§ 1.3.8 - Legge Regionale 11 dicembre 1989, n. 34.
Indennità di carica e trattamento di missione per i magistrati del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 rapporti con organi statali e ufficio del difensore civico
Data:11/12/1989
Numero:34


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.      1. Il trattamento di missione per l'espletamento delle funzioni amministrative regionali a favore dei magistrati di cui all'articolo precedente, corrisposto nei casi e con le modalità previste [...]
Art. 3.      1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 155 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 1.3.8 - Legge Regionale 11 dicembre 1989, n. 34.

Indennità di carica e trattamento di missione per i magistrati del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici.

(B.U. 12 dicembre 1989, n. 125).

 

     Art. 1. [1]

     1. Le indennità di carica previste dall'articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 1988, n. 63, sono determinate nei seguenti nuovi importi annuali: 15.500 euro per il Commissario; 12.500 euro per il Commissario aggiunto; 11.000 euro per l’Assessore [2].

 

     Art. 2.

     1. Il trattamento di missione per l'espletamento delle funzioni amministrative regionali a favore dei magistrati di cui all'articolo precedente, corrisposto nei casi e con le modalità previste per il personale regionale, è commisurato a quello del personale regionale appartenente alla qualifica di Dirigente al quale sia stato conferito l'incarico di Direttore regionale [3].

 

     Art. 3.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 155 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene elevato di lire 90 milioni, suddivisi in ragione di lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.

     2. Al predetto onere complessivo di 90 milioni si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8840 del medesimo stato di previsione.

     3. Il predetto capitolo 155 viene altresì impinguato, in termini di cassa, di lire 23 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8840 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 febbraio 1996, n. 13.

[2] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 18 agosto 1990, n. 34. Vedi anche la decorrenza di cui al comma 2 della medesima norma regionale.