Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 provvidenze ed interventi straordinari |
Data: | 14/02/1995 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Integrazione dell'articolo 18 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 e dell'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57. |
Art. 2. Modificazione dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32 e dell'articolo 1 della legge regionale 19 novembre 1990, n. 51. |
Art. 3. Modificazione degli articoli 3 e 4 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50. |
Art. 4. Proroga delle attribuzioni straordinarie del Presidente della Giunta regionale in materia di ricostruzione. |
Art. 5. Modificazione della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57 e della legge regionale 7 maggio 1982, n. 30. |
Art. 6. Autofinanziamento regionale. |
Art. 7. Modificazione dell'articolo 4 della legge regionale n. 65/1976. |
Art. 8. Prosecuzione attività del Consorzio per la Scuola musaicisti di Spilimbergo. |
Art. 9. Modificazione dell'articolo 23 della legge regionale n. 60/1976. |
Art. 10. Modificazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 27/1971. |
Art. 11. Contributi alle aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale. |
Art. 12. (Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa comunale). |
Art. 13. Modificazione dell'articolo 93 della legge regionale n. 75/1982. |
Art. 14. Entrata in vigore. |
§ 6.1.36 - L.R. 14 febbraio 1995, n. 10.
Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi.
(B.U. 20 febbraio 1995, suppl. straord. n. 7).
Art. 1. Integrazione dell'articolo 18 della
1. All'articolo 18 della
(Omissis).
2. All'articolo 5, comma 2, della
3. Per ciò che attiene i programmi di investimento di Porto Nogaro, ai sensi dell'articolo 18 della
4. Gli oneri conseguenti all'applicazione del disposto dell'articolo 5 della
Art. 2. Modificazione dell'articolo 1 della
Art. 3. Modificazione degli articoli 3 e 4 della
1. Il comma 2 dell'articolo 3 della
(Omissis).
2. Il comma 2 dell'articolo 4 della
(Omissis).
3. Conseguentemente, gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, comma 2, della
Art. 4. Proroga delle attribuzioni straordinarie del Presidente della Giunta regionale in materia di ricostruzione. [2]
1. Il termine del 31 dicembre 1981, indicato dall'articolo 1 della
2. Tutti i riferimenti riportati nelle leggi regionali connessi alla scadenza della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, compreso quello relativo alla rinnovabilità degli incarichi di cui all'articolo 1, comma 2, della
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 5. Modificazione della
1. L'articolo 8 della
2. Tutti i pagamenti non ancora effettuati e conseguenti ad obbligazioni assunte ed in essere vengono ricondotti al regime di pagamento previsto dalle ordinarie norme di contabilità regionale e statale.
3. Tutti i riferimenti, contenuti nelle varie leggi regionali, relativi alla contabilità speciale prevista dall'articolo 8 della
4. Tutti i riferimenti, contenuti nelle varie leggi regionali, relativi ad interventi disposti mediante aperture di credito e ordini di accreditamento a favore del Segretario generale straordinario sono modificati prevedendosi, da parte dell'Amministrazione regionale, non più l'obbligatorietà dell'emissione dell'ordine di accreditamento ma solo la facoltà di emetterlo, in alternativa ad altra forma di pagamento.
5. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con i commi precedenti.
6. [In via di interpretazione autentica, il quarto comma dell'articolo 5 della
7. Il quarto comma dell'articolo 5 della
Art. 6. Autofinanziamento regionale.
1. Ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3 del
Art. 7. Modificazione dell'articolo 4 della
[1. Il primo comma dell'articolo 4 della
(Omissis).]
Art. 8. Prosecuzione attività del Consorzio per la Scuola musaicisti di Spilimbergo.
1. In attesa dell'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 61, comma 1, della
2. Rimane confermata, nei limiti temporali di cui al comma 1, la competenza degli enti partecipanti al Consorzio e dell'Amministrazione regionale rispettivamente al versamento delle quote consortili ed al finanziamento degli interventi.
3. Gli attuali organi del Consorzio di cui al comma 1 sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 1995.
Art. 9. Modificazione dell'articolo 23 della
1. Il secondo comma dell'articolo 23 della
(Omissis).
Art. 10. Modificazione dell'articolo 5 della
[1. Al terzo comma dell'articolo 5 della
(Omissis).]
Art. 11. Contributi alle aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale. [7]
Art. 12. (Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa comunale). [8]
1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere pubbliche di iniziativa comunale, non ultimate o anche non iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, i Direttori regionali competenti per materia sono autorizzati a confermare, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, i contributi già concessi, anche nel caso in cui il Comune deliberi di realizzare un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, purché la nuova opera rientri nelle tipologie previste dalla relativa legge di finanziamento.
Art. 13. Modificazione dell'articolo 93 della
1. Al quarto comma dell'articolo 93 della
Art. 14. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 1995.
[1] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[3] Comma abrogato dall'art. 1 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 68 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 49 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[7] Articolo abrogato dal comma 3, art. 36 della
[8] Articolo già sostituito dall'art. 30 della