Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.5 ecologia e tutela dell'ambiente |
Data: | 28/08/1989 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
§ 4.5.20 - Legge Regionale 28 agosto 1989, n. 23. [1]
Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30 e 21 gennaio 1989, n. 1, in materia di smaltimento dei rifiuti.
(B.U. 29 agosto 1989, n. 91).
1. Alla lettera e), numero 2), del comma 1 dell'articolo 5 della
1. L'articolo 15, comma 5, della
(Omissis).
1. Al titolo IV della
(Omissis).
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 33 bis della
3. Sul precitato capitolo 2200 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, mediante prelevamento, di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa dei bilancio per l'anno 1989.
1. L'articolo 3 della
(Omissis).
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'individuazione delle aree di cui all'articolo 15, terzo comma, del
2. Ad avvenuta individuazione delle aree di cui al comma 1 da parte delle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, l'attività è soggetta alla licenza comunale di cui al quarto comma dell'articolo 15 del citato
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività di raccolta e di trasporto di rifiuti speciali ospedalieri possono proseguire l'esercizio di detta attività, sempre che presentino istanza di autorizzazione entro tre mesi dalla data medesima.
2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività di cui all'articolo 5, comma 1, possono proseguire l'esercizio di detta attività, sempre che presentino istanza di autorizzazione entro sei mesi dalla data medesima.
3. La prosecuzione della attività di cui ai commi 1 e 2 è consentita sino alla data di adozione del provvedimento di concessione o diniego dell'autorizzazione e comunque non oltre il 30 giugno 1990.
1. In via eccezionale, coloro che hanno presentato denuncia di ammasso temporaneo in base all'articolo 15, comma 5, della
2. La prosecuzione dell'attività di ammasso temporaneo è consentita sino alla data del provvedimento di concessione o diniego dell'autorizzazione e comunque non oltre il 30 aprile 1991.
3. E' comunque fatto salvo il potere dell'Assessore regionale all'ambiente di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 17 della
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 37 della