Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 17/09/1988 |
Numero: | 408 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il periodo di 18 mesi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è [...] |
Art. 2. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, sono estese a [...] |
Art. 3. 1. Le disponibilità di cui all'art. 25, sesto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ivi comprese quelle non utilizzate a partire dal 1° gennaio 1983, ed escluso [...] |
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 240.000 milioni, si provvede a carico delle disponibilità di cui all'articolo 3 |
Art. 5. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.28066 - D.L. 17 settembre 1988, n. 408 .
Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI per il reimpiego dei medesimi, nonché disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali.
(G.U. 19 settembre 1988, n. 220)
1. Il periodo di 18 mesi di cui all'articolo 4, comma 1, del
2. I trattamenti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del
1. Le disponibilità di cui all'art. 25, sesto comma, della
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 240.000 milioni, si provvede a carico delle disponibilità di cui all'articolo 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.