§ 1.3.10 - Legge Regionale 19 febbraio 1996, n. 13.
Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1989, n. 34, «Indennità di carica e trattamento di missione per i magistrati del Commissariato [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 rapporti con organi statali e ufficio del difensore civico
Data:19/02/1996
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 34/1989.
Art. 2.  Norma finanziaria.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 1.3.10 - Legge Regionale 19 febbraio 1996, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1989, n. 34, «Indennità di carica e trattamento di missione per i magistrati del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici».

(B.U. 21 febbraio 1996, n. 8).

 

Art. 1. Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 34/1989.

     1. L'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 34, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 34, come sostituito dall'articolo 1, fanno carico al capitolo 155 dello stato di previsione della sposa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio, per l'anno 1996, che presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.