§ 1.2.67 – L.R. 17 aprile 2000, n. 8.
Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:17/04/2000
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Strutturazione del Consiglio regionale).
Art. 1 bis.  (Articolazione della dirigenza consiliare)
Art. 2.  (Segreteria generale).
Art. 3.  (Struttura organizzativa della Segreteria generale).
Art. 4.  (Dotazione organica).
Art. 5.  (Attivazione della struttura organizzativa).
Art. 6.  (Uffici alle dipendenze del Presidente del Consiglio regionale).
Art. 7.  (Ufficio di Gabinetto).
Art. 8.  (Ufficio stampa e pubbliche relazioni).
Art. 9.  (Segreterie del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio, nonché dei Presidenti delle Commissioni)
Art. 10.  (Segreterie dei Gruppi consiliari. Modifiche alla legge regionale 52/1980).
Art. 11.  (Modifiche alla legge regionale 18/1996).
Art. 12.  (Modifiche alla legge regionale 7/1988)
Art. 13.  (Modifiche alla legge regionale 53/1981).
Art. 14.  (Assunzioni a seguito di risoluzioni anticipate di contratti a tempo determinato).


§ 1.2.67 – L.R. 17 aprile 2000, n. 8. [1]

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale.

(B.U. 19 aprile 2000, n. 16).

 

Art. 1. (Strutturazione del Consiglio regionale).

     1. Il Consiglio regionale, per lo svolgimento dei propri compiti e funzioni istituzionali e nell'ambito della propria autonomia funzionale, organizzativa e contabile, si avvale della Segreteria generale, nonché degli uffici posti alle dipendenze del Presidente del Consiglio regionale, delle Segreterie del Presidente del Consiglio, dei Vice Presidenti e di quelle dei Gruppi consiliari.

     2. Con successiva legge regionale verrà istituito il ruolo del personale del Consiglio regionale distinto da quello dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 1 bis. (Articolazione della dirigenza consiliare) [2]

1. Nell'ambito della qualifica dirigenziale, sono previsti, con riferimento alla Segreteria generale di cui all'articolo 1, comma 1, i seguenti incarichi:

a) Segretario generale;

b) Vice Segretario generale;

c) Direttore di Servizio;

d) Direttore di Staff.

2. Il Segretario generale sovraintende alla gestione della Segreteria generale, assicurando l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività consiliare; svolge, altresì, le funzioni attribuite dal Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale.

3. Il Vice Segretario generale coadiuva il Segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni, svolge i compiti da questi espressamente conferiti, esercita funzioni sostitutorie in caso di assenza, impedimento o vacanza del Segretario generale e può essere preposto a uno o più Servizi, qualora i relativi incarichi risultino vacanti. Il trattamento economico spettante al Vice Segretario generale assorbe anche l'eventuale preposizione a uno o più Servizi per un periodo massimo di due anni; oltre detto periodo al Vice Segretario generale compete un'integrazione al trattamento economico determinata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in misura comunque non superiore al 10 per cento del trattamento medesimo. Il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale può attribuire al Vice Segretario generale ulteriori funzioni.

4. L'incarico di Direttore di Servizio comporta la preposizione a un Servizio o a una struttura equiparata a Servizio e l'assolvimento delle funzioni a esso attribuite dal Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale.

5. L'incarico di Segretario generale riveste carattere di fiduciarietà.

 

     Art. 1 bis. Articolazione della dirigenza consiliare [3]

1. Nell'ambito della qualifica dirigenziale, sono previsti, con riferimento alla Segreteria generale di cui all'articolo 1, comma 1, i seguenti incarichi:

a) Segretario generale;

b) Vice Segretario generale coordinatore di Area;

c) direttore di Servizio;

d) direttore di staff.

2. Il Segretario generale sovraintende alla gestione della Segreteria generale, assicurando l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività delle Aree consiliari; svolge, altresì, le funzioni attribuite dal regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale. L'incarico di Vice Segretario generale coordinatore di Area comporta la preposizione a un'Area consiliare, preordinata al coordinamento di attività omogenee individuate per ampi ambiti di competenza, istituita nella Segreteria generale; l'incarico si connette, altresì, alla copertura di un incarico di direttore di Servizio; svolge, altresì, le funzioni attribuite dal regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale. L'incarico di direttore di Servizio comporta la preposizione a un Servizio o a una struttura equiparata a Servizio. Al direttore di staff possono essere attribuiti particolari progetti o attività; al medesimo può essere, altresì, assegnato personale.

3. Gli incarichi di cui al comma 1, lettere a) e b), rivestono carattere di fiduciarietà.

 

     Art. 2. (Segreteria generale).

     1. La Segreteria generale cura gli affari istituzionali del Consiglio regionale e dei suoi organi interni, svolgendo altresì attività consultiva e di assistenza agli organi stessi ed ai singoli Consiglieri.

     2. La Segreteria generale, nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, cura anche i rapporti esterni ed in particolare quelli con la Presidenza della Giunta regionale e con il Commissario di Governo nella Regione, nonché il coordinamento delle iniziative di informazione ai cittadini e di comunicazione pubblica.

     3. Presso la Segreteria generale è istituito il «Comitato di consulenza giuridica del Consiglio regionale» di cui possono avvalersi anche i singoli Consiglieri ed i Gruppi consiliari; l'articolazione, i compiti ed il funzionamento del Comitato sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza.

     4. La Segreteria generale, nello svolgimento delle sue funzioni, può avvalersi, con incarichi di prestazione d'opera intellettuale, della collaborazione e della consulenza di docenti o ricercatori universitari, di magistrati, di studiosi ed esperti, singolarmente o riuniti in commissioni, di istituti universitari, di istituzioni scientifiche, di enti ed organismi di studi e ricerche, nonché di società di servizi, di pubbliche relazioni e di comunicazione.

     5. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 fanno carico alla unità previsionale di base 52.1.1.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 99 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e alle corrispondenti unità previsionali di base di bilancio per gli anni futuri con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.

 

     Art. 3. (Struttura organizzativa della Segreteria generale).

     1. La Segreteria generale si articola, tenuto conto della ripartizione delle competenze fra le Commissioni permanenti, in un numero di Servizi non superiore ad un decimo della dotazione organica di cui all'articolo 4.

     2. L'istituzione, modificazione o soppressione di Servizi - fermo restando il limite numerico di cui al comma 1 - è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 4. (Dotazione organica).

     1. La determinazione e la modificazione del contingente del personale, distinto per qualifiche funzionali e per profili professionali, spettante alla Segreteria generale del Consiglio regionale, vengono deliberate - nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale regionale - dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale tenendo conto dei seguenti elementi:

     a) esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e funzionale;

     b) analisi qualitativa e quantitativa dell'attività svolta.

     2. L'Ufficio di Presidenza procede, con cadenza almeno triennale, alla verifica della dotazione organica di cui al comma 1 tenendo conto degli elementi indicati alle lettere a) e b) del medesimo comma 1.

     3. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza concernenti la dotazione organica della Segreteria generale del Consiglio regionale sono trasmesse alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale entro quindici giorni dalla loro adozione.

     4. Le dotazioni organiche dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni, delle Segreterie del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio, delle Segreterie dei Gruppi consiliari sono da considerarsi aggiuntive, nella loro effettiva consistenza, all'organico di cui al comma 1.

 

     Art. 5. (Attivazione della struttura organizzativa).

     1. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, delibera:

     a) il contingente del personale, distinto per qualifiche funzionali e per profili professionali, spettante alla Segreteria generale del Consiglio regionale;

     b) il numero, la denominazione e le competenze dei Servizi da istituire.

     2. Entro quindici giorni dalle deliberazioni di cui al comma 1, il Segretario generale determina, con proprio decreto, il contingente di personale, distinto per qualifiche funzionali e per profili professionali, spettante a ciascuno dei Servizi istituiti.

     3. La struttura organizzativa definita dalla deliberazione di cui al comma 1 diviene operativa con l'attribuzione degli incarichi di funzioni dirigenziali in essa previsti. Fino a tale data restano in funzione i Servizi di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 15 bis della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, ed i relativi incarichi dirigenziali.

     4. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza di cui al comma 1 ed il decreto del Segretario generale di cui al comma 2 sono trasmessi alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale entro quindici giorni dalla loro adozione.

 

     Art. 6. (Uffici alle dipendenze del Presidente del Consiglio regionale).

     1. Alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale sono posti:

     a) l'Ufficio di Gabinetto;

     b) l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni.

 

     Art. 7. (Ufficio di Gabinetto).

     1. L'Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale:

     a) tratta gli affari relativi all'attività della Presidenza;

     b) cura gli affari di rappresentanza della Presidenza ed organizza il cerimoniale;

     c) cura, in collaborazione con l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni e con gli altri Servizi, l'organizzazione di convegni, manifestazioni ed eventi;

     d) cura gli affari concernenti la Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali;

     e) cura i rapporti con l'Associazione dei Consiglieri regionali.

     2. L'Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è composto da:

     a) il Capo di Gabinetto, che ne è responsabile;

     b) tre dipendenti con qualifica non superiore a quella di funzionario [4].

     3. L'incarico di Capo di Gabinetto può essere conferito, con contratto a tempo determinato, su indicazione nominativa del Presidente del Consiglio regionale, a dipendenti della Regione, a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, ovvero a persone estranee all'Amministrazione regionale. La persona scelta per tale incarico deve possedere una particolare e comprovata qualificazione professionale, per aver svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali o conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro. Il trattamento economico è commisurato a quello dei Dirigenti regionali con incarichi direzionali di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Per il periodo di durata del contratto i dipendenti pubblici di cui al presente comma sono collocati in aspettativa senza assegni.

     4. L'incarico di cui al comma 3, anche se ricoperto da personale interno, decade con la cessazione dall'incarico del Presidente del Consiglio regionale.

     5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli a fianco di ciascuna indicati:

     a) UPB 52.2.4.1.1 - capitolo 550;

     b) UPB 52.2.4.1.1 - capitolo 561;

     c) UPB 52.2.8.1.659 - capitolo 9630;

     d) UPB 52.2.8.1.659 - capitolo 9631;

     e) UPB 52.5.8.1.687 - capitolo 9650;

     e alle corrispondenti unità previsionali di base di bilancio per gli anni futuri con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.

 

     Art. 8. (Ufficio stampa e pubbliche relazioni).

     1. L'Ufficio stampa e pubbliche relazioni del Consiglio regionale:

     a) cura l'opera di informazione, documentazione e divulgazione sull'attività del Consiglio regionale e dei suoi organi mantenendo, a tal fine, i rapporti con i mezzi di informazione e provvedendo alla diffusione di notiziari e di pubblicazioni, nonché alla distribuzione ai mezzi di informazione medesimi di materiale da utilizzare per servizi radiofonici, audiovisivi, televisivi e multimediali;

     b) fornisce assistenza giornalistica all'attività del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, dell'Ufficio del Difensore civico e del Tutore dei minori;

     c) provvede alle traduzioni atte a garantire ai cittadini appartenenti a diversi gruppi linguistici della regione il diritto di usare la loro lingua nei rapporti con il Consiglio regionale, nonché a coadiuvare i rappresentanti istituzionali del Consiglio medesimo nei rapporti in ambito internazionale;

     d) cura le iniziative di relazioni pubbliche e di comunicazione finalizzate a fornire informazioni ai cittadini ed a promuovere l'immagine dell'istituzione consiliare, in collaborazione con gli uffici della Segreteria generale.

     2. L'Ufficio stampa e pubbliche relazioni è composto da tre unità con contratto giornalistico di cui al comma 3 e da due dipendenti con qualifica funzionale non superiore a quella di segretario.

     3. All'Ufficio stampa e pubbliche relazioni si applicano - nel limite di cinque unità, di cui una nella categoria dirigenziale e quattro nelle categorie D o C - le disposizioni di cui all'articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 9/1991 [5].

     4. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni può avvalersi, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, con incarico a tempo determinato, della collaborazione e della consulenza di esperti, nonché di società di pubbliche relazioni e di comunicazione.

     5. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 fanno carico alla unità previsionale di base 52.1.1.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 99 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e alle corrispondenti unità previsionali di base di bilancio per gli anni futuri con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.

 

     Art. 9. (Segreterie del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio, nonché dei Presidenti delle Commissioni) [6].

     1. Il Presidente del Consiglio regionale si avvale di un ufficio di segreteria composto da un dipendente con qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario, che ne è responsabile, da due dipendenti con qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere, nonché da un autista di rappresentanza.

     2. I Vice Presidenti del Consiglio regionale si avvalgono, ciascuno, dell'opera di un addetto di segreteria, con qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere.

     2 bis. [I Presidenti delle Commissioni consiliari si avvalgono, ciascuno, dell’opera di un addetto di segreteria di categoria non superiore a D o equiparata. Il personale assegnato ai gruppi di appartenenza dei Presidenti delle Commissioni e di analoghi organi collegiali istituiti a norma del regolamento interno del Consiglio è ridotto complessivamente di una unità di categoria C o equiparata] [7].

     3. Il personale di cui ai commi 1, 2 e 2 bis può essere scelto tra dipendenti di ruolo, con qualifica equiparabile, di altre pubbliche Amministrazioni in posizione di comando. Il comando è disposto dall'Amministrazione di provenienza su richiesta di quella regionale [8].

     3 bis. A fronte di specifiche e motivate richieste, può essere disposta l’assegnazione temporanea di un ulteriore addetto di categoria equivalente a quella del personale delle segreterie di cui ai commi 1, 2 e 2 bis, qualora il personale assegnato risulti temporaneamente impossibilitato a esercitare le proprie funzioni [9].

     4. Il personale in posizione di comando, di cui al comma 3, è collocato in soprannumero all'organico dell'Amministrazione regionale limitatamente alla durata dell'incarico.

     4 bis. Il segretario particolare del Presidente del Consiglio regionale e gli addetti di segreteria dei Vicepresidenti del Consiglio regionale e dei Presidenti delle Commissioni possono essere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato e con qualifica non superiore, rispettivamente, a quella di funzionario ed a quella di consigliere, tra persone estranee alla pubblica Amministrazione purchè in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso mediante pubblico concorso alle qualifiche funzionali di assunzione. Nelle more della definizione, in sede di contrattazione collettiva, del trattamento economico spettante al personale assegnato alle segreterie particolari, al segretario particolare e agli addetti di segreteria, assunti ai sensi del presente comma, spetta lo stipendio iniziale annuo loro previsto per il personale regionale con qualifica funzionale corrispondente a quella di assunzione, nonché un'indennità mensile lorda pari rispettivamente a quella di cui all'articolo 110, quinto comma, della legge regionale 53/1981 e a quella di cui all'articolo 110, sesto comma, della medesima legge regionale [10].

 

     Art. 10. (Segreterie dei Gruppi consiliari. Modifiche alla legge regionale 52/1980).

     1. [11].

     2. All'articolo 8 della legge regionale 52/1980, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 35/1996, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [12];

     b) [13].

 

     Art. 11. (Modifiche alla legge regionale 18/1996). [14]

     1. [15].

     2. [16].

 

     Art. 12. (Modifiche alla legge regionale 7/1988)

     1. E' abrogata la Parte II della legge regionale 7/1988, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione degli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 15 bis, che vengono abrogati con effetto dalla data indicata all'articolo 5, comma 3, della presente legge.

     2. [17].

     3. [All'articolo 249, comma 2, della legge regionale 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 32/1997, sono abrogate le parole «nel limite di una unità, l'incarico per speciali servizi presso la segreteria generale del Consiglio regionale, nonché,»] [18].

     4. [All'articolo 253, comma 5, della legge regionale 7/1988, sono abrogate le parole «, qualora non si tratti di coordinamento di attività di personale appartenente esclusivamente a qualifiche inferiori»] [19].

 

     Art. 13. (Modifiche alla legge regionale 53/1981).

     1. All'articolo 3 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 44/1988, il sesto comma è abrogato.

     2. All'articolo 24 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 50, comma 4, della legge regionale 18/1996, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al primo comma, le parole «Segretario Generale del Consiglio regionale» e «Vice Segretario generale del Consiglio regionale» sono abrogate;

     b) il secondo comma è abrogato.

     3. [20].

 

     Art. 14. (Assunzioni a seguito di risoluzioni anticipate di contratti a tempo determinato).

     1. Qualora taluno dei contratti di lavoro a termine stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi di vigenti disposizioni legislative regionali di carattere eccezionale abbia a risolversi per qualunque causa prima del termine fissato, l'Amministrazione medesima è autorizzata a stipulare nuovi contratti, aventi la stessa scadenza di quelli interrotti, compresa la possibilità di proroga, con soggetti individuati mediante ulteriori recuperi dalle graduatorie di riferimento.

     2. All'articolo 16 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, il comma 3 è abrogato.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 18 della L.R. 7 novembre 2022, n. 14.

[2] Articolo inserito dall'art. 43 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59 e così sostituito dall'art. 12 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26, con la decorrenza ivi prevista. Per il testo previgente, vedi infra.

[3] Testo previgente alla sostituzione apportata dall'art. 12 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 10.

[5] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.

[6] Rubrica così sostituita dall’art. 17 della L.R. 12 agosto 2003, n. 13.

[7] Comma aggiunto dall’art. 17 della L.R. 12 agosto 2003, n. 13, modificato dall’art. 9 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 26 giugno 2018, n. 16.

[8] Comma così modificato dall’art. 17 della L.R. 12 agosto 2003, n. 13.

[9] Comma inserito dall’art. 7 della L.R. 21 luglio 2004, n. 19.

[10] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 10 e dall’art. 21 della L.R. 27 marzo 2002, n. 10 e così modificato dall’art. 17 della L.R. 12 agosto 2003, n. 13.

[11] Sostituisce l'art. 4 della L.R. 28 ottobre 1980, n. 52.

[12] Modifica il primo comma, art. 8 della L.R. 28 ottobre 1980, n. 52.

[13] Aggiunge un comma all'art. 8 della L.R. 28 ottobre 1980, n. 52.

[14] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[15] Modifica il comma 3, art. 28 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[16] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 59 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[17] Sostituisce l'art. 240 della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[18] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[19] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[20] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59. Modifica il primo comma, art. 25 della L.R. 31 agosto 1981, n. 53.