Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale |
Data: | 13/08/2002 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. (Obiettivi, campo di applicazione e oggetto). |
Art. 2. (Sistema di classificazione del personale regionale). |
Art. 3. (Inquadramento di personale presso l’Amministrazione regionale). |
Art. 4. (Procedure della contrattazione integrativa dell’Ente Regione). |
Art. 5. (Dotazione organica). |
Art. 6. (Disposizioni urgenti in materia di personale). |
Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 53/1981). |
Art. 8. (Modifiche alla legge regionale 18/1996). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali). |
Art. 10. (Modifiche alle leggi regionali 13/1998 e 2/2001 concernenti l’AReRaN). |
Art. 11. (Inquadramenti di personale assunto a tempo determinato). |
Art. 12. (Assunzioni a termine). |
Art. 13. (Personale dell’ARPA). |
Art. 14. (Modificazioni all’articolo 41 quater della legge regionale 49/1996 in materia di responsabili e coordinatori del Servizio sociale dei Comuni). |
Art. 15. (Personale appartenente a particolari categorie negli enti pubblici non economici). |
Art. 16. (Reinquadramento di personale transitato nei ruoli regionali ai sensi del DPR 839/1979). |
Art. 17. (Riduzione delle posizioni economiche in sede di contrattazione collettiva regionale). |
Art. 18. (Norme finali). |
Art. 19. (Differimento dell’efficacia di disposizioni). |
Art. 20. (Norme finanziarie). |
§ 2.2.136 – L.R. 13 agosto 2002, n. 20.
Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale.
(B.U. 16 agosto 2002, n. 33 – S.S. n. 16).
Art. 1. (Obiettivi, campo di applicazione e oggetto).
1. La presente legge ridefinisce, in un’ottica di ampia delegificazione, il sistema delle fonti in materia di organizzazione degli uffici e personale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, apportando le necessarie modificazioni alle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53, e 27 marzo 1996, n. 18, e introduce, altresì, sin d’ora, onde garantire la necessaria continuità dell’azione amministrativa e il regolare funzionamento degli uffici, un nuovo sistema di classificazione del personale da definirsi compiutamente in sede di contrattazione collettiva.
Art. 2. (Sistema di classificazione del personale regionale).
1. Per la prima attuazione del sistema di classificazione di cui all’articolo 1 sono istituite, per il personale regionale non dirigente, quattro categorie denominate A, B, C e D, articolate in posizioni economiche interne; per il personale dirigente è istituita un’unica categoria.
2. Il personale regionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è provvisoriamente collocato nelle categorie e nelle posizioni economiche interne previste dall’allegato A alla presente legge.
Detta collocazione è automaticamente aggiornata in relazione agli esiti delle procedure di mobilità verticale interna di cui alla
3. In esito a quanto disposto al comma 2, al personale regionale è provvisoriamente attribuito, quale trattamento economico tabellare, quello previsto dall’allegato B alla presente legge.
4. La collocazione del personale regionale nelle posizioni economiche, operata ai sensi del comma 2, viene adeguata agli esiti della contrattazione collettiva riferita al biennio 2000-2001 nell’ambito della categoria attribuita ai sensi del medesimo comma 2. Qualora la definizione di detto biennio dovesse comportare l’attribuzione di trattamenti economici tabellari che non trovano riscontro tra quelli di cui all’allegato B, il personale è collocato, nella posizione economica avente il trattamento economico tabellare più prossimo individuato per difetto, comunque non inferiore a quella attribuita ai sensi del comma 2; l’eventuale differenza è attribuita al maturato economico in godimento in modo che il trattamento tabellare corrisponda a quello della posizione economica in cui il personale è collocato.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana le direttive per la definitiva collocazione, in sede di contrattazione integrativa di ente, del personale regionale nel nuovo sistema di classificazione; in tale sede può essere ridisciplinato, relativamente ai criteri e alle modalità, l’istituto economico di cui all’articolo 18, comma 1, della
6. In relazione alla nuova collocazione del personale regionale di cui al presente articolo, il personale medesimo può continuare a esercitare, negli stessi termini e modalità, funzioni precedentemente attribuite sulla base della qualifica rivestita prima dell’entrata in vigore della presente legge, sino alla modifica delle relative discipline.
7. [In attesa della nuova disciplina in materia di mansioni conseguente all’ordinamento professionale introdotto con la presente legge, i dipendenti regionali delle categorie A, B, C e D possono continuare a svolgere le mansioni previste per i profili professionali delle qualifiche di provenienza; il personale con mansioni di autista, proveniente dalle qualifiche di agente tecnico e coadiutore, può continuare a svolgere dette mansioni anche indipendentemente dagli esiti delle procedure di mobilità verticale interna di cui alla
Art. 3. (Inquadramento di personale presso l’Amministrazione regionale).
1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in posizione di comando alla Regione ai sensi dell’articolo 44 della
Ente di provenienza [2] |
Qualifica, livello o categoria |
Qualifica equiparata |
Provincia di Trieste |
VI |
Segretario |
Provincia di Udine |
V |
Coadiutore |
Provincia di Udine |
VI |
Segretario |
Comune di Trieste |
VI |
Segretario |
Comune di Udine |
VIII |
Consigliere |
Comune di Pordenone |
VI |
Segretario |
Comune di Codroipo |
VIII |
Consigliere |
Comune di Gorizia |
Dirigente |
Dirigente |
Comune di Monfalcone |
V |
Coadiutore |
Comune di Muggia |
VII |
Consigliere |
Comune di S. Dorligo della Valle |
VI |
Segretario |
Comune di Duino Aurisina |
VII |
Consigliere |
Comune di Bagno a Ripoli |
C1 |
Segretario |
Consorzio Cellina Meduna |
VI |
fascia funzionale Segretario |
Azienda ospedaliera “Ospedali riuniti di Trieste” |
Categoria B |
Coadiutore |
Azienda per i servizi sanitari n. 2 “Isontina” |
Collaboratore professionale sanitario Assistente sanitario |
Consigliere |
Azienda per i servizi sanitari n. 6 “Friuli occidentale” |
Dirigente veterinario - II livello |
Dirigente |
Azienda per i servizi sanitari n. 5 “Bassa friulana” |
Dirigente amministrativo |
Dirigente |
Azienda per i servizi sanitari n. 3 “Alto Friuli” |
Collaboratore amministrativo professionale |
Consigliere |
ARPA- F.V.G. |
Collaboratore amministrativo professionale |
Consigliere |
Assistente amministrativo cat. C |
Segretario |
|
Ministero dell’economia e delle finanze |
C1 |
Consigliere |
B3 |
Segretario |
|
B2 |
Coadiutore |
|
Ministero dell’istruzione, università e ricerca |
7° livello |
Consigliere |
2. Il personale in servizio presso la Regione, alla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro a tempo indeterminato del Settore commercio, ai sensi dell’articolo 40, commi 10 e 10 bis, della
Livelli C.C.N.L. Settore commercio |
Qualifiche ruolo unico regionale |
1° e 2° livello |
Segretario |
3° livello |
Coadiutore |
3. L’inquadramento di cui ai commi 1 e 2 è disposto a domanda dell’interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto dalla data medesima.
4. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 conserva l’anzianità giuridica maturata nelle qualifiche o livelli o categorie rivestiti presso l’ente di provenienza. Al personale inquadrato ai sensi del comma 2 è riconosciuta l’anzianità giuridica maturata nei rispettivi livelli a decorrere dalla data di subentro della Regione nei relativi contratti ovvero dalla data di inizio servizio presso la Regione medesima.
5. Al personale inquadrato ai sensi del comma 1 spetta, alla data dell’inquadramento, il trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento; nel caso in cui il trattamento economico complessivo annuo in godimento presso l’ente di provenienza alla data di inquadramento, con esclusione di indennità o compensi comunque denominati connessi a funzioni ed incarichi attribuiti ovvero a prestazioni svolte presso l’ente di provenienza, nonché di indennità connesse all’esclusività del rapporto di lavoro con l’ente di provenienza medesimo, sia superiore al trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento, la differenza viene conservata a titolo
di maturato economico, tenuto conto di quanto disposto al comma 7.
6. Al personale inquadrato ai sensi del comma 2 spetta, alla data dell’inquadramento, il trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento; nel caso in cui il trattamento economico complessivo annuo in godimento alla data di inquadramento sia superiore al trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento, la differenza viene conservata a titolo di maturato economico, tenuto conto di quanto disposto al comma 7.
7. Per il biennio contrattuale in corso alla data di inquadramento il personale di cui ai commi 1 e 2 non può cumulare i benefici contrattuali spettanti, rispettivamente, presso l’ente di provenienza e in base al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore commercio, con i benefici contrattuali spettanti presso la Regione. In ogni caso è garantito il trattamento economico contrattuale di miglior favore.
8. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 5 della
9. [4].
10. [5].
11. In relazione agli inquadramenti di cui al presente articolo la Giunta regionale provvede al conseguente adeguamento dell’organico del ruolo unico regionale.
Art. 4. (Procedure della contrattazione integrativa dell’Ente Regione).
1. L’Amministrazione regionale istituisce, ai fini della contrattazione integrativa di ente, una delegazione di parte pubblica, composta da dirigenti dell'Amministrazione medesima, di cui uno con funzioni di presidente, e costituita con decreto del Presidente della Regione; della delegazione fa parte un membro designato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale [6].
2. La contrattazione integrativa di ente ha luogo nel rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati al riguardo dalla Giunta regionale.
3. [I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di ente sono quelli maggiormente rappresentativi, nell’ambito dell’Amministrazione regionale, ai sensi dell’articolo 16, comma 7, della
4. [Il contratto integrativo di ente ha durata quadriennale e conserva la sua efficacia sino alla stipulazione del contratto successivo] [8].
5. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa di ente con i vincoli di bilancio è effettuato in via esclusiva dalla Direzione centrale competente in materia di bilancio [9].
6. Entro quindici giorni dalla conclusione delle trattative l’ipotesi di contratto integrativo di ente, corredata di apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria, è inviata alla Direzione centrale competente in materia di bilancio. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, la Giunta regionale autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. Qualora siano formulati rilievi, le parti si incontrano entro i successivi quindici giorni [10].
7. [Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale è trasmesso all’Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN), con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. Il contratto integrativo di ente non può essere in contrasto con le disposizioni risultanti dal contratto collettivo regionale] [11].
8. [L’Amministrazione regionale individua, secondo le procedure previste dal proprio ordinamento, le risorse finanziarie da destinarsi alla contrattazione integrativa di ente nell’ambito dei rispettivi strumenti annuali e pluriennali di bilancio. Le eventuali economie conseguite nella gestione del personale regionale sono destinate alle stesse finalità di cui al presente comma per gli esercizi successivi] [12].
Art. 5. (Dotazione organica).
1. In attesa di dare attuazione al disposto di cui all’articolo 10 della
2. A conclusione delle procedure di mobilità verticale interna e di inquadramento nel ruolo unico regionale di cui alla
3. In attesa della disciplina di cui all’articolo 10, comma 2, della
Art. 6. (Disposizioni urgenti in materia di personale).
1. [A fronte di particolari esigenze connesse al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all’articolo 47, comma 2, lettere d) ed e), della
2. Il personale regionale che, in esito all’esecuzione di pronunce giurisdizionali aventi ad oggetto gli scrutini per merito comparativo di cui alla
3. L’individuazione degli aventi diritto viene effettuata con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei criteri per la formazione degli elenchi nominativi del personale in possesso dei requisiti già adottati dal Consiglio di amministrazione del personale nella tornata di riferimento.
4. La valutazione dei titoli e l’attribuzione dei relativi punteggi viene effettuata da una Commissione giudicatrice nominata con decreto del Direttore regionale dell’organizzazione e del personale, sulla base dei criteri per la valutazione dei titoli valutabili già adottati dal Consiglio di amministrazione del personale nella tornata di riferimento.
5. Per quel che attiene alla composizione della Commissione giudicatrice di cui al comma 4, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 2, 3, 4 e 5, della
6. I lavori della Commissione giudicatrice vengono approvati con deliberazione della Giunta regionale.
Con la medesima deliberazione viene dichiarato utilmente collocato in graduatoria, con diritto all’inquadramento nella qualifica superiore, anche in soprannumero, il personale che abbia conseguito un punteggio superiore a quello conseguito dai candidati già dichiarati vincitori nella tornata di riferimento, per la medesima qualifica funzionale e il medesimo profilo professionale.
7. Qualora il personale scrutinato ora per allora ai sensi del comma 2 consegua un punteggio pari a quello dell’ultimo dei candidati già dichiarati vincitori nella tornata di riferimento, per la medesima qualifica funzionale e il medesimo profilo professionale, viene considerato utilmente collocato in graduatoria, con diritto all’inquadramento nella qualifica superiore, anche in soprannumero, se in possesso di una maggiore anzianità nella qualifica di appartenenza, a parità di questa di una maggiore anzianità complessiva di servizio, a parità di questa di un maggiore punteggio della relazione e quindi in relazione all’età.
8. I posti eventualmente conferiti in soprannumero sono riassorbiti in relazione al progressivo verificarsi della relativa disponibilità nell’organico del ruolo unico regionale.
9. Al personale inquadrato nella qualifica superiore ai sensi dei commi da 2 a 8, il cui inquadramento è disposto a tutti gli effetti dalla data di decorrenza dello scrutinio, il beneficio economico di cui all’articolo 25, comma 3, ultimo periodo, della
10. All’articolo 29, comma 3, primo periodo, della
(Omissis).
11. All’articolo 198 della
a) al comma 1 le parole “, con qualifica funzionale non inferiore a segretario” sono abrogate;
b) al comma 2 le parole “, con qualifica funzionale non inferiore a segretario” sono abrogate;
c) al comma 5 il secondo periodo è sostituito dal seguente:
(Omissis);
d) al comma 9 dopo le parole “di struttura;” le parole da “al personale” a “di struttura” sono sostituite dalle parole
(Omissis).
12. [All’articolo 2, comma 1, della
(Omissis)] [14].
13. L’articolo 1 della
(Omissis).
14. All’articolo 9 della
a) al comma 3 le parole “e sulla valutazione, preventiva e successiva, di cui all’articolo 13, commi 1 e 5” sono sostituite dalle parole
(Omissis);
b) al comma 5, lettera b), dopo le parole “qualora non richiesto quale requisito” sono aggiunte le parole
(Omissis);
c) al comma 5, lettera g), dopo le parole “al profilo professionale medesimo” sono aggiunte le parole
(Omissis);
d) al comma 15 le parole “e abbiano superato il periodo di prova di cui all’articolo 13” sono abrogate;
e) al comma 17 il secondo periodo è abrogato;
f) al comma 22 le parole “e al superamento del periodo di prova di cui all’articolo 13” sono abrogate.
15. All’articolo 11 della
a) al comma 4, lettera b), numero 2), sono aggiunte le seguenti parole:
(Omissis);
b) al comma 10 le parole “ed è subordinata al superamento del periodo di prova di cui all’articolo 13”
sono abrogate.
16. All’articolo 12, comma 2, della
17. All’articolo 13 della
18. All’articolo 15, comma 4, della
(Omissis).
19. Le disposizioni di cui all’articolo 10 della
20. Per il personale di cui al comma 19, la domanda di cui all’articolo 10, comma 2, della
21. All’articolo 68, comma 2, della
(Omissis).
22. All’articolo 8, comma 52, della
23. Con esclusivo riferimento alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, gli interessati sono invitati a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro entro un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
24. In caso di mancato rispetto, senza giustificato motivo, del termine di cui al comma 23, il Direttore regionale dell’organizzazione e del personale pronuncia la decadenza dell’interessato all’assunzione.
25. Le Commissioni esaminatrici per la selezione relativa alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori collocati nelle liste di cui all’articolo 16 della
26. L’esito della selezione di cui al comma 25 è approvato con decreto del Direttore regionale dell’organizzazione e del personale.
27. In relazione all’inquadramento di personale nel ruolo unico regionale o presso gli Enti locali della regione nell’ambito del trasferimento di funzioni dallo Stato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la determinazione delle equiparazioni tra le qualifiche e categorie rivestite dal personale medesimo presso l’ente di provenienza e quelle dell’ente di destinazione, nonché del trattamento giuridico ed economico avviene con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.
28. [Al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal contratto nazionale collettivo per dirigenti di aziende industriali, di cui all’articolo 3 della
Art. 7. (Modifiche alla
1. L’articolo 10 della
(Omissis).
2. [L’articolo 11 della
(Omissis)] [16].
3. [L’articolo 12 della
(Omissis)] [17].
4. [L’articolo 13 della
(Omissis)] [18].
5. [L’articolo 14 della
(Omissis)] [19].
6. Gli articoli 15, 16 e 17 della
Art. 8. (Modifiche alla
1. All’articolo 3 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) al comma 1 ter la lettera c) è sostituita dalla seguente:
(Omissis).
2. L’articolo 4 della
(Omissis).
3. [All’articolo 11 della
4. [L’articolo 14 della
(Omissis)] [21].
5. [L’articolo 15 della
(Omissis)] [22].
6. [L’articolo 16 della
(Omissis)] [23].
7. [L’articolo 17 della
(Omissis)] [24].
8. [L’articolo 18 della
(Omissis)] [25].
9. Dopo l’articolo 18 della
(Omissis).
10. L’articolo 19 della
11. [All’articolo 22 della
a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente:
(Omissis);
b) al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
(Omissis);
c) al comma 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
(Omissis);
d) al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
(Omissis);
e) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
(Omissis)] [26].
12. [All’articolo 35, comma 1, della
(Omissis)] [27].
Art. 9. (Disposizioni in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali).
1. All’articolo 47 della
a) al comma 2, lettera a), le parole “, Direttore di Ente regionale” sono abrogate;
b) al comma 3 le parole “o struttura ad essa equiparata o” sono sostituite dalle parole
(Omissis);
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
2. Dopo l’articolo 47 della
(Omissis).
3. [L’articolo 48 della
(Omissis)] [28].
4. [Dopo l’articolo 48 della
(Omissis)] [29].
5. L’articolo 49 della
(Omissis).
6. [All’articolo 8 della
a) al comma 1 la parola “quattro” è sostituita dalla parola
(Omissis);
b) al comma 2 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
(Omissis);
c) al comma 2 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
(Omissis);
d) al comma 2 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
(Omissis);
e) al comma 2 la lettera d) è abrogata;
f) il comma 3 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
g) il comma 4 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
h) al comma 5 le parole “di cui all’articolo 49, comma 3, della legge regionale 18/1996” sono sostituite dalle parole
(Omissis);
i) al comma 6 dopo le parole “fattispecie verificatesi successivamente alla data di entrata in vigore di quest’ultima,” sono aggiunte le parole
(Omissis)] [30].
7. [All’articolo 100, comma 3, della
(Omissis)] [31].
8. [Ai fini dell’applicazione del disposto di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 100 della
9. Gli incarichi di Direttore regionale già conferiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono confermati, con applicazione della disciplina giuridica ed economica in godimento, sino alla loro naturale scadenza. Detti incarichi possono cessare prima di detta scadenza per accordo tra le parti, da raggiungersi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, volto alla stipula di un contratto di diritto privato, ai sensi del disposto di cui all’articolo 47 bis della
10. In sede di prima applicazione del disposto di cui all’articolo 47 bis della
Art. 10. (Modifiche alle leggi regionali 13/1998 e 2/2001 concernenti l’AReRaN). [33]
[1. All’articolo 128 della
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
(Omissis);
b) al comma 8 dopo la parola “Ove” sono aggiunte le parole
(Omissis);
c) al comma 9 bis le parole “per un periodo non superiore a tre anni dall’entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle parole (omissis); dopo le parole “di cui all’articolo 127” sono aggiunte le parole
(Omissis).
2. All’articolo 1 della
a) al comma 12, quarto periodo, dopo le parole “con riconoscimento dell’anzianità di servizio” sono aggiunte le parole
(Omissis);
b) al comma 15 le parole “maturato un’anzianità di servizio con qualifica di dirigente, presso una struttura pubblica o privata, di almeno cinque anni” sono sostituite dalle parole
(Omissis).]
Art. 11. (Inquadramenti di personale assunto a tempo determinato).
1. Il personale assunto mediante procedure selettive pubbliche, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 13 della
2. [34].
3. L’inquadramento è disposto, a domanda dell’interessato da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell’ambito delle procedure di inquadramento del personale di cui all’articolo 14, comma 1, della
4. Nelle more dell’espletamento delle procedure di inquadramento, i contratti di lavoro a tempo determinato sono prorogati, alla scadenza, sino alla data di esecutività del provvedimento di inquadramento.
5. Ai dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 è riconosciuto, sino all’inquadramento, il medesimo trattamento giuridico ed economico dei dipendenti del ruolo unico regionale.
6. Al personale inquadrato è attribuito il trattamento economico previsto per la rispettiva categoria e posizione economica di inquadramento. E’ riconosciuto per intero, ai fini economici, il servizio prestato in modo continuativo precedentemente all’inquadramento in ruolo; detto servizio, qualora prestato nella qualifica e categoria corrispondenti alla categoria di inquadramento, è valutato per metà ai fini giuridici con effetto dalla data del decreto di inquadramento.
7. All’articolo 14 della
8. In relazione agli inquadramenti di cui al comma 1 e di cui all’articolo 14, comma 1, della
9. Gli Enti locali di cui all’articolo 127 della
Art. 12. (Assunzioni a termine). [35]
1. Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato mediante utilizzo di graduatorie già a tal fine predisposte in attuazione di specifiche normative regionali sono autorizzate dalla Giunta regionale.
Art. 13. (Personale dell’ARPA).
1. Il personale assunto mediante procedure selettive pubbliche ai sensi dell’articolo 25, comma 2, della
2. L’inquadramento avviene a domanda dell’interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [37].
Art. 14. (Modificazioni all’articolo 41 quater della
[1. All’articolo 41 quater della
a) al comma 1, primo periodo, le parole “dall’ente gestore del servizio sociale, d’intesa con l’assemblea dei sindaci di distretto, tra il personale a disposizione dello stesso ente gestore” sono sostituite dalle parole
(Omissis);
b) al comma 1, secondo periodo, le parole “e che abbia svolto le relative funzioni per almeno tre anni” sono abrogate.]
Art. 15. (Personale appartenente a particolari categorie negli enti pubblici non economici). [39]
[1. All’articolo 7 della
(Omissis).]
Art. 16. (Reinquadramento di personale transitato nei ruoli regionali ai sensi del
Art. 17. (Riduzione delle posizioni economiche in sede di contrattazione collettiva regionale).
1. In sede di contrattazione collettiva regionale relativa al biennio 2002-2003, da tenersi in sede AReRaN, si provvederà alla riduzione delle posizioni economiche ed in particolare alla soppressione di quelle iniziali, A1, A2, B1, B2, C1 e D1, previste per ogni categoria, con effetto dall’1 gennaio 2002, e comunque successivamente al definitivo inquadramento nel nuovo ordinamento professionale del personale della Regione e del personale degli enti locali rispettivamente previsto con la presente legge per il personale regionale e con il contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area enti locali – biennio economico 2000-2001 e parte normativa quadriennio 1998-2001 per il personale degli enti locali.
Art. 18. (Norme finali).
1. Quando leggi o regolamenti regionali menzionano le qualifiche funzionali di commesso, segretario e consigliere, le menzioni si intendono riferite, rispettivamente, alle categorie A, C e D. Quando leggi o regolamenti regionali menzionano le qualifiche funzionali di funzionario e dirigente, le menzioni si intendono riferite, rispettivamente alle categorie D e dirigenziale.
Quando leggi o regolamenti regionali menzionano le qualifiche funzionali di agente tecnico e coadiutore, la menzione si intende riferita alla categoria B.
2. Qualora leggi e regolamenti regionali prevedano l’assegnazione a determinati uffici di personale con indicazione delle precedenti qualifiche, i dipendenti rimangono comunque assegnati agli uffici medesimi sino a quando non si provvederà alle relative modifiche con gli atti di organizzazione di cui all’articolo 3 della
3. L’articolo 45 della
Art. 19. (Differimento dell’efficacia di disposizioni). [41]
Art. 20. (Norme finanziarie).
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 6, comma 4, fanno carico all’unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Gli altri oneri derivanti dall’applicazione della presente legge fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 52.2.4.1.1 - capitolo 550;
b) UPB 52.2.4.1.653 - capitolo 605;
c) UPB 52.5.8.1.687 - capitolo 9650;
d) UPB 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631.
3. Qualora l’applicazione della presente legge comporti l’anticipazione di oneri inerenti la contrattazione collettiva, l’Assessore alle finanze è autorizzato a disporre, in conformità a deliberazione della Giunta regionale, il prelevamento delle somme all’uopo necessarie dal fondo per l’attuazione del contratto collettivo del personale regionale, ivi compresa l’area dirigenziale, per gli anni 2000-2001 iscritto sull’unità previsionale di base 52.2.4.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 9637 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
ALLEGATO A
(riferito all’art. 2, comma 2)
QUALIFICA |
Categoria e posizione |
COMMESSO |
A3 |
AGENTETECNICO |
B3 |
COADIUTORE-GUARDIA |
C2 |
SEGRETARIO-MARESCIALLO |
D2 |
CONSIGLIERE |
D5 |
FUNZIONARIO |
D8 |
ALLEGATO B
(riferito all’art. 2, comma 3)
Categoria e posizione |
Trattamento economico tabellare di primo inquadramento |
A1 |
Euro 6.958,22 |
A2 |
Euro 7.171,00 |
A3 |
Euro 7.443,18 |
A4 |
Euro 7.648,21 |
A5 |
Euro 7.757,70 |
A6 |
Euro 7.964,28 |
A7 |
Euro 8.225,61 |
A8 |
Euro 8.506,05 |
B1 |
Euro 7.726,20 |
B2 |
Euro 7.925,03 |
B3 |
Euro 8.559,24 |
B4 |
Euro 8.836,06 |
B5 |
Euro 9.097,90 |
B6 |
Euro 9.462,01 |
B7 |
Euro 9.691,83 |
B8 |
Euro 10.019,26 |
C1 |
Euro 9.217,21 |
C2 |
Euro 9.661,36 |
C3 |
Euro 10.139,08 |
C4 |
Euro 10.394,73 |
C5 |
Euro 10.808,41 |
C6 |
Euro 11.155,47 |
C7 |
Euro 11.516,99 |
C8 |
Euro 11.981,80 |
D1 |
Euro 10.655,35 |
D2 |
Euro 11.911,04 |
D3 |
Euro 12.892,31 |
D4 |
Euro 13.658,74 |
D5 |
Euro 14.724,70 |
D6 |
Euro 15.416,24 |
D7 |
Euro 16.578,27 |
D8 |
Euro 18.036,22 |
ALLEGATO C
(riferito all’art. 5, comma 1)
CATEGORIA |
PROFILO PROFESSIONALE |
Dirigenziale |
Amministrativo |
Tecnico |
|
Sanitario |
|
Ispettore |
|
D |
Amministrativo |
Tecnico |
|
Sanitario |
|
Ispettore |
|
C |
Amministrativo |
Tecnico |
|
Sanitario |
|
Maresciallo |
|
B |
Amministrativo |
Tecnico |
|
Autista |
|
Guardia |
|
A |
Ausiliario |
[1] Comma abrogato dall'art. 13 della
[2] Tabella così modificata dall’art. 6 della
[3] Comma così sostituito dall’art. 2 della
[4] Comma abrogato dall’art. 2 della
[5] Comma abrogato dall’art. 2 della
[6] Comma già modificato dall’art. 7 della
[7] Comma abrogato dall'art. 53 della
[8] Comma modificato dall’art. 2 della
[9] Comma così modificato dall'art. 53 della
[10] Comma così modificato dall'art. 53 della
[11] Comma abrogato dall'art. 53 della
[12] Comma abrogato dall'art. 53 della
[13] Comma modificato dall’art. 7 della
[14] Comma abrogato dall'art. 54 della
[15] Comma abrogato dall'art. 11 della
[16] Comma abrogato dall'art. 54 della
[17] Comma abrogato dall'art. 54 della
[18] Comma abrogato dall'art. 54 della
[19] Comma abrogato dall'art. 54 della
[20] Comma abrogato dall'art. 54 della
[21] Comma abrogato dall'art. 54 della
[22] Comma abrogato dall'art. 54 della
[23] Comma abrogato dall'art. 54 della
[24] Comma abrogato dall'art. 54 della
[25] Comma abrogato dall'art. 54 della
[26] Comma abrogato dall'art. 54 della
[27] Comma abrogato dall'art. 54 della
[28] Comma abrogato dall'art. 54 della
[29] Comma abrogato dall'art. 54 della
[30] Comma abrogato dall'art. 54 della
[31] Comma abrogato dall'art. 12 della
[32] Comma abrogato dall'art. 12 della
[33] Articolo abrogato dall'art. 13 della
[34] Comma abrogato dall’art. 2 della
[35] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[36] Comma così modificato dall’art. 2 della
[37] Comma così modificato dall’art. 2 della
[38] Articolo abrogato dall’art. 65 della
[39] Articolo abrogato dall’art. 78 della
[40] Articolo abrogato dall’art. 2 della
[41] Articolo abrogato dall’art. 2 della