Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 22/11/1990 |
Numero: | 348 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, è sostituito dal seguente |
§ 98.1.26641 - Legge 22 novembre 1990, n. 348.
Modifica alle disposizioni relative alla commissione centrale per la formazione del ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
(G.U. 27 novembre 1990, n. 277)
1. L'art. 11 del regio
"Art. 11. 1. E' istituito presso il Ministero di grazia e giustizia un ruolo aperto dei revisori ufficiali dei conti.
2. Una copia aggiornata di tale ruolo è conservata presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. La nomina a revisore è disposta con decreto del Ministro Guardasigilli, su proposta di una commissione centrale composta:
a) da un presidente, nominato dal Ministro di grazia e giustizia;
b) dal direttore generale degli affari civili presso il Ministero di grazia e giustizia o da un suo delegato;
c) da un funzionario del Ministero del tesoro;
d) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
e) da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
f) da un funzionario della Banca d'Italia;
g) da un rappresentante dell'Associazione fra le società italiane per azioni;
h) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
i) da un componente designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rappresentanza dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa delle professioni economico-amministrative.
4. Nel caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal componente di cui alla lettera b) del comma 3.
5. I componenti di cui alle lettere da c) ad h) del comma 3 sono designati, rispettivamente, dai Ministri competenti, dal Governatore della Banca d'Italia, dal presidente dell'Associazione fra le società italiane per azioni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sono preferibilmente scelti tra funzionari muniti della laurea in scienze economiche e commerciali.
6. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed i) del comma 3 sono altresì designati due supplenti che siano in possesso dei medesimi requisiti [1] .
7. I componenti supplenti partecipano alle riunioni della commissione in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi che sono rispettivamente chiamati a sostituire. Subentrano altresì a questi ultimi nel caso di cessazione dall'incarico.
8. La commissione è regolarmente costituita con la presenza di almeno cinque membri.
9. La commissione dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati".
[1] Capoverso così sostituito dall'art. 67 del