§ 4.10.158 - Legge Regionale 22 maggio 1986, n. 23.
Norme speciali di rifinanziamento e modifica di norme finanziarie riguardanti leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:22/05/1986
Numero:23


Sommario
Art. 1.      Il limite d'impegno di lire 1.000 milioni autorizzato con l'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 62, viene ridotto di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1986.
Art. 2.      Il limite d'impegno di lire 700 milioni autorizzato con l'articolo 43 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, viene ridotto di lire 550 milioni a decorrere dall'anno 1986.
Art. 3.      Per le finalità previste dall'articolo 46 bis - inserito con l'articolo 31 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 -, dal secondo comma dell'articolo 50 e dal secondo comma dell'articolo 51, [...]
Art. 4.      Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione di contributi in conto interessi per i mutui a breve termine di cui agli articoli 27 e 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e [...]
Art. 5.      In relazione alle riduzioni ed alle revoche dei limiti d'impegno disposte con i precedenti articoli 1 e 2, viene rinviata al «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e [...]
Art. 6.      Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1981, n. 81, in ordine all'imputazione delle spese previste dagli articoli 8 e 10 della legge regionale 20 giugno [...]
Art. 7.      Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, gli ordini di accreditamento tratti, anteriormente alla data di entrata in vigore della [...]
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.158 - Legge Regionale 22 maggio 1986, n. 23. [1]

Norme speciali di rifinanziamento e modifica di norme finanziarie riguardanti leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

(B.U. 22 maggio 1986, n. 54).

 

CAPO I

Norme speciali di rifinanziamento di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

 

Art. 1.

     Il limite d'impegno di lire 1.000 milioni autorizzato con l'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 62, viene ridotto di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1986.

     Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1986 al 2000, vengono ridotte di lire 500 milioni per ciascuno degli anni medesimi.

     Il limite d'impegno di lire 1.000 milioni autorizzato con la legge regionale 11 gennaio 1982, n. 3, viene revocato.

     Le annualità relative al predetto limite autorizzate per gli anni dal 1986 al 2000 vengono revocate.

     Il limite d'impegno di lire 2.000 milioni autorizzato con l'articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1983, n. 78, viene revocato.

     Le annualità relative al predetto limite autorizzate per gli anni dal 1986 al 2002 vengono revocate.

     Il limite d'impegno di lire 1.000 milioni autorizzato con l'articolo 30 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36, viene revocato.

     Le annualità relative al predetto limite autorizzate per gli anni dal 1986 al 2003 vengono revocate.

 

     Art. 2.

     Il limite d'impegno di lire 700 milioni autorizzato con l'articolo 43 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, viene ridotto di lire 550 milioni a decorrere dall'anno 1986.

     Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1986 al 1996, vengono ridotte di lire 550 milioni per ciascuno degli anni medesimi.

 

     Art. 3.

     Per le finalità previste dall'articolo 46 bis - inserito con l'articolo 31 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 -, dal secondo comma dell'articolo 50 e dal secondo comma dell'articolo 51, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e dall'articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è autorizzato, nell'anno 1986, l'ulteriore limite d'impegno di lire 4.500 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005.

     L'onere di lire 13.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 6018 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986- 1988 e del bilancio per l'anno 1986, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 13.500 milioni.

     Al predetto onere di lire 13.500 milioni si fa fronte - in relazione a quanto disposto con il precedente articolo 1 - mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6010 del precitato stato di previsione.

     Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 2005 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 4.

     Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione di contributi in conto interessi per i mutui a breve termine di cui agli articoli 27 e 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell'anno 1986, l'ulteriore limite d'impegno di lire 550 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 550 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1991.

     L'onere di lire 1.650 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 6011 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986- 1988 e del bilancio per l'anno 1986, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.650 milioni.

     Al predetto onere di lire 1.650 milioni si fa fronte - in relazione a quanto disposto con il precedente articolo 2 - mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6012 del precitato stato di previsione.

     Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 5.

     In relazione alle riduzioni ed alle revoche dei limiti d'impegno disposte con i precedenti articoli 1 e 2, viene rinviata al «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli- Venezia Giulia» la somma complessiva di lire 20.450 milioni, corrispondente alle quote (o a parte di esse) delle annualità di detti limiti d'impegno iscritte sui capitoli 6010 e 6012 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e, in quanto non utilizzate al 31 dicembre del medesimo anno, trasferite all'anno 1986 ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 9/RAG del 29 gennaio 1986.

     Conseguentemente lo stanziamento del capitolo 6991 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno finanziario 1986 viene elevato di lire 20.450 milioni per l'anno 1986, mediante storno dai sottoelencati capitoli degli importi a fianco di ciascuno indicati:

     - lire 15.500 milioni dal capitolo 6010 del precitato stato di previsione;

     - lire 4.950 milioni dal capitolo 6012 del medesimo stato di previsione.

 

CAPO II

Modifica di norme finanziarie relative a leggi regionali di intervento

nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

 

     Art. 6.

     Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1981, n. 81, in ordine all'imputazione delle spese previste dagli articoli 8 e 10 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, ad ulteriore modifica di quanto disposto dall'articolo 40 della medesima legge regionale n. 30/77, le spese relative ai commi dal terzo al sesto dell'articolo 13, richiamato dall'articolo 14, secondo comma, della più volte menzionata legge regionale n. 30/77, fanno carico al capitolo 6029 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1986-1988 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1986.

     Di conseguenza, la denominazione del capitolo 6029 del citato stato di previsione viene così modificata:

     «Spese relative alle opere provvisorie di puntellamento e di difesa dagli agenti atmosferici degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976 ed ai lavori di ripristino di edifici attigui ad immobili demoliti, nonchè spese relative agli interventi diretti degli I.A.C.P. sugli edifici di edilizia residenziale pubblica danneggiati dagli eventi sismici del 1976».

 

     Art. 7.

     Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, gli ordini di accreditamento tratti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sul capitolo 6029 dell'esercizio finanziario 1982 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi per il finanziamento delle spese previste dai commi dal terzo al sesto dell'articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, richiamato dall'articolo 14, secondo comma, della medesima legge regionale, sono soggetti a convalida da parte della Giunta regionale.

     Gli ordini di accreditamento, una volta convalidati, producono i loro effetti sin dall'origine.

 

     Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.