Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 23/04/2002 |
Numero: | 110 |
Sommario |
Art. 1. Trasferimento di funzioni in materia di energia |
Art. 2. Funzioni e compiti riservati allo Stato in materia di energia |
Art. 3. Trasferimento di funzioni in materia di miniere e risorse geotermiche |
Art. 4. Trasferimento di rapporti e del patrimonio del distretto minerario di Trieste |
Art. 5. Funzioni e compiti riservati allo Stato in materia di miniere e risorse geotermiche |
Art. 6. Trasferimento di funzioni in materia di incentivi alle imprese |
Art. 7. Norme transitorie |
Art. 8. Trasferimento delle funzioni relative al Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni. |
Art. 9. Disposizione finanziaria |
Art. 10. Trasferimento di personale |
Art. 11. Oneri per il personale |
§ 41.7.246 - D.Lgs. 23 aprile 2002, n. 110.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese
(G.U. 14 giugno 2002, n. 138)
Art. 1. Trasferimento di funzioni in materia di energia
1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia tutte le funzioni in materia di energia che concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia, salvo quelle espressamente previste dall'articolo 2.
Art. 2. Funzioni e compiti riservati allo Stato in materia di energia
1. Restano riservate allo Stato le funzioni e competenze concernenti:
a) l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale nei limiti di cui al comma 2;
b) l'individuazione degli indirizzi generali inerenti la ricerca scientifica in campo energetico;
c) le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di energia limitatamente allo stoccaggio di metano in giacimento;
d) la definizione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione, stoccaggio e distribuzione dell'energia;
e) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
f) la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
g) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;
h) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del
i) le attività connesse alla gestione della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica di cui all'articolo 3 del
l) l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti;
m) la definizione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui alla lettera a) in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico;
n) gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonché gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;
o) la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare, comprese le funzioni di polizia mineraria;
p) la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, comprese le funzioni di polizia mineraria;
q) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;
r) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi di competenza dello Stato;
s) la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici nazionali, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.
2. Gli atti di cui al comma 1, lettere a) e m), vincolano la regione solo al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti. L'emanazione delle norme di organizzazione eventualmente occorrenti per l'attuazione degli atti predetti è riservata alla regione.
3. Le funzioni di cui al comma 1, lettere h) e p), nonché, limitatamente allo stoccaggio, quelle di cui alla lettera n) sono esercitate d'intesa con la regione. Qualora si tratti di interessi nazionali e nel termine di novanta giorni l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti sono trasmessi al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione del presidente della regione.
Art. 3. Trasferimento di funzioni in materia di miniere e risorse geotermiche
1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che già non le spetti ai sensi delle norme vigenti, tutte le funzioni in materia di miniere e risorse geotermiche, comprese le funzioni di polizia mineraria, esercitate direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, salvo quelle espressamente previste dall'articolo 5.
2. E' trasferita alla regione Friuli-Venezia Giulia la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche e collaudi, nonché la determinazione dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni.
3. Il distretto minerario di Trieste è soppresso.
Art. 4. Trasferimento di rapporti e del patrimonio del distretto minerario di Trieste
1. La regione subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti del soppresso distretto minerario, nella proprietà degli immobili, delle attrezzature e degli arredi, nonché, salva disdetta, nei contratti di locazione degli immobili.
Art. 5. Funzioni e compiti riservati allo Stato in materia di miniere e risorse geotermiche
1. Restano riservate allo Stato le funzioni e competenze concernenti:
a) la polizia mineraria per le risorse collocate in mare;
b) la promozione della ricerca mineraria all'estero;
c) la determinazione degli indirizzi della politica mineraria nazionale ed i relativi programmi;
d) l'inventario nazionale delle risorse geotermiche;
e) la definizione dei contenuti e della durata dei corsi per il diploma di cui all'articolo 27, terzo comma, del
f) la determinazione dei requisiti generali dei progetti di riassetto ambientale che la regione deve tenere presenti nei procedimenti per la concessione degli speciali contributi previsti dalla legislazione statale;
g) la determinazione degli indirizzi per la raccolta dei dati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel settore minerario;
h) il riconoscimento dell'idoneità dei prodotti esplodenti e la tenuta del relativo elenco.
Art. 6. Trasferimento di funzioni in materia di incentivi alle imprese
1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che già non le spetti ai sensi delle norme vigenti, tutte le funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del
Art. 7. Norme transitorie
1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali disciplinanti la materia oggetto del presente decreto, continua ad applicarsi la normativa statale vigente.
2. Resta di competenza dello Stato il completamento dei procedimenti amministrativi in materia di incentivi alle imprese già avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 9, comma 2.
Art. 8. Trasferimento delle funzioni relative al Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla
1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative relative al Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla
2. La regione subentra allo Stato nei rapporti giuridici attivi e passivi.
3. La legge regionale disciplina la composizione e la nomina dell'organo di amministrazione del Fondo. Fino all'insediamento del nuovo organo di amministrazione previsto dalla legge regionale, il Fondo è amministrato dal comitato di gestione in carica alla data del 1° gennaio 2002.
Art. 9. Disposizione finanziaria
1. In via transitoria, al finanziamento delle funzioni e dei compiti trasferiti con il presente decreto legislativo si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 2002, in conformità ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 7 e 19, comma 8, del
2. In forza delle disposizioni dell'articolo 8, la regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra allo Stato negli impegni dallo stesso assunti e nella titolarità delle risorse da imputare al Fondo di cui alla
3. Con la legge statale che, ai sensi dell'articolo 63, secondo comma, della
Art. 10. Trasferimento di personale
1. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui agli articoli 1 e 3 sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia sei unità di personale nell'ambito del contingente di personale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 e sulla base della ripartizione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 in materia di energia, miniere e risorse geotermiche.
2. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 6 è trasferita alla regione Friuli-Venezia Giulia una unità di personale nell'ambito del contingente di personale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 e sulla base della ripartizione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 in materia di incentivi alle imprese.
3. Per il trasferimento del personale di cui ai commi 1 e 2 si applicano le procedure individuate dal regolamento approvato con il
4. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle attività produttive avvia le procedure di cui al comma 3.
5. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 3 la regione Friuli-Venezia Giulia può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, del personale e delle strutture che il Ministero delle attività produttive utilizzava per l'esercizio delle funzioni trasferite dal presente decreto.
Art. 11. Oneri per il personale
1. Le risorse finanziarie relative al personale da trasferire alla regione Friuli-Venezia Giulia sono stimate in L. 59.600.000 annue (pari ad Euro 30.780,83) per ogni unità di personale.
2. Con decreti del Ministro per le attività produttive si provvede alle variazioni in aumento o in diminuzione necessarie ad attribuire gli importi delle effettive retribuzioni in godimento al momento del trasferimento del personale, alla conclusione delle procedure di mobilità, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del