21

A5

Euro 7.757,70

A6

Euro 7.964,28

A7

Euro 8.225,61

A8

Euro 8.506,05

B1

Euro 7.726,20

B2

Euro 7.925,03

B3

Euro 8.559,24

B4

Euro 8.836,06

B5

Euro 9.097,90

B6

Euro 9.462,01

B7

Euro 9.691,83

B8

Euro 10.019,26

C1

Euro 9.217,21

C2

Euro 9.661,36

C3

Euro 10.139,08

C4

Euro 10.394,73

C5

Euro 10.808,41

C6

Euro 11.155,47

C7

Euro 11.516,99

C8

Euro 11.981,80

D1

Euro 10.655,35

D2

Euro 11.911,04

D3

Euro 12.892,31

D4

Euro 13.658,74

D5

Euro 14.724,70

D6

Euro 15.416,24

D7

Euro 16.578,27

D8

Euro 18.036,22

 

 

 

ALLEGATO C

(riferito all’art. 5, comma 1)

 

CATEGORIA

PROFILO PROFESSIONALE

Dirigenziale

Amministrativo

Tecnico

Sanitario

Ispettore

D

Amministrativo

Tecnico

Sanitario

Ispettore

C

Amministrativo

Tecnico

Sanitario

Maresciallo

B

Amministrativo

Tecnico

Autista

Guardia

A

Ausiliario

 


[1] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[2] Tabella così modificata dall’art. 6 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[3] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 30 dicembre 2002, n. 34.

[4] Comma abrogato dall’art. 2 della L.R. 30 dicembre 2002, n. 34.

[5] Comma abrogato dall’art. 2 della L.R. 30 dicembre 2002, n. 34.

[6] Comma già modificato dall’art. 7 della L.R. 15 aprile 2005, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 19 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[7] Comma abrogato dall'art. 53 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[8] Comma modificato dall’art. 2 della L.R. 30 dicembre 2002, n. 34 e abrogato dall'art. 53 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[9] Comma così modificato dall'art. 53 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[10] Comma così modificato dall'art. 53 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[11] Comma abrogato dall'art. 53 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[12] Comma abrogato dall'art. 53 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[13] Comma modificato dall’art. 7 della L.R. 15 aprile 2005, n. 8 e abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[14] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[15] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 14 luglio 2011, n. 9.

[16] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[17] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[18] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[19] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[20] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[21] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[22] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[23] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[24] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[25] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[26] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[27] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[28] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[29] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[30] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[31] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15, con la decorrenza ivi prevista.

[32] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15, con la decorrenza ivi prevista.

[33] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[34] Comma abrogato dall’art. 2 della L.R. 30 dicembre 2002, n. 34.

[35] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[36] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 30 dicembre 2002, n. 34.

[37] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 30 dicembre 2002, n. 34.

[38] Articolo abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[39] Articolo abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[40] Articolo abrogato dall’art. 2 della L.R. 30 dicembre 2002, n. 34.

[41] Articolo abrogato dall’art. 2 della L.R. 30 dicembre 2002, n. 34.