§ 3.11.2 - Legge Regionale 5 agosto 1966, n. 18.
Autorizzazione alla costituzione di una Società finanziaria per lo sviluppo economico della regione Friuli-Venezia Giulia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 partecipazioni ed interventi straordinari
Data:05/08/1966
Numero:18


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 


§ 3.11.2 - Legge Regionale 5 agosto 1966, n. 18.

Autorizzazione alla costituzione di una Società finanziaria per lo sviluppo economico della regione Friuli-Venezia Giulia.

(B.U. 9 agosto 1966, n. 22).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a prendere l'iniziativa della costituzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2458 codice civile, di una Società finanziaria per azioni, avente lo scopo di concorrere, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere lo sviluppo economico della regione Friuli-Venezia Giulia:

     a) mediante partecipazioni, con obbligo di smobilizzo entro dieci anni, in società per azioni e società a responsabilità Limitata, già costituite o da costituire, che svolgano, nel territorio regionale, attività in armonia con le priorità enunciate nei programmi economici regionali. Le suddette partecipazioni possono riguardare anche imprese che operano al di fuori del territorio regionale nei seguenti casi:

     1) qualora si tratti di società svolgenti attività finanziaria o di servizio alle imprese e l'intervento sia finalizzato alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di specifico interesse per il contesto economico regionale;

     2) qualora si tratti di società miste operanti all'estero, nelle quali siano interessate imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nel territorio regionale, con una partecipazione non inferiore al cinquanta per cento, tenuto conto anche di quella della società finanziaria di cui alla presente legge, nonché della quota eventualmente intestata ad altre società finanziarie istituite con legge dello Stato o della Regione o di altri organismi previsti dai programmi di intervento della Comunità Economica Europea [1];

     b) mediante assistenza finanziaria alle società predette, nonché anche tramite la Finanziaria regionale della cooperazione Finreco s.c.r.l., alle società cooperative a responsabilità limitata iscritte nella categoria «produzione e lavoro» del Registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, classificate ai fini della codifica ISTAT fra le imprese manifatturiere, per rami di attività dal numero 2 al numero 5 compresi e in relazione all'avvio, da parte delle stesse, di un programma di incremento del netto patrimoniale [2];

     c) mediante assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa alle imprese [3].

     1 bis. Il limite di dieci anni di cui al primo comma, lettera a), non si applica nel caso di interventi a favore di enti pubblici ed enti pubblici economici della Regione Friuli Venezia Giulia finalizzati a perseguire l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile in materia di energia da fonti rinnovabili e di efficientemento energetico, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050 [4].

     Per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, la Società finanziaria potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare od immobiliare, con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme soggette alla applicazione della legge 7 marzo 1938, n. 141.

 

     Art. 2.

     L'autorizzazione all'Amministrazione regionale, per la costituzione della Società finanziaria, è concessa alla condizione che l'iniziativa possa essere attuata con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

     a) che la Regione assuma e conservi nella costituenda Società finanziaria una posizione maggioritaria, in modo che la partecipazione di enti economici e finanziari, istituti di credito, compagnie di assicurazioni, società e privati non abbia mai a superare,

complessivamente, la misura del 49 per cento del capitale sociale;

     b) che lo statuto della costituenda Società finanziaria riservi all'assemblea la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione e che la nomina del Presidente del Collegio sindacale sia riservata alla Giunta regionale [5];

     c) che le partecipazioni della costituenda Società finanziaria, previste alla lettera a) del primo comma dell'articolo 1, non superino la misura del trentacinque per cento del capitale delle singole società di cui essa venga a far parte e che nel contempo non vi sia partecipazione allo stesso capitale da parte di altre società con partecipazione azionaria della stessa Finanziaria regionale Friulia S.p.A. Tale limite può essere elevato sino al quarantanove per cento quando si tratti di società cui partecipino in misura non inferiore al venti per cento del capitale sociale, anche enti pubblici od enti privati dai primi controllati. Le partecipazioni possono superare i predetti limiti qualora le stesse riguardino società finanziarie o di servizio alle imprese che perseguono finalità analoghe o affini allo scopo previsto dal primo comma dell'articolo 1. Le partecipazioni di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), n. 2), possono essere assunte anche qualora nel capitale sociale della società mista operante all'estero sia presente altra società già partecipata dalla Friulia sempre che la partecipazione di quest'ultima si mantenga entro i sopra descritti limiti del trentacinque e del quarantanove per cento, tenuto conto anche della quota che la Friulia viene ad assumere indirettamente tramite la società già partecipata; la medesima deroga si applica anche nei confronti delle società presenti nel capitale sociale di imprese cui partecipi la Friulia e che gestiscano centrali per la produzione di energia elettrica destinata ad essere utilizzata dalle predette società [6];

     d) che la costituenda Società finanziaria non possa, sotto qualsiasi forma, impegnare una somma superiore al 15 per cento del suo patrimonio a favore di una sola società;

     e) che sia assicurata normalmente alla costituenda Società finanziaria, nelle società di cui essa viene a far parte, una rappresentanza nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, proporzionale alla misura della partecipazione. Tale prescrizione non si applica alle partecipazioni nelle società miste di cui all'articolo 1 [7];

     f) che le partecipazioni, di cui alla lettera c), siano preferibilmente indirizzate, nell'ambito degli obiettivi generali del Piano regionale di sviluppo, di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, così come specificati dal Programma regionale di politica industriale di cui alla legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, verso imprese industriali o di servizio alla produzione, ivi comprese le attività di formazione di quadri dirigenti, la cui operatività assuma rilevanza, specifica o di sistema, nell'economia del Friuli-Venezia Giulia [8];

     g) che lo smobilizzo delle partecipazioni abbia luogo in relazione al grado di sviluppo delle società alle quali esse si riferiscono.

     L'obbligo di smobilizzo di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), non si applica alla partecipazione nelle società di cui ana lettera c) del primo comma, svolgenti attività creditizia o finanziaria o di servizio alle imprese, a prescindere anche dall'entità percentuale di tale partecipazione [9].

 

     Art. 3.

     Le obbligazioni, che dalla costituenda Società finanziaria siano emesse con l'osservanza delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 2410 codice civile, possono essere garantite dalla Regione.

     Per la concessione della garanzia si provvederà con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

 

     Art. 4.

     Il bilancio di esercizio della costituenda Società finanziaria, corredato dalle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, dovrà dalla Giunta regionale essere comunicato al Consiglio regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione prevista dall'articolo 2435 codice civile.

 

     Art. 5. [10]

     Per le finalità della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare alla costituenda Società finanziaria, mediante sottoscrizione e versamento di capitale sociale, una somma globale non superiore a lire 3 miliardi per l'esercizio 1966 e non superiore a lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi 1967, 1968 e 1969 [11].

 

     Art. 6. [12]

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1966 è istituito al Titolo II - Categoria XII - «Partecipazioni azionarie e conferimenti» - il capitolo 704 con la denominazione: «Sottoscrizione e versamento di capitale sociale della istituenda Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli-Venezia Giulia» e con lo stanziamento di lire 3 miliardi.

     A favore di detto capitolo si provvede mediante:

     - prelevamento di lire 2 miliardi e 800 milioni dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966 (Rubrica n. 5 dell'allegato al bilancio medesimo);

     - storno, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 5 luglio 1965, n. 9, della disponibilità residua di lire 200 milioni accertata sullo stanziamento iscritto al capitolo 25512691 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1965.

     L'onere di lire 3 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1966 fa carico al sopraccitato capitolo 704 e quello di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968 e 1969 farà carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali degli esercizi medesimi.

 

     Art. 7.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966 è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XIV - il capitolo 668 con la denominazione: «Oneri derivanti per la concessione di eventuali garanzie sulle obbligazioni emesse dalla costituenda Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli-Venezia Giulia (spesa obbligatoria)».

     Tale capitolo è incluso nell'elenco n. 2 delle spese obbligatorie, allegato allo stato di previsione del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966.

     Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dall'articolo 3 della presente legge faranno carico al sopraccitato capitolo 668 e a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

 

 


[1] Numero così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 11 marzo 1993, n. 8.

[2] Lettere così sostituite dall'art. 8 della L.R. 20 gennaio 1992, n. 2.

[3] Lettera inserita dall'art. 1, comma 2, della L.R. 11 marzo 1993, n. 8.

[4] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 2 novembre 2021, n. 16.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.R. 11 marzo 1993, n. 8.

[6] Lettera già sostituita dall'art. 9, comma 1, della L.R. 20 gennaio 1992, n. 2 e così sostituita dall'art. 2, comma 2, della L.R. 11 marzo 1993, n. 8.

[7] Lettera sostituita dall'art. 9, comma 1, della L.R. 20 gennaio 1992, n. 2.

[8] Vedi nota che precede.

[9] Comma aggiunto dall'art. 9, comma 2, della L.R. 20 gennaio 1992, n. 2 e così sostituito dall'art. 2, comma 3, della L.R. 11 marzo 1993, n. 8.

[10] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[11] Vedi anche l'art. 1 della L.R. 23 novembre 1970, n. 39, l'art. 2 della L.R. 24 aprile 1972, n. 20, l'art. 2 della L.R. 13 maggio 1975, n. 22 e l'art. 6 della L.R. 29 gennaio 1985, n. 8 con i quali viene autorizzato l'aumento della misura della partecipazione della Regione alla Società Finanziaria.

[12] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.