§ 3.10.69 - L.R. 30 aprile 2003, n. 11.
Disciplina generale in materia di innovazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 industria
Data:30/04/2003
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Misurazione della competitività).
Art. 3.  (Comitato per l’innovazione).
Art. 4.  (Composizione e funzionamento).
Art. 5.  (Interventi a favore delle imprese industriali).
Art. 6.  (Interventi a favore delle imprese artigiane).
Art. 7.  (Interventi a favore dell’agricoltura e dell’itticoltura).
Art. 8.  (Interventi a favore delle imprese di trasporti e logistica).
Art. 9.  (Interventi a favore della realizzazione e dello sviluppo dei parchi scientifici e tecnologici).
Art. 10.  (Interventi per favorire la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura).
Art. 11.  (Progetti di ricerca scientifica e applicata di diffuso interesse economico-produttivo).
Art. 12.  (Progetti di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca).
Art. 13.  (Azioni di trasferimento tecnologico e diffusione dell’innovazione).
Art. 14.  (Interventi nel welfare).
Art. 15.  (Interventi per la pubblica amministrazione).
Art. 16.  (Interventi per favorire l’occupazione di soggetti a elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca).
Art. 17.  (Nuove realtà imprenditoriali e crescita dimensionale).
Art. 18.  (Istituzione del fondo per l’innovazione).
Art. 19.  (Norma finanziaria).


§ 3.10.69 - L.R. 30 aprile 2003, n. 11. [1]

Disciplina generale in materia di innovazione.

(B.U. 5 maggio 2003, n. 18 – S.S. n. 3).

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Al fine di garantire la qualità dello sviluppo sociale ed economico della comunità regionale e qualificare il territorio regionale quale area caratterizzata dal più alto livello di innovazione tecnologica, la Regione promuove una politica dell’innovazione tecnologica fondata su processi di concertazione e di trasferimento delle conoscenze con le imprese, i centri di ricerca e di innovazione tecnologica e la società civile.

     2. L’azione regionale è in particolare orientata a:

     a) promuovere un ambiente favorevole all’innovazione e all’assimilazione delle tecnologie da parte delle imprese e del settore dei servizi di pubblica utilità, anche attraverso la diffusione e utilizzazione efficace dei risultati delle attività di ricerca;

     b) favorire l’inserimento del sistema produttivo regionale in uno spazio internazionale aperto alla diffusione delle tecnologie e delle conoscenze;

     c) avviare e sostenere la creazione di un sistema integrato tra ricerca, formazione e innovazione;

     d) incentivare la collaborazione tra imprese, università, centri di ricerca, parchi scientifici e sistema finanziario;

     e) rafforzare la trasmissione della conoscenza e dell’informazione per i servizi di pubblica utilità alla persona nei settori della sanità, assistenza e istruzione;

     f) promuovere realtà imprenditoriali innovative e la crescita dimensionale delle imprese.

 

     Art. 2. (Misurazione della competitività).

     1. La Regione misura e rende noto con cadenza annuale il livello di competitività del sistema Friuli Venezia Giulia avvalendosi di un sistema di indicatori e, con il medesimo sistema, misura altresì l’impatto sulla competitività regionale delle politiche attuate ai sensi della presente legge.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale definisce, per mezzo di atti regolamentari da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il sistema degli indicatori e le modalità di raccolta delle informazioni necessarie all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

 

CAPO II

Disposizioni organizzative

 

     Art. 3. (Comitato per l’innovazione).

     1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito il Comitato per l’innovazione, di seguito denominato Comitato.

     2. Il Comitato è strumento di raccordo, consultazione e partecipazione della comunità regionale per l’elaborazione, l’attuazione della politica regionale in materia di innovazione tecnologica e ricerca e sviluppo.

     3. Il Comitato in particolare è sede di concertazione con riferimento alla:

     a) definizione per un periodo triennale, con aggiornamento annuale, delle linee programmatiche, degli obiettivi generali e delle modalità di attuazione, anche individuando priorità e requisiti, per gli interventi a favore delle attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico;

     b) programmazione delle iniziative di coordinamento tra i soggetti operanti nel campo della ricerca e dello sviluppo al fine di promuovere l’integrazione tra sistema produttivo regionale e università, centri di ricerca e parchi scientifici e tecnologici;

     c) valorizzazione della qualità e della migliore utilizzazione delle attività di ricerca e sviluppo favorendo la cooperazione tra i diversi soggetti che operano a livello regionale nel settore;

     d) promozione e sviluppo di progetti di trasferimento e diffusione delle nuove tecnologie a sostegno della crescita competitiva in particolare delle piccole e medie imprese e del miglioramento dei processi e delle modalità di erogazione dei servizi di pubblica utilità;

     e) valutazione e controllo a livello regionale dei risultati delle attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico.

     4. Le linee programmatiche definite dal Comitato ai sensi del comma 2 sono approvate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 4. (Composizione e funzionamento).

     1. Il Comitato, costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è composto:

     a) dal Presidente della Regione, che lo presiede;

     b) dagli assessori regionali competenti per materia;

     c) dai rettori delle Università degli studi della regione;

     d) dal presidente del Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;

     e) dal presidente di Friulia SpA;

     f) dal presidente di Agemont SpA;

     g) dal presidente di BIC - Sviluppo Italia Friuli-Venezia Giulia SpA;

     h) da tre rappresentanti designati congiuntamente uno per ciascuno dei settori dell’agricoltura, dell’industria e dell’artigianato, dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di riferimento.

     2. Alle riunioni del Comitato possono partecipare con voto consultivo, su invito del presidente, i direttori delle strutture regionali ed esperti, competenti nelle materie oggetto di discussione.

     3. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura e i componenti di cui al comma 1, lettera h), possono essere riconfermati.

     4. Il Segretario generale della Presidenza della Regione svolge le funzioni di segretario del Comitato e ne cura il supporto amministrativo, tecnico e organizzativo.

     5. Ai componenti del Comitato spettano, per la partecipazione alle sue sedute, i compensi definiti ai sensi della normativa regionale.

 

CAPO III

Interventi per l’innovazione

 

     Art. 5. (Interventi a favore delle imprese industriali).

     1. Gli interventi in materia di ricerca e innovazione a favore delle imprese industriali sono attuati dalla Direzione regionale dell’industria secondo quanto disposto dalla legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell’industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), e successive modifiche, e dall’articolo 8, commi 25, 26 e 27, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002).

     2. L’articolo 22 della legge regionale 47/1978 è sostituito dal seguente:

     «Art. 22.

     1. Allo scopo di favorire il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche all’apparato produttivo regionale, con particolare riguardo alle piccole e medie industrie, l’Amministrazione regionale è autorizzata:

     a) a concedere contributi in conto capitale a favore di piccole e medie imprese industriali e loro consorzi per l’affidamento di commesse di ricerca o per l’affidamento di commesse per la realizzazione di attività di sviluppo precompetitiva nella misura massima fissata dall’articolo 21, comma 1, lettera a);

     b) a commissionare e finanziare sino all’intero importo della spesa necessaria progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e di elevato interesse applicativo per le strutture produttive regionali.

     2. Le attività di cui al comma 1, lettere a) e b), sono svolte presso università o laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o presso laboratori e istituti inclusi nell’albo di cui all’articolo 14 del decreto del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001.

     3. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle piccole e medie imprese industriali nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 10 del 13 gennaio 2001, per l’acquisizione di brevetti o di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive finalizzati al ciclo produttivo. Con successivo regolamento sono fissate le modalità di attuazione del presente comma.».

 

     Art. 6. (Interventi a favore delle imprese artigiane).

     1. Dopo il capo V del titolo IV della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell’artigianato), è inserito il seguente:

     «CAPO V bis

     Finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico

Art. 53 bis. (Attività finanziabili).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane e loro consorzi e società consortili contributi per le seguenti finalità:

     a) realizzazione di progetti di ricerca industriale e realizzazione di attività di sviluppo precompetitiva;

     b) realizzazione, acquisizione, ampliamento e ristrutturazione di laboratori di ricerca;

     c) acquisizione di brevetti, marchi, diritti di utilizzazione di nuove tecnologie finalizzate al ciclo produttivo, anche per migliorare la qualità dei prodotti, la loro diffusione e la salvaguardia dell’ambiente;

     d) predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all’Unione europea per l’ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo.

     2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere a) e d), possono essere realizzate anche totalmente o parzialmente mediante affidamento di commesse a università, organismi pubblici di ricerca, laboratori, centri di ricerca o di innovazione tecnologica iscritti all’albo di cui all’articolo 14 del decreto del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001, o riconosciuti dalla Regione.

Art. 53 ter. (Modalità di attuazione).

     1. Per le finalità di cui all’articolo 53 bis, comma 1, lettere a), c) e d), sono concessi contributi in conto capitale nella misura e con criteri e modalità fissati con regolamento.

     2. Per la valutazione della validità tecnico-scientifica e delle ricadute economico-finanziarie degli interventi, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con soggetti in possesso dei necessari requisiti di terzietà e di competenza secondo criteri e modalità fissati con il regolamento di cui al comma 1.

     3. Per le finalità di cui all’articolo 53 bis, comma 1, lettera b), sono concessi finanziamenti agevolati ai sensi dell’articolo 46.».

 

     Art. 7. (Interventi a favore dell’agricoltura e dell’itticoltura).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire a favore delle imprese agricole, comprese quelle di proprietà degli enti locali, delle imprese agroindustriali, del settore della pesca e dell’acquacoltura, dell’ERSA, delle università, dei centri e degli istituti di ricerca e sperimentazione, per incentivare la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la diffusione:

     a) di forme sostenibili di agricoltura, pesca e itticoltura, tenendo conto dei cambiamenti climatici e dell’impatto ambientale;

     b) di colture agrarie dedicate a uso non alimentare, con particolare riguardo a quelle destinate alle produzioni energetiche;

     c) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l’ambiente per l’utilizzo alternativo e a scopo energetico di prodotti e sottoprodotti delle filiere agroalimentari, della pesca e dell’itticoltura;

     d) di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l’isolamento del biossido di carbonio;

     e) del miglioramento dei processi produttivi e dei mezzi di produzione finalizzato alla qualità di prodotto e alla salvaguardia dell’ambiente.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Direzione regionale dell’agricoltura e della pesca secondo i criteri e le modalità definiti con regolamento da trasmettere alla Commissione europea per l’esame di compatibilità ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

 

     Art. 8. (Interventi a favore delle imprese di trasporti e logistica).

     1. In relazione al previsto progressivo allargamento del territorio dell’Unione europea verso est e al fine di accompagnare i conseguenti mutamenti nel panorama regionale dei servizi al trasporto, l’Amministrazione regionale è autorizzata:

     a) a concedere contributi alle imprese del settore per la predisposizione e/o realizzazione di studi di fattibilità tecnica, di progetti e programmi aventi a oggetto processi di trasformazione che, in un concetto globale di innovazione tecnologica, siano rivolti all’adeguamento e al miglioramento del livello qualitativo dei predetti servizi nell’ambito dell’organizzazione logistica dell’intermodalità, del combinato e del trasporto in generale;

     b) a concedere contributi alle imprese su contratti di ricerca nel settore dei trasporti e della logistica commissionati a soggetti altamente qualificati;

     c) a incentivare forme consortili o aggregazioni finalizzate a gestioni di impianti e servizi di logistica.

     2. Al fine di promuovere la razionalizzazione della circolazione del traffico commerciale in ambito urbano, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni con più di 15.000 abitanti, per la predisposizione o realizzazione di studi di fattibilità tecnica e progetti innovativi aventi a oggetto la concentrazione dello smistamento programmato delle merci mediante la realizzazione di aree attrezzate per favorire l’interscambio fra vettori e mediante l’impiego di strumenti telematici per la gestione delle operazioni di smistamento delle merci in funzione del percorso di consegna.

     3. Al fine di favorire la ricerca nel settore delle vie di comunicazione, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle imprese per la predisposizione o realizzazione di studi di fattibilità, progetti e programmi aventi a oggetto l’innovazione tecnologica:

     a) nel settore della viabilità;

     b) nel settore delle vie di navigazione interna, della portualità e dell’aeroportualità.

     4. Gli incentivi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono superare il 50 per cento della spesa ammissibile.

     5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti secondo i criteri e le modalità definiti con regolamento da trasmettere alla Commissione europea per l’esame di compatibilità ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

 

     Art. 9. (Interventi a favore della realizzazione e dello sviluppo dei parchi scientifici e tecnologici). [2]

     [1. L’Amministrazione regionale promuove la realizzazione e  lo sviluppo di parchi scientifici e tecnologici e incubatori di  imprese mediante la concessione agli enti gestori di contributi  sulle spese riguardanti la progettazione, l’acquisto, la  costruzione, l’ampliamento, il riatto e la ristrutturazione di  immobili destinati ad ospitare le attività del parco scientifico e  tecnologico, nonché sulle spese per l’acquisto e l’impianto di  arredamenti, strumenti e attrezzature degli edifici [3].

     2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura secondo le modalità e alle condizioni fissate ai sensi dell’articolo 33 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992).

     2 bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è altresì autorizzata a favore di enti pubblici o di consorzi da essi costituiti ovvero di soggetti a prevalente partecipazione pubblica la concessione di contributi una tantum in conto capitale fino alla misura del 98 per cento della spesa riconosciuta ammissibile [4].

     2 ter. Gli interventi stessi sono attuati dalla Direzione centrale  del lavoro, formazione, università e ricerca sulla base delle  determinazioni assunte dalla Giunta regionale a seguito delle  indicazioni formulate dal Comitato per l’innovazione ai sensi  dell’articolo 3 della presente legge [5].]

 

     Art. 10. (Interventi per favorire la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura).

     1. L’Amministrazione regionale promuove la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura presso la Facoltà di agraria dell’Università degli studi di Udine, aperto agli enti pubblici di ricerca e/o di sviluppo rurale singoli o associati, alle organizzazioni di imprenditori agricoli, nonché a soggetti privati, al fine di coordinare e sviluppare le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico con particolare riferimento all’articolo 7.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Direzione regionale dell’agricoltura e della pesca secondo le modalità e alle condizioni fissate in apposito provvedimento avente natura regolamentare da adottarsi entro sei mesi dall’approvazione della presente legge.

 

     Art. 11. (Progetti di ricerca scientifica e applicata di diffuso interesse economico-produttivo).

     1. L’Amministrazione regionale promuove la realizzazione di progetti di ricerca scientifica e applicata e di iniziative di trasferimento e diffusione dei risultati della ricerca mediante la concessione alle università e agli altri enti e organismi pubblici di ricerca del Friuli Venezia Giulia di contributi fino alla totale copertura della spesa ammessa.

     2. Con apposito regolamento sono definite le modalità e le procedure per l’attuazione, da parte della Direzione centrale del  lavoro, formazione, università e ricerca, degli interventi di cui al comma 1 [6].

 

     Art. 12. (Progetti di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca).

     1. Gli interventi a favore delle attività di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca sono attuati dalla Direzione regionale della formazione professionale.

     2. L’attività formativa, ove comportante insegnamenti relativi alla posizione occupata dal lavoratore presso l’impresa beneficiaria, è realizzata in conformità alla normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato.

     3. L’attuazione degli interventi connessi ai fabbisogni evidenziati dal Comitato si realizza secondo le procedure di accesso e le modalità di gestione previste dai regolamenti di settore vigenti.

     4. La Direzione regionale della formazione professionale assicura il raccordo e l’integrazione fra gli interventi di cui al presente articolo e quelli realizzati nell’ambito di piani e programmi di cui è responsabile in base a ulteriori normative.

 

     Art. 13. (Azioni di trasferimento tecnologico e diffusione dell’innovazione).

     1. Al fine di sviluppare l’interazione nel campo delle nuove tecnologie fra il territorio regionale, le università e i centri di ricerca pubblici e privati e di favorire la ricaduta dei risultati della ricerca, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste contributi a sostegno di programmi di trasferimento tecnologico e di diffusione dell’innovazione.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 l’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi a soggetti operanti sul territorio regionale istituiti con legge o a maggioranza pubblica, aventi per obiettivo la ricerca e il trasferimento tecnologico.

     3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati dalla  Direzione centrale delle attività produttive sulla base delle  determinazioni assunte dalla Giunta regionale a seguito delle  indicazioni formulate dal Comitato per l’innovazione ai sensi  dell’articolo 3 della presente legge. La Giunta regionale può  assumere analoghe determinazioni relative all’anno 2003,  qualora il Comitato per l’innovazione abbia formulato le proprie  indicazioni entro il 31 dicembre dello stesso anno. [7].

     4. E’ ammesso il cumulo degli incentivi previsti dai commi 1 e 2 con eventuali contributi nazionali e comunitari e di soggetti pubblici e privati.

 

     Art. 14. (Interventi nel welfare).

     1. Allo scopo di favorire l’introduzione dell’innovazione nei settori della sanità e dell’assistenza sociale, l’Amministrazione regionale è autorizzata a proporre o a finanziare, su richiesta delle strutture e degli enti operanti nei suddetti settori, progetti di innovazione dei processi e delle modalità di erogazione dei servizi, nonché l’introduzione di tecnologie innovative qualora di interesse generale.

     2. Il finanziamento di cui al comma 1 è da intendersi destinato alla copertura parziale o totale dei costi connessi alle fasi di sperimentazione, validazione e introduzione relativamente:

     a) agli oneri gestionali;

     b) alla formazione del personale;

     c) agli oneri di riorganizzazione dei processi e delle attività conseguenti alla messa a regime dell’innovazione.

     3. La valutazione delle iniziative al fine del relativo finanziamento è effettuata dal Comitato su proposta della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

 

     Art. 15. (Interventi per la pubblica amministrazione).

     1. L’Amministrazione regionale promuove azioni per l’innovazione del sistema pubblico di amministrazione.

     2. I programmi e gli interventi attuativi sono predisposti e realizzati con il coinvolgimento del sistema delle autonomie locali e con il concorso di istituzioni ed enti specializzati, sia di carattere nazionale che regionale.

     3. Le azioni di innovazione concernono, tra l’altro, la ricerca e l’elaborazione di nuove tecnologie per l’organizzazione delle strutture pubbliche e la gestione degli interventi da parte delle stesse. Gli interventi devono privilegiare la diffusione delle conoscenze, l’integrazione e interconnessione delle attività proprie del sistema pubblico operante sul territorio, la facilità di accesso al sistema pubblico da parte dei privati.

     4. Gli interventi di innovazione sia di carattere sperimentale che realizzativo di cui al comma 2 sono promossi e attuati, sulla base degli indirizzi del Comitato, dalla Segreteria generale della Presidenza della Regione. Gli interventi interessanti anche il sistema delle autonomie locali vengono promossi d’intesa con l’Assemblea delle autonomie locali e realizzati in collaborazione con le amministrazioni interessate.

 

     Art. 16. (Interventi per favorire l’occupazione di soggetti a elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca).

     1. Al fine di favorire la ricerca, lo sviluppo e la diffusione dell’innovazione tecnologica, le Province concedono incentivi per l’assunzione a tempo pieno, anche con contratto di lavoro a tempo determinato, purché di durata almeno biennale, di soggetti a elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca.

     2. Con regolamento regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi previsti dal comma 1.

     3. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina, in particolare, i soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità, l’ammontare dei contributi concedibili, le modalità e i termini perentori per la presentazione delle domande e della documentazione, nonché le cause di revoca e di decadenza.

 

     Art. 17. (Nuove realtà imprenditoriali e crescita dimensionale).

     1. Friulia SpA è autorizzata a intervenire in partecipazione e finanziamento in piccole e medie imprese che:

     a) realizzino progetti di ricerca o di sviluppo industriale degli stessi; l’attività di industrializzazione può riguardare anche lo sviluppo dei risultati della ricerca effettuata da terzi;

     b) attuino programmi di crescita dimensionale conseguente all’effettuazione di progetti di ricerca, all’utilizzo dei risultati della ricerca o a processi innovativi.

     2. L’attuazione di tali interventi è condizionata alla predisposizione da parte del consiglio di amministrazione di Friulia SpA di un programma specifico da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli azionisti di Friulia SpA.

     3. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese sostenute da Friulia SpA e dalla sua partecipata BIC - Sviluppo Italia Friuli-Venezia Giulia SpA, per le seguenti attività svolte a favore delle piccole e medie imprese di cui al comma 1:

     a) consulenza e assistenza nella predisposizione del piano industriale e dei documenti di previsione finanziaria;

     b) consulenza finalizzata alla valutazione tecnico-scientifica dei contenuti di innovazione tecnologica del piano industriale;

     c) assistenza tecnica nella fase di promozione, di accompagnamento, di realizzazione degli investimenti e di avvio dell’iniziativa, anche prevedendo la partecipazione a programmi europei.

     4. Le risorse da destinare agli interventi di cui al comma 1 sono determinate annualmente da Friulia SpA sulla base delle previsioni di investimento e possono essere integrate, ove lo stanziamento previsto dovesse venire totalmente investito, anche da interventi effettuati da terzi e, in particolare, da Sviluppo Italia SpA o da società da essa partecipate, in attuazione del protocollo d’intesa Regione/Sviluppo Italia dell’8 gennaio 2003.

 

CAPO IV

Fondo per l’innovazione

 

     Art. 18. (Istituzione del fondo per l’innovazione).

     1. Dopo la lettera d ter) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), e successive modifiche, è aggiunta la seguente: «d quater) fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico.».

     2. Dopo l’articolo 23 ter della legge regionale 7/1999, è inserito il seguente:

     «Art. 23 quater. (Prelevamenti dal fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico).

     1. Il fondo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d quater), è destinato a incentivare le attività di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico secondo la normativa regionale di settore e per quanto previsto dalla disciplina regionale in materia di innovazione.

     2. La Giunta regionale, in attuazione delle linee programmatiche definite dal Comitato e approvate dalla Giunta regionale, con propria deliberazione individua annualmente le quote del fondo da destinare ai singoli comparti di intervento determinando, per le quote medesime, le strutture regionali o i soggetti attuatori competenti alla gestione.

     3. L’Assessore regionale alle finanze è autorizzato, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, a disporre con propri decreti il prelevamento di somme dal fondo e la loro iscrizione nelle appropriate unità previsionali di base, sui pertinenti capitoli di spesa, istituendo, ove occorra, nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli.».

 

CAPO V

Norma finanziaria

 

     Art. 19. (Norma finanziaria).

     1. Per le finalità previste dall’articolo 23 quater, comma 1, della legge regionale 7/1999, come inserito dall’articolo 18, comma 2, è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 12.5.1.2.22 «Interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 - alla funzione obiettivo n. 12 - programma 12.5 - rubrica n. 1 - spese d’investimento - con riferimento al capitolo 8648 (2.1.210.3.12.32) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 1 - Servizio affari generali - con la denominazione «Fondo per il finanziamento di interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico» e con lo stanziamento di 11 milioni di euro per l’anno 2003.

     2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si fa fronte mediante prelievo di pari importo dall’unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 141 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 10 novembre 2005, n. 27.

[2] Articolo abrogato dall’art. 6 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.

[3] Comma così sostituito dall’art. 31 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

[4] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1 e così modificato dall’art. 31 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

[5] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1 e così sostituito dall’art. 31 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

[6] Comma così sostituito dall’art. 31 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

[7] Comma modificato dall’art. 9 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18 e così sostituito dall’art. 31 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18.