Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.19 imposta di fabbricazione |
Data: | 18/06/1971 |
Numero: | 376 |
Sommario |
Art. 1. È convertito in legge il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, concernente il regime fiscale degli apparecchi di accensione, con le seguenti modificazioni: |
Art. 2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una commissione composta da dieci senatori e dieci deputati, nominata [...] |
§ 95.19.6G - Legge 18 giugno 1971, n. 376.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, concernente il regime fiscale degli apparecchi di accensione.
(G.U. 19 giugno 1971, n. 154)
È convertito in legge il
all'art. 1,
al primo comma, sono aggiunte, in fine le parole: "con esclusione degli accendigas per uso domestico anche se incorporati o annessi a fornelli e forni a gas per uso di cucina, e degli accenditori di stufe a kerosene";
al secondo comma, lettera a), sono soppresse le parole: "per ogni accendigas domestico anche se incorporato od annesso a fornelli e forni a gas per uso di cucina, nonchè";
all'art. 3,
al quarto comma, alla lettera b), sono soppresse le parole: "degli accendigas domestici e ".
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una commissione composta da dieci senatori e dieci deputati, nominata dai Presidenti delle rispettive Assemblee, un decreto avente forza di legge, recante norme intese ad assoggettare ad imposta di fabbricazione gli accendigas per uso domestico, anche se incorporati od annessi a fornelli e forni a gas per uso di cucina, stabilendo aliquote differenziate di imposta in relazione alla potenzialità degli apparecchi e semplificando le formalità per il commercio di essi ed i sistemi di controllo a fini fiscali previsti dalla presente legge.