§ 6.1.36 - L.R. 14 febbraio 1995, n. 10.
Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 provvidenze ed interventi straordinari
Data:14/02/1995
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Integrazione dell'articolo 18 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 e dell'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57.
Art. 2.  Modificazione dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32 e dell'articolo 1 della legge regionale 19 novembre 1990, n. 51.
Art. 3.  Modificazione degli articoli 3 e 4 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50.
Art. 4.  Proroga delle attribuzioni straordinarie del Presidente della Giunta regionale in materia di ricostruzione.
Art. 5.  Modificazione della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57 e della legge regionale 7 maggio 1982, n. 30.
Art. 6.  Autofinanziamento regionale.
Art. 7.  Modificazione dell'articolo 4 della legge regionale n. 65/1976.
Art. 8.  Prosecuzione attività del Consorzio per la Scuola musaicisti di Spilimbergo.
Art. 9.  Modificazione dell'articolo 23 della legge regionale n. 60/1976.
Art. 10.  Modificazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 27/1971.
Art. 11.  Contributi alle aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale.
Art. 12.  (Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa comunale).
Art. 13.  Modificazione dell'articolo 93 della legge regionale n. 75/1982.
Art. 14.  Entrata in vigore.


§ 6.1.36 - L.R. 14 febbraio 1995, n. 10.

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi.

(B.U. 20 febbraio 1995, suppl. straord. n. 7).

 

Art. 1. Integrazione dell'articolo 18 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 e dell'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57.

     1. All'articolo 18 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     2. All'articolo 5, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, dopo le parole «programmi di investimento», le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole «di cui all'articolo 18 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, come integrato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10.».

     3. Per ciò che attiene i programmi di investimento di Porto Nogaro, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 22/1987, come integrato dal comma 1, sono ammesse a finanziamento anche le spese sostenute dal 1° gennaio 1994.

     4. Gli oneri conseguenti all'applicazione del disposto dell'articolo 5 della legge regionale n. 57/1991, come modificato dall'articolo 25, comma 15, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e dal comma 2, e dal comma 3 del presente articolo fanno carico al capitolo 3800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, a fronte degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e dall'articolo 65, comma 9, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8.

 

     Art. 2. Modificazione dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32 e dell'articolo 1 della legge regionale 19 novembre 1990, n. 51. [1]

 

     Art. 3. Modificazione degli articoli 3 e 4 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50.

     1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Conseguentemente, gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, come sostituiti dai commi 1 e 2, fanno carico al capitolo 865 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, a fronte degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 50/1993; la denominazione del precitato capitolo 865 è sostituita dalla seguente: «Spese per le convenzioni con istituti, enti, centri di ricerca pubblici e privati ed istituzioni universitarie per l'elaborazione degli strumenti progettuali relativi alle iniziative per lo sviluppo dei territori montani e per l'attuazione di progetti specifici che si inquadrano nei programmi di intervento comunitario - fondi statali».

 

     Art. 4. Proroga delle attribuzioni straordinarie del Presidente della Giunta regionale in materia di ricostruzione. [2]

     1. Il termine del 31 dicembre 1981, indicato dall'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58 e modificato dall'articolo 11 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, termine da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 1994 dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 5, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1995.

     2. Tutti i riferimenti riportati nelle leggi regionali connessi alla scadenza della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, compreso quello relativo alla rinnovabilità degli incarichi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 5, sono modificati nei termini sopra riportati.

     3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 5. Modificazione della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57 e della legge regionale 7 maggio 1982, n. 30.

     1. L'articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57, è abrogato.

     2. Tutti i pagamenti non ancora effettuati e conseguenti ad obbligazioni assunte ed in essere vengono ricondotti al regime di pagamento previsto dalle ordinarie norme di contabilità regionale e statale.

     3. Tutti i riferimenti, contenuti nelle varie leggi regionali, relativi alla contabilità speciale prevista dall'articolo 8 della legge regionale n. 57/1981 si intendono modificati nel senso indicato al comma 2.

     4. Tutti i riferimenti, contenuti nelle varie leggi regionali, relativi ad interventi disposti mediante aperture di credito e ordini di accreditamento a favore del Segretario generale straordinario sono modificati prevedendosi, da parte dell'Amministrazione regionale, non più l'obbligatorietà dell'emissione dell'ordine di accreditamento ma solo la facoltà di emetterlo, in alternativa ad altra forma di pagamento.

     5. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con i commi precedenti.

     6. [In via di interpretazione autentica, il quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 30, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 26 luglio 1984, n. 32, si intende applicabile soltanto qualora la nomina a Segretario generale straordinario venga conferita ad un funzionario in posizione di comando o distacco o per chiamata] [3].

     7. Il quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale n. 30/1982, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale n. 32/1984, è abrogato.

 

     Art. 6. Autofinanziamento regionale.

     1. Ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere a reperire risorse per far fronte al disavanzo conseguente all'erogazione di livelli di assistenza superiori a quelli di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 502/92, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n 517.

 

     Art. 7. Modificazione dell'articolo 4 della legge regionale n. 65/1976. [4]

     [1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).]

 

     Art. 8. Prosecuzione attività del Consorzio per la Scuola musaicisti di Spilimbergo.

     1. In attesa dell'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è autorizzata, ai sensi della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, entro e non oltre il 31 dicembre 1995, la prosecuzione nelle forme consortili fra enti locali dell'attività esercitata dal Consorzio per la Scuola musaicisti di Spilimbergo.

     2. Rimane confermata, nei limiti temporali di cui al comma 1, la competenza degli enti partecipanti al Consorzio e dell'Amministrazione regionale rispettivamente al versamento delle quote consortili ed al finanziamento degli interventi.

     3. Gli attuali organi del Consorzio di cui al comma 1 sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 1995.

 

     Art. 9. Modificazione dell'articolo 23 della legge regionale n. 60/1976. [5]

     1. Il secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, come aggiunto dall'articolo 8 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 57, viene sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10. Modificazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 27/1971. [6]

     [1. Al terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30, lettera e) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).]

 

     Art. 11. Contributi alle aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale. [7]

 

     Art. 12. (Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa comunale). [8]

     1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere pubbliche di iniziativa comunale, non ultimate o anche non iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, i Direttori regionali competenti per materia sono autorizzati a confermare, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, i contributi già concessi, anche nel caso in cui il Comune deliberi di realizzare un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, purché la nuova opera rientri nelle tipologie previste dalla relativa legge di finanziamento.

 

     Art. 13. Modificazione dell'articolo 93 della legge regionale n. 75/1982.

     1. Al quarto comma dell'articolo 93 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come integrato dal comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, le parole «può essere prorogato dal Direttore provinciale dei lavori pubblici nei casi di proroga o rinnovo della concessione edilizia» sono sostituite dalle parole «può essere prorogato o nuovamente fissato dal Direttore provinciale dei servizi tecnici, su motivata istanza del richiedente e per ragioni obiettive indipendenti dalla volontà del richiedente.».

 

     Art. 14. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 1995.


[1] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 15 novembre 1999, n. 28.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[4] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[5] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[6] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 13 ottobre 2008, n. 10, con la decorrenza ivi prevista.

[7] Articolo abrogato dal comma 3, art. 36 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[8] Articolo già sostituito dall'art. 30 della L.R. 24 luglio 1995, n. 3 e così ulteriormente sostituito dall'art. 11 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.