§ 87.5.a - Legge 3 aprile 1937, n. 517.
Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, contenente disposizioni relative ai sindaci delle società [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.5 organi sociali
Data:03/04/1937
Numero:517


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il regio decreto-legge 24 luglio 1936–XIV, n. 1548, contenente disposizioni relative ai sindaci delle società commerciali, con le seguenti [...]


§ 87.5.a - Legge 3 aprile 1937, n. 517. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, contenente disposizioni relative ai sindaci delle società commerciali.

(G.U. 29 aprile 1937, n. 99).

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il regio decreto-legge 24 luglio 1936–XIV, n. 1548, contenente disposizioni relative ai sindaci delle società commerciali, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, comma secondo, del decreto, alle parole: "che hanno un capitale superiore ad un milione di lire", sono sostituite le altre: "che hanno un capitale non inferiore ad un milione di lire".

     Allo stesso art. 1 sono aggiunte in fine del secondo comma le seguenti parole:

     "La scelta deve cadere su iscritti nei detti albi che non siano legati da rapporti di impiego con enti o aziende, pubblici o privati".

     All'art. 8, comma secondo, del decreto, alle parole: "aventi fino a cinque milioni di capitale", sono sostituite le altre: "aventi un capitale non superiore a cinque milioni".

     All'art. 11, comma terzo, del decreto, dopo il n. 6 sono aggiunti i seguenti numeri:

     "7) di un rappresentante del partito nazionale fascista;

     "8) di un rappresentante della confederazione fascista dei professionisti e degli artisti".

     Il quarto comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

     "I membri indicati sotto i numeri da 3 a 8 sono nominati rispettivamente dal ministro per le finanze, dal ministro per le corporazioni, dal governatore della banca d'Italia, dal presidente dell'associazione fra le società italiane per azioni, dal segretario del partito nazionale fascista, dal presidente della confederazione fascista dei professionisti ed artisti".

     All'art. 12, comma secondo, del decreto, le parole: "con capitale superiore a cinque milioni", sono sostituite dalle altre: "con capitale non inferiore a cinque milioni".

     Allo stesso art. 12, in fine al comma secondo, sono aggiunte le parole seguenti:

     "Il termine di cinque anni è ridotto a tre anni, se si tratti di professionisti iscritti da almeno cinque anni nell'albo degli esercenti la professione in materia di economia e commercio, ed è ridotto a quattro anni, se si tratti di professionisti iscritti da almeno sei anni nell'albo dei ragionieri".

     E' soppresso l'ultimo comma dello stesso art. 12.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.